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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 17 dicembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 260/2023 proposta da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avvocati Parte_1
AN NE e RO LA, i quali lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, Controparte_1
RIESISTENTE IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.08.2023 ha presentato tempestivo ricorso in riassunzione ex Parte_1 art. 392 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 13831 del 26.01.2023, e ha sostenuto, in particolare, che:
- con nota del Direttore della sede provinciale dell' di Cagliari, consegnata a CP_2 mezzo raccomandata in data 27/06/2011 (doc. 1), veniva invitato ad Parte_1 effettuare i versamenti contributivi relativamente ai redditi dichiarati per l'anno 2005, nella misura di euro 27.695,24, il tutto in forza di controllo automatico della sua dichiarazione dei redditi operato dall'istituto che aveva ravvisato l'asserita assenza di contribuzione alla gestione separata;
- con atto del 13.07.2011 (doc. 3), formulava istanza di annullamento Parte_1 all' , cui conseguiva, stando a quanto riferito nel ricorso in riassunzione, CP_2
l'annullamento dell'invito notificato il 27.06.2011 con nuova emissione di altro invito al pagamento in misura ridotta, comunicato via email in data 04.08.2011, in cui si preannunciava l'emissione del provvedimento, effettivamente comunicato il 15.11.2011
(doc. 1);
- in data 15.09.2011, interponeva rituale ricorso al Comitato Parte_1
Provinciale dell'Istituto (doc. 4), con il quale radicalmente contestava la richiesta dell' , sia in ragione dell'intervenuta prescrizione, sia in punto di difetto di CP_2 legittimazione passiva dello stesso ricorrente che, quale commercialista ultrasessantacinquenne pensionato attivo, aveva scelto di proseguire la propria attività professionale, unitamente alla docenza presso l'Università La Sapienza di Roma, con versamento, previsto dal regolamento della del contributo del previsto all'art. 15 Pt_2 regolamento e denominato “supplemento di pensione”;
- l' non forniva alcun riscontro a tale ultimo ricorso;
CP_2
- con atto del 13.04.2012 ricorreva al Tribunale di Cagliari al fine di Parte_1 ottenere sentenza di accertamento negativo circa la ingiusta pretesa contributiva avanzata dall'Ente previdenziale per l'anno 2005, non potendosi applicare ai redditi percepiti dal ricorrente la normativa invocata dall' , e segnatamente la L. n. 335/1995 (art. 2, CP_2 comma 26) e successive modifiche e integrazioni (D.lgs. n. 103/1996), essendo il medesimo iscritto, oltre che al proprio albo (doc. 6), anche alla cassa di appartenenza (doc.
5);
- l'allora ricorrente eccepiva, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del credito che, pur dovendo essere pagato nella data del 20.06.2006, era stato richiesto per la prima volta in data 27.06.2011, data di ricezione della prima e unica raccomandata inviata dall' (doc. nn. 1 e 2); CP_2
- specificamente opponeva all' , richiamando l'art. 18 D.L. n. Parte_1 CP_2
89/2011, co. 12, ultimo capoverso, e l'art. 2 co. 26 L. n. 335/95, l'illegittimità della sua iscrizione coattiva alla gestione separata, essendo egli, alla data della contestazione (anno
2005), oltre che titolare di autonoma posizione previdenziale ex quale CP_2 CP_3 professore universitario, anche un professionista pensionato di vecchiaia attivo, poiché all'epoca ultrasessantacinquenne ma esercitante la professione e dunque: a) iscritto all'albo dei commercialisti da cui ebbe a cancellarsi solamente in data 1/11/2009 (doc. 6); b) iscritto alla cassa di Previdenza dei dottori commercialisti sin dal 19.11.1997, come da
2 delibera prodotta (doc. 5 fasc. di parte primo grado), Cassa da cui ebbe a cancellarsi esclusivamente all'atto della cancellazione dall'albo (2009), come allegato in ricorso nanti il Tribunale (pag. 8, rigo 17/223) e non specificamente contestato da controparte nella prima difesa utile ex art. 115 c.p.c.; c) esercitante l'attività con adesione all'opzione di cui all'art. 15 Regolamento Cassa commercialisti;
- godeva quindi dell'esclusione dall'iscrizione coattiva alla gestione Parte_1 separata per espressa previsione di legge;
- si dovesse escludere il ricorrente dall'ambito di applicazione dell'interpretazione autentica (ergo dall'iscrizione coatta in caso di redditi non assoggettati al versamento contributivo integrale a favore degli organismi di cui al comma 11, ossia le casse professionali), in quanto egli rientrava nell'ambito di applicazione del comma 114 quale pensionato sessantacinquenne (dunque, per età anagrafica) che continuava, per scelta, a svolgere l'attività professionale mantenendo l'iscrizione alla cassa e conferendo alla stessa sia la contribuzione soggettiva di cui all'art. 1 del Regolamento cassa commercialisti, sia la contribuzione integrativa (essendo egli unicamente esentato dal versamento della contribuzione minima soggettiva e della contribuzione minima integrativa di cui, rispettivamente, al comma 5 dell'art. 1 e al comma 3 dell'art. 2 del citato regolamento);
- il Tribunale di Cagliari accoglieva il ricorso, con sentenza n. 774 del 20.05.2016, sulla mera ed assorbente considerazione che l'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti escludesse, secondo il dettato letterale dell'art. 18 D.L. n. 98/2011, dalla Parte_1 platea dei professionisti da inserire nella residuale gestione separata;
- l' proponeva appello avverso la decisone del Tribunale e la Corte d'Appello di CP_2
Cagliari, con sentenza n. 266 dell'11.10.2017, rigettava il gravame evidenziando come i dubbi interpretativi circa la platea dei soggetti passibili di iscrizione coatta alla gestione separata fossero stati positivamente risolti mediante la norma di interpretazione autentica prevista dall'art. 18 D.L. n. 98/2011, la quale, nell'indicare in via tassativa i soggetti tenuti all'iscrizione alla gestione separata, ne ha sancito il carattere residuale, essendo la medesima obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitavano una professione per la quale non fosse obbligatoria l'iscrizione in appositi albi;
- l'Istituto previdenziale proponeva ricorso per Cassazione e resisteva Parte_1 con controricorso, anche depositando note illustrative prima dell'udienza di discussione al fine di ribadire, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, da un lato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e, dall'altro, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 co. 12 D.L. n. 98/2011 nella parte in cui non aveva previsto che i professionisti iscritti
3 d'ufficio dal 2006 al 2011 fossero esonerati dal pagamento delle sanzioni civili, e dunque anche dagli interessi, con riferimento ai crediti previdenziali dovuti per tutti gli anni antecedenti al 2011.
Con ordinanza n. 13831 del 26.01.2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall' , ha annullato l'impugnata sentenza e ha rinviato, anche per la CP_2 liquidazione delle spese del giudizio, alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione.
Nel ricostruire i fatti di causa, la Corte di legittimità ha osservato che Parte_1 aveva chiesto al giudice di primo grado di accertare l'insussistenza dell'obbligo d'iscrizione alla gestione separata dell' di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 dell'8 agosto 1995 CP_2
(iscrizione effettuata d'ufficio per l'anno 2005 e comunicata con le note del 10 giugno 2005 e del 15 novembre 2005), aveva contestato l'obbligo di pagare i contributi pretesi dall' CP_1 previdenziale – deducendo di essere assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria in ragione del rapporto d'impiego pubblico che lo vincolava all'Università La Sapienza di
Roma, e di essere anche iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti e alla Pt_2 di previdenza di categoria – e aveva, altresì, eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'Ente, considerando come dies a quo del termine il 20 giugno 2006, scadenza temporale per il versamento dei contributi.
L' aveva ribadito – si legge nella citata ordinanza rescindente – l'obbligo d'iscrizione CP_2 di alla gestione separata e aveva replicato, quanto all'eccezione di Parte_1 prescrizione, che il termine decorresse, a tutto concedere, dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, avendo sia l'omessa iscrizione alla gestione separata sia l'omessa presentazione del modello di dichiarazione necessario alla determinazione dei contributi impedito all'Istituto di esercitare il diritto di credito, con conseguente sospensione della prescrizione.
Il Tribunale di Cagliari – prosegue l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13831 del
26.01.2023 – aveva quindi accolto la domanda dell'allora ricorrente, dichiarando che questi non era obbligato a iscriversi, per l'anno 2005, alla gestione separata, e la Corte d'Appello territoriale, con la citata sentenza n. 266 pubblicata il 18 dicembre 2017, aveva respinto il gravame dell' sull'assunto che era iscritto alla cassa di previdenza e CP_2 Parte_1 assistenza dei dottori commercialisti, e che, in qualità di dipendente dell' Parte_3
non era tenuto a versare alla il contributo sul reddito, ma il solo contributo di
[...] Pt_2 solidarietà. I giudici d'appello avevano sostenuto, infatti, che l'iscrizione alla gestione separata avesse carattere residuale e fosse obbligatoria per i soli lavoratori autonomi che
4 esercitavano una professione non assoggettata all'obbligo d'iscrizione ad appositi albi, atteso che il regime contributivo della cassa professionale assicurava “un corretto trattamento previdenziale e pensionistico” e si configurava come un sistema chiuso rispetto all' , CP_2 sicché il versamento di qualsiasi tipologia di contributo previsto “dagli statuti e dagli ordinamenti dell[e] casse professionali di competenza” era da ritenersi sufficiente ad escludere l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata.
La Corte di Cassazione ha dato continuità al proprio indirizzo interpretativo che, nel negare la rilevanza del versamento del contributo integrativo ai fini dell'esclusione dell'obbligo d'iscrizione alla gestione separata costituita presso l' , riconosce a tale contributo valenza CP_2 solidaristica, ma non la capacità a costituire alcuna posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo: in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che presiede all'istituzione della gestione separata, l'unico versamento contributivo che possa escludere il predetto obbligo d'iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo, una correlata prestazione previdenziale, posto che il rapporto tra il sistema previdenziale di categoria e quello della gestione separata si atteggia in termini non già alternativi, ma complementari.
“Il giudice di rinvio procederà”, si legge ancora nell'ordinanza rescindente (p. 6), “alla disamina delle questioni che nel primo e nel secondo grado di merito sono rimaste assorbite e che la parte controricorrente non manca di approfondire anche nella memoria illustrativa”.
A seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13831 del 26.01.2023, Parte_1 ha, come anticipato, proposto tempestivo ricorso in riassunzione e ha depositato, in
[...] data 16.12.2025, note di trattazione scritta.
L' , invece, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata la sua CP_2 contumacia.
All'udienza del 17.12.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di “In via preliminare e assorbente, dichiarare in ogni Parte_1 caso la prescrizione e la conseguente perenzione del credito asseritamente dovuto dal prof. CP_ per l'anno d'imposta 2005 tardivamente azionato dall' Nel merito, verificato il Pt_1 difetto di legittimazione in capo all' e in favore della sola anche CP_2 Parte_4 con riferimento all'anno 2005, in cui il Professore era pensionato di vecchia attivo ed iscritto alla cassa: Dichiarare che nulla è dovuto dal Prof. a titolo di Parte_1 contribuzione previdenziale alla Gestione speciale dell in relazione ai compensi ricevuti CP_2 in qualità di dottore commercialista, in ragione della sua iscrizione alla Cassa di previdenza
5 di categoria e dell'assoggettamento all'obbligo contributivo esclusivamente in capo alla stessa e per l'effetto procedere all'annullamento e/o revoca degli atti impugnati e contestualmente della contribuzione asseritamente dovuta, nonché, in ogni caso, all'annullamento delle sanzioni e degli interessi a seguito di quanto disposto dalla Corte costituzionale, con vittoria di spese di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 18.08.2023, Parte_1 ha domandato, “in via preliminare e assorbente” (p. 18 e ss.), l'accertamento
[...] dell'intervenuta prescrizione quinquennale.
A tal proposito, il ricorrente in riassunzione ha sottolineato che il termine di versamento della contribuzione per l'anno 2005 era fissato al 20 giugno 2006 e che egli aveva ricevuto l'avviso dell' solo il 27 giugno 2011, sicché, atteso che non era pervenuto prima alcun CP_2 altro atto interruttivo e che l'effetto interruttivo della raccomandata ha effetto a partire dalla data di sua ricezione, la pretesa dell' , vertendosi in tema di crediti previdenziali, era CP_1 ormai già estinta. ha, quindi, evidenziato come, quand'anche si volesse avere riguardo al Parte_1
21.06.2011, giorno in cui la raccomandata è pervenuta al domicilio dell'esponente e in cui nessuno era ivi presente (di talché il plico era stato depositato per essere poi tempestivamente ritirato il 27.06.2011), l'atto interruttivo sarebbe comunque avvenuto, in ogni caso, dopo la maturazione del termine prescrizionale (perfezionatosi, appunto, il 20.06.2011).
L' , d'altronde, ha sostenuto non aveva mai contestato tali elementi CP_2 Parte_1 di fatto, e si era limitato ad argomentare circa l'individuazione del dies a quo a partire dal quale si sarebbe dovuto far decorrere il termine di prescrizione (nella prospettazione dell'Ente previdenziale, quello del deposito della dichiarazione dei redditi).
Il ricorrente in riassunzione ha, altresì, domandato in via subordinata – nell'ipotesi, quindi, in cui la Corte non avesse ritenuto di accogliere l'eccezione di prescrizione – di rigettare la pretesa contributiva e sanzionatoria in accoglimento delle ulteriori doglianze, già formulate nelle precedenti fasi del giudizio, concernenti l'errata qualificazione del contributo da lui corrisposto, il difetto di legittimazione attiva dell' a richiedere contributi previdenziali CP_2 ad un professionista pensionato “attivo” (e sul contestuale difetto di legittimazione passiva di a subire l'iscrizione coattiva), l'erronea quantificazione della pretesa Parte_1 previdenziale e la non debenza delle sanzioni civili e degli interessi richiesti dall' (p. CP_1
20 e ss. del ricorso in riassunzione).
*
6 Ad avviso della Corte, la domanda proposta da con il ricorso di primo Parte_1 grado è risultata, all'esito delle quattro fasi di giudizio, fondata, di talché deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
In applicazione delle coordinate interpretative delineate dalla Corte di Cassazione, che il
Collegio condivide, deve ritenersi che il ricorrente in riassunzione fosse, invero, gravato dell'originario obbligo di iscriversi alla gestione separata.
Il termine ultimo entro il quale quest'ultimo avrebbe dovuto versare i contributi relativamente all'anno 2005, tuttavia, è da individuarsi, in forza del combinato disposto dell'art. 18 co. 4 D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e dell'art. 17 DPR n. 435 del 7 dicembre
2001, nella data del 20 giugno 2006.
Pertanto, la prescrizione quinquennale era già maturata – segnatamente il 20.06.2011 – al momento della notifica all'interessato della richiesta dell'Ente previdenziale, la quale è avvenuta il 21 giugno 2011. A tale ultima data deve, invero, farsi riferimento atteso che, trattandosi di atto unilaterale recettizio pervenuto all'indirizzo del destinatario ex art. 1335 c.c.
e ricorrendo l'ipotesi in cui la lettera raccomandata non è stata consegnata per l'assenza del destinatario, detto giorno coincide con quello di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentirne il ritiro (cfr. Cass. Sez. 2, ordinanza n. 20535 del
2025).
Deve, quindi, accogliersi la preliminare eccezione di relativa Parte_1 all'intervenuta prescrizione, non essendo dovuta alcuna somma fra quelle richieste dall' CP_2
– nemmeno a titolo di sanzioni ex art. 116 comma 8 della l. n. 388/2000 – con il contestato invito di pagamento.
Per quanto concerne, invece, la liquidazione delle spese del giudizio, reputa il Collegio che, da un lato, le spese di lite di cui al primo e al secondo grado di giudizio debbano essere compensate in ragione dell'esistenza di plurimi orientamenti giurisprudenziali – sicuramente perduranti fino alla data della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 266 pubblicata il
18 dicembre 2017 – in ordine alle questioni controverse nel presente giudizio, ma che, dall'altro, essendosi tale incertezza interpretativa sostanzialmente risolta, nel senso sopra espresso, già prima dell'ordinanza rescindente della Corte di Cassazione n. 13831 del
26.01.2023, debba trovare applicazione il principio della soccombenza in relazione ai costi delle fasi di legittimità e di riassunzione, quantificati come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 (come successivamente modificato dal D.M. n. 147/2022) per lo scaglione di valore compreso fra i 26.000,01 euro e i 52.000,00 euro e, per la presente riassunzione in appello, con esclusione della fase istruttoria, in quanto assente, e con applicazione dei valori minimi
7 stanti la contumacia dell' e l'originaria sussistenza, in capo al contribuente, dell'obbligo CP_2 di iscrizione alla gestione separata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara insussistente, perché prescritto, il credito dell' di cui all'invito a pagare CP_2 notificato al ricorrente in riassunzione il 21 giugno 2011 per i titoli di cui al ricorso;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite relative alle prime due fasi del giudizio, e condanna l' al pagamento in favore di delle spese CP_2 Parte_1 processuali della presente fase e di quella di legittimità, che liquida rispettivamente in euro
3.473,00 e in euro 2.756,50, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cagliari il 22.12.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 17 dicembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 260/2023 proposta da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avvocati Parte_1
AN NE e RO LA, i quali lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, Controparte_1
RIESISTENTE IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.08.2023 ha presentato tempestivo ricorso in riassunzione ex Parte_1 art. 392 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 13831 del 26.01.2023, e ha sostenuto, in particolare, che:
- con nota del Direttore della sede provinciale dell' di Cagliari, consegnata a CP_2 mezzo raccomandata in data 27/06/2011 (doc. 1), veniva invitato ad Parte_1 effettuare i versamenti contributivi relativamente ai redditi dichiarati per l'anno 2005, nella misura di euro 27.695,24, il tutto in forza di controllo automatico della sua dichiarazione dei redditi operato dall'istituto che aveva ravvisato l'asserita assenza di contribuzione alla gestione separata;
- con atto del 13.07.2011 (doc. 3), formulava istanza di annullamento Parte_1 all' , cui conseguiva, stando a quanto riferito nel ricorso in riassunzione, CP_2
l'annullamento dell'invito notificato il 27.06.2011 con nuova emissione di altro invito al pagamento in misura ridotta, comunicato via email in data 04.08.2011, in cui si preannunciava l'emissione del provvedimento, effettivamente comunicato il 15.11.2011
(doc. 1);
- in data 15.09.2011, interponeva rituale ricorso al Comitato Parte_1
Provinciale dell'Istituto (doc. 4), con il quale radicalmente contestava la richiesta dell' , sia in ragione dell'intervenuta prescrizione, sia in punto di difetto di CP_2 legittimazione passiva dello stesso ricorrente che, quale commercialista ultrasessantacinquenne pensionato attivo, aveva scelto di proseguire la propria attività professionale, unitamente alla docenza presso l'Università La Sapienza di Roma, con versamento, previsto dal regolamento della del contributo del previsto all'art. 15 Pt_2 regolamento e denominato “supplemento di pensione”;
- l' non forniva alcun riscontro a tale ultimo ricorso;
CP_2
- con atto del 13.04.2012 ricorreva al Tribunale di Cagliari al fine di Parte_1 ottenere sentenza di accertamento negativo circa la ingiusta pretesa contributiva avanzata dall'Ente previdenziale per l'anno 2005, non potendosi applicare ai redditi percepiti dal ricorrente la normativa invocata dall' , e segnatamente la L. n. 335/1995 (art. 2, CP_2 comma 26) e successive modifiche e integrazioni (D.lgs. n. 103/1996), essendo il medesimo iscritto, oltre che al proprio albo (doc. 6), anche alla cassa di appartenenza (doc.
5);
- l'allora ricorrente eccepiva, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del credito che, pur dovendo essere pagato nella data del 20.06.2006, era stato richiesto per la prima volta in data 27.06.2011, data di ricezione della prima e unica raccomandata inviata dall' (doc. nn. 1 e 2); CP_2
- specificamente opponeva all' , richiamando l'art. 18 D.L. n. Parte_1 CP_2
89/2011, co. 12, ultimo capoverso, e l'art. 2 co. 26 L. n. 335/95, l'illegittimità della sua iscrizione coattiva alla gestione separata, essendo egli, alla data della contestazione (anno
2005), oltre che titolare di autonoma posizione previdenziale ex quale CP_2 CP_3 professore universitario, anche un professionista pensionato di vecchiaia attivo, poiché all'epoca ultrasessantacinquenne ma esercitante la professione e dunque: a) iscritto all'albo dei commercialisti da cui ebbe a cancellarsi solamente in data 1/11/2009 (doc. 6); b) iscritto alla cassa di Previdenza dei dottori commercialisti sin dal 19.11.1997, come da
2 delibera prodotta (doc. 5 fasc. di parte primo grado), Cassa da cui ebbe a cancellarsi esclusivamente all'atto della cancellazione dall'albo (2009), come allegato in ricorso nanti il Tribunale (pag. 8, rigo 17/223) e non specificamente contestato da controparte nella prima difesa utile ex art. 115 c.p.c.; c) esercitante l'attività con adesione all'opzione di cui all'art. 15 Regolamento Cassa commercialisti;
- godeva quindi dell'esclusione dall'iscrizione coattiva alla gestione Parte_1 separata per espressa previsione di legge;
- si dovesse escludere il ricorrente dall'ambito di applicazione dell'interpretazione autentica (ergo dall'iscrizione coatta in caso di redditi non assoggettati al versamento contributivo integrale a favore degli organismi di cui al comma 11, ossia le casse professionali), in quanto egli rientrava nell'ambito di applicazione del comma 114 quale pensionato sessantacinquenne (dunque, per età anagrafica) che continuava, per scelta, a svolgere l'attività professionale mantenendo l'iscrizione alla cassa e conferendo alla stessa sia la contribuzione soggettiva di cui all'art. 1 del Regolamento cassa commercialisti, sia la contribuzione integrativa (essendo egli unicamente esentato dal versamento della contribuzione minima soggettiva e della contribuzione minima integrativa di cui, rispettivamente, al comma 5 dell'art. 1 e al comma 3 dell'art. 2 del citato regolamento);
- il Tribunale di Cagliari accoglieva il ricorso, con sentenza n. 774 del 20.05.2016, sulla mera ed assorbente considerazione che l'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti escludesse, secondo il dettato letterale dell'art. 18 D.L. n. 98/2011, dalla Parte_1 platea dei professionisti da inserire nella residuale gestione separata;
- l' proponeva appello avverso la decisone del Tribunale e la Corte d'Appello di CP_2
Cagliari, con sentenza n. 266 dell'11.10.2017, rigettava il gravame evidenziando come i dubbi interpretativi circa la platea dei soggetti passibili di iscrizione coatta alla gestione separata fossero stati positivamente risolti mediante la norma di interpretazione autentica prevista dall'art. 18 D.L. n. 98/2011, la quale, nell'indicare in via tassativa i soggetti tenuti all'iscrizione alla gestione separata, ne ha sancito il carattere residuale, essendo la medesima obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitavano una professione per la quale non fosse obbligatoria l'iscrizione in appositi albi;
- l'Istituto previdenziale proponeva ricorso per Cassazione e resisteva Parte_1 con controricorso, anche depositando note illustrative prima dell'udienza di discussione al fine di ribadire, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, da un lato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e, dall'altro, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 co. 12 D.L. n. 98/2011 nella parte in cui non aveva previsto che i professionisti iscritti
3 d'ufficio dal 2006 al 2011 fossero esonerati dal pagamento delle sanzioni civili, e dunque anche dagli interessi, con riferimento ai crediti previdenziali dovuti per tutti gli anni antecedenti al 2011.
Con ordinanza n. 13831 del 26.01.2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall' , ha annullato l'impugnata sentenza e ha rinviato, anche per la CP_2 liquidazione delle spese del giudizio, alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione.
Nel ricostruire i fatti di causa, la Corte di legittimità ha osservato che Parte_1 aveva chiesto al giudice di primo grado di accertare l'insussistenza dell'obbligo d'iscrizione alla gestione separata dell' di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 dell'8 agosto 1995 CP_2
(iscrizione effettuata d'ufficio per l'anno 2005 e comunicata con le note del 10 giugno 2005 e del 15 novembre 2005), aveva contestato l'obbligo di pagare i contributi pretesi dall' CP_1 previdenziale – deducendo di essere assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria in ragione del rapporto d'impiego pubblico che lo vincolava all'Università La Sapienza di
Roma, e di essere anche iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti e alla Pt_2 di previdenza di categoria – e aveva, altresì, eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'Ente, considerando come dies a quo del termine il 20 giugno 2006, scadenza temporale per il versamento dei contributi.
L' aveva ribadito – si legge nella citata ordinanza rescindente – l'obbligo d'iscrizione CP_2 di alla gestione separata e aveva replicato, quanto all'eccezione di Parte_1 prescrizione, che il termine decorresse, a tutto concedere, dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, avendo sia l'omessa iscrizione alla gestione separata sia l'omessa presentazione del modello di dichiarazione necessario alla determinazione dei contributi impedito all'Istituto di esercitare il diritto di credito, con conseguente sospensione della prescrizione.
Il Tribunale di Cagliari – prosegue l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13831 del
26.01.2023 – aveva quindi accolto la domanda dell'allora ricorrente, dichiarando che questi non era obbligato a iscriversi, per l'anno 2005, alla gestione separata, e la Corte d'Appello territoriale, con la citata sentenza n. 266 pubblicata il 18 dicembre 2017, aveva respinto il gravame dell' sull'assunto che era iscritto alla cassa di previdenza e CP_2 Parte_1 assistenza dei dottori commercialisti, e che, in qualità di dipendente dell' Parte_3
non era tenuto a versare alla il contributo sul reddito, ma il solo contributo di
[...] Pt_2 solidarietà. I giudici d'appello avevano sostenuto, infatti, che l'iscrizione alla gestione separata avesse carattere residuale e fosse obbligatoria per i soli lavoratori autonomi che
4 esercitavano una professione non assoggettata all'obbligo d'iscrizione ad appositi albi, atteso che il regime contributivo della cassa professionale assicurava “un corretto trattamento previdenziale e pensionistico” e si configurava come un sistema chiuso rispetto all' , CP_2 sicché il versamento di qualsiasi tipologia di contributo previsto “dagli statuti e dagli ordinamenti dell[e] casse professionali di competenza” era da ritenersi sufficiente ad escludere l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata.
La Corte di Cassazione ha dato continuità al proprio indirizzo interpretativo che, nel negare la rilevanza del versamento del contributo integrativo ai fini dell'esclusione dell'obbligo d'iscrizione alla gestione separata costituita presso l' , riconosce a tale contributo valenza CP_2 solidaristica, ma non la capacità a costituire alcuna posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo: in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che presiede all'istituzione della gestione separata, l'unico versamento contributivo che possa escludere il predetto obbligo d'iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo, una correlata prestazione previdenziale, posto che il rapporto tra il sistema previdenziale di categoria e quello della gestione separata si atteggia in termini non già alternativi, ma complementari.
“Il giudice di rinvio procederà”, si legge ancora nell'ordinanza rescindente (p. 6), “alla disamina delle questioni che nel primo e nel secondo grado di merito sono rimaste assorbite e che la parte controricorrente non manca di approfondire anche nella memoria illustrativa”.
A seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13831 del 26.01.2023, Parte_1 ha, come anticipato, proposto tempestivo ricorso in riassunzione e ha depositato, in
[...] data 16.12.2025, note di trattazione scritta.
L' , invece, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata la sua CP_2 contumacia.
All'udienza del 17.12.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di “In via preliminare e assorbente, dichiarare in ogni Parte_1 caso la prescrizione e la conseguente perenzione del credito asseritamente dovuto dal prof. CP_ per l'anno d'imposta 2005 tardivamente azionato dall' Nel merito, verificato il Pt_1 difetto di legittimazione in capo all' e in favore della sola anche CP_2 Parte_4 con riferimento all'anno 2005, in cui il Professore era pensionato di vecchia attivo ed iscritto alla cassa: Dichiarare che nulla è dovuto dal Prof. a titolo di Parte_1 contribuzione previdenziale alla Gestione speciale dell in relazione ai compensi ricevuti CP_2 in qualità di dottore commercialista, in ragione della sua iscrizione alla Cassa di previdenza
5 di categoria e dell'assoggettamento all'obbligo contributivo esclusivamente in capo alla stessa e per l'effetto procedere all'annullamento e/o revoca degli atti impugnati e contestualmente della contribuzione asseritamente dovuta, nonché, in ogni caso, all'annullamento delle sanzioni e degli interessi a seguito di quanto disposto dalla Corte costituzionale, con vittoria di spese di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 18.08.2023, Parte_1 ha domandato, “in via preliminare e assorbente” (p. 18 e ss.), l'accertamento
[...] dell'intervenuta prescrizione quinquennale.
A tal proposito, il ricorrente in riassunzione ha sottolineato che il termine di versamento della contribuzione per l'anno 2005 era fissato al 20 giugno 2006 e che egli aveva ricevuto l'avviso dell' solo il 27 giugno 2011, sicché, atteso che non era pervenuto prima alcun CP_2 altro atto interruttivo e che l'effetto interruttivo della raccomandata ha effetto a partire dalla data di sua ricezione, la pretesa dell' , vertendosi in tema di crediti previdenziali, era CP_1 ormai già estinta. ha, quindi, evidenziato come, quand'anche si volesse avere riguardo al Parte_1
21.06.2011, giorno in cui la raccomandata è pervenuta al domicilio dell'esponente e in cui nessuno era ivi presente (di talché il plico era stato depositato per essere poi tempestivamente ritirato il 27.06.2011), l'atto interruttivo sarebbe comunque avvenuto, in ogni caso, dopo la maturazione del termine prescrizionale (perfezionatosi, appunto, il 20.06.2011).
L' , d'altronde, ha sostenuto non aveva mai contestato tali elementi CP_2 Parte_1 di fatto, e si era limitato ad argomentare circa l'individuazione del dies a quo a partire dal quale si sarebbe dovuto far decorrere il termine di prescrizione (nella prospettazione dell'Ente previdenziale, quello del deposito della dichiarazione dei redditi).
Il ricorrente in riassunzione ha, altresì, domandato in via subordinata – nell'ipotesi, quindi, in cui la Corte non avesse ritenuto di accogliere l'eccezione di prescrizione – di rigettare la pretesa contributiva e sanzionatoria in accoglimento delle ulteriori doglianze, già formulate nelle precedenti fasi del giudizio, concernenti l'errata qualificazione del contributo da lui corrisposto, il difetto di legittimazione attiva dell' a richiedere contributi previdenziali CP_2 ad un professionista pensionato “attivo” (e sul contestuale difetto di legittimazione passiva di a subire l'iscrizione coattiva), l'erronea quantificazione della pretesa Parte_1 previdenziale e la non debenza delle sanzioni civili e degli interessi richiesti dall' (p. CP_1
20 e ss. del ricorso in riassunzione).
*
6 Ad avviso della Corte, la domanda proposta da con il ricorso di primo Parte_1 grado è risultata, all'esito delle quattro fasi di giudizio, fondata, di talché deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
In applicazione delle coordinate interpretative delineate dalla Corte di Cassazione, che il
Collegio condivide, deve ritenersi che il ricorrente in riassunzione fosse, invero, gravato dell'originario obbligo di iscriversi alla gestione separata.
Il termine ultimo entro il quale quest'ultimo avrebbe dovuto versare i contributi relativamente all'anno 2005, tuttavia, è da individuarsi, in forza del combinato disposto dell'art. 18 co. 4 D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e dell'art. 17 DPR n. 435 del 7 dicembre
2001, nella data del 20 giugno 2006.
Pertanto, la prescrizione quinquennale era già maturata – segnatamente il 20.06.2011 – al momento della notifica all'interessato della richiesta dell'Ente previdenziale, la quale è avvenuta il 21 giugno 2011. A tale ultima data deve, invero, farsi riferimento atteso che, trattandosi di atto unilaterale recettizio pervenuto all'indirizzo del destinatario ex art. 1335 c.c.
e ricorrendo l'ipotesi in cui la lettera raccomandata non è stata consegnata per l'assenza del destinatario, detto giorno coincide con quello di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentirne il ritiro (cfr. Cass. Sez. 2, ordinanza n. 20535 del
2025).
Deve, quindi, accogliersi la preliminare eccezione di relativa Parte_1 all'intervenuta prescrizione, non essendo dovuta alcuna somma fra quelle richieste dall' CP_2
– nemmeno a titolo di sanzioni ex art. 116 comma 8 della l. n. 388/2000 – con il contestato invito di pagamento.
Per quanto concerne, invece, la liquidazione delle spese del giudizio, reputa il Collegio che, da un lato, le spese di lite di cui al primo e al secondo grado di giudizio debbano essere compensate in ragione dell'esistenza di plurimi orientamenti giurisprudenziali – sicuramente perduranti fino alla data della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 266 pubblicata il
18 dicembre 2017 – in ordine alle questioni controverse nel presente giudizio, ma che, dall'altro, essendosi tale incertezza interpretativa sostanzialmente risolta, nel senso sopra espresso, già prima dell'ordinanza rescindente della Corte di Cassazione n. 13831 del
26.01.2023, debba trovare applicazione il principio della soccombenza in relazione ai costi delle fasi di legittimità e di riassunzione, quantificati come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 (come successivamente modificato dal D.M. n. 147/2022) per lo scaglione di valore compreso fra i 26.000,01 euro e i 52.000,00 euro e, per la presente riassunzione in appello, con esclusione della fase istruttoria, in quanto assente, e con applicazione dei valori minimi
7 stanti la contumacia dell' e l'originaria sussistenza, in capo al contribuente, dell'obbligo CP_2 di iscrizione alla gestione separata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara insussistente, perché prescritto, il credito dell' di cui all'invito a pagare CP_2 notificato al ricorrente in riassunzione il 21 giugno 2011 per i titoli di cui al ricorso;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite relative alle prime due fasi del giudizio, e condanna l' al pagamento in favore di delle spese CP_2 Parte_1 processuali della presente fase e di quella di legittimità, che liquida rispettivamente in euro
3.473,00 e in euro 2.756,50, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cagliari il 22.12.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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