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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/10/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
24.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 2878/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Marino Julo Cosentino e Francesca Scalia del Foro di Palermo
Ricorrente
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Pasqua
Resistente
OGGETTO: lavoro subordinato privato e differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della con contratto a tempo pieno (40 ore) e CP_1
determinato, con qualifica di carpentiere tubista, livello 3 del CCNL metalmeccanico- industria, dal 28.06.2021 al 17.08.2022, data delle sue dimissioni volontarie;
- che il contratto prevedeva un orario lavorativo dalle 7.00 alle 17.00, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì; - che, tuttavia, aveva lavorato per l'intero periodo di lavoro dalle ore
7.00 fino alle 18.00/19.00, percependo solo la retribuzione contrattuale per le 40 ore settimanali, pari a circa € 1.600,00 netti mensili;
- di non aver mai goduto di ferie e permessi e di non aver percepito le relative spettanze né la tredicesima mensilità; - che, rassegnate le proprie dimissioni volontarie in data 17.08.2022, non avendo percepito quanto dovuto a titolo di TFR, ferie e permessi, aveva invano tentato una definizione bonaria della vicenda prima tramite l' del proprio sindacato di riferimento e successivamente Controparte_2
tramite diffida inviata tramite legale;
- di aver, quindi, maturato spettanze non corrisposte pari ad € 7.847,16 lorde a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, ferie, permessi, tredicesima mensilità e rivalutazione, oltre € 2.375,19 a titolo di TFR. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alle somme mai percepite e dovute a titolo di Pt_1
retribuzione ordinaria, lavoro straordinario di ferie, permessi, tredicesima mensilità e TFR, quantificate, complessivamente, in € 10.222,35 e a tutte le ulteriori somme eventualmente dovute per le medesime o per ulteriori cause”; 2) “conseguentemente, condannare la CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare al sig. la
[...] Pt_1 somma di € 10.222,35 per i summenzionati motivi .”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la (in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che il ricorrente era stato assunto il 28.06.2021 con contratto a tempo determinato prorogato fino al 24.02.2023, con mansioni di Carpentiere navale in ferro, inquadramento al livello D2 (ex 3° livello) del
CCNL Metalmeccanica Confindustria, con orario di lavoro full time di 40 ore settimanali, svolgendo la sua prestazione dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle
17.00 presso il cantiere di FI di Palermo, fino al giorno delle sue dimissioni volontarie avvenute il 17.08.2022, senza peraltro la concessione del termine di preavviso;
- che talvolta i lavori potevano iniziare alle 7.00 del mattino, ma in tali casi la giornata lavorativa si concludeva alle 16.00; - che contestava i conteggi allegati al ricorso, elaborati dell'Ufficio Vertenze della UIL, in quanto totalmente errati ed effettuati sulla base di una irrealistica prospettazione dell'orario di lavoro svolto, senza tenere conto dei periodi di assenza per ferie e permessi goduti, né le ore di straordinario effettivamente svolte e retribuite;
- che il ricorrente poteva, infatti, svolgere straordinario per esigenze di FI fino ad un massimo di 16 ore mensili, lavorando sporadicamente anche il sabato per mezza giornata e, in tali casi, lo straordinario era sempre stato conteggiato, inserito in busta paga e quindi pagato;
- che, inoltre, i conteggi erano stati elaborati sulla base di un asserito 3° livello del CCNL Metalmeccanica (corrispondente al superiore livello Controparte_3
C3 del CCNL Metalmeccanica Industria Federmeccanica), raffrontando la relativa retribuzione dovuta con quella percepita relativa al 5° livello (paragonabile al formale livello
D2 di inquadramento del lavoratore del predetto CCNL applicato dall'azienda), nonostante il ricorrente non avesse avanzato nessuna domanda di accertamento di svolgimento di mansioni superiori e che, dunque, la somma pari a € 2.157,08 per retribuzione ordinaria era infondata;
- che le richieste di pagamento delle ferie e dei permessi non goduti, nonché della tredicesima, erano anch'esse infondate in quanto il ricorrente, durante il rapporto di lavoro, aveva interamente goduto sia delle ferie che dei permessi spettanti e la tredicesima era stata regolarmente pagata con quote mensili in busta paga;
- che, ancora, i conteggi allegati al ricorso riportavano la somma complessiva di € 7.847,16, mentre il ricorrente nelle conclusioni aveva richiesto la condanna di Copet srl al pagamento della somma maggiore di
€ 10.222,35, duplicando in maniera evidente l'importo del TFR di € 2.375,19; - che il nel settembre 2021, aveva avuto una colluttazione all'interno del cantiere di lavoro Pt_1 con il collega , per i cui fatti la FI aveva revocato il permesso di Persona_1 ingresso ai due lavoratori ed aveva irrogato una sanzione pecuniaria di € 200,00 a Copet srl, sanzione irrogata per fatti imputabili al ricorrente, la cui somma veniva eccepita in compensazione con il credito eventualmente riconosciuto al ricorrente.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 2.07.2025.
*******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive, dallo Parte_1 stesso quantificate, per mezzo di elaborato redatto dall' della UIL, pari a € Controparte_2
10.222,35, in corso di causa aggiornate a € 10.611,89, (per differenze sulla retribuzione base, indennità per ferie e permessi non goduti, tredicesima, mensilità lavoro straordinario e
TFR), per l'attività lavorativa svolta dal 28.06.2021 al 17.08.2022, alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, con mansioni di CP_1 carpentiere inquadrato al livello D2 (ex livello 3) del CCNL Metalmeccanico-Industria, per aver lo stesso osservato un orario maggiore rispetto a quello previsto da contratto.
Il ricorrente ha infatti dedotto che, da contratto, avrebbe dovuto lavorare dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 17,00 con un'ora di pausa pranzo, ma che avrebbe invece osservato per tutto il periodo di lavoro l'orario dalle 7,00 alle 18,00/19,00, con un'ora di pausa pranzo.
La resistente ha contestato le richieste economiche avanzate dal ricorrente, deducendo che lo stesso aveva sempre osservato l'orario di lavoro da contratto (dalle 8.00 alle 12.00 e dalle
13.00 alle 17.00) e che, se talvolta era capitato di fare qualche ora di straordinario per la
FI (per un massimo di 16 ore mensili), le ore lavorate erano state regolarmente conteggiate e pagate;
la resistente ha contestato, altresì, la richiesta di indennità per ferie e permessi non goduti, oltre che per la tredicesima mensilità, deducendo che il lavoratore ne aveva regolarmente usufruito nel corso del rapporto di lavoro e che le quote di tredicesima erano state regolarmente pagate nelle buste paga mensili;
ha contestato, infine, la Con quantificazione delle spettanze operata dalla , ritenendola errata e basata su un orario lavorativo non provato e su criteri di inquadramento errati.
Ciò posto, va evidenziato che il lavoratore che agisce per il pagamento di differenze retributive per il maggior orario di lavoro osservato, rispetto a quello previsto dal contratto, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua natura, la durata, le mansioni esplicate e l'effettivo orario di lavoro osservato.
Nella fattispecie odierna, l'esistenza del rapporto di lavoro e le mansioni esplicate dalla ricorrente non sono oggetto di contestazione, essendo, tra l'altro, provate dal contratto di lavoro;
ciò che è oggetto di contestazione è, invece l'orario di lavoro effettivamente osservato e, conseguentemente, il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione a titolo di straordinario, nonché a titolo di ferie e permessi, 13^ mensilità, straordinario e
TFR.
La domanda del ricorrente risulta, invero, generica e poco dettagliata, così come insufficienti risultano le allegazioni;
dunque la domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di straordinario, ferie, permessi e 13^ mensilità è infondata e deve essere rigettata.
Il ricorrente, infatti, senza alcuno specifico supporto documentale ha dedotto di aver sempre, per l'intero periodo, lavorato dalle 7.00 alle 18.00/19.00, non definendo quindi con precisione l'orario effettivo settimanale né le effettive ore di straordinario lavorato che si richiedono in pagamento;
infatti, a fondamento della domanda il ricorrente ha prodotto solo dei conteggi elaborati dall' redatti in data 14.09.2022, poi Controparte_5
sostituiti in corso di causa (stante l'erroneità dell'inquadramento indicato).
Da tale documentazione è possibile rilevare che il lavoratore, rivoltosi al CAF al fine di ottenere in pagamento quando dallo stesso preteso, ha fornito ai consulenti le informazioni inerenti al proprio rapporto di lavoro, dichiarando:
- un orario lavorativo dalle 7.00 alle 17.00 con 1 ora di pausa pranzo, senza fare menzione
Con dello straordinario lavorato e che, infatti, non è stato indicato dalla tra le operazioni da effettuare;
- di aver percepito lo stipendio risultante nelle buste paga;
- di non aver percepito la 13^ mensilità;
- di non aver goduto delle ferie e dei permessi.
Nonostante, dunque, tra le operazioni da svolgere indicate nella vertenza non figuri in alcun modo lo straordinario, nei calcoli allegati invece risulta calcolato anche lo straordinario e il
TFR rivalutato anche in ragione dello straordinario.
Ciò posto, giova osservare che le buste paga prodotte in atti, sia dal ricorrente che dalla resistente, risultano non contestate nel loro ammontare e risultano comprendere tutte le voci retributive oggi richieste in pagamento (ferie, permessi, 13 mensilità), compreso lo straordinario, e il ricorrente non ha fornito nessuna prova di aver svolto un numero maggiore di ore di straordinario rispetto a quelle conteggiate e retribuite, né ha provato di aver diritto al pagamento di ferie e permessi, ulteriori rispetto a quelle già godute e risultanti dalle buste paga.
Inoltre, giova evidenziare che la prova per testi come richiesta in ricorso non è stata ammessa in quanto, non avendo il ricorrente dedotto con esattezza l'effettivo numero di ore di straordinario lavorato (1 o 2 al giorno risulta essere un'indicazione troppo generica) né le modalità di esplicazione dell'orario aggiuntivo, non può essere affidata alla prova per testi la determinazione di quali fossero le ore lavorate e in quali giorni.
E', infatti, principio ormai consolidato quello secondo il quale, con riferimento al lavoro straordinario, l'onere probatorio gravante sul lavoratore investe sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative ( ex multis Cassazione, Sez. Lavoro, n. 2144/2005; Cassazione, Sez. Lavoro, n. 4076/2018;
Cassazione civile sez. lav. n. 16150/2018 e in senso conforme tra molte le pronunce Tribunale Bari sez. lav., nn. 3353/2018 e 3972/2018; Tribunale Terni sez. lav., n. 315/2018;
Tribunale Pavia sez. lav., n. 385/2019; Tribunale Caltanissetta sez. lav., n. 452/2019;
Tribunale Brescia sez. lav., n. 401/2019; Tribunale Foggia sez. lav., n. 117/2019).
Il medesimo principio deve essere applicato anche alle richieste di indennità sostitutive delle ferie e delle festività non godute, in merito alle quali il lavoratore ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (Cass. n. 22751/2004).
Per completezza di trattazione, giova in ogni caso osservare che i conteggi inizialmente prodotti dal ricorrente indicavano differenze retributive (per differenze sulla paga base non meglio precisate, permessi, ferie e 13^ mensilità) pari € 5.471,97 lordi e € 2.375,19 lordi a titolo di TFR per un totale pari a € 7.847,16; tuttavia il ricorrente ha poco comprensibilmente agito per il pagamento di complessive € 10.222,35, di cui 7.847,16 per differenze retributive oltre € 2.375 a titolo di TFR, duplicando così erroneamente l'importo del TFR spettante.
Successivamente alle contestazioni mosse dalla resistente in ordine alla correttezza dei conteggi e dell'inquadramento contrattuale ivi indicato (livello 3 in luogo del posseduto livello D2, non contestato), il ricorrente, in data 01.03.2024, su autorizzazione di questo
Giudice, ha depositato i conteggi aggiornati dai quali, a fronte della paga base minore prevista per il corretto livello di inquadramento (D2), risultano dovute somme maggiori, pari a € 8.485,71 a titolo di differenze retributive (anziché gli iniziali € 5.471,97), oltre €
2.126,28 a titolo di TFR. Tale discrasia, a ben vedere. risulta essere il frutto del mancato conteggio delle somme già percepite e non riportate nei nuovi conteggi (ma detratte nei primi conteggi).
Deve però essere accolta la domanda di pagamento del TFR in quanto la resistente non ne ha contestato la domanda e non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento;
prova che, per giurisprudenza consolidata, è onere del datore di lavoro fornire.
L'importo del TFR da versare tuttavia non è quello richiesto dal ricorrente (comprensivo delle maggiorazioni da straordinario oggi non accertato), bensì quello risultante dalla busta paga di Settembre 2022, relativa alle competenze di Agosto 2022 e di chiusura rapporto, pari a € 1.613,45, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La domanda riconvenzionale di compensazione della somma pari a € 200,00, relativa alla sanzione irrogata dalla FI alla a seguito di una colluttazione tra colleghi CP_1 all'interno del cantiere, non può essere accolta in quanto crediti di natura differente e non compensabili e, inoltre, in quanto il lavoratore, con riferimento alla relativa contestazione disciplinare, ha già scontato la sanzione della “sospensione dal lavoro senza erogazione di retribuzione per giorni 3”, come da lettera di contestazione del 23.09.2021 allegata alla memoria di costituzione (cfr. all.).
Alla luce delle superiori argomentazioni, pertanto, la domanda di pagamento delle differenze retributive a titolo di straordinario, permessi, ferie e 13^ è infondata e deve essere rigettata;
deve, invece, essere accolta la domanda di pagamento del TFR, in quanto non specificamente contestata e, per l'effetto, la (in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore) deve essere condannata al pagamento in favore di Pt_1
della somma pari a € 1.613,45 a titolo di TFR maturato e non corrisposto, oltre
[...]
alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Atteso l'accoglimento in misura nettamente minore della domanda e la reciproca soccombenza, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione al 70% delle spese di giudizio tra le parti;
per il restante 30%, le spese processuali seguono la soccombenza (sostanziale) e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Marino Julo Cosentino e Francesca Scalia), in ragione del quantum accolto, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di pagamento di straordinario e differenze retributive;
2) accoglie la domanda di pagamento di TFR maturato e non corrisposto e, per l'effetto, condanna la (in persona del legale rappresentante pro tempore) al pagamento in CP_1 favore di della somma pari a € 1.613,45 a titolo di TFR maturato e non Parte_1
corrisposto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
3) dichiara compensate al 70% le spese di lite tra le parti;
per il restante 30%, condanna la
(in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese CP_1
processuali sostenute dal ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Marino Julo Cosentino e Francesca Scalia), che liquida in complessivi Euro 400,00 per compensi professionali (somma già ridotta del 70%), oltre accessori di legge.
Siracusa, 01.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
24.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 2878/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Marino Julo Cosentino e Francesca Scalia del Foro di Palermo
Ricorrente
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Pasqua
Resistente
OGGETTO: lavoro subordinato privato e differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della con contratto a tempo pieno (40 ore) e CP_1
determinato, con qualifica di carpentiere tubista, livello 3 del CCNL metalmeccanico- industria, dal 28.06.2021 al 17.08.2022, data delle sue dimissioni volontarie;
- che il contratto prevedeva un orario lavorativo dalle 7.00 alle 17.00, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì; - che, tuttavia, aveva lavorato per l'intero periodo di lavoro dalle ore
7.00 fino alle 18.00/19.00, percependo solo la retribuzione contrattuale per le 40 ore settimanali, pari a circa € 1.600,00 netti mensili;
- di non aver mai goduto di ferie e permessi e di non aver percepito le relative spettanze né la tredicesima mensilità; - che, rassegnate le proprie dimissioni volontarie in data 17.08.2022, non avendo percepito quanto dovuto a titolo di TFR, ferie e permessi, aveva invano tentato una definizione bonaria della vicenda prima tramite l' del proprio sindacato di riferimento e successivamente Controparte_2
tramite diffida inviata tramite legale;
- di aver, quindi, maturato spettanze non corrisposte pari ad € 7.847,16 lorde a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, ferie, permessi, tredicesima mensilità e rivalutazione, oltre € 2.375,19 a titolo di TFR. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alle somme mai percepite e dovute a titolo di Pt_1
retribuzione ordinaria, lavoro straordinario di ferie, permessi, tredicesima mensilità e TFR, quantificate, complessivamente, in € 10.222,35 e a tutte le ulteriori somme eventualmente dovute per le medesime o per ulteriori cause”; 2) “conseguentemente, condannare la CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare al sig. la
[...] Pt_1 somma di € 10.222,35 per i summenzionati motivi .”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la (in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che il ricorrente era stato assunto il 28.06.2021 con contratto a tempo determinato prorogato fino al 24.02.2023, con mansioni di Carpentiere navale in ferro, inquadramento al livello D2 (ex 3° livello) del
CCNL Metalmeccanica Confindustria, con orario di lavoro full time di 40 ore settimanali, svolgendo la sua prestazione dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle
17.00 presso il cantiere di FI di Palermo, fino al giorno delle sue dimissioni volontarie avvenute il 17.08.2022, senza peraltro la concessione del termine di preavviso;
- che talvolta i lavori potevano iniziare alle 7.00 del mattino, ma in tali casi la giornata lavorativa si concludeva alle 16.00; - che contestava i conteggi allegati al ricorso, elaborati dell'Ufficio Vertenze della UIL, in quanto totalmente errati ed effettuati sulla base di una irrealistica prospettazione dell'orario di lavoro svolto, senza tenere conto dei periodi di assenza per ferie e permessi goduti, né le ore di straordinario effettivamente svolte e retribuite;
- che il ricorrente poteva, infatti, svolgere straordinario per esigenze di FI fino ad un massimo di 16 ore mensili, lavorando sporadicamente anche il sabato per mezza giornata e, in tali casi, lo straordinario era sempre stato conteggiato, inserito in busta paga e quindi pagato;
- che, inoltre, i conteggi erano stati elaborati sulla base di un asserito 3° livello del CCNL Metalmeccanica (corrispondente al superiore livello Controparte_3
C3 del CCNL Metalmeccanica Industria Federmeccanica), raffrontando la relativa retribuzione dovuta con quella percepita relativa al 5° livello (paragonabile al formale livello
D2 di inquadramento del lavoratore del predetto CCNL applicato dall'azienda), nonostante il ricorrente non avesse avanzato nessuna domanda di accertamento di svolgimento di mansioni superiori e che, dunque, la somma pari a € 2.157,08 per retribuzione ordinaria era infondata;
- che le richieste di pagamento delle ferie e dei permessi non goduti, nonché della tredicesima, erano anch'esse infondate in quanto il ricorrente, durante il rapporto di lavoro, aveva interamente goduto sia delle ferie che dei permessi spettanti e la tredicesima era stata regolarmente pagata con quote mensili in busta paga;
- che, ancora, i conteggi allegati al ricorso riportavano la somma complessiva di € 7.847,16, mentre il ricorrente nelle conclusioni aveva richiesto la condanna di Copet srl al pagamento della somma maggiore di
€ 10.222,35, duplicando in maniera evidente l'importo del TFR di € 2.375,19; - che il nel settembre 2021, aveva avuto una colluttazione all'interno del cantiere di lavoro Pt_1 con il collega , per i cui fatti la FI aveva revocato il permesso di Persona_1 ingresso ai due lavoratori ed aveva irrogato una sanzione pecuniaria di € 200,00 a Copet srl, sanzione irrogata per fatti imputabili al ricorrente, la cui somma veniva eccepita in compensazione con il credito eventualmente riconosciuto al ricorrente.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 2.07.2025.
*******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive, dallo Parte_1 stesso quantificate, per mezzo di elaborato redatto dall' della UIL, pari a € Controparte_2
10.222,35, in corso di causa aggiornate a € 10.611,89, (per differenze sulla retribuzione base, indennità per ferie e permessi non goduti, tredicesima, mensilità lavoro straordinario e
TFR), per l'attività lavorativa svolta dal 28.06.2021 al 17.08.2022, alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, con mansioni di CP_1 carpentiere inquadrato al livello D2 (ex livello 3) del CCNL Metalmeccanico-Industria, per aver lo stesso osservato un orario maggiore rispetto a quello previsto da contratto.
Il ricorrente ha infatti dedotto che, da contratto, avrebbe dovuto lavorare dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 17,00 con un'ora di pausa pranzo, ma che avrebbe invece osservato per tutto il periodo di lavoro l'orario dalle 7,00 alle 18,00/19,00, con un'ora di pausa pranzo.
La resistente ha contestato le richieste economiche avanzate dal ricorrente, deducendo che lo stesso aveva sempre osservato l'orario di lavoro da contratto (dalle 8.00 alle 12.00 e dalle
13.00 alle 17.00) e che, se talvolta era capitato di fare qualche ora di straordinario per la
FI (per un massimo di 16 ore mensili), le ore lavorate erano state regolarmente conteggiate e pagate;
la resistente ha contestato, altresì, la richiesta di indennità per ferie e permessi non goduti, oltre che per la tredicesima mensilità, deducendo che il lavoratore ne aveva regolarmente usufruito nel corso del rapporto di lavoro e che le quote di tredicesima erano state regolarmente pagate nelle buste paga mensili;
ha contestato, infine, la Con quantificazione delle spettanze operata dalla , ritenendola errata e basata su un orario lavorativo non provato e su criteri di inquadramento errati.
Ciò posto, va evidenziato che il lavoratore che agisce per il pagamento di differenze retributive per il maggior orario di lavoro osservato, rispetto a quello previsto dal contratto, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua natura, la durata, le mansioni esplicate e l'effettivo orario di lavoro osservato.
Nella fattispecie odierna, l'esistenza del rapporto di lavoro e le mansioni esplicate dalla ricorrente non sono oggetto di contestazione, essendo, tra l'altro, provate dal contratto di lavoro;
ciò che è oggetto di contestazione è, invece l'orario di lavoro effettivamente osservato e, conseguentemente, il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione a titolo di straordinario, nonché a titolo di ferie e permessi, 13^ mensilità, straordinario e
TFR.
La domanda del ricorrente risulta, invero, generica e poco dettagliata, così come insufficienti risultano le allegazioni;
dunque la domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di straordinario, ferie, permessi e 13^ mensilità è infondata e deve essere rigettata.
Il ricorrente, infatti, senza alcuno specifico supporto documentale ha dedotto di aver sempre, per l'intero periodo, lavorato dalle 7.00 alle 18.00/19.00, non definendo quindi con precisione l'orario effettivo settimanale né le effettive ore di straordinario lavorato che si richiedono in pagamento;
infatti, a fondamento della domanda il ricorrente ha prodotto solo dei conteggi elaborati dall' redatti in data 14.09.2022, poi Controparte_5
sostituiti in corso di causa (stante l'erroneità dell'inquadramento indicato).
Da tale documentazione è possibile rilevare che il lavoratore, rivoltosi al CAF al fine di ottenere in pagamento quando dallo stesso preteso, ha fornito ai consulenti le informazioni inerenti al proprio rapporto di lavoro, dichiarando:
- un orario lavorativo dalle 7.00 alle 17.00 con 1 ora di pausa pranzo, senza fare menzione
Con dello straordinario lavorato e che, infatti, non è stato indicato dalla tra le operazioni da effettuare;
- di aver percepito lo stipendio risultante nelle buste paga;
- di non aver percepito la 13^ mensilità;
- di non aver goduto delle ferie e dei permessi.
Nonostante, dunque, tra le operazioni da svolgere indicate nella vertenza non figuri in alcun modo lo straordinario, nei calcoli allegati invece risulta calcolato anche lo straordinario e il
TFR rivalutato anche in ragione dello straordinario.
Ciò posto, giova osservare che le buste paga prodotte in atti, sia dal ricorrente che dalla resistente, risultano non contestate nel loro ammontare e risultano comprendere tutte le voci retributive oggi richieste in pagamento (ferie, permessi, 13 mensilità), compreso lo straordinario, e il ricorrente non ha fornito nessuna prova di aver svolto un numero maggiore di ore di straordinario rispetto a quelle conteggiate e retribuite, né ha provato di aver diritto al pagamento di ferie e permessi, ulteriori rispetto a quelle già godute e risultanti dalle buste paga.
Inoltre, giova evidenziare che la prova per testi come richiesta in ricorso non è stata ammessa in quanto, non avendo il ricorrente dedotto con esattezza l'effettivo numero di ore di straordinario lavorato (1 o 2 al giorno risulta essere un'indicazione troppo generica) né le modalità di esplicazione dell'orario aggiuntivo, non può essere affidata alla prova per testi la determinazione di quali fossero le ore lavorate e in quali giorni.
E', infatti, principio ormai consolidato quello secondo il quale, con riferimento al lavoro straordinario, l'onere probatorio gravante sul lavoratore investe sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative ( ex multis Cassazione, Sez. Lavoro, n. 2144/2005; Cassazione, Sez. Lavoro, n. 4076/2018;
Cassazione civile sez. lav. n. 16150/2018 e in senso conforme tra molte le pronunce Tribunale Bari sez. lav., nn. 3353/2018 e 3972/2018; Tribunale Terni sez. lav., n. 315/2018;
Tribunale Pavia sez. lav., n. 385/2019; Tribunale Caltanissetta sez. lav., n. 452/2019;
Tribunale Brescia sez. lav., n. 401/2019; Tribunale Foggia sez. lav., n. 117/2019).
Il medesimo principio deve essere applicato anche alle richieste di indennità sostitutive delle ferie e delle festività non godute, in merito alle quali il lavoratore ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (Cass. n. 22751/2004).
Per completezza di trattazione, giova in ogni caso osservare che i conteggi inizialmente prodotti dal ricorrente indicavano differenze retributive (per differenze sulla paga base non meglio precisate, permessi, ferie e 13^ mensilità) pari € 5.471,97 lordi e € 2.375,19 lordi a titolo di TFR per un totale pari a € 7.847,16; tuttavia il ricorrente ha poco comprensibilmente agito per il pagamento di complessive € 10.222,35, di cui 7.847,16 per differenze retributive oltre € 2.375 a titolo di TFR, duplicando così erroneamente l'importo del TFR spettante.
Successivamente alle contestazioni mosse dalla resistente in ordine alla correttezza dei conteggi e dell'inquadramento contrattuale ivi indicato (livello 3 in luogo del posseduto livello D2, non contestato), il ricorrente, in data 01.03.2024, su autorizzazione di questo
Giudice, ha depositato i conteggi aggiornati dai quali, a fronte della paga base minore prevista per il corretto livello di inquadramento (D2), risultano dovute somme maggiori, pari a € 8.485,71 a titolo di differenze retributive (anziché gli iniziali € 5.471,97), oltre €
2.126,28 a titolo di TFR. Tale discrasia, a ben vedere. risulta essere il frutto del mancato conteggio delle somme già percepite e non riportate nei nuovi conteggi (ma detratte nei primi conteggi).
Deve però essere accolta la domanda di pagamento del TFR in quanto la resistente non ne ha contestato la domanda e non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento;
prova che, per giurisprudenza consolidata, è onere del datore di lavoro fornire.
L'importo del TFR da versare tuttavia non è quello richiesto dal ricorrente (comprensivo delle maggiorazioni da straordinario oggi non accertato), bensì quello risultante dalla busta paga di Settembre 2022, relativa alle competenze di Agosto 2022 e di chiusura rapporto, pari a € 1.613,45, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La domanda riconvenzionale di compensazione della somma pari a € 200,00, relativa alla sanzione irrogata dalla FI alla a seguito di una colluttazione tra colleghi CP_1 all'interno del cantiere, non può essere accolta in quanto crediti di natura differente e non compensabili e, inoltre, in quanto il lavoratore, con riferimento alla relativa contestazione disciplinare, ha già scontato la sanzione della “sospensione dal lavoro senza erogazione di retribuzione per giorni 3”, come da lettera di contestazione del 23.09.2021 allegata alla memoria di costituzione (cfr. all.).
Alla luce delle superiori argomentazioni, pertanto, la domanda di pagamento delle differenze retributive a titolo di straordinario, permessi, ferie e 13^ è infondata e deve essere rigettata;
deve, invece, essere accolta la domanda di pagamento del TFR, in quanto non specificamente contestata e, per l'effetto, la (in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore) deve essere condannata al pagamento in favore di Pt_1
della somma pari a € 1.613,45 a titolo di TFR maturato e non corrisposto, oltre
[...]
alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Atteso l'accoglimento in misura nettamente minore della domanda e la reciproca soccombenza, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione al 70% delle spese di giudizio tra le parti;
per il restante 30%, le spese processuali seguono la soccombenza (sostanziale) e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Marino Julo Cosentino e Francesca Scalia), in ragione del quantum accolto, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di pagamento di straordinario e differenze retributive;
2) accoglie la domanda di pagamento di TFR maturato e non corrisposto e, per l'effetto, condanna la (in persona del legale rappresentante pro tempore) al pagamento in CP_1 favore di della somma pari a € 1.613,45 a titolo di TFR maturato e non Parte_1
corrisposto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
3) dichiara compensate al 70% le spese di lite tra le parti;
per il restante 30%, condanna la
(in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese CP_1
processuali sostenute dal ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Marino Julo Cosentino e Francesca Scalia), che liquida in complessivi Euro 400,00 per compensi professionali (somma già ridotta del 70%), oltre accessori di legge.
Siracusa, 01.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale