Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, l'ufficiale giudiziario, dopo due inutili accessi presso i luoghi indicati nei primi due commi dell'art. 157 cod. proc. pen., deve provvedere a depositare l'atto presso la casa comunale, dandone avviso all'interessato mediante affissione alla porta del luogo di abitazione o lavoro, e mediante lettera raccomandata spedita con avviso di ricevimento. La ricezione di quest'ultima, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 157 cod. proc. pen., esaurisce il procedimento, di talché va escluso che, per la regolarità dell'avviso recato con la raccomandata, debbano osservarsi le disposizioni di cui all'art. 8, commi terzo e quarto, della legge 20 novembre 1992, n. 890 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella portata risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza 23 settembre 1998, n. 346. Conseguentemente, nel caso che la raccomandata non venga recapitata per assenza o inidoneità delle persone chiamate a riceverla, e non venga ritirata nei termini, l'ufficiale giudiziario non è chiamato ad informare l'interessato del relativo deposito e delle formalità compiute mediante nuova raccomandata con avviso di ricevimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2005, n. 40981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40981 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 18/10/2005
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 2055
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 026431/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CALAIÒ ISIDORO, N. IL 10/02/1962;
avverso SENTENZA del 13/04/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F.M. Iacoviello che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AL SI - a seguito di giudizio abbreviato - è stato condannato con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo alla pena di giustizia per i reati - uniti dal vincolo della continuazione - di cui agli artt. 110 e 61, n. 2, c.p. e art. 220 c.p., in relazione alla L. fall. art. 16, n. 3, (omesso deposito dei bilanci nei termini prescritti) e art. 110 c.p., e L. fall. art. 216, (bancarotta fraudolenta). A seguito di appello dell'imputato la Corte di appello di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del AL in ordine al primo reato perché estinto per prescrizione - escludendo la continuazione e riducendo la pena inflitta - confermando nel resto la decisione impugnata. Contro la sentenza della corte territoriale - e contro l'ordinanza con la quale la corte aveva respinto l'eccezione preliminare di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza in Camera di consiglio - ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore riproponendo l'eccezione di nullità per "mancato rispetto delle formalità prescritte per la notificazione di atti a mezzo del servizio postale nonché... di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari previste dalla L. 20 novembre 1982 n. 890, art. 8, comma 2", in particolare deducendo che l'ufficiale giudiziario, dopo avere proceduto al deposito dell'atto da notificare nella Casa comunale ai sensi dell'art. 157 c.p.p., non aveva eseguito gli adempimenti dovuti a seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 23 settembre 1998 n. 346. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Infatti, la corte territoriale si è attenuta al principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui "in tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, la legge prescrive che l'ufficiale giudiziario, dopo due inutili accessi presso i luoghi indicati nei primi due commi dell'art. 157 cod. proc. pen., provveda a depositare l'atto presso la casa comunale, dandone avviso all'interessato mediante affissione alla porta del luogo di abitazione o lavoro, e mediante lettera raccomandata spedita con avviso di ricevimento. La ricezione di quest'ultima, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 157 cod. proc. pen., esaurisce il procedimento, di talché va escluso che, per la regolarità dell'avviso recato con la raccomandata, debbano osservarsi le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1992, n. 890, art. 8, commi 3 e 4, (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella portata risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza 23 settembre 1998, n. 346. Conseguentemente, nel caso che la raccomandata non venga recapitata per assenza od inidoneità delle persone chiamate a riceverla, e non venga ritirata nei termini, l'ufficiale giudiziario non è chiamato ad informare l'interessato del relativo deposito e delle formalità compiute mediante nuova raccomandata con avviso di ricevimento". Invero, il procedimento regolato dall'art. 157 cod. proc. pen. assicura le esigenze di razionalità e garanzia del diritto di difesa affermate dalla Corte costituzionale con la citata sent. n. 346 del 1998, mentre va escluso che con la successiva ordinanza 20 aprile 2000, n. 111 - ove si era ritenuta plausibile la tesi che la L. n. 890 del 1992 , art. 8 si applichi integralmente alla comunicazione mediante raccomandata prescritta dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. - la Consulta abbia inteso estendere alla norma processuale penale le prescrizioni additive della propria precedente pronuncia" (Sent. n. 28303, 03/03/2003 - 01/07/2003 SEZ. 6).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005