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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1027/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5209/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250032802123000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta e, preso atto della documentazione di parte resistente, ritiene che non emerga alcuna prova del perfezionamento della notifica ed insiste in tutte le sue eccezioni
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento sopra riportata sostanzialmente lamentando il difetto di motivazione, la mancata allegazione dell'atto impositivo e la prescrizione;
ha concluso per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese.
Costituitasi l'AE dp di Salerno ha chiesto il rigetto del ricorso per evidente infondatezza dei motivi, con vittoria di spese. Anche la AER ha chiesto il rigetto del ricorso e preliminarmente dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 6 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella notificata alla ricorrente presuntivamente scaturisce da un avviso di liquidazione per la registrazione di atto giudiziario. Nell'atto non è indicata la sentenza né tantomeno risulta allegato l'avviso presupposto.
Le resistenti non hanno prodotto l'avviso dal quale si rileva l'atto sottoposto ad imposta sicché i motivi di ricorso sono, di fatto ed allo stato degli atti, fondati. L'atto va dunque annullato. Tenuto conto della particolarità dei presupposti della vicenda processuale le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Salerno, 6 febbraio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5209/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250032802123000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta e, preso atto della documentazione di parte resistente, ritiene che non emerga alcuna prova del perfezionamento della notifica ed insiste in tutte le sue eccezioni
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento sopra riportata sostanzialmente lamentando il difetto di motivazione, la mancata allegazione dell'atto impositivo e la prescrizione;
ha concluso per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese.
Costituitasi l'AE dp di Salerno ha chiesto il rigetto del ricorso per evidente infondatezza dei motivi, con vittoria di spese. Anche la AER ha chiesto il rigetto del ricorso e preliminarmente dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 6 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella notificata alla ricorrente presuntivamente scaturisce da un avviso di liquidazione per la registrazione di atto giudiziario. Nell'atto non è indicata la sentenza né tantomeno risulta allegato l'avviso presupposto.
Le resistenti non hanno prodotto l'avviso dal quale si rileva l'atto sottoposto ad imposta sicché i motivi di ricorso sono, di fatto ed allo stato degli atti, fondati. L'atto va dunque annullato. Tenuto conto della particolarità dei presupposti della vicenda processuale le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Salerno, 6 febbraio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-