Sentenza 15 settembre 1999
Massime • 3
In assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio.
Ai fini dell'indagine sul contenuto del contratto sono irrilevanti i motivi perseguiti dal singolo contraente ancorché determinanti della volontà negoziale, ove non si siano esteriorizzati in una condizione o in una pattuizione contrattuale.
La condizione potestativa risolutiva non rientra nella previsione di nullità di cui all'art. 1355 cod.civ. il quale commina la nullità della condizione meramente potestativa sospensiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/09/1999, n. 9840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9840 |
| Data del deposito : | 15 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 5036/97 proposto da
SO CO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'Avv. Enrico Romanelli che unitamente all'Avv. Goffredo Grassani lo difende come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
DI TE EL.
INTIMATO
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1171/96 del 7.2/7.5.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.5.1999 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Francesco Guido Romanelli per delega. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Libertino Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito della sua attività di critico d'arte NC ON, nell'aprile 1982, ebbe a vendere a IC Di TE alcuni quadri, disegni ed opere grafiche per il prezzo complessivo di L. 61.000.000. Successivamente (con atto di citazione 18.6.1984) il Di TE, assumendo che la vendita era avvenuta con l'intesa che avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto ovvero la sostituzione dei quadri acquistati con altre opere e che inutilmente aveva fatto presente di volersi avvalere di tale clausola risolutiva, conveniva il ON davanti al Tribunale di Milano al fine di sentir dichiarare la risoluzione, con effetto ex tunc, della compravendita, con condanna del convenuto alla restituzione del prezzo, maggiorato da interessi e rivalutazione.
Il ON contestava la domanda, osservando che tra le parti non era mai intervenuto alcun patto di recesso dal contratto, tanto più che era noto al Di TE che la somma da lui versata era destinata ad integrare l'importo necessario per l'acquisto della casa di abitazione di esso convenuto.
All'esito della istruttoria, il Tribunale dichiarava risolto, con effetto ex tunc, il contratto intervenuto tra le parti per essersi il compratore avvalso della condizione risolutiva apposta allo stesso e condannava il ON alla restituzione in favore dell'attore della somma di L. 61.000.000, con rivalutazione secondo gli indici Istat dall'aprile 1982, con contestuale restituzione dei quadri.
Proponeva appello il ON, contestando l'esistenza della clausola di recesso apposta al contratto di acquisto e lamentando che il Tribunale non aveva tenuto conto del valore confessorio della dichiarazione del Di TE, basandosi erroneamente sulle dichiarazioni del teste AS ET, che aveva messo in contatto le parti, nonché sulla deposizione della MO di questi, FR ET. Contestava inoltre il superamento dei limiti prescritti dall'art. 1373 c.c., che prevede la facoltà di recesso solo se il contratto non ha avuto esecuzione, la non conformità, ex art. 1322 c.c., di tale clausola a interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, nonché l'omesso rilevamento da parte del Tribunale della contrarietà della clausola condizionale con la causa del contratto.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1171/96 del 7.2/7.5.1996, rigettava l'appello, osservando che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, dalle risultanze istruttorie era emerso che la sera della vendita dei quadri era stato anche pattuito un'eventuale restituzione degli stessi, con cambio di altri quadri o restituzione "con comodo" di quanto ricevuto (deposizione MO del ET, lettera del ET al ON inviata per raccomandata 11.4.1984 e missiva del legale del Di TE 24.2.1983). Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NC ON in base a sette motivi.
IC Di TE non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce:
1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art.2697 c.c., artt. 1230 e 1231 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - Assume il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe dovuto rilevare l'inesistenza del patto di recesso per non essere stato adempiuto da parte dell'attore l'onere della prova che gli competeva (art. 2697 c.c.) e avrebbe dovuto motivare perché, pur in presenza di testimonianze che avevano fatto riferimento a futuri accodi novativi aventi ad oggetto la sostituzione dei quadri venduti con altri quadri, aveva invece valorizzato gli elementi relativi al patto di recesso in violazione dei principi di cui agli artt. 1230 e 1231 e a quello del libero convincimento del giudice (artt. 115 e 116 c.p.c.) che deve formarsi su fatti acquisiti e non su quelli esclusi.
2. Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.- Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 2730 e 2732 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Afferma il ricorrente che la prova dell'esistenza di una clausola contrattuale che consentiva al Di TE di restituire i quadri e ottenere la restituzione del prezzo contrasta con la confessione resa dallo stesso Di TE. Al riguardo il ricorrente sostiene che la Corte d'appello non avrebbe rispettato il criterio di razionalità che vuole che la decisione di un punto derivi dalla considerazione di tutti gli elementi probatori, del loro valore e della reciproca inferenza. Invece la Corte d'appello avrebbe valorizzato solo quelli che davano coerenza e persuasività ad un'ipotesi predeterminata, e non avrebbe tenuto in debito conto l'affermazione, con valore di confessione (art. 2730 c.c.), fatta in un primo momento dal Di TE che aveva escluso "l'intervenuto accordo di eventuale restituzione del prezzo"; senza considerare che se in un secondo momento il confidente dichiara cosa diversa non può parlarsi di revoca, ma solo di una nuova esternazione del tutto irrilevante, salvo prova della violenza o dell'errore in fatto, quale causa della prima affermazione, prova mai data. Conseguentemente la Corte d'appello avrebbe dovuto dare valore di piena prova alla confessione giudiziale del Di TE in ordine all'inesistenza del patto di restituzione del prezzo, e non invece valutare e valorizzare le ulteriori dichiarazioni in contrasto con la piena prova già acquisita, ed avrebbe dovuto disattendere tutte quelle in contrasto con tale piena prova.
3. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione di norme di diritto: art. 2734 c.c., in relazione agli artt. 2730, 2731 e 2733 c.c. e all'art. 360 n. 3 c.p.c. Illogicità della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. -
Afferma il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe inoltre violato anche l'art. 2734 c.c. che ammette che il giudice possa valutare l'efficacia probatoria di altre dichiarazioni atte ad infirmare il fatto contestato o a modificarne o ad estinguerne gli effetti solo se dette dichiarazioni provengono da colui che ha reso la confessione e non invece se tali fatti o circostanze sono riferite da terzi chiamati a deporre, tanto più se tali prove testimoniali sono confuse e contraddittorie.
Contesta, inoltre, il ricorrente che i giudici di merito non abbiano dato rilievo al fatto incontestato del reimpiego del prezzo per l'acquisto della casa del ricorrente, anche se afferente alla sfera dei motivi, ma che costituiva un'esigenza incompatibile e quindi contraddittoria sul piano del giudizio, con la clausola per cui è causa.
4. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art.1500 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. -
A giudizio del ricorrente ha errato la Corte d'appello ad assimilare la fattispecie in esame con l'istituto della vendita con patto di riscatto in quanto trattasi di norma eccezionale e, pertanto, non applicabile analogicamente;
ed essendo il patto di riscatto contemplato con riferimento soltanto al venditore. La Corte d'appello non poteva aggirare tale norma (art. 1500 c.c.) mediante il riconoscimento in capo al compratore del diritto potestativo di risolvere il contratto già perfezionato ed eseguito, poiché tale diritto comporterebbe il raggiungimento, per il compratore, di un effetto analogo al patto di riscatto, la cui legittimità non è stata riconosciuta dallo stesso legislatore.
5. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt.115 e 116 c.p.c., art. 2967 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt.1520 e 1366 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. -.
Ritiene il ricorrente che la Corte d'appello ha ritenuto erroneamente provato un evento, il gradimento dei quadri da parte della MO del Di TE, che non è stato mai dedotto ne' provato in giudizio, così come non è stata data prova della sussistenza del parere risolutivo con violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. -
Peraltro, mentre è prevista la vendita con riserva di gradimento del compratore, non è invece contemplata quella del terzo, ed in nessun caso nell'ipotesi che il bene sia già divenuto di proprietà dell'acquirente.
In ogni caso, ancorché fosse stata convenuta tra le parti una clausola di gradimento, questa doveva trovare esecuzione secondo buona fede e in un ragionevole lasso di tempo.
6. Motivazione contraddittoria ed illogica in relazione all'art.360 n. 5 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 1362 c.c. - Rileva il ricorrente la contraddittoria motivazione della sentenza, la quale dal diniego del ON di restituire il prezzo dei quadri ad nutum del compratore deduce l'esistenza della clausola risolutiva potestativa , mentre l'inesistenza della stessa poteva evincersi dalla circostanza, pacifica tra le parti, che la somma ricavata dalla vendita dei quadri serviva per l'acquisto della casa, con ciò contraddicendo il principio di interpretare il contratto secondo la comune intenzione delle parti..
7. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art.1373 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. -
Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 1373 c.c. per essere stato ritenuto possibile dalla Corte d'appello il recesso unilaterale dal contratto dopo che questo aveva avuto esecuzione e non giustificato da vizi originari del contratto. Costituendo, peraltro, le disposizioni le quali consentono un potere di recesso al solo compratore, norme eccezionali, non suscettibili di applicazione analogica.
A. 1) Il primo motivo è infondato.
Trattasi all'evidenza di censura di merito tendente alla rivalutazione delle risultanze processuali non deducibile in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza o insufficienza del criterio logico-giuridico, che nel caso specifico non ricorre, poiché la Corte d'appello, facendo buon governo del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), ha spiegato come il Di TE, attraverso le deposizioni testimoniali, aveva dimostrato che l'acquisto dei quadri era avvenuto sotto condizione di poterli cambiare con altri ovvero restituire con ripetizione di quanto pagato. La Corte d'appello ha pure aggiunto che il Di TE in concreto aveva optato per tale seconda possibilità, avendo preferito consegnare i quadri e farsi restituire il denaro corrisposto a titolo di prezzo.
L'impugnata sentenza, avendo spiegato perché andavano esaminati gli elementi relativi alla clausola risolutiva, si sottrae alle critiche che le vengono mosse, anche perché il richiamo, da parte del ricorrente, delle norme (artt. 1230 e 1231 c.c.) sulla novazione ovvero sul libero convincimento del giudice (artt. 115 e 116 c.p.c.) risulta del tutto inconferente.
A. 2) Anche il secondo motivo è infondato.
L'impugnata sentenza ha affermato che il Di TE, in sede di interrogatorio, non aveva reso alcuna "confessione", in quanto la circostanza fatta presente dal G.I. ("l'attore in un primo momento ha escluso un intervenuto accordo di eventuale restituzione del prezzo") rappresentava una mera precisazione dell'istruttore, inserita tra un fatto e l'altro, ma non una dichiarazione di verità del Di TE, il quale, invece, aveva sul punto, ribadito la pattuizione della restituzione dei quadri (".. l'intesa con il Prof. ON era che avrei fatto vedere i quadri a mia MO ... dopodiché avrei deciso se sostituirli o chiedere il rimborso del prezzo ... "). In altri termini la Corte d'appello, avendo rilevato che l'espressione sfavorevole non era direttamente attribuibile alla parte, giustamente ne ha negato il valore confessorio, sottolineando come dalla valutazione complessiva dell'interrogatorio emergeva in tutta evidenza la pattuizione della clausola potestativa risolutiva. La censura propone una soggettiva ricostruzione del contenuto dell'interrogatorio, diversa da quella alla quale è pervenuta la Corte d'appello previo esame e valutazione degli elemento di causa, adducendo una differente valutazione degli stessi elementi esaminati dalla Corte d'appello e proponendo una diversa considerazione in virtù di una mera supposizione, ma non sulla base del contenuto dei capitoli e delle risposte date dalla parte. Si tratta pertanto di censura che nel suo complesso investe la valutazione dell'interrogatorio reso, che in quanto correttamente eseguita, sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte.
A. 3) Il terzo motivo non ha pregio.
Con esso, partendo dall'errato presupposto che vi sarebbe sta "confessione", da considerare piena prova, si vuol sostenere l'irrilevanza delle dichiarazioni e fatti riferiti da terzi, dimenticando che in assenza di "confessione" l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio sono soggette nella loro totalità al libero apprezzamento del. giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio (Cass. 23.3.1995 n. 3380; 19.1.1981 n. 454). Quanto poi alla circostanza del reimpiego del prezzo per l'acquisto della casa, l'impugnata sentenza ha spiegato perché non esplicava alcuna influenza sulla validità della clausola risolutiva, dato che, ai fini dell'indagine sul contenuto del contratto, rimane irrilevante il motivo perseguito dal singolo contraente, e cioè il movente che ne abbia determinato la volontà negoziale, ove non si sia esteriorizzato in una condizione o in un patto del contratto medesimo (Cass.
2.8.1997 n. 3384). A. 4) I motivi quarto, quinto e sesto, da trattare congiuntamente perché connessi, sono infondati.
L'impugnata sentenza non ha affatto ravvisato nella fattispecie una vendita con patto di riscatto (art. 1500 c.c.) ovvero con riserva gradimento (art. 1520 c.c.) da parte della MO dell'acquirente, ma ha soltanto richiamato il patto di riscatto per giustificare l'ammissibilità di una condizione meramente potestativa ad effetto risolutivo, avendone desunto la stipulazione dal complesso delle risultanze processuali.
Sul punto osserva il Collegio che costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. 25.1.1992 n. 812;
16.11.1985 n. 5631; 18.11.1981 n. 6107) la legittimità d'una siffatta condizione, argomentando, a contrario, dall'art. 1355 c.c., che commina la sanzione della nullità soltanto per la condizione meramente potestativa sospensiva (e non anche risolutiva). A conferma si è fatto riferimento anche alla disciplina della vendita con patto di riscatto, che viene appunto considerata alienazione sottoposta a condizione risolutiva meramente potestativa, nonché ai due istituti, positivamente regolati, del recesso unilaterale (art. 1373 c.c.) e dello scioglimento del contratto per mutuo consenso (art. 1372 c.c.). Con riguardo a tali istituti è stato detto che la condizione risolutiva meramente potestativa, in sostanza, conferirebbe ad una parte la facoltà di recesso unilaterale, di cui all'art. 1373 c.c.;
ovvero che tale condizione, atteso che viene apposta d'accordo fra le parti, al momento della stipulazione, costituirebbe un (anticipato) mutuo consenso (art. 1372 c.c.) allo scioglimento del contratto, rimesso, per la sua concreta operatività, alla discrezionale iniziativa di una delle parti.
Tali argomentazioni militano a favore della legittimità della clausola risolutiva meramente potestativa, il cui esercizio, a giudizio del Collegio, deve però avvenire senza dar luogo ad abuso del diritto, che potrebbe verificarsi nel caso in cui la risoluzione venga chiesta in violazione dei principi di correttezza, affidamento e buona fede, senza altro scopo che quello di nuocere all'altra parte.
Ipotesi questa (abuso del diritto) non dedotta dal ricorrente e, comunque, non ravvisabile nella evocata circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita dei quadri serviva per l'acquisto della casa. A. 5) Il settimo motivo è privo di fondamento.
L'impugnata sentenza, dopo aver sottolineato la differenza tra il recesso dal contratto e la condizione potestativa risolutiva, ha posto in evidenza come la disposizione del primo comma dell'art. 1373 c.c., che esclude il recesso dopo l'esecuzione del contratto, può
essere derogata per contraria pattuizione.
La correttezza del rilievo trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato, con riguardo a compravendita, che la clausola che accordi ad uno o ad entrambi i contraenti il potere di far venir meno gli effetti del contratto non può essere ricondotta nell'ambito del patto di riscatto, contemplato dall'art.1500 c.c. con riferimento soltanto al venditore, ma può integrare,
sulla base dell'individuazione dell'effettiva volontà degli stipulanti, una condizione risolutiva potestativa (non rientrante nella previsione di nullità di cui all'art. 1355 c.c., inerente alla condizione meramente potestativa di tipo sospensivo), ovvero un patto di recesso ex art. 1373 c.c., considerando che il primo comma di tale ultima norma, ove esclude il recesso dopo l'esecuzione del contratto, è suscettibile di deroga convenzionale (Cass. 25.1.1992 n. 812;
27.2.1990 n. 1513).
A. 6) Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla in ordine alle spese processuali perché l'intimato IC Di TE non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 13 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 15 settembre 1999