Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
L'incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo avverso il decreto emesso dallo stesso giudice non determina nullità deducibile in sede d'impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessato ha l'onere di far valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c.(Si veda Corte cost. 826/97).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 5734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5734 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN NO, TI NO nella qualità di Amministratori della Snc TAMAS GLASS di AN & TI, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
RE ZZ quale Commissario Giudiziale del concordato preventivo della TAMAS GLASS di AN e TI Snc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso l'avvocato MICHELE TAMPONI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO MANETTI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di FIRENZE, emesso il 27/09/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/99 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sperati, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Tamponi, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Svolgimento del processo 1.1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata in data 8 febbraio 1992, omologava il concordato preventivo della TAMAS GLASS s.n.c. di TA UN e NI UN. Il 16 giugno 1995 il commissario giudiziario depositava istanza al giudice delegato affinché questi, essendo state adempiute tutte le condizioni di cui alle proposte di concordato, lo dichiarasse eseguito ed autorizzasse la restituzione della somma di lire 192.899.674 , residuata dopo il riparto ai creditori e depositata presso la filiale di Empoli del Credito Italiano.
Con decreto del 20 giugno 1995 il giudice delegato respingeva le dette richieste, facendo accantonare il credito di lire 83.505.996, vantato dal fallimento di AR IN nelle forme dell'art.136 legge fall., e disponendo che il residuo venisse ripartito tra i creditori chirografari.
Il TA e il NI proponevano reclamo, che veniva respinto dal Tribunale con decreto del 27 settembre 1995, depositato nello stesso giorno e così motivato:
- il concordato cui la società era stata ammessa era il c.d. concordato misto, nel quale vi era una garanzia solo succedanea all'eventuale mancata ripartizione ai creditori della percentuale minima prevista, dopo la vendita dei beni ceduti. La cessione deve riguardare tutti i beni e, se dalla loro alienazione risulta un ricavato maggiore del minimo promesso, i creditori avranno diritto a un maggiore soddisfacimento in percentuale. La proposta di concordato non può fissare una soglia al di là della quale i creditori non potranno essere soddisfatti, ma soltanto un limite minimo, al di sotto del quale non si prevede di scendere;
- i reclamanti non potevano dolersi di aver proposto un concordato misto ai sensi del n.1 del secondo comma dell'art.160 legge fall., e non un concordato con cessione dei beni (art.160, comma secondo, n.2) in quanto la sentenza di omologazione, sul punto, aveva acquistato autorità di giudicato.
1.2. Avverso tale decreto UN TA e UN NI proponevano ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. Il commissario giudiziale del concordato resisteva con controricorso e, preliminarmente, deduceva l'inammissibilità del gravame sotto il duplice profilo del difetto di procura specifica a ricorrere e della sua tardività.
Investite del ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 26 giugno - 17 dicembre 1998, ne dichiaravano l'ammissibilità, ritenendo che la procura contenesse i requisiti di specialità voluti dall'art.365 cod.proc.civ., e che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i decreti decisori emessi dal tribunale ai sensi dell'art.26 legge fall. decorra dalla comunicazione di tali provvedimenti, e non dal loro deposito in cancelleria. Le Sezioni Unite rimettevano, quindi, la causa a questa Sezione per l'esame dei motivi di ricorso.
2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, privo di rubrica, i ricorrenti deducono che, pur avendo il tribunale definito nella sentenza di omologazione il concordato come misto, la stessa sentenza aveva dato la prevalenza all'elemento della garanzia su quello della cessione dei beni, tanto è vero che aveva nominato solo il commissario giudiziale e non anche, come è obbligatorio nel concordato con cessione dei beni, il liquidatore (art.182 legge fall.). Pertanto il tribunale aveva valutato la convenienza, per il raggiungimento della percentuale offerta, sia delle garanzie, sia dei beni ceduti, e i creditori avevano espresso voto favorevole. Quindi il concordato doveva ritenersi regolarmente adempiuto, e legittima doveva considerarsi la restituzione alla società della somma residua.
2.2. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità del decreto impugnato, per avere alla deliberazione dello stesso preso parte il giudice delegato che aveva emesso il decreto sottoposto a reclamo. Invocano, in via analogica, l'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 669, terdecies, secondo comma, cod.proc.civ.
3. Motivi della decisione 3.1. Il primo motivo è inammissibile. Il decreto impugnato si fonda su un'interpretazione della sentenza di omologazione del concordato secondo cui, pur riconoscendosi l'ammissibilità del c.d. concordato misto, doveva ritenersi che il ricavato della vendita dei beni ceduti fosse destinato interamente ai creditori, mentre la percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari fungeva soltanto da limite minimo. Le censure dei ricorrenti introducono, invece, una diversa ricostruzione del dictum della sentenza di omologazione.
Essendo la motivazione del provvedimento priva di contraddizioni e di errori giuridici, la stessa, in quanto fornisce compiutamente la ratio decidendi del decreto impugnato, è immune da censure di legittimità in sede di ricorso straordinario ai sensi dell'art.111 Cost.
3.2. Il secondo motivo è infondato. Nella sentenza 23 aprile
1998, n. 4187, la Corte ha statuito - in sintonia coi principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 27 ottobre / 7 novembre 1997, n. 826 - che l'incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo avverso il decreto emesso dallo stesso giudice non determina nullità deducibile in sede d'impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte ha l'onere di far valere nelle forme e nei termini stabiliti dall'art.52 cod.proc.civ. Il Collegio non ritiene di discostarsi da tale indirizzo, già affermato anche da precedente giurisprudenza della Corte ( si vedano, fra le altre, le sentenze 5585/91 e 12779/92 ).
3.3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 10 marzo 1999. Depositata in cancelleria il 10 giugno 1999.