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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2543/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZACCARDI GLAUCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16330/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
UI IA PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della IA - 80416320580
elettivamente domiciliato presso Ministero Della IA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTRIBUTO n. 26592 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1837/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con atto notificato a UI IA s.p.a. il 31.10.2024, ha proposto ricorso avverso l'invito di pagamento n. 026592/2024, che ha dedotto essergli stato notificato il 2.8.2024, con il quale gli è stato intimato il pagamento di euro 1518 a titolo di raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 in relazione alla sentenza Cassazione n. 22402 del 25/07/2023 che lo aveva visto soccombente.
Il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione del medesimo art. 13, comma 1-quater, avendo egli conseguito, negli anni dal 2018 al 2023, redditi inferiori al triplo della soglia di cui all'art. 76 del citato d.
p.r. 115/2002 ed essendo, quindi, esonerato dal pagamento del contributo unificato, avendo la controversia definita dalla Cassazione ad oggetto materia di lavoro e previdenza.
Si è costituita UI IA s.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nell'udienza odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Come si evince dalla relata di notifica prodotta dal ricorrente, questi ha notificato l'atto introduttivo del giudizio il 31.10.2024.
La resistente ha prodotto prova della notifica dell'atto impugnato in data 8.8.2024. tenuto conto della sospensione feriale sino al 31.8.2024, il termine di giorni 60 di cui all'art. 21 del d.lgs. 54671992 per proporre impugnazione iniziava a decorrere dal 1^ settembre e, quindi, scadeva il 30.10.2024, giorno non festivo né cadente di sabato.
Ne consegue che il ricorso, notificato il 31.10.2024, è inammissibile. Né si può qualificare l'azione in termini di opposizione all'esecuzione, posto che con il ricorso si contesta il merito dlela pretesa tributaria e non il diritto di procedere esecutivamente.
La domanda è comunque infondata nel merito, atteso che, come pure dedotto dalla resistente, ai sensi dell'art. 9, comma 11-bis del d.p.r. 115/2002, l'esonero dal pagamento del contributo unificato presuppone che la parte renda autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti reddituali di cui all'art. 76 del medesimo d.p.r., dichiarazione che l'attuale ricorrente non deduce e prova di avere presentato.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che liquida in euro 400,00 oltre cpa e iva.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZACCARDI GLAUCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16330/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
UI IA PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della IA - 80416320580
elettivamente domiciliato presso Ministero Della IA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTRIBUTO n. 26592 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1837/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con atto notificato a UI IA s.p.a. il 31.10.2024, ha proposto ricorso avverso l'invito di pagamento n. 026592/2024, che ha dedotto essergli stato notificato il 2.8.2024, con il quale gli è stato intimato il pagamento di euro 1518 a titolo di raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 in relazione alla sentenza Cassazione n. 22402 del 25/07/2023 che lo aveva visto soccombente.
Il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione del medesimo art. 13, comma 1-quater, avendo egli conseguito, negli anni dal 2018 al 2023, redditi inferiori al triplo della soglia di cui all'art. 76 del citato d.
p.r. 115/2002 ed essendo, quindi, esonerato dal pagamento del contributo unificato, avendo la controversia definita dalla Cassazione ad oggetto materia di lavoro e previdenza.
Si è costituita UI IA s.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nell'udienza odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Come si evince dalla relata di notifica prodotta dal ricorrente, questi ha notificato l'atto introduttivo del giudizio il 31.10.2024.
La resistente ha prodotto prova della notifica dell'atto impugnato in data 8.8.2024. tenuto conto della sospensione feriale sino al 31.8.2024, il termine di giorni 60 di cui all'art. 21 del d.lgs. 54671992 per proporre impugnazione iniziava a decorrere dal 1^ settembre e, quindi, scadeva il 30.10.2024, giorno non festivo né cadente di sabato.
Ne consegue che il ricorso, notificato il 31.10.2024, è inammissibile. Né si può qualificare l'azione in termini di opposizione all'esecuzione, posto che con il ricorso si contesta il merito dlela pretesa tributaria e non il diritto di procedere esecutivamente.
La domanda è comunque infondata nel merito, atteso che, come pure dedotto dalla resistente, ai sensi dell'art. 9, comma 11-bis del d.p.r. 115/2002, l'esonero dal pagamento del contributo unificato presuppone che la parte renda autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti reddituali di cui all'art. 76 del medesimo d.p.r., dichiarazione che l'attuale ricorrente non deduce e prova di avere presentato.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che liquida in euro 400,00 oltre cpa e iva.