Articolo 5 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 gennaio 1994
Art. 5. Sanzioni 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 4, irrogano la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni, con le forme e le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.
Nota all' art. 5:
- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale".
Entrata in vigore il 23 gennaio 1994