Sentenza 5 novembre 2019
Massime • 1
Sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica, previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che hanno una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto, mentre devono ricomprendersi quelle opere che, per loro natura (nella specie, sei colonne in cemento armato), assolvono ad una funzione strutturale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2019, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2019 |
Testo completo
02682-20 - REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2595 FAUSTO IZZO - Presidente - UP 05/11/2019 LUCA RAMACCI R.G.N. 26178/2019 ANGELO MATTEO SOCCI Relatore ENRICO MENGONI ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI SC NI nato a [...] ( ARGENTINA) il 04/07/1971 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. NGo Matten Sopi RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 24 maggio 2019 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 10 maggio 2017 ha assolto CE OM MI dai reati ascrittigli limitatamente alla realizzazione degli interventi di cui ai punti 1 e 8 dell'imputazione (diversa distribuzione degli spazi interni e ai nuovi impianti) perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena nei suoi confronti a mesi 3 di arresto ed € 20.000,00 di ammenda per le residue imputazioni (art. 44, lettera C, d.P.R. 380/2001 - capo A, accertato il 19 luglio 2013 -; art. 71, 72 e 95 d.P.R. 380/2001 capi B, C e D - dell'imputazione, per il capo C, anche art. 110 cod. pen., accertati il 19 luglio 2013 -; art. 181, comma 1 bis, d. Igs. 42/2004 - capo E, accertato il 19 luglio 2013 -; art. 734 cod. pen. capo F, accertato il 19 luglio - 2013-).
2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, con i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2. 1. Per il capo A dell'imputazione. Violazione di legge (art. 44 lettera C, d.P.R. 380/2001, in relazione all'art. 3 e 15, Legge regionale Sicilia 16/2016 e art. 3 e 5. D.P.R. 380/2001, nonché decreto ministeriale 2 marzo 2018). Per la Corte di appello tutte le restanti condotte (escluse quelle per le quali c'è stata l'assoluzione) erano da considerare quali opere di ristrutturazione edilizia soggette a permesso di costruire e nulla osta della Soprintendenza in relazione al vincolo della zona. La nozione di manutenzione ordinaria viene definita dall'art. 3, d.P.R. 380/2001 e dalla Legge regionale della Sicilia n 16/2016. Le opere di cui al capo di imputazione rientrano, tutte, nel concetto di manutenzione ordinaria. A2- differente posizionamento e dimensionamento degli infissi prospicienti il cortile comune. Non si tratta di nuove aperture ma semplicemente di modifiche alle precedenti finestre, per l'adeguamento 1 Angebli alle normative igienico sanitarie (rapporto della superficie aperta con il volume edilizio); si tratta di manutenzione straordinaria (vedi Consiglio di Stato n. 4267/2016). -A3 trasformazione di una tettoia preesistente in pergolato con diminuzione in larghezza ed in altezza, con travi e teli ombreggianti. Si è eliminato un volume preesistente e, pertanto, non rientra nella ristrutturazione edilizia;
si riduce il peso dell'edificio nell'ambiente circostante. A4 ampliamento in larghezza ed in altezza dell'altra tettoia preesistente trasformata in vano cucina con chiusura di due pareti. La manutenzione straordinaria comprende anche la sostituzione di parti strutturali degli edifici;
il limite è costituito dal divieto di aumento della volumetria complessiva e dal mutamento d'uso del vano. Nel caso nessun aumento dio volume, stante l'eliminazione del volume di cui al punto A3. In ogni caso la tettoia era chiusa in due lati e, conseguentemente, costituiva già un volume. Nessuna prova è emersa su un eventuale aumento di volume, anzi la relazione del consulente dell'imputato evidenziava il contrario (la riduzione dei volumi). A4 bis- sostituzione con diversa inclinazione della falda di copertura. La modifica dell'inclinazione non ha comportato un nuovo volume, circostanza del resto nemmeno contestata nell'imputazione e comunque non provata. La diversa inclinazione non modifica neanche la sagoma dell'immobile. A4 ter- innalzamento del piano dle calpestio della precedente tettoia. Si tratta di un'opera interna che non modifica il volume o la superficie. A5 - opere strutturali all'interno di due vani preesistenti mediante la costruzione di sei pilastri in cemento armato. Nella relazione del consulente di parte si rileva come si tratti di opere in conglomerato cementizio che non interessano la struttura dell'edificio. Tuttavia anche se riguardassero la struttura non sarebbero comunque soggette a titolo autorizzatorio in quanto non determinano nuovo volume o modifiche di destinazione d'uso. 2 A6 - parapetto in cemento armato con altezza di metri uno, circa. Alla voce 10 dell'allegato 1, comma 2, del Decreto ministeriale 2 marzo 2018 i parapetti (e le ringhiere) sono considerati interventi di edilizia libera. A7 nuova muratura al primo piano fino ad una altezza di metri due. Come evidenziato nella consulenza di parte si tratta di un intervento obbligato (per evitare la creazione di una servitù di veduta sulle proprietà confinanti) che non modifica volumi dell'edificio. In sostanza con gli interventi edilizi sopra richiamati nessun aumento di carico urbanistico è intervenuto, né modifiche di destinazioni d'uso. 2. 2. Per il capo E dell'imputazione. Violazione di legge (art. 181 comma 1 bis, con riferimento all'art. 146 d. lgs. 42/2004 e all'art. 2, allegato A, d.P.R. 13 febbraio 2017). Il d. P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 individua le opere non soggette a nulla osta della Soprintendenza. Tutte le opere di cui all'imputazione non risultano soggette al nulla osta della Soprintendenza. Quindi, le opere contestate non hanno violato l'art. 181, comma 1 bis, d. lgs. 42/2004, per non essere oggetto di nulla osta. 2. 3. Assenza di opere strutturali in cemento armato. I capi B, C e D dell'imputazione riguardano ipotesi di reato insussistenti. Nella relazione del tecnico di parte Geom. Bruno si evidenziava come nessuna delle opere aveva funzione strutturale. 2. 4. Violazione di legge (art. 734, cod. pen.) e vizio della motivazione sul punto. Il reato di cui all'art. 734, cod. pen. è un reato di danno e, pertanto, doveva essere provato il danno al paesaggio. Il giudice di merito non ha svolto nessun accertamento relativamente alle bellezze naturali del luogo, ma in via generica ha ritenuto la lesione (il danno) al paesaggio senza neanche indicare l'aumento in larghezza ed altezza 3 студ побот боси dell'opera, con una motivazione meramente apparente. La zona, del resto, risulta interamente edificata. 2. 5. Prescrizione dei reati;
violazione di legge (art. 157 cod. pen.). I reati sono stati tutti accertati il 19 luglio 2013 e al momento della sentenza d'appello i 5 anni di prescrizione massima erano già decorsi. La Corte di appello avrebbe, quindi, dovuto dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici e ripetitivi dei motivi di appello senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre il ricorso, articolato in fatto, valutato nel suo complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. La decisione impugnata contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, e sulla configurazione dei reati di cui all'imputazione (escluse le ipotesi ai numeri 1 e 8 dalle quali l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste), con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). 4 NG MA SE La Corte di appello (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) ha evidenziato come dalla testimonianza del tecnico del Comune Geom. LI (assunta ex art. 603 cod. proc. pen. in appello) emergeva la sussistenza di opere di ristrutturazione edilizia che necessitavano di autorizzazione. Non si trattava, in relazione alla consistenza e natura delle opere, di lavori di manutenzione. La Corte di appello si riferisce anche alla documentazione fotografica per evidenziare la natura delle opere e l'aumento di volumi. Inoltre lo stesso imputato aveva presentato domanda di sanatoria, per le opere abusivamente costruite, e in tal modo evidenziando la necessità del permesso di costruire. La sanatoria è stata rigettata per assenza della c.d. doppia conformità atteso che nella zona in oggetto non è consentita la ristrutturazione (vedi sentenza del Tribunale di Marsala). La Corte di appello poi valuta adeguatamente anche la tesi del consulente di parte e con adeguata motivazione, non contraddittoria e logica ritiene la stessa non fondata, anche in relazione alle chiare deduzioni del teste Geom. LI. Per l'art. 181 comma 1 bis, d. lgs. 42/2004 la Corte di appello rileva come lo stesso non si configura solo per quelle ipotesi di interventi di entità minima che non incidono sul paesaggio (la messa in pericolo), mentre nel caso in giudizio la lesione (il pericolo) al paesaggio si è verificata in relazione anche alla dichiarata zona di notevole interesse pubblico. Sono accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio.
4. Anche per le contravvenzioni relative al cemento armato la sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando come la natura delle opere in cemento armato imponeva gli adempimenti preventivi di cui agli art. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 d. P.R. 380/2001. Nel ricorso in cassazione in modo alquanto generico il ricorrente contesta l'assenza di funzione strutturale delle opere in cemento armato. YU AC Nella stessa imputazione al punto 5 si contestava la costruzione di "opere strutturali all'interno di due vani preesistenti mediante la costruzione di 6 pilastri in cemento armato". Pilastri che per la loro stessa natura non possono non assolvere ad una funzione strutturale (non essendo del resto provata una mera funzione decorativa). Del resto «Sono opere in conglomerato cementizio armato quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica. (Fattispecie di realizzazione di una struttura di colonne in cemento armato con travi in legno poggianti sulle stesse e copertura di perlinato in legno)>> (Sez. 3, n. 24237 del 24/03/2010 dep. 24/06/2010, Masi e altro, Rv. 24768801). Invece, solo le opere composte da un'unica struttura possono ritenersi non strutturali: «Sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto» (Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv. 25203201). Può quindi esprimersi il seguente principio di diritto: «Sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto. Mentre devono ricomprendersi quelle opere plurime (nel caso 6 colonne in cemento armato) che per loro natura non possono che assolvere a funzione strutturale».
5. Anche il motivo sul reato ex art. 734 cod. pen. risulta manifestamente infondato e generico. La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità come le opere di cui al punto 4 (in particolare) Age Matt e 6 hanno comportato un aumento in altezza ed in larghezza di una tettoia preesistente e l'innalzamento del piano di calpestio;
inoltre dalla visione complessiva degli interventi - come emergente dalle foto -si evidenziava una lesione concreta della bellezza naturale del sito. Del resto, «La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. punisce l'alterazione delle bellezze naturali non soltanto in senso naturalistico, cioè come sostituzione arbitraria e modificazione della condizione dei luoghi preesistente, ma anche in senso giuridico, come arbitraria trasformazione di un interesse, che attiene alla comunità sociale destinataria del bene tutelato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'alterazione contemplata dalla norma penale non deve essere necessariamente irreparabile, sussistendo la lesione incriminata anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristinata)» (Sez. 3, n. 29508 del 04/04/2019 dep. 08/07/2019, SCHETTINO SC, Rv. 27635903).
6. Alla data della decisione della Corte di appello il termine massimo di prescrizione non era decorso in considerazione delle sospensioni dei termini di prescrizione per complessivi mesi 10 e giorni 28 (rinvii alle udienze del 3 dicembre 2015, 12 dicembre 2017 e 23 novembre 2018). L'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)»>> (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla 7 A declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente NGo MA SOCCI Fausto Auga Mot y DEPOSITATA IN CANCELLY 23 GEN 2020 CANCELLERE ESPERTO 8