Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2001, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
02227/01 Reg. Gen. N. 19836/98 UD. 27.10.2000 REPU B IN NO D I POPOLA TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA Presidente Pre 4610 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 709 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere rel. UFFICIO COPIE Dott. Antonino ELEFANTE Richiesta copia studio Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L... ha pronunciato la seguente 15 FEB 2001 IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 19836/98 proposto Oggetto: Inadempimento da contrattuale. IN VI, elettivamente domiciliato in Roma, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Via Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Manzi UFFICIO COPIE Richiesta copia studic che unitamente e disgiuntamente al Prof. Avv. Cesare Glendi dal Sig Du BESSE 2000 dirittiper 1 8 MAG. 2001 lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricor- IL CANCELLIERE SO. RICORRENTE
contro
OD OR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ostriana n. 1, presso lo studio dell' Avv. SC du Bessè 1 7753100 che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tullio Pesce lo rap- presenta e difende come da procura a margine del controricor- SO. CONTRORICORRENTE e
contro
LIRE 3000 NO NC, elettivamente domiciliato in Roma, CANCELLERIA Via Ostriana n. 1, presso lo studio dell' Avv. SC du Bessè che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tullio Pesce lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricor- CG068781 LIRE 3000 So. CANCELLERIA CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di CG068782 Genova n. 405/98 del 30.04.1998 / 15.05.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.10.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Cesare Glendi, l'Avv. Emanuele Coglitore, per delega dell'Avv. Luigi Manzi, e l'Avv. SC du Bessè. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincen- zo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del marzo 1989, VI RA con- veniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova ZO Pa- DIRITTI DI rodi e SC IN, quest'ultimo quale socio del primo, ed esponeva che con scrittura del 20.5.1985 aveva venduto ad 2 AU773666 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE essi la merce giacente nel proprio esercizio di buffetteria per UFFICIO COPIE Richiesta copia studio cani e caccia al prezzo concordato di £. 60 milioni, che era dal Sig. MANZI 6000 per diritti stato pagato parte in contanti e parte a rate, tranne l'importo 15 MAG. 2001 IL CANCELLIERE di £. 17.500.000 relativo a otto fatture, in pagamento delle quali il DI gli aveva rilasciato un assegno di pari importo LIRE 2000 CANCELLER che la Banca aveva rifiutato perché la data di emissione era stata corretta, quanto all'anno, da 1987 a 1988. Aggiungeva che si era rivolto al DI per il pagamento, ma questi aveva BE127728 replicato di aver saldato le otto fatture, come risultava dalle BE127729 quietanze ivi apposte, da lui rilasciate a titolo fiduciario su ri- BE127730 chiesta dello stesso DI per esigenze fiscali. Il RA, pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE detta somma di £. 17.500.000, oltre spese di ritorno bancario, UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva rivalutazione e interessi. dal Sig. DU BESSE X OD per diritti 200 Si costituivano separatamente il DI e il IN. Il pri- 36.5-91 || IL CANCELLIERE mo deduceva l'avvenuto pagamento, proponendo domanda ri- DIRITTI convenzionale per la restituzione dell'assegno, per la consegna della merce, depositata dal venditore presso terzi, nonchè per il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede;
il se- condo negava di essere socio del DI, assumendo di aver firmato la scrittura 20.5.1987 senza alcun impegno e solo nella speranza, risultata vana, di diventare socio, per cui chie- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE deva di essere estromesso dal giudizio. LIRE 2000 Richiesta copia esecutiva CANCELL DIRITT DIRD DIR DIRITT DV V BESSE dal Sig GANDIN G per diritti L.28 18 IL CANCELLIERE BE148391 Istruita la causa mediante prova documentale e orale, il Tribunale rigettava la domanda del RA e, in accogli- LIRE 2000 CANCELLERIA mento della riconvenzionale del DI, lo condannava alla re- stituzione dell'assegno, alla consegna della merce e al risarci- mento del danno da liquidarsi in separato giudizio. BE148396 Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di LIRE 2000 CANCE Genova, che con sentenza n. 405/98 del 30.04.1998 / 15.05. 1998, rigettava il gravame del RA, osservando prelimi- BE148397 narmente che l'azione fatta valere dallo stesso nel giudizio di LIRE 2000 primo grado era sicuramente causale in quanto l'emissione CANCELLERIA dell'assegno da parte del DI era stata ricollegata funzio- nalmente alle otto fatture del cui corrispettivo doveva fungere BE148398 da pagamento, e il RA, fondando la propria domanda LIRE 2000 sul mancato pagamento delle fatture, aveva implicitamente ri- CANCELLERIA nunciato ad avvalersi dello stesso quale promessa unilaterale di pagamento (art. 1988 c.c.), insita nel titolo stesso. BE148399 Rilevava la Corte distrettuale che l'assunto del RA, il quale non poteva giovarsi della presunzione di cui all'art. 1988 c.c., di aver ricevuto l'assegno in data 28.2.1988 in pa- gamento delle otto fatture non risultava suffragato da alcun elemento probatorio, non sussistendo coincidenza di date tra quelle figuranti sulle fatture (tutte del dicembre 1987) e quella di rilascio dell'assegno (in tesi febbraio 1988), tra l'ammontare delle fatture (£. 17.494.960) e l'importo dell'assegno (£. 17. 4 500.000), risultando in calce a sette fatture la dizione CORTE & PREMA DI CASSAZIONE SFFICIO COPIE "contanti" nella riga relativa al modo di pagamento. Richiesta copia studio da Sig. MAN Disattese le obiezioni del RA circa il pagamento non per diritti 1.6000. 11-61-0-2001 per contanti delle fatture e la sottoscrizione delle quietanze in IL CANCELLERE via fiduciaria per fini fiscali, la Corte genovese riteneva che l'assegno era stato emesso dal DI in data 27.2.1987 a ti- tolo di garanzia e che la correzione dell'anno da “87 a 88" era LIRE 2000 stata effettuata dal RA allo scopo di procurarne l' in- CANCELLERIA casso presso la Banca, osservando che era del tutto superfluo disporre c.t.u.- BE234583 Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione VI RA in base a quattro motivi, ai quali ZO BE234578 DI e SC IN hanno resistito con separati con- BE234537 troricorsi, illustrati da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 1° comma, e 1988 c.c. e de- gli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che vi era stata implicita rinuncia ad av- valersi dell'assegno come promessa unilaterale di pagamento e quindi della presunzione di cui all'art. 1988 c.c., senza consi- derare che, proprio per la modifica della data dell' assegno, 5 con conseguente nullità dello stesso quale titolo di credito, il RA non poteva esperire l'azione cambiaria e doveva necessariamente agire con l'azione causale. Ma ciò non stava a significare rinuncia implicita ad avvalersi dell'assegno quale promessa unilaterale di pagamento e della presunzione, iuris tantum, dell'esistenza del rapporto fondamentale.
1.1. La Corte dissente dal motivo di doglianza. Rileva, innanzitutto, che l'impugnata sentenza ha dato am- pia giustificazione della natura causale dell'azione fatta valere allorché ha osservato che era stato proprio il RA, fin dall'inizio, con l'atto introduttivo del giudizio, a ricollegare funzionalmente l'emissione dell'assegno da parte del DI con le otto fatture, sostenendo che l'assegno gli era stato rila- sciato in pagamento delle stesse, impostando in tal senso tutta la sua attività assertiva e formulando in conformità ri- chieste istruttorie e prove orali per interpello.
1.2. Rileva, poi, che è lo stesso ricorrente ad ammettere la natura causale dell'azione proposta quando asserisce che sa- rebbe stato costretto a dedurre il titolo contrattuale per l' in- validità dell'assegno, in quanto corretto nella data;
osservando M che tale dedotta necessità non può servire a togliere valore al tipo di azione proposta, atteso che il RA ben poteva far valere l'assegno invalido, o comunque privo della efficacia cartolare sua propria, come chirografo contenente una pro- 6 messa di pagamento, senza dover necessariamente proporre l'azione causale.
1.3. Appare evidente, pertanto, che, avendo il RA optato per l'azione causale, correttamente la sentenza impu- gnata ha affermato che egli aveva rinunciato ad avvalersi dell' assegno bancario, privo del suo vigore cartolare, come pro- messa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c., onde non poteva invocare la presunzione, fino a prova contraria, dell' esistenza del rapporto fondamentale, con esonero dall'onere di provarlo. Ed invero, qualora il creditore, nel caso di assegno 1.4. bancario invalido o comunque privo di efficacia cartolare, ab- bia agito per il pagamento dello stesso facendo riferimento unicamente al rapporto fondamentale sottostante a tale asse- gno, l'azione da lui proposta è solo quella causale, avendo con tale esplicito riferimento rinunciato ad utilizzare l'assegno co- me promessa di pagamento;
conseguentemente non può gio- varsi della particolare disciplina contenuta nell'art. 1988 c.c., ed è tenuto a provare l'esistenza del rapporto fondamentale da lui espressamente evocato. Cade così la prospettata violazione e falsa applicazione della norma sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) e del suddetto art. 1988 c.c., nonché la meramente enunciata ipotesi di ultrapeti- zione (art. 112 c.p.c.). 7 2. Col secondo motivo, denunciando violazione o falsa ap- plicazione degli artt. 2697, 1° comma, 2730 e 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), il ricorrente si duole che la Corte d' appello, nell'escludere che l'assegno di £. 17.500.000 era rife- ribile alle otto fatture, abbia dato rilievo al dato formale della dicitura "pagato in contanti" apposta su tali fatture (peraltro a titolo meramente fiduciario su richiesta del DI per esigenze fiscali dello stesso), senza considerare altri elementi rilevanti;
in particolare lo scambio di lettere fra le parti e principalmente la raccomandata di risposta (in data 17.6.1988) del DI al difensore del RA, con la quale, dato appunto il carat- tere meramente fittizio della dicitura "pagato in contanti”, si impegnava ad esibire a copertura delle fatture “assegni rego- larmente incassati”, però mai prodotti perché mai riscossi dal RA.
2.1. Il motivo non può trovare adito. Trattasi all'evidenza di doglianza di merito tendente alla ri- valutazione delle risultanze processuali, non deducibile in se- de di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficien- za o contraddittorietà di motivazione;
vizio che nel caso speci- fico non ricorre avendo i giudici d'appello correttamente giu- stificato il loro convincimento, allorché hanno rilevato che non 8 risultava provato che l'assegno era stato rilasciato in paga- mento della merce di cui alle otto fatture, atteso che non vi era coincidenza, neppure approssimativa, tra le rispettive date, sì da far ritenere che vi fosse qualche collegamento, non omet- tendo di segnalare che anche tra l'importo complessivo delle fatture e l'importo dell'assegno non correva alcun collega- mento, sottolineando, infine, come la dizione "pagato in con- tanti” indicava appunto tale modo di pagamento, che certa- mente non era necessario specificare per imprimere efficacia liberatoria alla quietanza, essendo sufficiente la semplice di- zione "pagato", "saldato" o altra simile.
2.2. L'impugnata sentenza, contrariamente a quanto assu- me il ricorrente, ha anche considerato la lettera (17.6.1988) inviata dal DI in risposta al difensore del RA che gli chiedeva notizie sulle modalità di pagamento delle fatture, osservando come dal contenuto della stessa non poteva evin- cersi che le fatture non fossero state pagate in contanti, per- ché l'espressione “esibiremo a copertura delle stesse assegni regolarmente incassati", da un lato, non era tale da svalutare il carattere confessorio attribuibile alla dicitura "pagato in contanti" apposta sulle fatture e sottoscritta dal RA e, dall'altro, riguardava anche altre forniture per le quali il pa- gamento era avvenuto parte in contanti e parte con assegni, regolarmente esibiti. 9 Inoltre l'impugnata sentenza ha anche rilevato come la tesi del RA, secondo la quale egli avrebbe apposto la dici- tura "pagato in contanti" sulle otto fatture a titolo fiduciario per favorire il DI che di esse ne aveva bisogno per esigenze fiscali, non era risultata provata.
2.3. Consegue che, avendo dato giustificazione del proprio convincimento e dell'interpretazione della lettera 17.6.1988, la sentenza impugnata si sottrae alla critiche che le vengono mosse, anche perché tali critiche, apparentemente denun- ciando vizi motivazionali ovvero violazione di norme giuridiche, si risolvono in sostanza nella contrapposizione di una diversa lettura del quadro probatorio, prospettando una soggettiva e personale ricostruzione dei fatti, diversa da quella alla quale è pervenuta la Corte d'appello previo esame e valutazione degli elementi di causa, adducendo, quale omesso esame, un diffe- rente valutazione degli stessi elementi valutati dalla Corte di merito e proponendo una diversa interpretazione sulla base di ipotetiche considerazioni desumibili dagli stessi fatti, senza però fornire alcuna dimostrazione dei denunciati vizi. Si tratta pertanto di censura che nel suo complesso investe la ricostruzione dei fatti, la quale, in quanto corretta logica- mente e giuridicamente, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità essendo il giudice del merito libero, solo che ne dia 10 adeguata giustificazione, d'individuare gli elementi che esso ritiene decisivi della controversia a preferenza di altri.
3. Col terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 1° comma, c.c. e degli artt. 61, 69, 115, 116 e 194 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della
contro
- versia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), censura l'impugnata sen- tenza laddove, ritenendo che la correzione della data (anno "87" in "88") dell'assegno sarebbe stata opera di un soggetto "presumibilmente” diverso dall'emittente, esprimendo così un giudizio di "verosimiglianza”, ha respinto la richiesta del Fer- randino di una c.t.u. volta ad accertare chi aveva effettuato la correzione.
3.1. Il motivo non ha pregio. La Corte d'appello dopo aver spiegato perché l'assegno non poteva essere stato consegnato in epoca successiva o coeva alle fatture, e comunque in pagamento delle medesime, essen- do queste risultate pagate in contanti, ha ritenuto che l'asse- gno era stato emesso dal DI in data 27 febbraio 1987, a titolo di garanzia per l'acquisto dell'esercizio di buffetteria del RA, e che la correzione dell'anno da "87" a "88” era stata effettuata dal RA nel tentativo di ottenerne l' in- casso. 11 Quindi la Corte d'appello, dopo aver esaminato l'assegno prodotto in fotocopia dal RA ed aver constatato la dif- ferente grafia apposta “presumibilmente (ma "non verosimil- mente” come asserisce ricorrente) da soggetto diverso dall' emittente” sopra il "7", ha motivato che era del tutto inutile e superfluo disporre la richiesta c.t.u. dal momento che il Fer- randino, come era suo onere, non aveva fornito alcuna prova che l'assegno, secondo la sua tesi, era stato rilasciato in epoca successiva alle fatture, né aveva spiegato perché mai non avesse rifiutato di ricevere l'assegno se questo - come da lui risultava al momento della consegna da parte delsostenuto - DI corretto nella data e quindi difficilmente pagabile dalla Banca.
3.2. E' giurisprudenza costante che rientra nel potere di- screzionale del giudice del merito accogliere o rigettare l'istan- za di ammissione di una consulenza, senza che il provvedi- mento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando la motivazione, come nel caso specifico, risulti immu- ne da vizi logici o giuridici (cfr. ex plurimis: Cass. 24.1.1997 n. 722; 17.9. 1991 n. 9687; 22.11.1984 n. 6021).
4. Col quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell' art. 278 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., si duole che sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento dei danni, senza che fosse stata accertata la sussistenza del 12 diritto a tale risarcimento e cioè l'attitudine pregiudizievole dei fatti addebitati al RA.
4.1. Il motivo non può trovare consenso. Come è noto la condanna generica al risarcimento del dan- no, avendo come contenuto una mera "declaratoria iuris" po- stula quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarla, l'accertamento di un fatto ritenuto dal giudice, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di conse- guenze dannose, restando impregiudicato l'accertamento, ri- servato al giudice della liquidazione, dell'esistenza e dell'antite dennital del danno, nonchè del nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito. Ricorrendo il detto presupposto, essa può essere negata solo quando risulti in concreto provato che ogni danno astrattamente possibile è mancato o che non può con- figurarsi un rapporto di causalità tra il fatto illecito e i dedotti effetti dannosi (v. fra le tante: Cass.
7.2.1998 n. 1298; 21.5. 1997 n. 4511). sentarze L'impugnata ha ampiamente giustificato la condanna gene- rica del RA al risarcimento dei danni allorché ha os- servato che il suo inadempimento all'obbligazione della conse- gna della merce era astrattamente idoneo a produrre danni nella sfera patrimoniale dell'altra parte, spettando al giudice della liquidazione accertare in concreto l'effettiva sussistenza e l'entità del pregiudizio sofferto. 13 In base alle considerazioni svolte il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in fa- vore di ZO DI in complessive £328.000, oltre £.
2.500.000 per onorario, e in favore di SC IN in complessive £ 139,200, oltre £.
2.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 27 ottobre 2000. IL PRESIDENTE Vever IL CONSIGLIERE ESTENSORE Anturino Elefank IL CANCELLIERE C1 SC Catania 88000 TATO FED. 2001" DEPOSITATO Roma 330000. IL CANCELLIER UFFICI UN COMA 2 30.4. Rectos 19755 330.000 Tire TRECENTOTRENTAMIRA) CELLS 14