Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2017, n. 16148
CASS
Sentenza 14 marzo 2017

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Massime1

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni, qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. (In motivazione la S.C. ha precisato che, qualora il giudice abbia comunque depositato la sentenza nel termine di legge, trovano applicazione i termini ordinari di impugnazione, dovendo ritenersi l'indicazione l'indicazione del diverso termine "tamquam non esset").

Commentario1

  • 1Quando non è consentito nei procedimenti di competenza al giudice di pace un termine diverso di legge
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2017, n. 16148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16148
Data del deposito : 14 marzo 2017

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