Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2000, n. 9383
CASS
Sentenza 9 maggio 2000

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La sostituzione del difensore di fiducia assente con un difensore di ufficio per un atto del processo che impone l'assistenza all'imputato, non determina il venir meno della qualità nel difensore di fiducia medesimo, con la conseguenza che a quest'ultimo vanno notificati gli atti processuali successivi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che non fossero decorsi i termini per l'impugnazione in favore del difensore di fiducia, assente nell'udienza in cui venne pronunciata la sentenza e sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da altro difensore designato d'ufficio, esclusivamente al quale era stato notificato l'avviso di deposito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2000, n. 9383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9383
    Data del deposito : 9 maggio 2000

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