Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8232 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I0°1 Oggetto 8232 LA CORTE SUPREMA Determinazione del corrispettivo ex art. 2225 c.c. Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22490/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Giovanni Silvio Coco Rel. Consigliere 18959 Dott. Italo PURCARO Consigliere Cron. Rep. 985 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 12/02/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studioS EN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per dirittidiriti 9 GIU, 2001 CNACOMED SRL, con sede in Roma, in persona dell IL CANCELLIERE Presidente del Consiglio di amministrazione rag. Franco LUCIDI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAVONAROLA 39, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PALMIERI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLERIA C.D. F. CENTRO DIFFUSIONI FONOGRAFICHE DI GI BR E C. (già S.R.L.); intimato 2001 avverso la sentenza n. 3641/97 della Cort e d'Appello di 301 ROMA, emessa il 26/11/97 e depositata il 16/12/97 (R.G. 172/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Giuseppe PALMIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1°, 1) Con atto notificato in data 13.4.1989, la C.na.co.med., deducendo di essere creditrice della C.D.F. s.r.l., in corrispettivo di servizi di elabora- zione dati, della somma di L. 12.007.864 a saldo di al- cune fatture dettagliatamente indicate, ha citato da- vanti al Tribunale di Roma la debitrice, chiedendone la condanna al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi. La convenuta, costituitasi, ha eccepito di avere già corrisposto la giusta controprestazione per l'opera. prestata dall'attrice. 2°, 1) Il Tribunale adito ha rigettato la richiesta con sentenza, che la Corte d'Appello di Roma ha confer- mato (sentenza resa in data 26.11.1997) con la seguente motivazione. 2°, 2) La OM "ravvisa la prova dell'accordo 2 sul prezzo richiesto nella mancata contestazione delle fatture emesse". - "la Cnaco- Ma, l'unica disposizione testimoniale med rimetteva di regola le fatture ai propri clienti" "non dimostra (va) che nella specie esse fossero state effettivamente spedite e ricevute dalla convenuta (che ha negato), mentre è pacifico che esse non vennero sal- date". 2°, 2) Non avendo la ME dimostrato la natura e l'entità delle prestazioni (dalla stessa) effettiva- mente eseguite, in difetto di elementi e documenti di riscontro, la c.t.u. non avrebbe potuto supplire al- l'onere della prova. Pertanto, non si poteva applicare l'art. 2225 c.c. 3°, 1) Di tale sentenza la ME ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a due motivi. II 1°, 1) Con il primo motivo- formulato per contrad- dittoria e insufficiente motivazione la ricorrente contesta il punto sub 2°, 2 della sentenza impugnata, deducendo che la testimonianza acquisita è stata rife- rita in modo errato е che "lo stesso Collegio della medesima Corte d'Appello era giunto a conclusioni dia- metralmente opposte, con altra motivazione. 1°, 2) Entrambe le censure sono infondate. 3 L'asserita erroneità sulla testimonianza viene smentita dalla versione che ne rappresenta la stessa - a tutti i nostri clienti inviamo sempre le ricorrente che corrisponde a quella della motivazione. fatture - La diversa soluzione di altra controversia tra le stesse parti non può rilevare come motivo il ricorso in Cassazione. 2°, 2) Con il secondo motivo - formulato per viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2225 e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione la ricor- rente: a) asserisce di non essere "affatto vero che la società autrice non avesse fornito una idonea descri- zione dell'attività svolta"; infatti, continua il ri- corso "è insufficiente leggere le fatture prodotte per rilevare che... l'attività è analiticamente descritta"; b) sostiene inoltre che "giudice di merito non poteva sottrarsi all'onere che gli incombeva ove pure qual- che elemento di giudizio dovesse essere acquisito aliunde". La censura sub a), consiste in una asserzione, la quale, anche perché è stata formulata senza ottem- perare al principio di autosufficienza del ricorso, non può neppure rilevare come vizio di travisamento del fatto. L'altra prospetta, peraltro assertivamente un dove- 4 re di iniziativa probatoria del giudice, anche in di- fetto di quella delle parti, che si deve ritenere del tutto contrario ai fondamentali principi del processo civile e torna ad attribuire alla c.t.u. una altrettan- to indebita funzione probatoria. 3°, 1) Per le ragioni esposte il ricorso deve es- sere rigettato. Nulla da deliberare sulle spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001 IL CONSIGLIERA EST. IL PRESIDENTE نكم Fiancia IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 1-861 2001--- IL CANCELLIERE C1 CAS Giovanni Giambattista 1057 128, 11 4567 20,55 8067 12.00 151,7L CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.7.2011 serie 4 al n. 38258 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 der 30/5/2002) 40000 V 280000 5