Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di merito - pronunciando sentenza di assoluzione del soggetto querelato - condanna gli eredi del querelante, deceduto nelle more del procedimento, alla rifusione delle spese ai sensi degli artt. 427 e 542 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la trasmissione dell'obbligazione agli eredi del debitore presuppone un'obbligazione giuridicamente esistente che, nel caso di specie, sorge solo con la pronuncia di condanna, la quale non può essere emessa, per difetto del contraddittorio, nei confronti del querelante morto prima della fine del giudizio).
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Rassegna giurisprudenziale Condanna del querelante alle spese e ai danni (art. 542) La condanna del querelante alle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dall'imputato per la difesa è condizionata all'accertamento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 2, 5551/2018). Il requisito psicologico richiesto dalla disciplina positiva è quello della colpa grave del querelante, ossia quella trascuratezza del più alto grado che consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità (Sez. 5, 31728/2004). La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, in caso di …
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1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte. 3. Se vi è colpa grave, il giudice può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2013, n. 43162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43162 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 20/06/2013
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1303
Dott. CIAMPI Francesco AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 5619/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL AR ER N. IL 06/04/1939;
2) SS AR TT N. IL 18/03/1964;
3) SS TO;
avverso la sentenza n. 87/2009 GIUDICE DI PACE di CIRIÈ, del 09/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli eredi SS al pagamento delle spese del processo;
Udito per i ricorrenti l'Avv. BARBONE in sostituzione dell'Avv. GALASSO, che insiste nei motivi proposti;
Udito per ED RG Avv. ASTA che chiede dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
LI AR SA, SS AR NT e SS AU ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ciriè, del 9 luglio 2012, che, nell'assolvere DO RG dal reato di lesioni colpose, per insussistenza del fatto, li ha condannati, quali eredi della persona offesa, querelante e parte civile SS MB, deceduto nelle more del procedimento, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato ed al pagamento delle spese del processo anticipate dallo Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Per i reati perseguibili a querela è prevista, nei casi di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonché alla rifusione delle spese ed al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile, nel caso in cui ne sussistano le condizioni (art. 542 c.p.p., che richiama l'art. 427 c.p.p.). E tuttavia, è stato da questa Corte condivisibilmente affermato (Cass. n. 17429/08) che, nel caso in cui nelle more del procedimento sopraggiunga il decesso del querelante, come avvenuto nel caso in esame, tale condanna non può essere disposta. Ciò non solo, ovviamente, a carico del querelante deceduto, ma neanche a carico dei suoi eredi, posto che il principio della trasmissione dell'obbligazione agli eredi opera solo nel caso in cui l'obbligazione sia giuridicamente esistente;
il che non si verifica allorché il decesso del querelante preceda la sentenza assolutoria. L'obbligo di risarcire il danno, invero, e di rifondere le spese, così come quello di pagare le spese anticipate dallo Stato, sorgono soltanto con la pronuncia della relativa condanna ad opera del giudice;
condanna che non può essere emessa, per difetto di regolare contraddittorio, nei confronti di soggetto che, in conseguenza della morte sopravvenuta, più non riveste la qualità di parte nel processo. Così come non può essere emessa, hanno altresì sostenuto i giudici di legittimità con la richiamata sentenza, una condanna a carico degli eredi del querelante, a loro volta rimasti del tutto estranei al processo;
ne' essi potrebbero essere coinvolti nel rapporto processuale "non riscontrandosi in seno al procedimento penale l'esistenza di un istituto analogo a quello che, nel rito civile, consente la riassunzione nei confronti degli aventi causa della parte deceduta".
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente al capo concernente la condanna degli eredi di SS MB alla rifusione delle spese processuali sostenute da DO RG ed a quelle del relativo procedimento anticipate dallo Stato;
statuizioni che devono essere eliminate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli eredi di SS MB alla rifusione delle spese processuali sostenute da DO RG ed a quelle del relativo procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013