Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Esula dal sindacato del giudice di legittimità e rientra invece nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salvo, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione nel caso in cui a giustificazione della disposta compensazione siano adottate ragioni illogiche o erronee
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5909 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI Presidente
Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Guido VIDIRI rel. Consigliere
Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA, N^ 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, PIETRO COLLINA, RINA SARTO, ANTONINO TODARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 03791/96 proposto da:
AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C. DI CASADEI MAURIZIO E C., in persona del legale rappresentante pro tempo elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLR FORNACI, N^ 38, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ALBERICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ROLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 606/95 del Tribunale di FORLÌ depositata il 30/11/95, R.G.N. 535/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato Vincenzo MORIELLI, per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale;
rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Forlì, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore della stessa città che aveva accolto l'opposizione presentata dalla RV AD s.n.c. di AD MA e C. contro il decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per il pagamento di contributi e somme asseritamente dovuti all'opponente in seguito all'inquadramento dell'impresa nel settore industria anziché in quello dell'artigianato, nel cui albo la società risultava iscritta. L'appellante, sosteneva che l'attività di autotrasporto in concessione dovesse essere qualificata di natura industriale e chiedeva, pertanto, la totale riforma della decisione impugnata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese. Dopo la costituzione dell'appellato, che chiedeva il rigetto dell'impugnazione perché infondata, il Tribunale di Forlì con sentenza del 30 novembre 1995 rigettava l'appello e compensava per la metà le spese del gravame. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede - che l'eccezione di nullità dell'appello sollevata dalla società doveva ritenersi infondata perché l'INPS aveva individuato in modo specifico gli errores in iudicando da cui, a suo giudizio, era affetta la decisione impugnata.
In relazione al merito della controversia il Tribunale premetteva che la pretesa contributiva fatta valere dall'INPS si riferiva alle differenze tra l'aliquota contributiva per le imprese artigiane e quella prevista per le imprese industriali(oltre alle sanzioni civili) relative al periodo dal marzo 1984 al luglio 1990 ed era basata sull'inquadramento dell'impresa nel settore industriale anziché artigianale.
L'INPS, a fondamento di detto inquadramento, aveva fatto riferimento alla sentenza della Cassazione del 6 novembre 1989 n. 4630, che aveva statuito che le imprese artigiane che prestino servizio di trasporto e quelle esercenti autoservizi di linea extraurbani in concessione sono soggette rispettivamente alle leggi n. 860 del 1956 e n. 1054 del 1960 senza alcuna possibilità di collisione delle discipline apprestate da queste due distinte fonti, sicché le imprese della seconda specie, anche se iscritte all'albo di quelle artigiane ed anche se occupano meno di ventiseì dipendenti - essendo comunque tenute in forza dell'art. 2 della legge n. 1054 del 1960 ad applicare a costoro il medesimo trattamento economico e normativo previsto per il settore industriale di riferimento della loro attività - sono obbligate, ai fini della tutela previdenziale del proprio personale, alla contribuzione dovuta ex art. 4 lett. b) della legge 29 ottobre 1971 n. 889 al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, e non già a quella prevista per il settore artigiano.
Detta decisione non poteva essere condivisa essendo fondate le critiche mosse dal Pretore a detta decisione. Ed invero l'estensione ai propri dipendenti del trattamento economico e normativo per il settore industriale ex art. 2 legge n. 1054 del 1960 non poteva importare come conseguenza automatica il riconoscimento della natura industriale dell'impresa, ben potendo "un rapporto di lavoro avere ex lege un certo trattamento economico e normativo e mantenere una natura diversa da quella tipica dei rapporti disciplinati da quello stesso trattamento". Pertanto, i profili speciali della disciplina delle attività di trasporto non impedivano che l'impresa, avendone i requisiti in base alle leggi n. 560 del 1956 e n. 443 del 1985, dovesse essere qualificata come artigiana, essendo dalle suddette leggi espressamente contemplate le imprese esercenti attività di trasporto.
Per concludere, quindi, l'impresa RV AD - in relazione alla quale l'INPS non aveva mai contestato la ricorrenza delle condizioni per la qualifica di artigiana - sebbene fosse tenuta a rispettare per i dipendenti il trattamento normativo previsto per le imprese industriali e dovesse versare i contributi al Fondo di previdenza ex art. 4 lettera b) l. 29 ottobre 1971 n. 889, ben poteva ad altri fini e segnatamente a quelli previdenziali essere qualificata come artigiana.
Avverso tale decisione l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso la s.n.c. RV AD di AD MA e C. , che ha spiegato altresì ricorso incidentale. L'INPS ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale perché proposti ambedue contro la stessa sentenza.
Con il ricorso principale l'INPS deduce violazione degli artt. 2 legge 22 settembre 1960 n. 1054, 4 lettera b), e 5 legge 29 ottobre 1971 n. 889, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Sostiene in particolare il ricorrente che la causa petendi non era da individuare, come avevano erroneamente ritenuto i giudici di merito, nell'inquadramento dell'azienda nel settore industria o artigianato, essendo tale aggregazione assolutamente irrilevante ai fini dell'applicazione degli art. 4 lettera b, 5 e 6 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, in relazione all'art. 2 della legge 22 settembre 1960 n. 1054, che erano stati malamente applicati ed interpretati dal
Tribunale, in quanto le suddette disposizioni avevano l'intento di predisporre una tutela rafforzata ai lavoratori del settore trasporti, senza alcuna distinzione relativa alla natura eventualmente industriale o artigiana della azienda datrice di lavoro.
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Questa Corte ha già statuito - in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia - che una impresa di trasporto perché in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443(legge-quadro per l'artigianato) va classificata come artigiana ai generali fini previdenziali ed assistenziali sia prima che dopo l'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 49 l. 9 marzo 1989 n. 88, non rilevando in senso contrario ne'
l'applicabilità della contrattazione collettiva relativa al settore industriale (art. 2 l. 22 settembre 1960 n. 1054) ne' l'iscrizione obbligatoria al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (art. 4 lettera b) legge 29 ottobre 1971 n.889)(cfr. al riguardo Cass. 11 settembre 1997 n. 8932).
Questa Corte ha riconosciuto infatti la portata generale, con conseguente validità anche per il settore artigianato, del criterio dell'"ultrattività" delle classificazioni di cui al comma 3 del citato art. 49 l. n. 88/1989.
A ciò induce in primo luogo la ratio sottesa alla suddetta disposizione, diretta da un lato a dettare nuovi ed esaurienti criteri generali di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali ed assistenziali per procedere ad un riordino dell'intera materia, e dall'altro ad evitare, però - attraverso la summenzionata norma transitoria il verificarsi di drastici ed improvvisi ridimensionamenti di "posizioni previdenziali costituite e di interessi ritenuti meritevoli di tutela ancorché non qualificabili in termini di diritti quesiti" (così testualmente :
Cass., Sez. un., 18 maggio 1994 n. 4837). Come è stato infatti osservato "se è vero che la generale ultrattività degli inquadramenti pregressi ritarda l'attuazione integrale della norma e non è scevra di inconvenienti, è del pari incontestabile che l'approvazione contestuale ed indiscriminata del nuovo sistema classificatorio nei confronti di tutti i datori di lavoro avrebbe prodotto conseguenze non a torto definite telluriche e sconvolgenti, perché avrebbe comportato la riclassificazione, in base ai criteri di cui all'art. 49, di decine di migliaia di imprese (specialmente quelle produttrici di servizi, precedentemente inquadrate nel settore industria ed ora collocate nel terziario), con il prevedibile aumento del contenzioso e l'accentuarsi dello stato di confusione e di incertezza del diritto;
avrebbe pesantemente inciso sulle previsioni dei costi e sui programmi economici di moltissimi datori di lavoro che, per effetto della nuova e diversa classificazione previdenziale, avrebbero potuto perdere il diritto a benefici ed a provvidenze varie connesse al precedente inquadramento" (cfr. in tali sensi ancorà Cass.. Sez. Un., 18 maggio 1994 n. 4837 cit.). Orbene, è evidente che le considerazioni ora riportate non possono avere che un unico significato, valido per la generalità dei datori di lavoro e, quindi anche per quelli che prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 erano titolari di imprese artigiane giusta la legge n. 443 del 1985. L'INPS a conforto del suo assunto ha nella memoria ex art. 378 c.p.c. addotto il carattere speciale delle disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge 22 settembre 1054 e dell'art. 4 della legge 28 ottobre 1971 n. 889 e la loro "ultrattività" per la classificazione dell'impresa "ai fini previdenziali ed assistenziali" ex art. 49, comma 3, ultima parte della legge 9 marzo 1989 n. 88. Con il principio di specialità si fa riferimento a quel rapporto tra due fattispecie normative di cui una (c.d. norma speciale) ha tutti gli elementi dell'altra (c.d. norma generale) ed inoltre uno o più elementi caratteristici che le attribuiscono una funzione specializzante.
L'ambito più ristretto della norma speciale, che costituisce un settore di quella generale, spiega perché la prima trovi applicazione a preferenza della seconda;
ed, infatti, se la norma generale si applicasse a preferenza di quella speciale, questa non avrebbe nessuna efficacia in quanto le ipotesi in essa previste sono contemplate tutte in quella generale che ha un più vasto ambito. Per di più, per configurarsi un rapporto di specialità tra due norme è necessario che le stesse siano indirizzate alla tutela di un medesimo bene, presentino cioè, una ratio comune per perseguire finalità omogenee, non potendosi prospettare una relazione di specialità tra disposizioni cui sono sottese finalità differenziate e che sono destinate ad operare in settori e/o aree del tutto diverse, perché in tali casi l'esigenza di realizzarne la funzione impone che ambedue le disposizioni trovino integrale applicazione attraverso un effettivo ( e non apparente) concorso di norme. Ciò spiega perché, nell'esaminare il comma terzo dell'art. 49 l. n.88 del 1989, la dottrina abbia evidenziato come rimangano, pur dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, validi quegli inquadramenti già in atto aventi ad oggetto singole attività che, non enunciate espressamente nel comma 1 dello stesso articolo 49, presentino rispetto a queste ultime un carattere, appunto, di specialità, che il legislatore ha inteso salvaguardare, statuendone, con l'"ultrattività", la permanenza in vita;
e perché la suddetta dottrina abbia, seppure a titolo meramente esemplificativo, richiamato le leggi 5 agosto 1979 n. 502 (sulle imprese alberghiere), novembre 1986 n. 778(sulle imprese di allevamento di bestiame), 11 agosto 1974 n. 252 (sulle associazioni sindacali e sui partiti politici), 15 giugno 1984 n. 240 (sulle imprese cooperative di prodotti aziendali e zootecnici) e 5 aprile 1985 n. 126( sulle imprese di coltivazioni di funghi) Ed invero, il rapporto tra genus e species viene qui a porsi non in termini di soggetti o istituti gestori di forme assicurative in via alternativa o in sostituzione dell'INPS, ma unicamente in termini di concrete e specifiche attività, considerate nella loro natura e caratteristiche per una (generale) classificazione a tutti i fini previdenziali ed assistenziali. Non mancano, infatti, in materia disposizioni che fanno riferimento a ben individuate forme di attività lavorative con propri e peculiari connotati e che, non trovando diretta e specifica collocazione negli schemi definitori dell'art. 49, finiscono proprio per il criterio di specialità per determinare un restringimento degli ambiti applicativi di tale norma. Una siffatta situazione non ricorre, invece, per quanto attiene al settore dell'artigianato atteso che l'espresso richiamo contenuto nella lettera b) del comma 1 dell'art. 49 nonché il riferimento alla legge 8 agosto 1985 n. 443, che come legge quadro include le imprese di trasporto (senza alcuna distinzione tra le stesse) - seppure in presenza di un ben individuato limite numerico (cfr. lettera d) comma 1, art. 4 legge n.443 del 1985) - tra quelle classificabili come artigiane, in linea con quanto già disposto, pur se a diverse condizioni, dalla precedente normativa (cfr. lettera d), comma 2, dell'art. 2 della legge 25 luglio 1956 n. 860).
La sentenza impugnata, che si è attenuta a corretti principi giuridici nel classificare come artigiana l'impresa della società resistente, non merita, pertanto, le censure che le sono state mosse. Invero, nel ricorso l'INPS chiede la riforma dell'impugnata sentenza, adducendo - come si è visto -che la causa petendi non è da individuare nel l'inquadramento o nel reinquadramento dell'azienda nel settore industria o artigianato, ma nella declaratoria dell'obbligo dell'impresa resistente di versare per il proprio personale la contribuzione dovuta ex art. 4 lettera b) della legge 29 ottobre 1971 n. 889 al fondo di previdenza per gli addetti a pubblici servizi di trasporto, e non già a quello previsto per il settore artigiano.
Dalla lettura degli atti processuali si evince però che la controversia in esame ha sempre avuto ad oggetto un preciso thema decidendum, e cioè l'inquadramento ai generali fini previdenziali ed assistenziali della società resistente tra le imprese industriali o tra quelle artigiane, sicché il ricorso - nella parte in cui lamenta una erronea individuazione della causa petendi da parte del giudice d'appello - tenta di introdurre un mutamento della domanda non consentito in questa sede.
Anche il ricorso incidentale della società va rigettato. Con il primo motivo la s.n.c. RV AD di AD MA e C. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per contraddittorietà e insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare sostiene la società che la decisione del Tribunale si appalesa erronea laddove non ha accolto l'eccezione di nullità dell'appello sollevata in ragione della mancata specificazione dei motivi di impugnazione da parte dell'INPS. L'Istituto si era limitato, infatti, a riprodurre pedissequamente il contenuto della parte motiva della memoria di costituzione di primo grado, senza presentare specifiche doglianze nei confronti della impugnata sentenza.
Per rigettare il suddetto motivo è sufficiente evidenziare come il gravame dell'INPS, anche se ribadiva in buona misura il contenuto della difesa in primo grado dell'istituto, conteneva però specifiche censure alla sentenza pretorile, il che ha in concreto consentito alla controparte di prendere posizione sui fatti di causa ed al giudice d'appello di individuare i punti sui quali era chiamato a pronunciarsi.
Con il secondo motivo ed in via subordinata, l'INPS deduce erronea compensazione delle spese in ragione del 50%, violazione a falsa applicazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Precisa che se la compensazione delle spese in primo grado poteva apparire compatibile e logica cosi non era per quelle di secondo grado, in quanto in tale fase l'INPS non aveva fatto altro che riprodurre le argomentazioni utilizzate dal Pretore e l'appello dell'istituto non conteneva alcuna nuova prospettazione o difesa rispetto a quelle enunciate in primo grado.
Anche questo motivo è destituito di ogni fondamento, risultando costante l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale esula dal sindacato del giudice di legittimità e rientra invece nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salvo, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione nel caso - non ricorrente nella fattispecie in esame in cui a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche od erronee (cfr. tra le tante: Cass. 9 luglio 1993 n. 7535;
Cass. 29 gennaio 1990 n. 551). Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999