Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2013, n. 43162
CASS
Sentenza 20 giugno 2013

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È illegittima la decisione con cui il giudice di merito - pronunciando sentenza di assoluzione del soggetto querelato - condanna gli eredi del querelante, deceduto nelle more del procedimento, alla rifusione delle spese ai sensi degli artt. 427 e 542 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la trasmissione dell'obbligazione agli eredi del debitore presuppone un'obbligazione giuridicamente esistente che, nel caso di specie, sorge solo con la pronuncia di condanna, la quale non può essere emessa, per difetto del contraddittorio, nei confronti del querelante morto prima della fine del giudizio).

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  • 1Art. 542 - Condanna del querelante alle spese e ai danni
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    Rassegna giurisprudenziale Condanna del querelante alle spese e ai danni (art. 542) La condanna del querelante alle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dall'imputato per la difesa è condizionata all'accertamento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 2, 5551/2018). Il requisito psicologico richiesto dalla disciplina positiva è quello della colpa grave del querelante, ossia quella trascuratezza del più alto grado che consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità (Sez. 5, 31728/2004). La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, in caso di …

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  • 2Art. 427 - Condanna del querelante alle spese e ai danni
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    1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte. 3. Se vi è colpa grave, il giudice può …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2013, n. 43162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43162
Data del deposito : 20 giugno 2013

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