Sentenza 14 marzo 2002
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della procedura, ai sensi dell'art. 419, comma 1 e 7 cod. proc. pen., e, per l'effetto, della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all'esito della medesima udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2002, n. 30075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30075 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - DE 14/03/2002
1. Dott. CASINI Carlo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 373
3. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 29948/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 27.3.2001 dall'avv. SE Granata, difensore di RO NI, nato a [...] il [...], persona offesa nel procedimento a carico di TE AR DE Carmen, nata a [...] il [...], MO IL, nata ad [...] il [...] e di LE SE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza DE 5 febbraio 2001 con la quale il G.I.P. DE Tribunale di Milano ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dei predetti, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (diffamazione aggravata, a mezzo stampa a carico di EI ed RO, ed omesso controllo, ai sensi DEl'art. 57 c.p., in relazione agli artt. 13 e 21 DEla l. n. 47/1948, a carico DE ER nella qualità di direttore DE settimanale Visto). Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni DE Procuratore Generale in persona DE Sostituto Dr. AR Di Zenzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata.
Uditi, altresì, l'avv. De Mucci Mariarosaria, in sostituzione per DEega DEl'avv. Moro Visconti Alberto, difensore di RO e ER, che ha chiesto il rigetto DE ricorso;
e l'avv. SE Campanelli, difensore di EI AR DE Carmen, che ha insistito nella richiesta di declaratoria di tardività DE ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. DE Tribunale di Milano, pronunciava, ai sensi DEl'art. 425 c.p.p., sentenza di non luogo a procedere, con la formula perché il fatto non sussiste, nei confronti di AR DE AR EI, RO IL e ER SE, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. Avverso l'anzidetta pronuncia, propone ora ricorso per cassazione il difensore DEla persona offesa RO NI che, ai sensi DEl'art. 419 c.p.p., eccepisce la nullità DEl'udienza preliminare, in esito alla quale è stata emessa la pronuncia impugnata, per omessa notifica alla stessa parte offesa.
Deduce, in proposito, che, nonostante l'avvenuta comunicazione di domicilio, in sede di presentazione DEla querela, l'avviso di udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, era stato recapitato ad un vecchio indirizzo anagrafico, da tempo dismesso, e che, nonostante il G.I.P, avesse correttamente rilevato, sin dalla prima udienza DE 3.7.2000, l'omessa notificazione, disponendo la notifica DE verbale alla parte offesa, l'atto era stato notificato ai sensi DEl'art. 154, mediante deposito in cancelleria.
Rappresentava, infine, che soltanto nel giugno di quell'anno, a seguito di informazioni assunte su richiesta DE RO, si era venuti a conoscenza DEla sentenza di proscioglimento indicata in oggetto, DEla quale si chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità per omessa notifica DEl'avviso di udienza alla stessa persona offesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea preliminare, va riconosciuta la piena ritualità DE ricorso in oggetto, anche alla luce DEla pacifica interpretazione di legittimità che attribuisce alla persona offesa la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunziata dal giudice DEl'udienza preliminare, nella sola ipotesi - ricorrente nel caso di specie - DEla nullità prevista dal settimo comma DEl'art. 419 c.p.p. Il riconoscimento attiene anche al profilo DEla tempestività DEla stessa impugnativa, posto che non risulta in atti che l'avviso di deposito DEla sentenza sia stato notificato, ai sensi DEl'art. 128 c.p.p., alla parte offesa, che, nei limiti anzidetti, aveva diritto di impugnazione.
Nel merito DEle censure proposte, non può che rilevarsene la fondatezza alla stregua DEle seguenti considerazioni. L'esame degli atti di causa, sollecitato dalla stessa natura DEle proposte doglianze, rivela che, effettivamente, il RO non ha avuto regolare comunicazione DEl'avviso di udienza preliminare, benché dagli atti di causa risultasse il suo domicilio, così come richiesto dall'art. 419, comma primo, DE codice di rito. Ed infatti, in sede di ratifica DEla querela da lui stesso proposta, innanzi ai Carabinieri DEla Stazione di Concorezzo, risultava chiaramente l'indicazione DE domicilio in quella stessa località, via Massironi n. 20, ove da tempo aveva stabilito la sua residenza anagrafica. Invece, l'avviso di udienza preliminare è stato inoltrato al precedente indirizzo anagrafico, in Roma, via Alfio Ballerini n.
1. All'udienza DE 3 luglio 2000, il G.I.P., nel rilevare l'omessa notifica, aveva disposto nuova notificazione DE rinvio per una successiva udienza. Sul presupposto che fossero ignoti i luoghi DEla nuova abitazione o di abituale dimora DE destinatario, il verbale di udienza era stato poi depositato in cancelleria e, ritenendo rituale tale notifica, il giudice aveva ritenuto di dover comunque procedere, giungendo così alla pronuncia oggi gravata di impugnazione. Sennonché, è di tutta evidenza che la notifica, così compiuta, non avrebbe potuto considerarsi rituale, posto che dagli atti di causa risultava, per quanto si è detto, il reale domicilio
DEl'interessato. Non solo, ma dalla lettura DEl'atto di querela emerge che, in calce, il RO aveva anche nominato due difensori, di guisa che le notifiche avrebbero ben potuto essere effettuate presso gli stessi legali, a norma DEl'art. 33 DEle disposizioni di attuazione DE codice di rito, secondo cui il domicilio DEla persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.
L'invalidità DEla notifica, effettuata ai sensi DEl'art. 154 c.p.p., comporta che la persona offesa deve ritenersi non regolarmente avvisata, in virtù DEla norma DEl'art. 419, comma primo, c.p.p., che è disposizione prescritta a pena di nullità, ai sensi DE comma settimo DElo stesso articolo. Ne deriva la nullità DEl'intera procedura DEl'udienza preliminare e, per l'effetto, DEla sentenza che in esito ad essa è stata pronunciata. Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa pronuncia di annullamento nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Milano per nuova udienza preliminare.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2002