Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
Il medico ospedaliero (nella specie, primario del servizio di radiologia) che, con il pretesto di far evitare a un paziente la trafila burocratica, si fa dare direttamente una somma per effettuare un esame, lasciando intendere che la somma sarà versata all'ospedale, non risponde del reato di concussione,non avendo generato un "metus" nel soggetto passivo; non risponde del reato di corruzione, perché il paziente è convinto di versare all'amministrazione ospedaliera quanto dovuto; non risponde del reato di peculato, perché l'agente non possiede detta somma per ragioni di ufficio e perché non approfitta dell'errore altrui. Risponde invece di truffa aggravata in danno dell'amministrazione ospedaliera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2000, n. 5538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5538 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 13/01/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DI NOTO - Consigliere - N. 61
3. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 24153/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MA IO, n. ad Alvito, il 9 giugno 1939
avverso la sentenza pronunciata il 18 gennaio 1999 dalla Corte di Appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Antonio Germano Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Assente il difensore.
Osserva
Con sentenza in data 8 luglio 1997 il Tribunale di Cassino, all'esito del dibattimento, dichiarava ZZ IO colpevole del delitto ascrittogli e, applicata l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena,
principale ed accessoria, condizionalmente sospesa, ritenuta di giustizia.
ZZ IO era stato citato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 317 c.p. "perché, abusando della qualità e dei poteri di Primario della Sezione di Radiologia dell'Ospedale Civile di Sora, induceva GI NI a dargli indebitamente la somma di lire 80.000 per sottoporla immediatamente ad esame ecografico senza seguire la normale procedura prevista dal S.N.N. per tali accertamenti. In Sora, il 26.05.94".
La decisione impugnata dall'imputato veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe. Avverso questa sentenza ZZ IO ha proposto ricorso per cassazione e deduce, a mezzo del difensore:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale non avendo egli posto in essere alcuna costrizione ne' tantomeno induzione al fine di farsi consegnare l'importo di lire 80.000 dalla sig.ra GI;
2) mancata o manifesta illogicità della motivazione, non trovando riscontri oggettivi sia sotto il profilo logico, sia sotto il profilo giuridico la tanto decantata suggestione psicologica della GI. La corte di merito, infatti, mentre da un lato ravvisava un annullamento delle capacità decisionali della paziente a seguito dell'ipotizzato carcinoma, dall'altro non dava alcun valore alla circostanza che la stessa, come se non fosse successo alcunché, si era preoccupata di verificare se avesse fatto un affare, spuntando un buon prezzo per l'effettuazione dell'esame ecografico. Situazione questa che evidenzia una vera e propria contrattazione conclusasi con un accordo dal quale entrambi i soggetti hanno ricavato un vantaggio:
ZZ, una somma di danaro, GI, una prestazione senza la lunga trafila burocratica consistente nella prenotazione dell'ecografia e nel pagamento del ticket.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
È pacifico in fatto che l'imputato, nella sua qualità di primario della sezione di radiologia dell'Ospedale Civile di Sora effettuò una ecografia mammaria a GI NI, senza farle rifare l'impegnativa ed incassando personalmente la somma di lire 80.000, che avrebbe dovuto essere invece versata all'Ospedale essendo stato ivi eseguito l'accertamento.
Tale condotta, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito non integra il delitto di concussione per il quale è stata inflitta condanna, poiché vi difettano gli elementi costitutivi: il danno ed il metus pubblicae potestatis vale a dire l'essere costretto o indotto alla prestazione indebita per evitare un male maggiore. E ciò alla stregua di quanto riferito dalla stessa GI, considerato, peraltro, che costei nulla ebbe a corrispondere all'amministrazione ospedaliera per la prestazione ricevuta e che la somma versata al ZZ risultò inferiore al ticket che avrebbe dovuto pagare.
Vero è che il danno non costituisce di per sè condizione perché il reato di cui all'art. 317 c.p. venga consumato, è certo, tuttavia, che solo quando dall'abuso discenda un pericolo di pregiudizio per il privato, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, è ipotizzabile il delitto di concussione, perché se il privato effettui la dazione o la promessa allo scopo di trarre vantaggio dall'abuso del pubblico ufficiale, viene meno quella situazione di timore, quel vizio della volontà, che caratterizza la fattispecie in esame (sez. 6^ - 22.12.94, rv. 199990). E nella specie è pacifico in fatto che dopo che il ZZ suggerì alla GI di sottoporsi ad una immediata ecografia mammaria, i due si accordarono sul relativo prezzo, superando del tutto le relative formalità di ordine burocratico - impegnativa, prenotazione dell'ecografia, pagamento del ticket -.
L'incasso da parte dell'imputato della somma versatagli dalla GI dopo avere eseguito l'ecografia mammaria nel reparto di radiologia dell'ospedale con il materiale ivi in dotazione integra, invece, il delitto di truffa pluriaggravata, ex artt. 640, comma secondo, n. 1, 61 n. 9 c.p., in danno dello stesso Ospedale. Il ZZ, infatti, abusando della sua qualità di primario della sezione di radiologia dell'Ospedale Civile di Sora, ha indotto in errore la GI facendole credere che egli ben poteva prontamente eseguire anche senza impegnativa e prenotazione l'ecografia mammaria;
si è poi fatto corrispondere il danaro, che avrebbe dovuto invece essere versato all'amministrazione ospedaliera, quale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti, secondo la tariffa stabilita dal S.S.N. procurandosi così un ingiusto profitto in danno dello stesso Ospedale.
È da escludere, invero, la configurabilità nella specie del delitto di peculato, non avendo il ZZ il possesso del danaro per ragioni del suo ufficio o servizio, poiché questi non lo contemplavano. È da escludere, altresì la riconducibilità del fatto nell'ipotesi di peculato mediante profitto dell'errore altrui, avendo egli non già profittato dell'errore commesso dalla GI ma indotto la stessa in errore facendole credere che la somma che gli era stata corrisposta sarebbe stata versata all'Ospedale. Tanto meno il fatto può essere sussunto in una delle fattispecie corruttive, considerato che la GI gli corrispose la somma non per indurlo a compiere l'atto di ufficio ma perché convinta che quella fosse quanto da lei dovuto all'Amministrazione per l'accertamento eseguito, come peraltro avvenuto in precedenza.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come truffa aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 9, 640, comma 2, n. 1 c.p., annulla l'impugnata sentenza in ordine alla determinazione della pena e rinvia per la decisione sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2000