Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 11/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
32/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
CO RI Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Natale Longo Consigliere IA PE Consigliere relatore Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 62108 del registro di segreteria, proposto da
…Omissis… (c.f. …omissis…) nato a …omissis…, il …omissis… ed ivi residente alla via …omissis…, rappresentato e difeso dall’avv.
FI GI (c.f. [...], pec:
luigi.adinolfi@avvocatismcv.it) ed elettivamente domiciliato presso il su indicato domicilio digitale, in virtù di procura in calce all’atto di appello
contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo
(c.f. [...], posta elettronica certificata:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it); EL TT (c.f.
[...], posta elettronica certificata:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); IU IC
(c.f. [...], posta elettronica certificata:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e IO RE (c.f.
[...], pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it)
e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all’atto di costituzione;
avverso la sentenza n. 481/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 26 settembre 2024;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. IA PE, l’avv. FI GI per …Omissis… e l’avv. IU IC per l’Inps, parte appellata.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 19 marzo 2025, …Omissis… ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva
respinto il ricorso volto ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni per esposizione ultradecennale al rischio amianto e, precisamente, dal 1°
dicembre 1980 al 31 dicembre 1995, per attività lavorativa di macchinista presso le Ferrovie dello Stato.
Con il primo motivo di doglianza, la parte appellante lamenta error in iudicando in tema di esposizione al rischio amianto ritenendo
“inesatto” il parere reso dall’Ufficio medico legale, che non avrebbe valutato i “fatti noti” ed il curriculum del deducente, nonostante le argomentazioni esposte dal consulente tecnico di parte.
Al riguardo, l’appellante, dopo aver elencato la tipologia di locomotive ove aveva prestato servizio e contenenti amianto in diversi componenti e precisato che il macchinista “aveva anche compiti di manutenzioni ed intervento sulle locomotive in caso di avarie”, deduce che il “pericolo maggiore si presentava quando l'amianto si deteriorava, si rompeva o veniva movimentato, ad esempio durante interventi di manutenzione o modifiche ai componenti interni della cabina”, oltre ai fattori di rischio durante la marcia.
Aggiunge l’appellante che un collega (Parrella), con meno anni di esposizione al rischio e che avrebbe operato nelle medesime condizioni, avrebbe conseguito il predetto beneficio per l’esposizione ad amianto per effetto della sentenza n. 487/2023, emessa dalla medesima Sezione Giurisdizionale per la Campania.
Con il secondo motivo di impugnazione, la parte appellante si duole per error in iudicando per mancata ammissione della prova testimoniale reputata “fondamentale”, non formalmente rigettata dal Giudice di primo grado e che, pertanto, viene integralmente riproposta, anche alla luce del diritto al giusto processo.
In via istruttoria, l’appellante chiede, inoltre, l’affidamento dell’espletamento di apposita consulenza tecnica di ufficio ad un
“organo esperto della complessa materia per cui è causa”.
In conclusione, la parte appellante …Omissis… chiede l’accoglimento del gravame, ritenutane l’ammissibilità.
Con memoria depositata in data 18 dicembre 2025, si è costituito l’Istituto previdenziale eccependo che il Giudice di prime cure, all’esito della disposta consulenza tecnica e dopo aver esaminato anche le osservazioni di controparte, ha respinto la domanda, mancando in atti la prova dell’esposizione del ricorrente ad amianto sopra soglia.
Secondo l’Inps, l’atto di impugnazione conterrebbe, poi, contestazioni in fatto dell’accertamento peritale precluse in sede di gravame e, in ogni caso, le circostanze addotte non parrebbero efficaci in relazione alla prova dell’esposizione ad amianto dell’appellante, né potrebbe rilevare la sussistenza di altre pronunce rese in favore di altri lavoratori, come affermato dalla Corte di cassazione, con pronuncia n. 24996/2013.
Aggiunge l’Istituto previdenziale che i requisiti di legge per il beneficio richiesto sarebbero legati a dati tecnici (quali il livello di esposizione, la durata ecc.) non suscettibili di essere provati a mezzo di testimoni.
In conclusione, l’Inps, parte appellata, chiede il rigetto dell’atto di impugnazione, con ogni conseguenza di legge.
All’udienza del 15 gennaio 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Nell’atto introduttivo del giudizio, la parte appellante, con due distinti motivi di gravame che possono essere congiuntamente esaminati, incentra le proprie doglianze sulla necessità di una nuova consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare l’esposizione ad amianto, sulla mancata ammissione della prova per testi richiesta in primo grado, nonché sull’asserito differente trattamento operato dalla Sezione Giurisdizionale per la Campania che, per un analogo caso, avrebbe accolto la domanda.
L’atto di appello si appalesa, tuttavia, inammissibile.
Rammenta il Collegio che le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, con sentenza n. 10/QM/2000 afferente all’analoga normativa dettata dall’art. 1, comma 5, del decreto legge n. 453/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno chiarito che: la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto va condotta lungo le seguenti direttrici: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b)
rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative alla dipendenza, classifica o all’aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, per cui possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).
La parte appellante si duole, in particolare, che il Giudice di primo grado si sarebbe limitato ad accogliere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non valutando le deduzioni offerte dal consulente di parte.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, il Collegio non reputa ravvisabile l’ipotesi indicata dalla su richiamata lett. c) secondo cui il vizio di difetto di motivazione su una questione di fatto può essere fatto valere in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, vizio, peraltro, non espressamente lamentato dall’odierno appellante.
In ogni caso, rileva il Collegio che il Giudice territoriale, dopo aver correttamente richiamato l’articolata normativa in materia di esposizione qualificata al rischio di amianto (art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, art. 47 del d.l. n. 269/2003) e la giurisprudenza contabile e della Suprema Corte di cassazione, ha ampiamente esaminato il parere reso, in fase istruttoria, dall’Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute che ha, tra l’altro, affermato che l’attività lavorativa svolta dall’appellante “non rientra tra le lavorazioni a rischio di cui all’art. 2 comma 2 del D.M. 27/10/2004”; che “le attività dei IS (svolte prevalentemente sia all’interno dei rotabili che all’aperto)
non comportano esposizione al rischio in argomento” e che “nell’ipotesi più cautelativa che si possa immaginare, l’esposizione media annuale, effettuata mediante una stima ben ragionata, è stata certamente molto inferiore alle 100 fibre/litro”.
Rammenta, al riguardo, il Collegio che il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico - legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi
(motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (Sez. I App.,
sent. 125/2025, Sez. II App., sent. n. 192/2024 e n. 309/2022; Sez. App.
Sicilia, n. 42/2023).
Alla luce di tali coordinate interpretative, la sentenza gravata appare, ad avviso del Collegio, adeguatamente motivata ed immune da vizi, avendo ampiamente illustrato le ragioni del mancato accoglimento del ricorso all’esito di un’apposita consulenza tecnica di ufficio rimessa ad un organo altamente qualificato, ovvero l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute a cui erano stati rivolti specifici quesiti.
Osserva, inoltre, il Collegio che il Giudice di primo grado, contrariamente alle doglianze sollevate dall’appellante, risulta aver posto attenzione anche alle valutazioni del consulente tecnico di parte avendo, adeguatamente, richiamato le considerazioni formulate dalla consulenza d’ufficio nella parte in cui rilevava l’assenza di informazioni determinanti “per la valutazione quantitativa dell’esposizione, e cioè frequenza e durata delle lavorazioni a rischio, al fine del calcolo dell’esposizione ponderata sulle otto ore lavorative”, nonché di
“prova documentale (cartellini orari, schede presenze, cedolini, buste paga, etc.) in merito al servizio straordinario”, non potendosi, comunque,
“assimilare automaticamente ad un lavoratore ciò che è stato riconosciuto ad un altro".
Dall’esame della pronuncia di primo grado emerge, pertanto chiaramente il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento fondato, peraltro, sull’articolato parere medico legale svolto in sede di consulenza tecnica d’ufficio, la cui relazione appare al Collegio scevra da vizi formali e logici, risultando particolarmente approfondita anche alla luce delle osservazioni della consulente di parte che vengono, tuttavia, contestate in un apposito paragrafo.
Ad avviso del Collegio, gli esiti rassegnati, formulati sulla base del previsto contraddittorio tecnico e nel rispetto del diritto di difesa, hanno, quindi, consentito al Giudice territoriale di esercitare pienamente il proprio ruolo di peritus peritorum.
Rileva, infine, il Collegio che inconferente si appalesa l’asserito contrasto con la pronuncia n. 478/2023 della medesima Sezione Campania che, seppure attinente ad un caso simile, tiene conto della consulenza tecnica d’ufficio che, a differenza della vicenda all’odierno esame, all’esito delle operazioni peritali, ravvisava la sussistenza dell’esposizione qualificata ad amianto.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure è pervenuto alla conclusione dell’assenza della prova del rischio di esposizione qualificata all’amianto, incombente su parte attrice, ai sensi dell’art.
2697 c.c. e che, alla luce della necessità di adeguate allegazioni documentali, non avrebbe potuto essere soddisfatta mediante testi, risultando, quindi, ad avviso del Collegio, ininfluente il mancato pronunciamento del Giudice di primo grado sulla richiesta di prova testimoniale.
Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, dichiara l’inammissibilità dell’atto di appello proposto da …Omissis…, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Attesa la natura processuale della pronuncia, il Collegio reputa sussistenti, ex art. 31, comma 3, c.g.c., le ragioni per disporre la compensazione delle spese.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. 62108 del ruolo generale, dichiara l’inammissibilità dell’atto di appello promosso da …Omissis….
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to IA PE
IL PRESIDENTE
f.to CO RI Depositata in Segreteria il 11/02/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi