Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
La sostituzione del difensore di fiducia assente con un difensore di ufficio per un atto del processo che impone l'assistenza all'imputato, non determina il venir meno della qualità nel difensore di fiducia medesimo, con la conseguenza che a quest'ultimo vanno notificati gli atti processuali successivi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che non fossero decorsi i termini per l'impugnazione in favore del difensore di fiducia, assente nell'udienza in cui venne pronunciata la sentenza e sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da altro difensore designato d'ufficio, esclusivamente al quale era stato notificato l'avviso di deposito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2000, n. 9383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9383 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VINCENZO VALENTE Presidente del 09/05/2000
1. Dott. FRANCESCO DE CHIARA Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANTONIO ESPOSITO Consigliere N. 455
3. Dott. DONATO DANZA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMO Consigliere N. 39388/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da OI SC, nato il [...] a [...], e da CC OL, nato l'[...] a [...]
Avverso la sentenza della corte di appello di Lecce in data 29/3/1999 Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore di SC OI, avv. Angelo Sillo del foro di Brindisi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
La corte di appello di Lecce, con sentenza del 29/3/1999, dichiarava inammissibile l'appello proposto da SC OI - per tardivo deposto dell'atto presso la cancelleria del giudice "a quo" - avverso la sentenza del pretore di Brindisi in data 9/11/1995 e confermava la stessa sentenza nei confronti del coindagato appellante: entrambi erano stati ritenuti responsabili dal primo giudice del reato di ricettazione con concessione delle attenuanti generiche, nonché, per il CC, dell'attenuante prevista dal capoverso dello art. 648 c.p. Ricorrono per cassazione l'imputato SC OI ed il difensore di OL CC.
Il primo denuncia violazione dell'art. 585 c.p.p. deducendo che il computo del termine per la tempestiva proposizione dell'appello non era stato effettuato con riferimento alla notifica dell'ultimo avviso di deposito della sentenza, e che comunque tale avviso non era stato notificato al difensore di fiducia (sostituito al dibattimento dal difensore di ufficio); sicché il termine per la proposizione dell'appello non era mai iniziato a decorrere, donde la nullità del giudizio di secondo grado. Chiede, quindi, che sia dichiarata nulla la sentenza impugnata con rinvio per la celebrazione del procedimento di appello.
Nell'interesse del CC viene denunciata violazione degli artt. 648 e 712 c.p., nonché vizio di motivazione per non avere i giudici di appello, malgrado le giustificazioni fornite dall'imputato, ravvisato l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., che presuppone la consapevolezza della provenienza delittuosa della casa acquistata, non configurabile nella specie sulla base degli elementi fattuali indicati dal CC a sostegno della sua buona fede. Tali elementi avrebbero dovuto indurre la corte territoriale a giustificare le ragioni per cui non aveva ravvisato l'ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisto ex art. 712 c.p.; sempre al riguardo la motivazione era del tutto carente.
Si denuncia ancora violazione dell'art. 648, cpv. e 62, 44, c.p., nonché difetto di motivazione, con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante del danno lieve, espressamente invocata con il proposto gravame, la quale è incompatibile con la ravvisata ipotesi di cui all'art. 648, cpv., c.p., in coerenza con quanto affermato in proposito dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso presentato da SC OI è fondato. In effetti, come deduce l'imputato, il deposito della sentenza non risulta notificato al difensore di fiducia che figurava tale al momento del deposito stesso: ciò costituisce, dunque, violazione della prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 548 c.p.p. e la corte di merito non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'oggetto proposto nello interesse del OI, dovendosi ritenere, ai sensi del comma 8 (?) dell'art. 585 c.p.p., mai decorso, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine utile per proporla. Vero è che all'udienza in cui venne pronunciata la sentenza di primo grado detto difensore fu sostituito, in quanto assente, con un difensore di ufficio in applicazione dell'art. 97, comma 4, dello stesso codice di rito, è altrettanto vero, però, che la prescrizione del menzionato comma 2 non va interpretata restrittivamente nel senso che l'adempimento da essa prescritto sia sufficiente se la comunicazione venga fatta al difensore di ufficio con il quale è stato sostituito il difensore di fiducia assente, in quanto il primo figurava dello imputato al momento del deposito della sentenza.
Da nessuna norma processuale, invero, è dato desumere che il difensore di fiducia perda tale sua qualità, pur senza revoca dell'incarico, solo perché, in assenza del medesimo all'udienza in cui era necessaria la presenza del difensore, gli è stato nominato un sostituto a norma del menzionato comma 4 dello art. 97 c.p.p.. Tale sostituzione è funzionale alla necessità dell'assistenza difensiva prescritta dalla legge, ma non implica, ne' può implicare, una revoca anche implicita dell'incarico conferito al difensore di fiducia, revoca che dipende esclusivamente dalla volontà dell'assistito (estrinsecata per fatti concludenti, in ipotesi di revoca implicata), a meno che non intervenga rinuncia efficacemente manifestata dallo stesso difensore secondo le modalità di cui all'art. 107 c.p.p.. Peraltro le argomentazioni che precedono non sembrano giuridicamente scalfite dal richiamo delle disposizioni dell'art. 102 (contenuto in detto comma), il quale attribuisce al difensore la facoltà di designare un sostituto che di conseguenza esercita gli stessi diritti ed assume gli stessi doveri per tutta la durata del suo impedimento: si è ritenuto perciò che, perdurando l'attività del sostituto, gli avvisi prescritti dalla legge vanno notificati a quest'ultimo e non al sostituto per gli effetti ad essi collegati (cfr., ad es. Cass. 8/3/1994, n. 26). È evidente che, in coerenza con la "ratio" del disposto dell'art. 102 c.p.p., volta, da un lato, a garantire il primo esercizio dell'attività difensiva nell'interesse delle parti private, e, dall'altro, ad esonerare il difensore impedito da responsabilità per l'incarico ricevuto anche riferimento alle prestazioni del suo sostituto, l'applicazione della medesima norma alla fattispecie di designazione d'ufficio del sostituto si esaurisce nell'ambito della attività difensiva che costui viene chiamato necessariamente a compiere, riprendendo quindi operatività giuridica il rapporto fiduciario tra l'imputato ed il difensore in virtù dell'incarico conferiti a quest'ultimo; ovvero tra la medesima parte ed il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 1. La designazione suddetta, essendo carente il presupposto dell'adempimento del difensore sostituito, non può in effetti ritenersi avvenuta con efficacia estesa oltre il compimento dell'attività processuale per la quale si è resa necessaria, potendosi ciò risolvere in una menomazione, anziché in garanzia, dei diritti difensivi dell'imputato, alla cui salvaguardia è finalizzata la funzione del sostituto nominato di ufficio. Da quanto esposto consegue che, ove al momento del deposito della sentenza risulti non essere stata revocata la nomina di fiducia del difensore sostituito al dibattimento ai sensi dell'art. 97, cm. 4, c.p.p., l'avviso utile ai fini del decorso del termine per impugnare la sentenza dev'essere notificato al detto difensore e non al sostituto di ufficio che ha esaurito le medesime funzioni ex art. 102 al termine del giudizio.
Infondato è invece il ricorso proposto nell'interesse di OL CC.
Non sussistono le violazioni ed il vizio motivazionale denunciati in relazione agli artt. 648 e 712 c.p.p.. La Corte di merito non ha errato nel configurare la ricorrenza del delitto ex art. 648 c.p., anziché dell'ipotesi contravvenzionale invocata dalla difesa;
considerando che le cose di provenienza furtiva furono rinvenute nel garage pertinente alla abitazione dello imputato e che costui non seppe dare alcuna giustificazione plausibile del possesso di esse. Correttamente il giudice di merito, invero, ritiene configurabile la fattispecie delittuosa della ricettazione allorquando, come nella specie, sia certo il reato presupposto e l'agente fornisca specificazioni inverosimili del possesso della casa proveniente da tale reato, giacché solo eccezionalmente l'elemento psicologico del delitto in esame è dimostrabile attraverso mezzi di prova diretti, mentre di norma è desunto da elementi indiziari inequivoci valutati anche nel contesto del comportamento dell'imputato integrante la cosiddetta prova logica della sua responsabilità. Le argomentazioni con cui la corte territoriale ha giustificato il proprio convincimento sulla responsabilità del CC, dunque, devono ritenersi per coerenza e conguità del tutto immeritevoli di censure.
Manifestamente infondato è per il secondo motivo, come è noto, la compatibilità dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. con l'ipotesi della ricettazione costituente fatto di particolare fermità ai sensi del cpv. dell'art. 648 c.p., applicata nella specie, si configura solo se tale fatto sia stato ritenuto indipendentemente dallo eventuale apprezzamento dello scarso valore economico della cosa, oggetto di ricettazione: ciò nel caso specifico non è avvenuto, in quanto, ai fini della configurazione della circostanza attenuante di cui al menzionato capoverso il giudice di merito ha preso in considerazione essenzialmente lo scarso valore economico delle cose, che quindi non può essere di nuovo valutato per la concessione della attenuante comune del danno patrimoniale di speciale fermità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata sentenza senza rinvio nei confronti di OI SC ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio. Rigetta il ricorso del CC che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2000