Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2005, n. 40981
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Sentenza 18 ottobre 2005

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In tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, l'ufficiale giudiziario, dopo due inutili accessi presso i luoghi indicati nei primi due commi dell'art. 157 cod. proc. pen., deve provvedere a depositare l'atto presso la casa comunale, dandone avviso all'interessato mediante affissione alla porta del luogo di abitazione o lavoro, e mediante lettera raccomandata spedita con avviso di ricevimento. La ricezione di quest'ultima, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 157 cod. proc. pen., esaurisce il procedimento, di talché va escluso che, per la regolarità dell'avviso recato con la raccomandata, debbano osservarsi le disposizioni di cui all'art. 8, commi terzo e quarto, della legge 20 novembre 1992, n. 890 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella portata risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza 23 settembre 1998, n. 346. Conseguentemente, nel caso che la raccomandata non venga recapitata per assenza o inidoneità delle persone chiamate a riceverla, e non venga ritirata nei termini, l'ufficiale giudiziario non è chiamato ad informare l'interessato del relativo deposito e delle formalità compiute mediante nuova raccomandata con avviso di ricevimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2005, n. 40981
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40981
    Data del deposito : 18 ottobre 2005

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