Sentenza 9 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9295 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
9295/01 Aula 'A' REPUBBLIC Y 1 IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 22452/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 21379 GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Corrado Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 06/04/01 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IU NO, TA MA, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato TERESA LADDAGA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI (GIÀ ACTP), in +- persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR presso DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,la CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE 2001 1655 LITTERIO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 4130/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 04/11/98 R.G.N. 45235/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 22452/99 ud. 6 aprile 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 18.10.1994 IO OM, LO OS, LI MA, OL GA, PA IO quali dipendenti del C.T.P. (Consorzio trasporti pubblici) di Napoli, proponevano appello avverso la sentenza del pretore di Napoli del 18.10.1993 con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda diretta al riconoscimento del loro lavoro straordinariodiritto a che il compenso per il continuativo prestato per una media di 52 ore mensili fosse tenuto presente nella determinazione del trattamento di fine rapporto maturato sino al 31.5.1982. In particolare il pretore ha ritenuto che, nella specie, sussistevano i presupposti per la dichiarazione l'esistenza di un dell'inammissibilità del ricorso attesa precedente giudicato sulla determinazione dell'indennità di anzianità. A sostegno del gravame, gli appellanti deducevano che la sentenza precedentemente emessa dal Pretore, richiamata dallo stesso, non poteva ritenersi passata in giudicato, in senso sostanziale, perché dichiarativa della cessazione della materia del contendere tra le parti, in forza dell'ordine di servizio aziendale n. 82/1988 che aveva accolto le richieste avanzate dai predetti dipendenti. Questi ultimi, poi, nel merito, ritenevano, riproponendo le considerazioni sviluppate nel ricorso 3 introduttivo, che il calcolo dell'indennità di fine rapporto, maturato dagli stessi al 31.5.82, doveva ricomprendere anche il compenso corrisposto per il lavoro straordinario in via fissa E continuativa e nella misura media mensile di circa 52 ore. appellato Ricostituitosi il contraddittorio, il Consorzio resisteva al gravame e chiedeva le conferma dell'impugnata sentenza. Con sentenza del 19 ottobre - il4 novembre 1998 tribunale di Napoli rigettava l'appello, compensando tra le parti le spese del grado. Avverso tale pronuncia, non notificata, propongono ricorso per cassazione i soli LO OS e LI MA con un unico motivo, illustrato anche con successiva memoria. Resiste con controricorso il Consorzio trasporti pubblici di Napoli. MOTIVI DELLA DECISIONE deducono la1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., omessa ed insufficiente motivazione, il tutto in relazione all'art. 360 cpc n. 3 e 5. In particolare la difesa dei ricorrenti pone in rilievo che il Tribunale erroneamente ha statuito che anche la decisione dichiarativa della cessazione della materia del contendere debba, 4 in ogni caso, ritenersi a contenuto decisorio e, quindi, passata in giudicato con conseguente effetto preclusivo sul successivo giudizio. Invece le sentenze in questione non possono considerarsi passate in giudicato, in senso sostanziale, dal momento che il Pretore adito, in quella sede, si era semplicemente limitato a dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti, in forza dell'ordine di servizio aziendale n. 82 del 1988, che aveva accolto la richiesta avanzata, imponendo di considerare nella retribuzione sulla quale calcolare il T.F.R., anche il compenso per lo straordinario di turno.
2. Il ricorso è fondato. Pronunciandosi su identica fattispecie questa Corte (Cass., sez. e quilav., 6 maggio 1998 n. 4583) ha già affermato ulteriormente ribadisce che la pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere non è idonea a formare un giudicato di merito in ordine alla pretesa sostanziale azionata e quindi non opera il principio secondo cui il giudicato (sostanziale) copre non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio, ma anche tutte quelle altre, proponibili sia in via azione che di eccezione, le quali, sebbene non dedotte di costituiscono tuttavia precedenti logicispecificamente, essenziali e necessari della pronuncia;
pertanto, ove il giudizio proposto dal lavoratore per ottenere il computo di un determinato emolumento nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto 5 si sia concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per avere il datore di lavoro aderito, nelle more del giudizio, alla prospettazione attorea, non si determina alcun giudicato sostanziale preclusivo per lo stesso lavoratore della secondo giudizio avente ad oggetto il proposizione di un computabilità di un diverso ed ulteriore riconoscimento della emolumento nella base di calcolo del medesimo trattamento di fine rapporto. Successivamente tale orientamento è stata confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 28 settembre 2000 n.1048) che hanno affermato che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa ordinario previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e tributario), una fattispecie di estinzione del di quello processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilita' di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti о di rinuncia alla pretesa sentenza di cessazionesostanziale. Alla emanazione di una della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua ad acquistare efficacia di giudicatoassoluta inidoneita' sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale 6 aspetto del venir meno efficacia di giudicato al solo prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore dell'interesse alla conseguenza che il giudicato puo' dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa). La pronuncia impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli che si adeguerà al sopra ricordato principio di diritto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 6 aprile 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovann.ni Amoroso) (Marino Donato Santojanni) luorможно Д. Сантором і Crave. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI LUG. 2001 PEGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA M CAoggi, E R © DIETITO AI SENSI DELL'ART. 10 P U S IL CANCELLIERE 11-8-73 N. 533 19GGS THA 7