Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 3
L'accoglimento dei motivi a sostegno del ricorso per cassazione, "sub specie" di applicazione della nuova pena indicata dai ricorrenti, a norma dell'art. 3 della legge n. 14 del 1999, in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto-reato loro ascritto, giova anche ai coimputati non ricorrenti (nella specie, peraltro, istanti per il patteggiamento), in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art. 587, comma primo, cod. proc. pen., che opera di diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la "par condicio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, rendendoli partecipi del beneficio conseguita dai coimputati non impugnanti.
La norma contenuta nell'art. 1 del D.L. n. 122 del 1993, convertito nella legge n. 205 del 1993 (cd. legge Mancino) ha carattere sussidiario rispetto a quella della legge n. 645 del 1952 (cd. legge Scelba), per cui trova applicazione solo ove quest'ultima non sia applicabile per insussistenza, nella fattispecie concreta, di elementi specializzanti rispetto a quelli contemplati nella norma sussidiaria. Ne consegue che se si ritiene di non poter riconoscere, attraverso la propaganda razzista, la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza, sul piano penale, solo come forma di incitamento punibile ai sensi della legge n. 205 del 1993.
Tra la condotta di "propaganda razziale" indicata nell'art. 1 della legge n. 645 del 1952 come modalità di attuazione delle finalità antidemocratiche del disciolto partito fascista e quella di "incitamento alla discriminazione per motivi razziali" di cui all'art. 1, comma terzo, del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito nella legge n. 205 del 1993 non v'è diversità di oggetto giuridico, entrambe giustificando l'intervento penale al fine di scongiurare il ricorso collettivo a pratiche di natura discriminatoria sul piano razziale, ma vi è diversità nel contenuto istigatorio, perché mentre la propaganda identifica in sè un'azione volta a diffondere un'idea e a fare proseliti, l'incitamento fa nascere e alimentare lo stimolo che spinge all'azione di discriminazione e, quindi, realizza un fatto ontologicamente più grave.
Commentario • 1
- 1. Scioglimento di gruppi fascisti: le leggi in vigoreAccesso limitatoSara Occhipinti · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. ROSSI BRUNO Presidente del 18/02/1999
1.Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 1475
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 41170/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA EN n. il 17.01.1947
avverso ordinanza del 26.05.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIOVANNI GALATI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 26.5.1998 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia respingeva la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da SA REN. Ricorre il Sarti, deducendo la nullità dell'ordinanza di cui sopra per mancata concessione, nonostante espressa istanza tempestivamente presentata, del termine a difesa al nuovo difensore da lui nominato dopo che il precedente aveva rinunciato al mandato.
Il ricorso è fondato.
Ed invero E Tribunale, nonostante - dopo la rinunzia al mandato presentata dal precedente difensore - il nuovo difensore, avv. Virginio Angelini, nominato in sostituzione nella imminenza di trattazione della domanda di affidamento in prova, avesse tempestivamente richiesto un termine a difesa o, comunque, un rinvio dell'udienza, dopo aver nominato un difensore d'ufficio, ha emesso l'ordinanza impugnata senza prendere in esame l'istanza di concessione di un termine. Ora, in virtù della disposizione di cui all'art.108 c.p.p., applicabile anche al procedimento di sorveglianza perché contenente un principio di carattere generale, al nuovo difensore dell'imputato, che aveva tempestivamente richiesto per iscritto un termine a difesa, spettava un congruo termine per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. La suddetta omissione, in quanto costituisce nullità assoluta ed insanabile ai sensi del primo comma dell'art. 179 in riferimento all'art. 178 lett. c) c.p.p., in quanto attinente alla presenza del difensore, definita "necessaria" dal quarto comma dell'art.666, richiamato dal primo comma dell'art.678 stesso codice, si riverbera direttamente e inevitabilmente sulla validità del provvedimento emesso a conclusione del procedimento, che va ovviamente annullato.
Alla luce dei rilievi di cui sopra, l'ordinanza impugnata, in difformità dal parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, va annullata con rinvio per nuovo esame.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999