Sentenza 14 marzo 2017
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni, qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. (In motivazione la S.C. ha precisato che, qualora il giudice abbia comunque depositato la sentenza nel termine di legge, trovano applicazione i termini ordinari di impugnazione, dovendo ritenersi l'indicazione l'indicazione del diverso termine "tamquam non esset").
Commentario • 1
- 1. Quando non è consentito nei procedimenti di competenza al giudice di pace un termine diverso di leggeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2017, n. 16148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16148 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2017 |
Testo completo
1614 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 442/2017 LUISA BIANCHI - Presidente - REGISTRO GENERALE CARLA MENICHETTI N.34913/2016 Rel. Consigliere - EUGENIA SERRAO - GABRIELLA CAPPELLO GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT MO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. ROBERTO ANIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. TT CA ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe, con cui il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Venezia, che aveva riconosciuto l'imputata colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen. (l'addebito riguardava l'imprudente ed imperita gestione di un esercizio commerciale, al cui interno la mensola di marmo del bancone si era staccata provocando lesioni ad un cliente, fatto del 21 luglio 2010).
2. Il Tribunale ha rimarcato che il Giudice di pace aveva depositato la sentenza il 10 luglio 2015 nel termine di legge di 15 giorni, onde l'impugnazione, proposta in data 10 novembre 2015, doveva ritenersi tardiva, perché presentata decorso il termine di legge di giorni trenta decorrente, per l'imputata presente alla lettura del dispositivo, dal tempestivo deposito della sentenza.
3. La doglianza si incentra principalmente su tale questione, sostenendosi in ricorso che il Giudice di pace (che comunque risulta avere depositato la sentenza nel termine di legge di giorni 15) aveva stabilito in dispositivo un termine di deposito di 90 giorni, onde avrebbe dovuto applicarsi la disciplina derogatoria di cui all'art. 585, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., con la conseguenza che l'impugnazione avrebbe dovuto essere considerata tempestiva. La doglianza viene ulteriormente sviluppata sostenendosi che la disciplina dettata dall'art. 2 d. Igs. 28 agosto 2000, n.274 non impedisce l'applicazione al processo dinanzi al Giudice di Pace dell'art.544 cod.proc.pen., nemmeno vietata dall'art. 32 del medesimo testo normativo, qualora la redazione della sentenza sia di particolare complessità.
4. Il Procuratore generale, in persona del dott. Roberto Aniello, nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. Con memoria depositata il 24 febbraio 2017 la parte civile IN AT ha concluso per l'inammissiblità o per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 2. Sulla questione processuale posta dal ricorrente con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per essere decorso il termine per l'impugnazione, è da registrare una pronuncia del giudice di legittimità di segno favorevole, che rende il ricorso non manifestamente infondato. Vale osservare tuttavia che, secondo la interpretazione prevalente, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art.32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale, implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art.544 cod.proc.pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art.2 del citato decreto legislativo, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito (Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Muto, Rv. 25296301; Sez. 4, n. 21243 del 11/04/2014, Comi, Rv. 26029701). Da ciò deriva, in particolare, che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine, ed inoltre che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione ai sensi dell'art.548 cod. proc.pen. Ma da ciò deriva anche che, allorquando in ipotesi il giudice di pace abbia irritualmente fissato un diverso e più lungo termine per il deposito, depositando peraltro la decisione nel termine di legge, tale indicazione debba ritenersi tamquam non esset, dovendosi avere riguardo ai termini ordinari di impugnazione.
3. La riserva di motivazione assunta secondo modalità non conformi al modello legale è illegittima, è da considerarsi, pertanto, priva di qualunque valore e non può mutare il regime che regola la relativa impugnazione, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 24967001).
4. L'ordinanza impugnata appare rispettosa dei suddetti principi ed il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc.pen. nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile IN AT, liquidate come in dispositivo. 3
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in data 14 marzo 2017 Eugenia Serrao BrandIl PresidenteLuisa Bianchi Consigliere estensore Depositata in Cancelleria 30 MAR. 2017 Oggi, EMA Il Funzionario diziario AT Ciorra +