Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3753
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

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L'art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dopo aver annoverato fra le attività di intermediazione mobiliare regolate dalla stessa quelle aventi ad oggetto veri e propri titoli di investimento (lett. a) ed altre per le quali la negoziabilità è meramente eventuale, pone un'esplicita regola di assimilabilità, ai "valori mobiliari", di altri specifici strumenti", fra i quali, non ponendo la norma in questione alcun requisito di standardizzazione e negoziabilità in mercato aperto, rientrano senz'altro tanto il cosiddetto contratto di "SWAP", quanto l'analogo negozio di "DOMESTIC INDEXED LIRA SWAP", la cui riconducibilità al primo non trova ostacolo nella sua complessità soggettiva - il rapporto intercorrente tra le parti coinvolge anche l'istituto finanziatore - ed oggettiva - al contratto di divisa estera si accompagna un rapporto di mandato a gestire il finanziamento -, atteso, da un canto, che l'istituto finanziatore non è, comunque, parte del contratto, e, dall'altro, che il mandato resta meramente accessorio e strumentale rispetto al principale contratto di SWAP.

È nullo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 cod. civ., 1 seguenti legge 1/1991, il contratto di SWAP concluso da una società di intermediazione mobiliare non iscritta nel relativo albo, atteso che detta iscrizione è parametro ineludibile, nella "voluntas legis" espressa con riferimento alla materia dell'intermediazione mobiliare, di valutazione della validità o della nullità dei relativi contratti.

La partecipazione del giudice delegato, in qualità di relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decida in sede di opposizione allo stato passivo trova il suo fondamento nel principio, tipico delle procedure concorsuali, di concentrazione processuale, e nella sua particolare posizione di garante della rapidità delle fasi processuali per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura. Tale partecipazione non implica, pertanto, alcuna violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., e non integra, nemmeno in astratto, gli estremi della situazione di incompatibilità che ne potrebbe legittimare la ricusazione.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3753
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3753
Data del deposito : 15 marzo 2001

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