Sentenza 2 maggio 2017
Massime • 2
In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura - che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima - e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza.
L'eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale, ancorchè di elevata gravità, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'interruzione del nesso di causalità in relazione al decesso della vittima per insufficienza cardiocircolatoria con coma da shock emorragico in soggetto politraumatizzato da lesioni stradali, intervenuto a circa un mese di distanza dal sinistro, rilevando che i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/05/2017, n. 25560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25560 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2017 |
Testo completo
25560-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 02/05/2017 Composta da: Sent. n. sez.906/17 LUISA BIANCHI Presidente REGISTRO GENERALE PATRIZIA PICCIALLI N.4606/2017 PASQUALE GIANNITI LOREDANA MICCICHE' -Rel. Consigliere - GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV PA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/06/2016 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/05/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del FRANCA ZACCOche ha concluso per il riflette Id Ricous he invitito f er l'accoglimento,Whits il difenrose, Willte no Ghane, الله RITENUTO IN FATTO 1. In data 10 giugno 2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi, in data 7 maggio 2014, aveva condannato AN VO alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, commi 1 e 2, cod.pen., in relazione agli artt. 140, 146 e 148 Cod. Strada), a lui contestato come commesso in agro di Fasano Torre Canne, il 23 - luglio 2009, con decesso della vittima, AN AR, il 28 agosto dello stesso anno.
1.1. Secondo l'accusa, lo VO, alla guida della sua autovettura, si avvicinava all'abitato di Torre Canne quando trovava sulla sua corsia di marcia un autocarro che ostruiva la corsia stessa;
perciò si determinava a sorpassarlo, ad una velocità comunque rientrante nei limiti massimi previsti nell'abitato. Contemporaneamente, l'autovettura condotta dal AR - che, a quanto é dato comprendere, stava procedendo nello stesso senso di marcia - eseguiva una manovra di conversione a U, che lo portava a trovarsi in rotta di collisione con l'autovettura dello VO, nel mentre quest'ultima stava eseguendo il sorpasso ed impegnava l'opposta corsia. Dall'urto fra le due autovetture conseguivano esiti lesivi a carico del AR, il quale veniva ricoverato presso l'ospedale di Ostuni, dove decedeva dopo circa un mese dal sinistro.
1.2. In estrema sintesi, il rimprovero mosso allo VO, su cui si fonda il giudizio di condanna confermato in appello, é di avere eseguito una manovra di sorpasso vietata e azzardata, a cagione della quale (pur con il concorso di colpa del AR, a sua volta resosi protagonista di una manovra vietata) si verificava l'incidente, con gli esiti di cui si è detto.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre lo VO, per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso consta di tre motivi di doglianza.
3. Con il primo motivo, l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità del c.d. principio di affidamento: rileva l'esponente che la manovra di sorpasso fu eseguita dallo VO, a causa di un ostacolo sulla sua corsia di marcia, a velocità estremamente moderata;
a fronte di ciò, il AR aveva non solo posto in essere una manovra a sua volta azzardata, ma lo aveva fatto senza indossare la cintura di sicurezza, come accertato dal M consulente tecnico del P.M., ing. Nocioni: e ciò rende evidente, secondo il ricorrente, che la condotta colposa della vittima, così come gli esiti che ne derivarono, era imprevedibile per lo VO, il quale aveva eseguito il sorpasso 2 perché costretto dalla presenza dell'autocarro che ne impediva la marcia;
sì che al medesimo non può muoversi alcun rimprovero per l'accaduto.
4. Con il secondo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione all'erronea valutazione, da parte della Corte salentina, circa l'elemento psicologico del reato: non é sufficiente, infatti, la violazione di una regola cautelare per integrare il rimprovero a titolo di colpa;
per di più, nella specie, si addebita allo VO il superamento della striscia continua che separava le due corsie di marcia, ma nel tratto di strada considerato come emerso dai rilievi acquisiti nel - corso del giudizio - la linea di mezzeria é a tratti discontinua ed é confusionaria e ingannevole per gli utenti della strada;
se a ciò si aggiunge che lo VO effettuò la manovra di sorpasso con grande cautela e procedendo a bassa velocità, si deve concludere che la sua condotta non può ritenersi tout court penalmente riprovevole.
5. Con il terzo motivo l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'interruzione del nesso di causalità, all'omessa derubricazione del reato in quello di lesioni colpose e, conseguentemente, al difetto di querela. La doglianza si riferisce al fatto che il AR, in seguito all'incidente, si mostrava perfettamente vigile e cosciente, al punto di riferire agli agenti in ordine alla dinamica dell'incidente e di provvedere personalmente a spostare il suo veicolo dalla carreggiata;
egli veniva quindi ricoverato al Pronto soccorso e classificato in "codice verde" (ossia ad urgenza bassa), in relazione alla frattura di alcune costole. Durante il ricovero, per come riferito in sede testimoniale dalla figlia della vittima, il AR veniva curato in modo negligente e il quadro clinico dello stesso subiva un peggioramento, che lo conduceva a morte, probabilmente a causa degli spostamenti poco accorti dei sanitari, che aggravavano le fratture e determinavano emorragie interne: ciò, secondo l'esponente, ha valore interruttivo del nesso di causalità tra la condotta addebitata allo VO e il decesso del AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze formulate dal ricorrente non hanno pregio e sono prive di fondamento.
1.1. Deve muoversi dalla considerazione che lo VO, nell'eseguire la manovra di sorpasso, ha comunque violato quanto meno l'art. 148, comma 11, Cod. Strada, che fa espresso divieto di eseguire «il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di 3 congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia». Perciò erra il ricorrente nell'assumere che il comportamento alla guida dello VO fosse necessitato, tanto più che l'esecuzione della manovra di sorpasso avveniva in un centro abitato, in una strada caratterizzata da striscia di mezzeria continua (sul punto, le censure mosse dall'esponente nel secondo motivo di ricorso circa le presunte interruzioni della striscia attengono a questioni di mero fatto insindacabili in questa sede, in quanto esse propongono una rilettura alternativa del materiale probatorio già adeguatamente vagliato dai giudici di merito) e in una situazione che, per come descritta, si palesava come caratterizzata da traffico congestionato: il che evidenzia la condizione di particolare rischio in cui il sorpasso veniva eseguito, condizione che é stata esaminata e valutata dalla Corte distrettuale con un adeguato percorso argomentativo.
1.2. Nessun rilievo può, poi, assegnarsi alla presunta abnormità della manovra di conversione a U eseguita dal AR, atteso che, sebbene essa fosse a sua volta azzardata, la provenienza dell'autovettura da lui condotta dal senso di marcia opposto a quello dello VO - il quale nel frattempo aveva impegnato la corsia sulla quale viaggiavano le auto che provenivano in senso contrario costituiva un fattore sicuramente non imprevedibile da parte - dell'imputato, il quale ben doveva rappresentarsi (prestando la dovuta attenzione allo stato dei luoghi) la possibilità che, durante la sua invasione dell'opposta corsia di marcia, potessero sopraggiungere altri veicoli in senso contrario.
1.3. Neppure può annettersi rilievo interruttivo del nesso di causalità fra condotta ed evento al fatto che il AR non indossasse le cinture di sicurezza: é infatti pacifico che, in tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura che, agendo in violazione delle regole del Codice della Strada, abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza (cfr. Sez. 4, n. 42492 del 03/10/2012, Campailla, Rv. 253737; per un'ipotesi consimile, si veda la recentissima Sez. 4, n. 3296 del 20/10/2016, dep. 2017, Giordano, non massimata, in specie paragr. 3.2).
1.4. E' quindi, nella specie, configurabile la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio;
mentre é da escludere la portata interruttiva del comportamento colposo del AR, atteso che, secondo il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'utente см 4 della strada non é responsabile dell'infortunio patito da un terzo anche per colpa di quest'ultimo soltanto quando la sua condotta risulti immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, ponendosi in tal caso come mera occasione dell'evento, e non sua concausa (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248355).
1.5. Sono parimenti prive di fondamento le doglianze del ricorrente espresse nel terzo motivo di ricorso, tese ad affermare la portata interruttiva del comportamento dei sanitari del nosocomio di Ostuni, la cui condotta negligente avrebbe aggravato gli esiti lesivi riportati dal AR a causa dell'incidente, in modo tale da cagionarne il decesso innescando un processo causale del tutto atipico e imprevedibile da parte dello VO. Sul punto, la motivazione resa dalla Corte salentina si sottrae a censure, dando adeguatamente conto del fatto che come emerso sulla base di specifici - apporti probatori (relazione tecnica del dott. Romano, consulente del P.M.) - il AR decedette per «insufficienza cardio-respiratoria con coma da shock emorragico secondario ad emotorace sinistro in politraumatizzato della strada con multiple fratture costali a sinistra e con frattura dell'emibacino di sinistra».
1.6. Orbene, va premesso che la nozione di «causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento>> che, secondo il ricorrente, sarebbe per l'appunto ravvisabile nel comportamento dei sanitari dell'ospedale che si occuparono del AR - si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, a condizione però che esso sia caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Vasile, Rv. 263581; Sez. 4, n. 20272 del 16/05/2006, Lorenzoni ed altro, Rv. 234596).
1.7. Con specifico riguardo a comportamenti negligenti dei sanitari nelle cure praticate alla vittima di un precedente evento lesivo, deve rammentarsi che l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale (in tal senso vds. Sez. 4, n. 41943 del 04/10/2006, Lestingi ed altri, Rv. 235537; in relazione all'errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale, vds. altresì Sez. 4, n. 41293 del 04/10/2007, Taborelli, Rv. 237838). 5 1.8. Nella specie però, la gravità delle lesioni riportate dal AR in esito all'incidente, descritte ut supra dal consulente tecnico del P.M., depone chiaramente per il verificarsi ab origine di una condizione patologica ad elevato rischio, sulla quale è stata ragionevolmente esclusa la rilevanza probatoria di eventuali, e peraltro non dimostrate, negligenze da parte dei sanitari che ebbero in cura la vittima fino al suo decesso.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2017. Il Presidente Il Consignere (Luisa Bianchi) (Giuseppe Pavich) Sa Sele Depositata in Cancelleria 23 MAG. 2017 Oggi. OT CA. Il Funzionario Giudiziario T Patricia Ciorra R O N O C 6