Sentenza 30 aprile 1998
Massime • 1
Gli artt. 154, primo comma, e 155 del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 - nella parte in cui rispettivamente prevedono, a carico degli ufficiali giudiziari, la corresponsione all'erario di una tassa del 10 per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta, e di un'eventuale ulteriore somma pari al 95 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determinato livello di retribuzione - istituiscono un obbligo solutorio personale, rispetto al quale i predetti pubblici ufficiali assumono la veste di meri contribuenti, in quanto tali somme entrano a fare parte del loro patrimonio, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo comporta una semplice infrazione di natura fiscale e non integra gli estremi del delitto di peculato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/1998, n. 8106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8106 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 30/4/1998
1. Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. " Ilario MARTELLA " N. 654
3. " Antonio Stefano AGRÒ " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola MILO rel. " N. 18598/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI PE LO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 20/2/1997 della Corte d'Appello di Ancona, che riformava parzialmente quella in data 17/1/1996 del Tribunale di Ascoli Piceno;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. MILO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, Banca Nazionale dell'Agricoltura, l'avv. Davide Aliberti, che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte, che deposita;
Udito il difensore, avv. Arturo Marini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte d'Appello.
F A T T O
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza 17/1/1996, dichiarava LO Di PE colpevole del delitto di peculato continuato e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e lire 2.100.000 di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ai danni in favore delle costituite parti civili. La Corte d'Appello di Ancona, a seguito di gravame del prevenuto, con sentenza 20/2/1997, eliminava, per il "favor rei" connesso all'intervenuta modifica dell'art. 314 C.P., la pena pecuniaria e confermava, nel resto, la condanna di primo grado. Al Di PE si era, in particolare, addebitato, tra l'altro, di essersi appropriato, nella qualità di ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Ascoli Piceno, di somme di denaro, di cui aveva la disponibilità in ragione del servizio di protesti cambiari. per complessive lire 972.664.487 in danno della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, della Banca Nazionale del Lavoro, della Cassa di Risparmio di Fermo, della Banca Nazionale dell'Agricoltura, della Banca di Roma, della Banca Popolare di Ancona, e per lire 1.212.830 in danno di IL-MA, nonché di denaro della Pubblica Amministrazione (tassa del 100% e imposta fissa di bollo a lui versate dai privati e quota del 95% del c.d. "esubero"; fatti commessi fino al settembre 1989.
Erano stati contestati al predetto anche altri episodi di peculato in danno di altri Istituti di credito, episodi di falso in atti pubblici e titoli di credito e di abuso d'ufficio, in ordine ai quali, però, la pronuncia pienamente assolutoria del Giudice di primo grado diveniva irrevocabile per omessa impugnazione. Avverso la sentenza della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato:
1-) violazione della legge processuale in relazione agli art. 241 e 242/1^ lett. a) disp. att. c.p.p.: il processo si era svolto secondo le norme del nuovo codice di rito, anziché secondo quelle del codice previgente, che nella specie avrebbero dovuto essere applicate;
da ciò era conseguita la nullità del processo ex art. 181/2^ c.p.p., tempestivamente eccepita sin dall'udienza preliminare e ribadita sia dinanzi al Tribunale che in sede di appello;
2-) difetto di motivazione (art. 606/1^lett/ e c.p.p.) in ordine al delitto di peculato. con riferimento limitato agli episodi di appropriazione di denaro della P.A., considerato che nessuna emergenza processuale aveva evidenziato una tale appropriazione, esclusa -anzi- oggettivamente dalla circostanza che, al momento della ispezione ministeriale, erano in cassa lire 12.772.790 contanti e mandati da riscuotere per lire 62.627.037; il fatto appropriativo della quota del 95% del c.d. "esubero", per altro, non risultava essere stato mai contestato;
3-) violazione della legge penale (art. 606/1^ lett. b c.p.p.), con riferimento all'art. 314 C.P., per il ritardato versamento del c.d. "esubero" di cui all'art. 155 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229: la sua posizione, in relazione a tali somme di denaro, era quella di mero contribuente e non di depositario di "pecunia pubblica", così come chiarito anche dalla circolare ministeriale "Niutta", sicché non poteva configurarsi, al riguardo, quanto meno sotto il profilo soggettivo, il delitto di peculato, con la conseguenza che andava rivisto il trattamento sanzionatorio anche in relazione alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. All'odierna udienza pubblica, il P.G., la difesa della parte civile Banca Nazionale dell'Agricoltura e la difesa del ricorrente hanno concluso come da epigrafe.
D I R I T T O
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati. In rito
Non ha pregio la dedotta nullità per inosservanza delle norme di cui agli art. 241 e 242/1^ lett. a disp. att. c.p.p.. Non v'è dubbio che il presente procedimento avrebbe dovuto essere trattato seguendo la disciplina di rito del 1930, considerato che, alla data di, entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, era stato già contestato all'imputato, con ordine di comparizione, il capo di accusa, sul quale il Di PE aveva reso interrogatorio in data 3 ottobre 1989.
A tale indubbia violazione della legge processuale, tuttavia, come correttamente rilevato con le ordinanze 23/9/93 del GIP e 30/10/95 del Tribunale, non è conseguita alcuna nullità del procedimento di merito.
È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che l'adozione del nuovo rito per un procedimento che avrebbe dovuto proseguire, ex art. 242 disp. att. c.p.p., con quello precedentemente in vigore non comporta nullità, non essendo tale sanzione prevista per la violazione della norma citata e stante il principio, recepito dal codice, della tassatività delle nullità stesse. L'erroneo svolgimento del processo con l'applicazione delle norme del nuovo codice di procedura penale anziché di quelle del codice abrogato comporta, di per se, una mera irregolarità e non la nullità della sentenza, a meno che non venga dedotta e accertata una specifica e concreta violazione del diritto di difesa (cfr. Cass. Sez. V 15/12/1995 rv. 203524; Cass. Sez. II 9/9/1994 rv.199143; Cass. Sez. VI 26/1/1996 rv. 204118). Nella specie, non è stata dedotta e non si è concretamente verificata alcuna violazione del diritto di difesa;
anzi, l'adozione del nuovo rito, come incisivamente rilevato dai Giudici di merito, ha garantito, nell'attività processuale di acquisizione della prova, il pieno rispetto del principio del contraddittorio (che nel vecchio codice era in parte mortificato), dando quindi massima espansione al diritto di difesa.
Nè questo può ritenersi essere stato compresso sotto il profilo che un'attività istruttoria espletata secondo il vecchio rito avrebbe posto l'imputato nella condizione di potere sollecitare, con maggiore convinzione (il che è tutto da dimostrare), il giudizio abbreviato. A tale rito alternativo il prevenuto avrebbe potuto, almeno in tesi, comunque accedere, ma non risulta che si sia mai avvalso della relativa facoltà, sicché la doglianza prospettata finisce con l'essere priva di una reale valenza.
Il richiamo all'att. 181/2^ c.p.p., quale fonte della dedotta nullità, non è pertinente, atteso che tale norma si limita a dettare il regime delle nullità relative, le quali, però, sono previste espressamente da altre norme e nessuna norma prevede, come si è detto, tale sanzione per la violazione degli art. 241 e 242/1^ disp. att. c.p.p..
Il motivo di ricorso esaminato va, pertanto, rigettato. Nel merito
Nessuna censura risulta essere stata dedotta alla pronuncia di condanna relativa agli episodi di peculato nummario in danno di Istituti di credito e di IL MA (vecchia ipotesi di malversazione), con l'effetto che il giudizio espresso sul punto dai Giudici di merito deve ritenersi ormai irrevocabile. Le doglianze del ricorrente sono focalizzate solo sugli episodi appropriativi di denaro della Pubblica Amministrazione (per lo meno, cosi ritenuto dalla Corte territoriale) e, più specificamente, sull'appropriazione della tassa del 10% e dell'imposta fissa di bollo di cui all'art. 154, 2^ co., D.P.R. n. 1229/59, nonché del 95%, del c.d. "esubero", di cui all'art. 155 stesso D.P.R..
Preliminarmente, va rilevato, seguendo un ordine logico nella trattazione delle questioni rimesse al sindacato di questa Suprema Corte, che non sussiste alcun difetto di contestazione del fatto relativo alla postulata appropriazione del 95% dell'esubero. Il capo d'accusa articolato sub A, infatti, risulta formulato in modo tale da ricomprendervi anche questo asserito illecito, considerato che si parla di appropriazione "delle quote spettanti all'Erario e alla P.A. sulle somme sopra indicate" (quelle cioè riscosse in relazione al servizio, gestito dal Di PE, dei protesti dei titoli di credito).
È vero che il dispositivo della sentenza di primo grado traccia i confini dei fatti ritenuti penalmente rilevanti, con riferimento, tra l'altro, alla "... quota del 10% spettante all'Erario ... ", ma è anche vero che tale riferimento, palesemente improprio e vago, per come letteralmente indicato, trovò puntuale e specifico chiarimento nella parte motiva della decisione, che stigmatizzò, ai fini della pronuncia di condanna, i rilevanti ritardi nei versamenti, rispetto a quelli mensili prescritti, sia delle somme costituenti il 95% della parte dei diritti eccedente l'importo delle stipendio determinato in base ai criteri indicati nell'art. 155 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229, sia della tassa erariale e di quella fissa di cui al 2^ comma dell'art. 154 del D.P.R. citato (cfr. pag. 6 sentenza Tribunale). Quanto si evince dalla correlazione tra il dispositivo e la motivazione della sentenza del Tribunale non costituì, al di là di una mera annotazione in via incidentale, oggetto di specifica censura, sotto il profilo dell'error in procedendo,, da parte del prevenuto che, con l'atto di appello, non lamentò alcun sostanziale difetto di contestazione (in realtà, inesistente), ma si limitò ad affrontare il problema di merito, prospettando la tesi, confortata dalla circolare ministeriale "Niutta" n. 5/2055/549 del 2/9/1979, della non configurabilità del peculato nell'omesso versamento all'Erario del 95% sull'eccedenza di cui agli art. 155 e 155 bis dell'Ordinamento degli Ufficiali giudiziari.
La deduzione formale, fatta per la prima volta in questa sede, dell'error in procedendo, costituito dall'asserita, mancata contestazione del fatto in esame, si rivela del tutto priva di consistenza non solo perché detta contestazione, come si è innanzi precisato, è insita nel capo di accusa formulato a carico dell'imputato, ma perché il contraddittorio sostanziale e, quindi, il diritto di difesa sono stati ampiamente garantiti e hanno trovato massima espansione al riguardo, tanto che la delicata problematica giuridica connessa al merito della questione prospettata ha costituito oggetto costante e centrale della difesa del medesimo prevenuto.
Sussiste, tuttavia, la denunciata violazione della legge penale, con riferimento all'art. 314 C.P., nel cui paradigma criminoso non è inquadrabile l'omesso versamento da parte dell'ufficiale giudiziario Di PE del c.d. "esubero".
La sentenza impugnata, richiamandosi alla decisione n. 1496 del 30/6/1994 di questa Corte (Sez. VI), ha ritenuto di ravvisare il reato di peculato nell'appropriazione di tale "esubero", qualificandolo come "pecunia publica", che l'ufficiale giudiziario acquisirebbe - quale mero depositario - nell'interesse e per conto della P.A..
La tesi non può essere condivisa, perché confligge col complesso e articolato quadro normativo che disciplina l'ordinamento degli ufficiali giudiziari in tema di retribuzione e di obblighi tributari.
A norma dell'art 122 D.P.R. n.1229/59, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, nonché con una percentuale (15%) sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali e amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato e, per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, hanno diritto a una indennità di trasferta. Le somme così riscosse, al netto di una certa percentuale -predeterminata - per spese di ufficio (che vengono gestite dall'ufficiale giudiziario, con obbligo di rendiconto), entrano a fare parte del patrimonio dell'ufficiale giudiziario, previa ripartizione in quote uguali, ove più siano gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio (artt. 146 e 147 D.P.R. citato). Con riferimento alle somme a lui spettanti a fini retributivi, si realizza, quindi, una situazione traslativa reale nei suoi confronti, la quale lo qualifica come proprietario di tali somme, con connessi obblighi fiscali di cui si dirà in seguito (è in tale senso riduttivo che va inteso il concetto di "amministrazione", recte "destinazione", di cui al - primo comma dell'art. 146); in relazione, invece, alle somme destinate a fronteggiare le spese di ufficio (art. 146, 2^ co.), l'ufficiale giudiziario è mero depositario e le amministra per conto della P.A., sotto "il controllo del capo dell'ufficio al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale".
Ove l'ufficiale giudiziario, con la percezione dei diritti, al netto del 2% per spese di ufficio e del 10% per la tassa erariale, non venga a percepire l'importo dello stipendio, previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale di pari anzianità, ha diritto a una indennità integrativa, a carico dell'Erario, fino al raggiungimento dell'importo medesimo (art.148 D.P.R. cit.). È prevista, poi, una procedura molto analitica per la liquidazione di tale indennità integrativa, che, pur calcolata per ogni singolo mese, va comunque definitivamente conguagliata in rapporto all'intero anno solare (comprendendovi anche la gratificazione annuale, ex art. 153 D.P.R. cit.), tenuto conto di eventuali eccedenze verificatesi durante i mesi dell'anno (art. 149 DPR).
Il capo IV (disposizioni tributarie) del DPR n. 1229 disciplina il trattamento tributario degli emolumenti cui innanzi si è fatto cenno.
L'art. 154, 1^ co., stabilisce che gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10% sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti e le commissioni da loro compiuti.
L'art. 155, con riferimento simmetrico alla previsione dell'indennità integrativa ex art. 146, stabilisce che "quando l'ammontare dei diritti (al netto) computabili ai fini dell'indennità integrativa... superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95% della parte dei diritti eccedente tale importo".
Queste due disposizioni sono strutturate in modo tale da rivelare la loro natura squisitamente tributaria, dappoiché garantiscono, nella loro combinazione simmetrica, il rispetto del principio generale della proporzionalità contributiva (10% e 95%). Ed invero, con specifico riferimento alla quota del 95% che qui interessa, la natura fiscale della norma che la prevede è confortata dai seguenti rilievi: a-) il suo calcolo è fatto su base annua;
b-) è indirettamente commisurata, con evidente criterio di proporzionalità, all'anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario;
c-) è testualmente denominata "tassa" negli art. 155 bis e 158 DPR citato;
d-) deve essere versata nei termini stabiliti e, in caso ciò non avvenga, l'Ufficio del registro provvede all'esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro;
e-) se, nonostante l'ingiunzione, il pagamento non viene eseguito, l'ufficiale giudiziario è sospeso dalle funzioni, ma, se purga la mora, il decreto di sospensione è revocato (art. 159, 2^ co.); f-) se la sospensione conseguente alla mora si protrae per tre mesi, può intervenire la dispensa dal servizio dell'ufficiale giudiziario, il quale, però, è riammesso in servizio, qualora effettui il pagamento la cui mancanza dette luogo alla sospensione (art. 159,6^ co.).
Si è chiaramente in presenza di una regolamentazione particolare, che è funzionale ai fini fiscali che la ispirano, tanto che la medesima, posta in parallelo con quella penalistica che disciplina il peculato, mal si concilia con questa, che prevede inderogabilmente l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, incompatibile con la revoca della sospensione dall'ufficio e con la riammissione in servizio dopo il provvedimento di dispensa dello stesso.
Nè in soccorso della tesi contraria, che qualifica il 95% dell'esubero come "pecunia pubblica", può richiamarsi la circostanza che il computo dell'indennità integrativà, va fatto "al netto del 10% della tassa erariale, cosicché proprio quelle somme non costituenti ope legis pecunia pubblica vengono stralciate dal computo in forza della qualità di mero contribuente acquisita dall'ufficiale giudiziario"(cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 1496/'94). Con tale argomento, si opera un'evidente confusione interpretativa dell'art. 155 in relazione all'art. 148 DPR citato, in quanto si finisce arbitrariamente per correlare l'espressione "...al netto del 10% della tassa erariale..." alla quota del 95% dell'esubero, per inferirne la natura non fiscale di quest'ultima, laddove quella espressione è, invece, dal legislatore rapportata all'ammontare dei diritti percepiti, onde stabilire se questi Siano inferiori o superiori all'importo dello stipendio spettante all'ufficiale giudiziario e se, quindi, costui rispettivamente abbia diritto all'indennità integrativa o debba versare all'Erario il 95% della parte eccedente.
Completamente diverso è il discorso da fare in ordine alla norma di cui all'art. 154, 2^ co., che prevede, non già a carico dell'ufficiale giudiziario, ma delle parti, una tassa del 10% sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza. In questo caso, trattasi di un tributo che l'ufficiale giudiziario riscuote dalle parti private come esattore erariale, delegato l'ope legis", e che, essendo d'importo già definito (10,% + imposta fissa di bollo), resta al di fuori delle vicende della procedura speciale di esazione innanzi accennata, tanto che la legge prevede il loro immediato versamento a mezzo di marche da bollo ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio. direttamente all'Ufficio del registro. Da ciò, deriva che tale tributo che le parti private pagano all'ufficiale giudiziario, quale delegato della P.A. ,non trapassa nel patrimonio del medesimo con obbligo del versamento dell'equivalente, ma diviene "pecunia pubblica" sin dal momento dell'esazione e l'ufficiale giudiziario ne è mero depositario, con l'effetto che l'omesso versamento delle somme a questo titolo riscosse, se sorretto da dolo di appropriazione, integra il reato di cui all'art. 314 C.P. (cfr. Cass. Sez. VI 15/3/1980 n. 3665, Fino;
11/10/1991 n. 10262, Corallo). Conclusivamente, deve affermarsi che gli art. 154 e 155 del DPR n. 1229/'59 prevedono due distinti obblighi solutori: A-) L'uno relativo alla tassa del 10% e all'eventuale "sopratassa" del 95%, dovute all'Erario personalmente dall'ufficiale giudiziario sui proventi meglio specificati rispettivamente nell'art. 154, 1^ co. (diritti e indennità di trasferta) e nell'art. 155 (diritti eccedenti un determinato livello di retribuzione), obbligo questo rispetto al quale l'ufficiale giudiziario assume la veste di contribuente, con la conseguenza che, ove lo violi, incorre in una mera violazione fiscale;
B-) l'altro relativo a una uguale tassa del 10% dovuta dai privati sul diritto di protesto dei titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo per la quietanza, obbligo quest'altro rispetto al quale l'ufficiale giudiziario assume la veste di esattore e, quindi, di depositario di "pecunia pubblica" per conto dell'Erario e risponde, in caso di appropriazione delle relative somme, del delitto di peculato (cfr. in senso sostanzialmente conforme Cass. Sez. VI 6/7/1994 n. 9673, non massimata).
Per tutto quanto esposto, devesi ritenere corretta la decisione della Corte territoriale (e il relativo motivo di ricorso va disatteso) nella sola parte in cui ha affermato la colpevolezza del Di PE in ordine al reato di peculato, con riferimento all'appropriazione della tassa del 10% e di quella fissa riscosse dai privati ai sensi dell'art. 154, 2^ co., DPR n. 1229/59. Tali tributi che, secondo la legge, avrebbero dovuto essere versati immediatamente (art. 154, 3^-4^-5^ co.) all'Erario dal pubblico ufficiale depositario, vennero da costui, con "interversio possessionis", trattenuti e fatti propri per lungo tempo, come posto in evidenza puntualmente nella sentenza di primo grado: la somma di lire 36.719.865 relativa all'anno 1987 fu versata nell'ottobre 1987 e nel marzo 1988, quella di lire 36.519.034 per l'anno 1988 fu versata nel marzo 1989; quella di lire 10.723.844 per l'anno 1989 fu versata, in corso di ispezione ministeriale, il 20/9/1989.
È un fuori luogo, poi, fare leva. per escludere l'illecita condotta appropriativa, sull'operatività di una presunta compensazione tra le somme in contanti e a credito dell'ufficiale giudiziario, rinvenute in cassa al momento dell'ispezione ministeriale, e quelle trattenute illecitamente dal predetto nel corso del lungo periodo precedente l'ispezione: gli episodi di peculato, in quanto ormai esauriti nel loro iter consumativo, non possono ritenersi venuti meno per effetto di una successiva e inammissibile compensazione tra "dare e avere", e cioè tra danno patrimoniale patito dalla P.A. per gli episodi di peculato posti in essere dal pubblico ufficiale e crediti da costui vantati verso la P.A.. Nè è pertinente il richiamo al provvedimento 20/3/1997, intervenuto in corso di causa, della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale Marche -, nel quale si fa riferimento, a un danno per l'Erario di sole lire 2.113.988: a parte, infatti, il rilievo che ciò offre comunque un'ulteriore conferma dell'appropriazione di somme della P.A. da parte dell'imputato, non va sottaciuto che il giudizio di responsabilità contabile instauratosi a carico del Di PE non tiene evidentemente conto delle ben maggiori somme di denaro pubblico fatte proprie dal predetto e, poi, restituite alla P.A..
La pronuncia impugnata va, invece, annullata nella parte relativa agli addebiti di appropriazione del 95% del c.d. esubero, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Conseguentemente gli atti vanno rinviati ad altra Corte d'Appello, che si indica in quella di Perugia, per nuova determinazione della pena. che dovrà essere commisurata ai soli episodi di peculato per i quali rimane ferma la pronuncia di colpevolezza, con i conseguenti, eventuali riflessi anche sulla durata della pena accessoria.
Al rigetto del ricorso nella parte che riguarda l'episodio di peculato in danno della parte civile B.N.A., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese sostenute in questo grado da detta parte civile, spese che vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente agli addebiti di peculato relativi al 95% dell'esubero, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rinvia, per nuova determinazione della pena, alla Corte d'Appello di Perugia. Rigetta, nel resto, il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile Banca Nazionale dell'Agricoltura, che liquida in complessive lire 2.000.000, comprensive di onorari, oltre iva a cpa. Così deciso in Roma, il 30 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1998