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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/11/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
R.G. 3719/24
Il Giudice GOP dr. Marialuisa Lanni , nella causa iscritta al n. 3719/24 del Ruolo
Generale, promossa da:
) rappresentato e difeso dall'Avv. GIORDANO Parte_1 P.IVA_1
FABRIZIO presso il cui studio elegge domicilio, opponente contro
) nato a [...] Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. VARRICCHIO GIORGIO presso il cui studio elegge domicilio, opposto ha emesso la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto : Opposizione a D.I Obbligazioni -Bancarie
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per entrambe: declaratoria di estinzione del processo .
Svolgimento del processo
nella persona del legale rapp.te , anche in prorprio Controparte_2 CP_3
attrici opponenti, con atto di citazione proponevano opposizione al decreto ingiuntivo
Pag. 1 di 4 n.726/2024, emesso in favore della della somma di € 20475, Controparte_1
93 con l'aggravio ulteriore delle spese .
Il Giudice nel provvedimento ex art 171 ter confermando l'udienza disposta ex art 168 bis cpc , disponeva l'obbligo a carico delle parti di esperire la mediazione con conseguente obbligo di depositare il verbale al fine di verificarne gli esiti.
Con il deposito delle memorie 171 ter cpc n 2 , parte opposta dava atto , con il deposito del verbale di mediazione , che allo stato non vi era possibilità di nessun accordo;
pertanto, all'udienza del 15.04.2025 depositavano note scritte richiamando le conclusioni riportate negli atti introduttivi. A scioglimento della riserva assunta , questo giudicante , immesso nel ruolo Ex dott. Giuliano con decreto del presidente del tribunale del 13.02.2025, disponeva la comparizione delle parti , per tentare la conciliazione innnazi a sé ,fissando la data del 15.10.25.
Le parti , intervenute in presenza, davano atto che erano in corso trattative per la definizione bonaria del procedimento e chiedevano un rinvio per le opportune verifiche
Il giudice, quindi, fissava l'udienza del 06.11.2025, ed all'esito dell'udienza stessa , svoltasi a trattazione scritta , preso atto dell'accordo intervenuto e della richiesta delle parti, tratteneva la causa in decisione per la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti;
trattasi, in buona sostanza, di una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno pag. 2/4 la ragion d'essere della lite. La cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, avendo le parti dichiarato di avere raggiunto l'accordo e di avere definitivamente transatto tutti i diritti e le pretese che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo, con rinuncia da parte della opponente nella persona del legale rapp.te , anche in Parte_1 CP_3
proprio ,al giudizio nella causa con RG N. 3719/24 ,pendente presso il Tribunale di
Benevento, e di non essere più interessate all'emissione di una pronuncia nel merito della questione proposta , ed in assenza di qualsiasi contestazione sul punto di parte opposta , stante la conciliazione raggiunta extragiudizialmente ,può senz'altro procedersi alla definizione del procedimento.
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo nr. 726/2024 reso dal Tribunale di Benevento in favore della e contro la nella persona del Controparte_1 Parte_1
legale rapp.te , anche in proprio , CP_3
b) nel procedimento nr. 3719/24 , dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto accordo e l'estinzione del processo .
c) compensa le spese tra le parti.
In Benevento il 09.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marialuisa Lanni
pag. 3/4 pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
R.G. 3719/24
Il Giudice GOP dr. Marialuisa Lanni , nella causa iscritta al n. 3719/24 del Ruolo
Generale, promossa da:
) rappresentato e difeso dall'Avv. GIORDANO Parte_1 P.IVA_1
FABRIZIO presso il cui studio elegge domicilio, opponente contro
) nato a [...] Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. VARRICCHIO GIORGIO presso il cui studio elegge domicilio, opposto ha emesso la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto : Opposizione a D.I Obbligazioni -Bancarie
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per entrambe: declaratoria di estinzione del processo .
Svolgimento del processo
nella persona del legale rapp.te , anche in prorprio Controparte_2 CP_3
attrici opponenti, con atto di citazione proponevano opposizione al decreto ingiuntivo
Pag. 1 di 4 n.726/2024, emesso in favore della della somma di € 20475, Controparte_1
93 con l'aggravio ulteriore delle spese .
Il Giudice nel provvedimento ex art 171 ter confermando l'udienza disposta ex art 168 bis cpc , disponeva l'obbligo a carico delle parti di esperire la mediazione con conseguente obbligo di depositare il verbale al fine di verificarne gli esiti.
Con il deposito delle memorie 171 ter cpc n 2 , parte opposta dava atto , con il deposito del verbale di mediazione , che allo stato non vi era possibilità di nessun accordo;
pertanto, all'udienza del 15.04.2025 depositavano note scritte richiamando le conclusioni riportate negli atti introduttivi. A scioglimento della riserva assunta , questo giudicante , immesso nel ruolo Ex dott. Giuliano con decreto del presidente del tribunale del 13.02.2025, disponeva la comparizione delle parti , per tentare la conciliazione innnazi a sé ,fissando la data del 15.10.25.
Le parti , intervenute in presenza, davano atto che erano in corso trattative per la definizione bonaria del procedimento e chiedevano un rinvio per le opportune verifiche
Il giudice, quindi, fissava l'udienza del 06.11.2025, ed all'esito dell'udienza stessa , svoltasi a trattazione scritta , preso atto dell'accordo intervenuto e della richiesta delle parti, tratteneva la causa in decisione per la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti;
trattasi, in buona sostanza, di una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno pag. 2/4 la ragion d'essere della lite. La cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, avendo le parti dichiarato di avere raggiunto l'accordo e di avere definitivamente transatto tutti i diritti e le pretese che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo, con rinuncia da parte della opponente nella persona del legale rapp.te , anche in Parte_1 CP_3
proprio ,al giudizio nella causa con RG N. 3719/24 ,pendente presso il Tribunale di
Benevento, e di non essere più interessate all'emissione di una pronuncia nel merito della questione proposta , ed in assenza di qualsiasi contestazione sul punto di parte opposta , stante la conciliazione raggiunta extragiudizialmente ,può senz'altro procedersi alla definizione del procedimento.
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo nr. 726/2024 reso dal Tribunale di Benevento in favore della e contro la nella persona del Controparte_1 Parte_1
legale rapp.te , anche in proprio , CP_3
b) nel procedimento nr. 3719/24 , dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto accordo e l'estinzione del processo .
c) compensa le spese tra le parti.
In Benevento il 09.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marialuisa Lanni
pag. 3/4 pag. 4/4