Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 1475
CASS
Sentenza 7 maggio 1999

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L'accoglimento dei motivi a sostegno del ricorso per cassazione, "sub specie" di applicazione della nuova pena indicata dai ricorrenti, a norma dell'art. 3 della legge n. 14 del 1999, in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto-reato loro ascritto, giova anche ai coimputati non ricorrenti (nella specie, peraltro, istanti per il patteggiamento), in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art. 587, comma primo, cod. proc. pen., che opera di diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la "par condicio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, rendendoli partecipi del beneficio conseguita dai coimputati non impugnanti.

La norma contenuta nell'art. 1 del D.L. n. 122 del 1993, convertito nella legge n. 205 del 1993 (cd. legge Mancino) ha carattere sussidiario rispetto a quella della legge n. 645 del 1952 (cd. legge Scelba), per cui trova applicazione solo ove quest'ultima non sia applicabile per insussistenza, nella fattispecie concreta, di elementi specializzanti rispetto a quelli contemplati nella norma sussidiaria. Ne consegue che se si ritiene di non poter riconoscere, attraverso la propaganda razzista, la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza, sul piano penale, solo come forma di incitamento punibile ai sensi della legge n. 205 del 1993.

Tra la condotta di "propaganda razziale" indicata nell'art. 1 della legge n. 645 del 1952 come modalità di attuazione delle finalità antidemocratiche del disciolto partito fascista e quella di "incitamento alla discriminazione per motivi razziali" di cui all'art. 1, comma terzo, del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito nella legge n. 205 del 1993 non v'è diversità di oggetto giuridico, entrambe giustificando l'intervento penale al fine di scongiurare il ricorso collettivo a pratiche di natura discriminatoria sul piano razziale, ma vi è diversità nel contenuto istigatorio, perché mentre la propaganda identifica in sè un'azione volta a diffondere un'idea e a fare proseliti, l'incitamento fa nascere e alimentare lo stimolo che spinge all'azione di discriminazione e, quindi, realizza un fatto ontologicamente più grave.

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  • 1Scioglimento di gruppi fascisti: le leggi in vigoreAccesso limitato
    Sara Occhipinti · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 1475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1475
Data del deposito : 7 maggio 1999

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