Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
Configura il delitto di omicidio colposo la condotta dei proprietari di un appartamento che l'abbiano locato con una caldaia per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, cosicché, durante il funzionamento, si era determinata la fuoriuscita di monossido di carbonio che aveva mortalmente intossicato gli occupanti dell'immobile, giacché il proprietario di un immobile si trova in "posizione di garanzia" nei confronti dell'affittuario, in virtù della quale il primo deve consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. (Nell'occasione la Corte ha sottolineato che le componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2006, n. 32298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32298 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 06/07/2006
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 1040
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 001644/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BB IA AT, N. IL 04/03/1939;
2) BB EA, N. IL 23/06/1935;
avverso SENTENZA del 03/11/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLOMBO GHERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FEBBRARO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese;
udito, per la parte civile, l'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) che chiede il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti (Ndr: testo originale non comprensibile) L. per AB M. CE chiede l'accoglimento del ricorso;
(Ndr: testo originale non comprensibile) A. per AB AN chiede l'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente l'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) ha fatto presente che non è stata eseguita notifica del ricorso come previsto dell'art. 584 c.p.p., e che conseguentemente la difesa di AB A. non è stato in grado di conoscere i motivi del ricorso. L'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) si è associato. Il P.G. si è rimesso alla decisione della Corte.
La Parte Civile si è opposta alle richieste della difesa chiedendo che venisse respinta.
OSSERVA
La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 3.11.05, ha confermato (riducendo la pena) la condanna emessa dal Tribunale di Alessandria nei confronti di IA CE ed AN AB per l'omicidio colposo di CO RL e LA TO, deceduti l'8.1.1999. Era successo che la seconda aveva preso in locazione dagli imputati una quindicina di giorni prima un immobile in una cascina di Valenza e i due, praticamente nel momento in cui si insediarono nei locali, furono intossicati da monossido di carbonio. Questo, secondo l'imputazione, provenendo dalla caldaietta che serviva per riscaldamento, era rifluito nei locali per il pessimo stato di manutenzione della canna fumaria, con:
- presenza di quantità di incombusti tale da intasare la camera di raccolta;
- assenza di terminale antintemperie del comignolo;
- cattive condizioni di muratura del medesimo;
- posizionamento dello stesso a quota inferiore al vicino corpo di fabbrica;
- assenza di sportello ad un foro di ispezione, che aveva consentito l'introduzione nella canna di due tende arrotolate;
- assenza di dispositivi di sicurezza (sensore di rilevazione dei fumi, valvola di spegnimento automatico, congruo foro di aerazione). La Corte descrive il contenuto della sentenza di primo grado, che ha concluso per l'esistenza di un concorso di cause con prevedibilità dell'evento a causa delle mancate manutenzioni e della presenza di un foro d'ispezione facilmente accessibile, dal quale passarono le tende che, a causa dell'imbibimento d'acqua dovuto alle piogge che penetravano nella canna fumaria per mancanza di adatta copertura del camino, e che non avevano potuto raggiungere, scendendo, il pozzetto d'ispezione perché riempito dalle fuliggini, occlusero del tutto la canna fumaria. Cause addebitabili ai proprietari locatori per avere l'una sottoscritto il contratto e mai essersi interessata delle condizioni dell'impianto, e l'altro fatto eseguire almeno una parte dei lavori imposti dal tecnico provinciale che aveva visionato l'impianto.
Dà atto del contenuto delle impugnazioni (con le quali si era chiesta, tra l'altro, in principalità l'assoluzione e, in subordine, la riduzione della pena).
Espone i motivi della decisione, attraverso il percorso che segue. - le tende chiudevano completamente il condotto, e l'occlusione è stata la causa diretta dei decessi;
- agli imputati è contestata una corresponsabilità nel risultato finale che ha, come antecedente sicuro, il collocamento delle tende nella tubazione e, probabile, la negligenza dei tecnici;
- l'impianto fu costruito artigianalmente nel 1991, non venne rilasciato libretto di conformità, non fu svuotato il pozzetto d'ispezione e non fu verificato il camino, trovato poi privo di una copertura anti intemperie;
- ai proprietari incombeva l'obbligo di vigilare sull'operato degli impiantisti, conoscendo la vetustà della proprietà e dovendosi porre il problema della sua compatibilità con il nuovo impianto;
- non poteva creare affidamento incolpevole la mancanza di incidenti durante la locazione precedente, perché la situazione di pericolo si sarebbe potuta concretare da un momento all'altro, anche in ragione delle modalità di utilizzo dell'impianto;
- la visita del tecnico provinciale (giugno 1997) rese i proprietari consapevoli dei difetti dell'impianto: egli impose una serie di controlli e adeguamenti, ma il tecnico TI, su incarico di AN, verificò solo i fumi, ed AN dichiarò falsamente di aver provveduto direttamente alla manutenzione. Non fu aperto il foro di areazione e non si svuotò il pozzetto di ispezione;
non venne installato un termostato di sicurezza e non si aprì un foro di prelievo dei fumi;
- le tende erano state immesse (da sconosciuti) dal foro esistente al piano superiore, probabilmente per evitare che il fumo si diffondesse nel locale;
- la pioggia aveva appesantito le tende, le aveva fatte entrare del tutto nel camino e le aveva fatte scivolare verso il basso;
- i residui incombusti e le fuliggini che impegnavano la canna fumaria avevano impedito alle tende di giungere fino in fondo alla conduttura;
- se fossero giunte al fondo, non avrebbero impedito lo sfogo dei fumi;
- la mancata verifica della canna fumaria è stata concausa ugualmente concorrente nella determinazione dell'evento;
- la colpa consiste per entrambi i proprietari nell'omissione della verifica iniziale della compatibilità del nuovo impianto con la vecchia canna fumaria;
nel fidarsi di coloro che avevano fatto l'impianto senza controllare le condizioni del pozzetto e del camino;
- per AN, in particolare, nell'avere fatto eseguire solo una parte delle opere consigliate dal tecnico provinciale, nell'avere mentito sulla manutenzione (che, se effettuata, avrebbe consentito di svuotate degli incombusti il camino e di metterne a norma la sommità) e nell'avere omesso l'installazione del termostato di sicurezza (che avrebbe spento la fiamma in caso di irregolarità);
- gli imputati ebbero l'occasione di verificare l'impianto al momento in cui, lasciato l'alloggio il precedente locatario, lo ripulirono e ritinteggiarono;
- prima ancora di affrontare il tema degli obblighi incombenti sui possessori di bruciatori per riscaldamento, risulta che i proprietari avevano l'obbligo di controllare che il bene loro appartenente non fosse pericoloso;
- la mancata consapevole attuazione delle modifiche, e la mancata adozione dei dispositivi necessari, costituisce ulteriore elemento di colpa per AN AB;
- IA CE AB era tenuta ad assicurare la non pericolosità delle cose affidate a terzi: fu lei a sottoscrivere il contratto, avendo una procura generale del fratello. Hanno proposto ricorso contro la sentenza entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori.
All'odierna udienza è stato eccepito che non è stata eseguita la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 584 c.p.p.. La questione non ha rilievo. Va infatti considerato da un lato che l'omissione della notifica alle parti private dell'impugnazione (nella massima riportata, del Pubblico Ministero) non produce "nè
l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p., ne' la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.; l'unico effetto dell'omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita" (Cass., 1^, n. 48900 del 24/10/2003 Rv. 227008); dall'altro che "in tema di ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame non trova applicazione l'art. 584 c.p.p., che prevede, peraltro senza comminare sanzione in caso di violazione dell'obbligo, la notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti poiché tale notifica è funzionale alla presentazione del ricorso incidentale, estraneo alla natura e alla struttura dell'impugnazione dei provvedimenti "de libertate"" (Cass., 6^, n. 1979 del 16/05/1997 Rv 209109). Da tali considerazioni deriva che la mancata notifica non produce, nel caso di specie (essendo esclusa la possibilità di proporre ricorso per Cassazione incidentale da parte degli imputati), alcuna conseguenza.
AN AB propone due motivi di ricorso. Con il primo lamenta carenza e illogicità della motivazione. La Corte non ha riconosciuto l'interruzione del nesso causale tra la condotta sua e l'evento. Sono state rilevate le manchevolezze colpose dei tecnici intervenuti:
dalla sentenza risulta evidente che costoro hanno omesso attività di competenza che, se compiute correttamente, avrebbero eliminato i difetti dell'impianto.
Essi hanno inoltre generato un affidamento da parte degli imputati. Altra condotta colposa ha tenuto chi ha introdotto volontariamente le tende nella canna fumaria, causandone l'ostruzione. Pur avendo riconosciuto tutto ciò, la Corte si è limitata a ridurre la pena, ma non ha escluso la responsabilità dei ricorrenti, erroneamente interpretando l'art. 41 c.p., comma 2, e insufficientemente e illogicamente motivando l'omesso riconoscimento dell'efficacia interruttiva della causa sopravvenuta. La Corte riconosce che il risultato finale "ha per antecedenti sicuri l'azione di ignoti che collocarono nella tubazione" le tende, la cui presenza è stata rilevante nella determinazione della morte, essendo "palese che ove esse non avessero chiuso" la canna fumaria "l'evento lesivo non avrebbe potuto verificarsi". Nonostante ciò, però, non esclude la responsabilità dei ricorrenti, perché essi hanno omesso di svolgere controlli e manutenzione dell'impianto prima di consegnare l'appartamento al nuovo inquilino. Se non ci fossero stati i residui incombusti nel pozzetto, le tende sarebbero scese fino al fondo della conduttura, consentendo ai vapori di uscire. Per escludere che la causa sopravvenuta costituita dall'inserimento delle tende nella canna fumaria facesse venire meno il rapporto eziologico la Corte la equipara ad altre ipotetiche che in astratto si sarebbero potute inserire nell'iter causale, come un nido di uccelli. Ma l'equiparazione è illogica, perché la caduta di un nido o altri fatti analoghi sono tipici e prevedibili, e nei loro confronti si impone il rispetto delle norme che mirano ad evitarli. L'inserimento delle tende è imprevedibile, e non esiste norma stabilita per evitarlo. La causa sopravvenuta eccezionale e imprevedibile interrompe il rapporto causale, e le vittime non sarebbero morte se non fossero state inserite le tende, e tale fatto non è stato un mero acceleratore di un processo che avrebbe portato comunque all'evento, essendo del tutto ipotetico che la canna si sarebbe autonomamente occlusa in futuro. Con il secondo motivo si sostiene che l'art. 41 c.p., comma 2, è stato applicato erroneamente perché l'evento lesivo deve essere escluso ogni volta in cui esso non sia inquadrabile in una successione normale di accadimenti, mentre la successione di cui si tratta è eccezionale ed imprevedibile.
Entrambi i motivi sono infondati. La Corte elenca una serie di cause che hanno concorso a determinare l'evento. Se alcuna di tali concause non fosse stata presente, non si sarebbe verificato l'evento: se non vi fosse stato il buco aperto (che tra l'altro consentiva la fuoruscita di fumo) non sarebbe stato prospettabile, ne' possibile, cercare di tapparlo con le tende;
se il comignolo fosse stato in regola, avrebbe impedito all'acqua di entrare nella canna fumaria, e di trascinare le tende verso il basso;
se il pozzetto d'ispezione e parte della canna fumaria non fossero stati ostruiti le tende sarebbero cadute oltre l'intersezione tra il canale di sfogo della caldaietta e la canna fumaria, e non avrebbero impedito ai fumi di uscire;
se fosse stato installato il termostato di sicurezza (la sentenza riporta la circostanza trattando la colpa, ma essa è rilevante anche sotto il profilo del nesso causale), la fiamma sarebbe stata spenta e non avrebbe generato i fumi asfissianti. Se si eccettua l'introduzione delle tende (ma non la permeabilità del pertugio attraverso le quali sono passate), tutte le altre concause sono attribuibili o a entrambi i ricorrenti o personalmente ad AB AN.
In ordine alle censure mosse dal ricorrente va ricordato che (Cass., 5^, n. 9197 del 2/10/1996 Rv. 205943) "in tema di nesso di causalità sono da considerarsi "cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento", secondo la previsione dell'art. 41 c.p., comma 2, soltanto quelle del tutto indipendenti dal fatto del reo, avulse dalla sua condotta e operanti in assoluta autonomia;
non costituisce perciò causa sopravvenuta quella che sia legata alla causa preesistente e si trovi con essa in una situazione di interdipendenza per cui, mancando l'una, l'altra rimarrebbe inefficace;
infatti nessuna di esse, in tal caso, potrebbe realizzare l'evento disgiunta dall'altra"; che (Cass., 5^, n. 13114 del 13/02/2002 Rv. 222055) "sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato. Ne consegue che non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato"; che (Cass., 4^, n. 43078 del 28/04/2005 Rv. 232416) "quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo"(ma il principio vale anche per il precedente, ndr) "mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41 c.p., comma 1. In questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace" (all'osservazione si aggiunge la circostanza che il ricorrente ha nel caso di specie personalmente contribuito alla omessa manutenzione, sostenendo falsamente di avervi provveduto direttamente); che (Cass., 4^, n. 8217 del 21/05/1998 Rv. 212144) "in tema di reati omissivi, il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. Il titolare di quest'obbligo versa in posizione di garanzia, le cui componenti essenziali costitutive sono: da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento;
dall'altro lato, la esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento"; che (Cass., 4^, n. 38818 del 04/05/2005, Rv. 232426) "è onere del proprietario consegnare all'affittuario dell'appartamento un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali". Come si può constatare, nessuna delle censure si trova in sintonia con le affermazioni di questa Corte.
Va, infine, rilevato che nel caso in esame l'evento era concretamente prevedibile, data la complessiva situazione dell'impianto, e che la Corte d'appello ha adeguatamente rilevato tale prevedibilità, facendo analitico riferimento a ciascuno degli elementi che hanno determinato l'evento (tra i quali anche l'esistenza del foro attraverso il quale sono passate le tende). Circa la prevenibilità, è stato esattamente osservato che se l'impianto fosse stato mantenuto correttamente l'evento non si sarebbe verificato. IA CE AB propone pure due motivi. Con il primo lamenta l'inosservanza o la erronea applicazione di norme penali e l'illogicità della motivazione. In primo luogo, ciò che poteva essere addebitato agli imputati prima del giugno 1997 (quando il tecnico impose una serie di prescrizioni) non può essere ritenuto in rapporto causale con l'evento. Altrettanto a dirsi per ciò che poteva accadere ma non è accaduto. Quando il precedente inquilino lasciò l'appartamento (ottobre 1998), si sarebbe dovuto, secondo la Corte, provvedere alla verifica della non pericolosità degli impianti. Ciò è indubbio, ma in quel momento la posizione degli imputati si diversifica. AN fu messo nelle condizioni, dal tecnico provinciale, di conoscere cosa andava fatto;
CE era, secondo la sentenza, in colpa, solo per essere comproprietaria (con conseguenti relativi obblighi), sottoscrittrice del contratto, procuratrice generale del fratello. Le si addebita il disinteresse verso lo stato di ciò che dava in locazione. La sua negligenza arriva dopo la colpa di chi inserì le tende nella canna fumaria;
dei tecnici che omisero di accertarsi delle condizioni dell'impianto; di AN che non rispettò le indicazioni del tecnico provinciale, fece inserire nel libretto d'impianto che era stata effettuata la manutenzione, non fece installare il termostato di sicurezza. L'omissione della ricorrente è già ritenuta dalla sentenza minimale (ella nemmeno poteva sapere delle omissioni e negligenze altrui). Peraltro, la ricorrente ha fatto controllare il tiraggio dall'idraulico TR dopo la firma del contratto e prima che entrasse il nuovo inquilino, ma il giudice d'appello non ha risposto sul punto. Ella, in conseguenza, non avrebbe potuto immaginare che potesse esistere una situazione di pericolo, nonostante il parere opposto di ben tre tecnici (verificatore della provincia, tecnico del fratello TI e TR). Essendo essa inesperta, non le si poteva chiedere di più (Cass., 4^, n. 11053/96, Fabbrolini). La Corte infine, secondo la ricorrente, ha confuso i parametri della responsabilità civile con quelli penalistici, dai quali è comunque richiesta prevedibilità e prevenibilità dell'evento. Con il secondo motivo lamenta che in base al D.P.R. n. 412 del 1993, art. 11, la manutenzione ordinaria degli impianti termici va fatta una volta l'anno, e per gli impianti sotto i 35 kw (come quello di specie) vanno fatte verifiche biennali. La manutenzione ordinaria va fatta sull'apparecchio (v. anche norma UNI 10436 ratificata il 10.6.96), e non sull'impianto, per il quale la cadenza delle verifiche è biennale. Dall'analisi dei fumi eseguita da TI il 10.7.97 nel gennaio 1999 non erano ancora scaduti due anni, e quindi l'effettuazione della manutenzione ordinaria non avrebbe consentito di individuare il problema, poiché esso riguardava la canna fumaria, per la quale il termine biennale non era ancora scaduto (in proposito è richiamata la nota sentenza Franzese, poiché non esisterebbe la certezza logica che una manutenzione ordinaria avrebbe contemplato anche le verifiche dell'impianto).
Dalle massime citate, ed in particolare da Cass., 4^, n. 43078 del 28/04/2005 Rv. 232416, risulta che ciascuno dei proprietari dell'immobile è titolare autonomo di posizione di garanzia. L'omissione da parte di AN AB della rimozione dello stato di pericolo non scrimina la sorella IA CE dall'obbligo di eliminare la pericolosità prima della consegna del bene. E per eliminare tale situazione non può ritenersi sufficiente la verifica (sicuramente incompleta, dato lo stato complessivo dell'impianto di riscaldamento) effettuata dal tecnico TR. Tale verifica, peraltro, non era nemmeno indirizzata alla constatazione (per la successiva eliminazione) delle irregolarità della canna fumaria (mancanza della chiusura del foro al piano superiore, mancanza di adeguata copertura del comignolo, presenza di residui incombusti e di fuliggini nella canna fumaria) che sono state correttamente ritenute concause dell'evento. La ricorrente, rivestendo una autonoma posizione di garanzia, era tenuta a verificare l'insussistenza di cause di pericolo indipendentemente dall'intervento (anch'esso incompleto) da parte del comproprietario. Intervento del fratello la cui inadeguatezza risultava evidente dallo stato dei luoghi, così come è stato descritto dalla sentenza impugnata, stato dei luoghi immediatamente percepibile per tanti aspetti dalla loro semplice osservazione.
È inesatto il rilievo secondo il quale la Corte d'appello ha contuso la responsabilità civile con quella penale, che richiede sempre la prevedibilità e prevenibilità dell'evento.
Come si è avuto modo di osservare a proposito del ricorso di AB AN, la Corte ha adeguatamente motivato sulla prevedibilità dell'evento.
Anche l'ultimo motivo è infondato. La Corte d'appello ha correttamente rilevato che il tema degli obblighi incombenti sui possessori di bruciatori per riscaldamento è logicamente successivo a quello riguardante l'obbligo incombente sui proprietari di controllare che il bene loro appartenente non sia pericoloso. La questione, nel momento in cui è accertato il mancato rispetto dell'obbligo primario, è irrilevante.
Al rigetto segue l'obbligo al pagamento, in solido delle spese processuali e, sempre in solido, alla rifusione delle spese della parte civile, che si liquidano, sussistendone i presupposti, nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, alla rifusione in favore della parte civile delle spese che si liquidano in complessivi Euro 3.375,00 di cui Euro 375,00 per spese forfetarie, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2006