Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/1998, n. 8106
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Sentenza 30 aprile 1998

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Gli artt. 154, primo comma, e 155 del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 - nella parte in cui rispettivamente prevedono, a carico degli ufficiali giudiziari, la corresponsione all'erario di una tassa del 10 per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta, e di un'eventuale ulteriore somma pari al 95 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determinato livello di retribuzione - istituiscono un obbligo solutorio personale, rispetto al quale i predetti pubblici ufficiali assumono la veste di meri contribuenti, in quanto tali somme entrano a fare parte del loro patrimonio, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo comporta una semplice infrazione di natura fiscale e non integra gli estremi del delitto di peculato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/1998, n. 8106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8106
    Data del deposito : 30 aprile 1998

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