Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2025, n. 36911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36911 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da:
LL FERRANTI
UGO BELLINI
NI DA NA IR
ID RO
ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN RO nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36911/2025 Roma, li, 12/11/2025
Sent. n. sez. 910/2025 UP 14/10/2025 R.G.N. 13695/2025
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA IR;
lette le conclusioni del P.G.
Firmato Da: LL FERRANTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847f35698
Firmato Da: NA IR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 40887508b9195cf3
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10.12.2024 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Velletri in data 5 aprile 2023 aveva ritenuto IN ES colpevole del reato di cui all'art. 589 cod.pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita ST TA, rimettendo le parti per la relativa liquidazione dinnanzi al giudice civile ed al pagamento in favore della predetta di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 80.000,00. 2. Il fatto oggetto del procedimento come ricostruito dalle sentenze di merito può essere così sintetizzato: nell'agosto del 2017 IN ES concedeva in locazione con contratto di locazione turistica il suo immobile sito in Anzio alla signora VA che ne prendeva possesso il 16 agosto insieme alla figlia ST TA ed ai tre nipoti IE, EL e DA IR. Nel pomeriggio del 19 agosto, mentre uscivano di casa tutti insieme per andare al mare, il minore IE azionava il cancello scorrevole il quale si apriva completamente ed all'improvviso cadeva all'interno del giardino schiacciando il fratello EL di anni quattro che si trovava nelle immediate vicinanze e che a seguito delle lesioni riportate decedeva poco dopo. Nel giudizio di primo grado si procedeva all'escussione dei testi ed all' acquisizione dei documenti. Dall'esame dei due tecnici dell'ASL Roma 6 e dalla relazione dai medesimi redatta emergeva che il cancello realizzato in alluminio ed utilizzato per l'accesso al lotto di terreno con manufatto sovrastante, sito in Anzio, via dei Coralli n. 58, era del tipo scorrevole su guida triangolare fissata a terra mediante conglomerato cementizio e presentava un'altezza di m. 1,73 ed una lunghezza di m. 3,46. Si acclarava che il cancello non presentava le caratteristiche costruttive e realizzative previste dalle norme UNIEN 13241-1 e UNI EN 12604 atteso che: 1) la guida di scorrimento triangolare sulla quale traslava il cancello mediante le ruote con invasatura concava era priva di un blocco di fine corsa con funzione di impedimento di fuoriuscita del cancello da prevedersi alla fine dell'apertura; 2) le ruote che consentivano lo scorrimento del cancello erano prive di un dispositivo che rimuovesse eventuali ostacoli durante la chiusura/apertura del cancello al fine di prevenire eventuali deragliamenti dalla guida a terra;
3) il cancello scorrevole non presentava un blocco di fine corsa con dispositivi di anticaduta e
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Firmato Da: LL FERRANTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: NA IR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
anti ribaltamento che impedissero la caduta del cancello trattenendolo nei casi di deragliamento con perdita della portanza della base. La mancata adozione di tali dispositivi di protezione costituiva la causa della caduta del cancello che, non essendo munito di un dispositivo di fine corsa capace di bloccarlo, una volta giunto al termine della guida di scorrimento, era deragliato cadendo a terra a causa della mancata adozione di un dispositivo antiribaltamento, come ad esempio una griglia di protezione. Alla stregua di tali risultanze, il giudice di primo grado aveva quindi ritenuto provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato per la mancata adozione di elementari dispositivi di sicurezza costituiti in primo luogo dal fermo di fine corsa ed inoltre da un sistema antiribaltamento, tenuto conto altresì che il IN era proprietario dell'immobile da circa due anni e che conosceva molto bene lo stato dei luoghi. La sentenza d'appello, nel rigettare i motivi di gravame, ha integralmente confermato l'impianto logico-motivatorio della sentenza di primo grado.
3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo, deduce ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche in relazione all'art. 589 cod.pen., art. 40 cod.pen. e 43 cod.pen. in riferimento alla prevedibilità dell'evento, alla evitabilità dello stesso ed al riferimento delle norme UNI nonché la motivazione mancante, illogica e contraddittoria con riferimento alla previsione del reato colposo in ordine all'applicazione della responsabilità oggettiva. Si contesta la ricostruzione in termini giuridici della responsabilità dell'imputato in quanto vengono disattesi i criteri relativi alla verifica ed all'applicazione delle norme in tema di reato colposo e non vengono considerati gli elementi tipici della condotta sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, la causa dello stesso ed il fondamento della responsabilità dell'imputato oltre che la violazione dei principi in tema di accertamento dell'evento. Tale ricostruzione é errata per i seguenti motivi: 1) l'assenza della verifica della prevedibilità dell'evento: la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare la prevedibilità dell'evento con un giudizio ex ante e sulla base della conoscibilità o della conoscenza da parte del soggetto agente dei vari rischi ma ciò non è stato eseguito utilizzando un ragionamento della causalità ex post e travisando anche le prove emerse nel dibattimento. In particolare la Corte d'appello dà per provato che il fermo di fine corsa non vi fosse nonostante nessuno lo abbia affermato con certezza, così travisando le prove ed il loro contenuto;
2) l'assenza della verifica dell'azione: in tal caso vi era un'azione eseguita da un minore che non viene
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Firmato Da: LL FERRANTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: NA IR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
accertata nella sua fattuale dinamica e che peraltro doveva essere supervisionato da terzi maggiorenni;
3) l'applicazione del criterio della posizione di garanzia al reato colposo in applicazione dell'imperizia ed imprudenza. Si erra laddove si afferma che la norma UNI sia una norma di comune prudenza e diligenza rivolta a chiunque mentre invece è rivolta all'installatore di cancelli;
si tenta quindi di dare valenza penale ad un obbligo giuridico UNI En 12604 che è rivolto ad altro soggetto e non ha natura penale ma nemmeno natura di norma in senso stretto, tanto meno legge, regolamento o ordine con conseguente violazione dell'applicazione delle norme penali;
4) l'assenza e l'illogica motivazione in merito alla verifica del nesso causale. Si assume che vi è violazione della norma penale in tema di accertamento del reato colposo in quanto non si è valutato che l'azione eseguita dal terzo, pericolosa in quanto fatta eseguire da un minore e non già da un adulto, ha interrotto il nesso causale ed è causa autonoma dell'evento. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc.pen. l'erronea applicazione della legge penale in merito alla verifica del fatto e dell'evento e la mancata, contraddittoria ed illogica motivazione rispetto all'art. 192 cod.proc.pen. in relazione all'art. 43 cod.pen. ed il principio dell'affidamento nonché motivazione contraddittoria ed illogica in merito al rinnovo dell'istruttoria rispetto ad una prova decisiva sull'accertamento del fatto ed il travisamento della prova in merito alla colpevolezza dell'imputato. Si assume che il giudice d'appello non doveva ritenere sufficiente un accertamento ex post e, non essendo chiara la dinamica dell'evento alla luce delle testimonianze contrapposte, doveva verificarne tramite una perizia la dinamica, rilevando altresì che non sono mai state estratte le immagini video dell'apparato di videosorveglianza sequestrato al vicino Lucarini Massimo.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. La parte civile ST TA ha depositato conclusioni scritte e nota spese nonché memoria ex art. 121 cod.proc.pen.
6. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si andranno ad esplicitare.
1.1. Con riguardo alla prima doglianza, va premesso che la sentenza impugnata, da leggersi unitamente alla sentenza di primo grado costituendo le stesse un unico corpo motivazionale in quanto c.d. doppia conforme di condanna, le cui
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Firmato Da: LL FERRANTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: NA IR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
motivazioni, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento, con motivazione conseguenziale e priva di aporie logiche, ha ricostruito la vicenda per cui è processo, ponendone in rilievo gli elementi rilevanti ai fini del giudizio che ci occupa. E' incontestato che l'odierno imputato avesse concesso in locazione dal 16.8.2017 all'1.9.2017 l'immobile sito in Anzio, via Coralli 58, a VA Paola, la quale vi si recava in data 16 agosto 1967 con la figlia ST TA ed i tre nipotini figli di TA, ovvero IR IE di anni otto, IR EL di anni cinque e IR DA di anni tre. L'episodio per cui è processo si verificava nel pomeriggio del 19.8.2017 allorché, mentre uscivano tutti insieme per recarsi al mare, il più grande dei tre bambini, IR IE, azionava il cancello di pertinenza dell'immobile che si apriva completamente, fuoriusciva dal binario e si ribaltava verso l'interno del giardino dell'abitazione, così schiacciando il piccolo IR EL che si trovava leggermente dietro, così cagionandone il decesso poco dopo l'evento. E' altresì incontroverso, sulla base di quanto riferito dai tecnici dell'Asl Roma 6, che il cancello non presentava le caratteristiche costruttive e realizzative previste dalle norme di riferimento UNI EN 13241-1 "Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage- norma di prodotto, caratteristiche prestazionali" in quanto non presentava il fermo di fine corsa ed il dispositivo antiribaltamento.
1.2. Al fine di inquadrare la vicenda per cui è processo e di valutare i criteri in base ai quali è stata ritenuta la responsabilità dell'odierno imputato, alla luce delle doglianze difensive, occorre premettere che gli artt. 1578 e 1580 cod.civ., definiscono il quadro degli obblighi del locatore, consistenti non solo nel consentire il pacifico uso della cosa locata, nel consegnarla e mantenerla in buono stato di manutenzione, ma nell'assicurare che la medesima non sia affetta da vizi tali da attentare alla salute o da diminuirne apprezzabilmente il godimento. Sicché l'avere formalmente consegnato, in occasione della conclusione del contratto di locazione, un bene inidoneo all'uso convenuto, implica la violazione dei doveri conseguenti ex lege alla conclusione del contratto, che delineano l'ambito di responsabilità del locatore nei confronti del conduttore e da cui origina la posizione di garanzia del locatore. Per affrontare la questione della costituzione in capo al locatore di oneri di sicurezza nei confronti di soggetti utilizzatori della cosa locata, deve necessariamente mutuarsi l'aspetto descrittivo delle obbligazioni facenti capo al medesimo dalla normativa codicistica, che distingue fra gli obblighi ed i rimedi contrattuali. I primi, per quanto concerne il locatore, sono stabiliti dall'art. 1575 cod.civ. e, fatto salvo il dovere di assicurare il pacifico godimento della cosa,
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Firmato Da: LL FERRANTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: NA IR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
consistono nel dovere di consegnarla e di mantenerla in modo da servire all'uso convenuto e, quindi, dovendo adempiere con diligenza la relativa prestazione, il medesimo deve eseguire, prima della consegna, i necessari accertamenti, la cui omissione è ragione di colpa. Qualora il conduttore abbia esercitato l'azione di risarcimento per i danni derivati dai vizi della cosa locata, il locatore è esente da responsabilità solo se prova di aver ignorato tali vizi senza colpa" (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 11969 del 17/05/2010, Rv. 613088). E' ovvio che nell'obbligo di consegnare la cosa locata in buono stato manutentivo, in modo da servire all'uso convenuto, è compreso l'obbligo di garantire che la cosa sia esente da vizi che la rendano inidonea all'uso o che ne diminuiscano il godimento ed ancor prima quello di assicurare che la cosa non sia affetta di vizi tali da renderla pericolosa per la salute. La previsione trova la propria ratio nella impossibilità giuridica del conduttore di intervenire su elementi strutturali del bene, essendo riservato al proprietario il potere di apportare modifiche ad esso. Molteplici fattori convergono nel fare di un edificio una fonte di pericolo per la salute di quanti vengono a contatto con il medesimo;
il soggetto titolare di poteri dispositivi viene quindi ad assumere una posizione di controllo di tale fonte e pertanto una posizione di garanzia dalla quale derivano obblighi la cui violazione assume rilievo giuridico. Si è pertanto affermato che rispondono di delitto di omicidio colposo i proprietari di un appartamento che l'abbiano locato con una caldaia per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, cosicché, durante il funzionamento, si era determinata la fuoriuscita di monossido di carbonio che aveva mortalmente intossicato gli occupanti dell'immobile, giacché il proprietario di un immobile si trova in "posizione di garanzia" nei confronti dell'affittuario, in virtù della quale il primo deve consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. (Nell'occasione la Corte aveva sottolineato che le componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento;
dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento) (Sez. 4, n. 32298 del 06/07/2006, [...]). Si è del pari ritenuto che è responsabile del delitto di omicidio colposo il proprietario dell'immobile in relazione al decesso dell'inquilino, caduto da un balcone non adeguatamente protetto, (Sez. 4, n. 35296 del 16/05/2013, [...]; in motivazione, la Corte ha rilevato che il proprietario dell'immobile è
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Firmato Da: LL FERRANTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: NA IR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
titolare di una posizione di garanzia derivante dall'art. 1575 cod. civ. nella parte in cui prevede l'obbligo di consegnare e mantenere in buono stato di manutenzione la cosa locata). Ponendosi nel solco dell'orientamento fin qui delineato, la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità dell'odierno imputato in quanto, quale locatore del bene, non ha adottato i dispositivi di sicurezza previsti per il cancello dalla normativa UNI EN costituiti dal fermo di fine corsa e da un sistema antiribaltamento, la cui previsione era risalente al 2004, quindi ad epoca ben antecedente a quella dell'infortunio (2017). Precisando altresì che l'adozione di tali presidi trova la sua fonte non già in norme tecniche bensì in regole di prudenza, perizia e diligenza che incombono sul proprietario del bene quale titolare di una posizione di garanzia derivante dagli artt. 1575 e 1580 cod.civ. Con riguardo al tema nuovamente agitato nell'odierno ricorso della prevedibilità dell'evento, è certamente vero che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del soggetto deputato a gestire il rischio, poiché il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte di costui di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (ex multis, Sez. 4, n. 32216 del 20 giugno 2018, [...]). Inoltre, va pure considerato, con specifico riferimento al reato colposo omissivo, improprio, che il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma va verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Tale giudizio di alta probabilità logica, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica, anche su un giudizio di tipo induttivo, elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. Ebbene, nella specie, come in particolare argomentato nella sentenza di primo grado, la mancanza del fermo di fine corsa e del dispositivo anti ribaltamento era facilmente rilevabile con l'ordinaria diligenza anche attraverso un esame visivo, né, si è aggiunto, può giovare a discolpa il fatto che il cancello fosse stato più volte aperto senza che si ribaltasse.
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Firmato Da: LL FERRANTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: NA IR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
Correttamente sono state ritenute prive di rilievo dai giudici dell'appello le doglianze difensive in ordine all'esatta ricostruzione del sinistro con riguardo in particolare al soggetto che avrebbe aperto il cancello ed alle modalità di apertura, atteso che la prima questione risulta infondata alla stregua del narrato dei testimoni e la seconda irrilevante ai fini dell'attribuzione della responsabilità. Del pari correttamente è stata disattesa la tesi difensiva secondo cui l'apertura particolarmente vigorosa del cancello poteva integrare un fattore del tutto eccezionale ed abnorme tale da interrompere il nesso di causalità e ciò in quanto un'apertura particolarmente vigorosa oppure totale invece che parziale del cancello non era tale da integrare un evento nei termini anzidetti. Ed invero, in tema di reati colposi omissivi impropri, l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interruzione del nesso causale tra la condotta dell'imputato, titolare di una azienda agricola che aveva installato un cancello automatico non corrispondente alle norme di sicurezza che scorreva su un binario danneggiato, e la condotta delle persone offese, che, per farlo funzionare, lo avevano sollevato manualmente venendone schiacciate, rilevando che, poiché il cancello già in precedenza era fuoriuscito più volte dal binario, il tentativo di ripristino da parte delle vittime non poteva ritenersi atipico o abnorme) (Sez. 4, n. 123 dell'11/12/2018, dep. 2019, Rv. 274829).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con riguardo alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di disporre l'approfondimento peritale richiesto, va ribadito che in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, [...]; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, [...]).
2.1. Nella specie, il rigetto dell'istanza difensiva, avente ad oggetto una perizia sul cancello e sulle modalità del sinistro, è sorretto da un ragionamento del tutto congruo, con il quale i giudici dell'appello hanno puntualmente dato atto delle caratteristiche tecniche del cancello, riscontrando altresì come dalla relazione dei tecnici della Asl intervenuti sul posto sia emerso che il cancello non presentava le
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Firmato Da: LL FERRANTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: NA IR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
caratteristiche costruttive e realizzative previste dalle norme e ciò in quanto risultava che la guida di scorrimento triangolare sulla quale trasla il cancello mediante le ruote con invasatura concava era priva di un blocco di fine corsa con funzione di impedimento di fuoriuscita del cancello che era necessario prevedere alla fine dell'apertura. Ed inoltre le ruote che consentono lo scorrimento del cancello erano prive di un dispositivo atto a rimuovere eventuali ostacoli durante l'apertura o la chiusura da prevedersi al fine di evitare deragliamenti ed infine il cancello non presentava un blocco di fine corsa o un dispositivo anticaduta o antiribaltamento idoneo ad impedirne la caduta, quale un riparo fisso costituito da una griglia di contenimento che lo avrebbe trattenuto nei casi di deragliamento con perdita della portanza della base. Con riguardo alle modalità del sinistro, hanno ritenuto che l'assenza del dispositivo di fine corsa ha fatto sì che in fase di apertura il cancello, percorsa tutta la guida di scorrimento, non si fosse arrestato ma fosse invece deragliato dalla guida, perdendo così la posizione verticale e ribaltandosi. Trattasi di ragionamento perfettamente coerente con i principi già affermati da questa Corte di legittimità, a mente dei quali il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, [...]; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, [...]). Allo stesso modo, quanto alla mancata attivazione dei poteri di cui all'art. 603, cod. proc. pen., deve ribadirsi che il processo penale è governato dal principio della completezza dell'istruzione dibattimentale, cosicché la sua riapertura in appello deve considerarsi evenienza del tutto eccezionale (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, [...]; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, [...]; Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, dep. 2024, [...]; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, [...], in cui si è, per l'appunto, precisato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una completa valutazione in ordine alla responsabilità).
dichiarato
3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ST TA liquidate come da dispositivo. In caso di diffusione del presente
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Firmato Da: LL FERRANTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: NA IR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
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provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell' art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ST TA che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 14 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
MA IR
Il Presidente
LA AN
Firmato Da: LL FERRANTI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: NA IR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953