Sentenza 23 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2001, n. 8618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8618 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 861 8 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro Mag straci Composta dagl 11.mi Dott. Giuseppe TANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 9810/00 Cron.1977 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 11/04/0 1 Dott. Camillo FILADORO Consigliere - ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: RZ ON, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MAGLIONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
KUWAIT RAFFINAZIONE & CHIMICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TERENZIO, che lo 2001 rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO 1786 VITIELLO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1682/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 24/03/00 R.G.N. 42203/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato TERENZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli- Sezione di Barra l'ing. AN TE deduceva l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.a. a seguito della contestazione di addebito, riferito all'intervento in azienda, nell'ambito di lavori affidati in appalto dalla predetta società, della S.r.l. SECI, di cui risultava essere socia la moglie del ricorrente, e del cognato di questi sig. AN VI. Il ricorrente contestava la rilevanza disciplinare del fatto contestato, anche in relazione alla nullità delle disposizioni contenute nel regolamento disciplinare predisposto dalla datrice di lavoro;
deduceva inoltre la violazione dell'art. 7 Stat. Lav. per mancata affissione del codice disciplinare. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adito rigettava la domanda con decisione che il Tribunale di Napoli confermava in grado di appello con sentenza del 24 marzo 2000, sulla base dei seguenti rilievi: doveva essere escluso l'obbligo legale di affissione del codice disciplinare;
-era legittimo il regolamento aziendale con cui era stata specificato il contenuto dell'obbligo di fedeltà, che il TE aveva violato omettendo di rendere nota alla datrice di lavoro la situazione di conflitto di interessi derivante dall'attività compiuta dalla società SECI. 3 Avverso questa sentenza l'ing. TE propone ricorso per cassazione con sette motivi. La soc. Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 co.1 legge 20 maggio 1970 n.300, 3 e 5 legge 15 luglio 1966 n.504, 2106, 2118, 2119, 2697 cod.civ. e 115 cod.proc.civ. in relazione all'art.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ. Si afferma che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso nel caso di specie la necessità della preventiva affissione del c.d. codice disciplinare, senza indicare le ragioni poste a base del convincimento espresso, in relazione al fatto che il licenziamento era stato motivato con la contestata violazione di regolamenti aziendali e che il contratto collettivo applicabile prevede espressamente l'affissione nel posto di lavoro del regolamento interno predisposto dall'azienda. Il ricorrente osserva che il primo giudice aveva escluso la dedotta violazione delle garanzie dell'art. 7 Stat.lav. rilevando, quanto alla previsione del primo comma di tale norma, che la pubblicizzazione della normativa disciplinare non costituisce presupposto necessario per l'irrogazione del licenziamento disciplinare intimato in relazione a infrazioni riconducibili alla nozione legale di giusta causa;
tale interpretazione era stata peraltro censurata espressamente nell'atto di appello, con 4 deduzioni alle quali la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta. Con il secondo motivo, denunciandosi ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 disp.prel. cod.civ., art.7 primo comma legge n.300/1970, artt. 1418, 1419 cod.civ., 112 cod.proc.civ., si rileva che il codice disciplinare cui si fa riferimento corrisponde ad un regolamento adottato dalla Mobil Oil Italiana S.p.a. presso la quale nel 1976 era stato assunto l'ing. TE;
l'azienda era stata rilevata nel 1990 dall'attuale datrice di lavoro, ma il regolamento in questione non avrebbe potuto essere adottato senza una preventiva affissione ed una preventiva contrattazione con le rappresentanze sindacale. Tale questione, espressamente sollevata dalla parte in entrambi i gradi del giudizio di merito, non è stata esaminata dal Tribunale. Con il terzo motivo si denunciano ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 cod. proc.civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 4, 27, 29, 41 Cost., 40 c.p., 14 disp.prel. cod.civ., 1322, 1343, 1418,1419,2043, 2106 cod.civ. 7,8 legge n.300/1970, 42 c.c.n.l. di categoria. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha risposto ai rilievi critici dell'appellante sull'invalidità delle disposizioni del regolamento aziendale, con cui si configurano illeciti disciplinari per fatti non riconducibili ad attività del dipendente. 5 Con il quarto motivo si denunciano, al sensi dell'art.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.7 1.300/70, 1175, 1375, 1372, 2105, 2106, 2697 cod.civ., 115 cod.proc.civ., 3 del regolamento disciplinare, deducendosi che il Tribunale ha erroneamente ravvisato nella specie gli elementi della fattispecie disciplinare prevista da detto regolamento, ritenuta tale da giustificare il recesso. Il quinto motivo, con la denuncia di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2106 cod.civ., 7 legge n.300/1970, 42 del c.c.n.l. di categoria, censura la valutazione espressa dal Tribunale in ordine all'adeguatezza della sanzione inflitta in relazione alla gravità dell'infrazione. Con il sesto motivo, denunciandosi ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ. la violazione degli artt. 2099, 2106, 2118, 2119 cod.civ., 18 legge n.300/1970, 36 Cost., si deduce l'erroneità della statuizione di rigetto della domanda di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. L'ultimo motivo, con la denuncia ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ. di violazione degli artt.91 e 112 cod. proc. civ., investe la statuizione di condanna del ricorrente alle spese processuali. Il primo motivo merita accoglimento. Sulla questione dell'osservanza della garanzia di cui all'art. 7 primo comma della legge 20 maggio 1970 n.300, il giudice dell'appello si è limitato ad affermare testualmente quanto segue: «per quanto concerne 6 l'obbligo legale di affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento prevalente delle giurisprudenza di merito e di legittimità che esclude tale obbligo». In questi termini, l'enunciazione si pone in contrasto con la regola che prescrive, ai fini della valida irrogazione di un licenziamento disciplinare, intimato per specifiche ipotesi di glusta causa o glustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, il requisito della pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. La costante giurisprudenza ritiene che tale adempimento non sia necessario in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, e cioè in relazione a quei fatti il cui divieto (sia o no penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non già nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore (v. per tutte Cass. 2 ottobre 1989 n. 3949, 8 novembre 1989 n.4677,8 marzo 1990 n. 1861, 28 ottobre 1992 n. 11700, 22 aprile 1993 n.4728, 26 febbraio 1994 n.1974, 17 novembre 1994 n.9719, 9 marzo 1995 n.2762, 23 febbraio 1996 n.1434,21 marzo 1996 n.2453, 22 agosto 1997 n.7884, 27 marzo 1999 n.2954, 22 aprile 2000 n.5299. 20 ottobre 2000 n. 13906, 21 novembre 2000 n. 14997). 7 Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale ha totalmente omesso la necessaria indagine diretta a verificare, ai fini dell'operatività della garanzia prevista dalla richiamata disposizione dell'art.7 Stat.lav., se l'infrazione disciplinare addebitata all'ing. TE potesse essere ricondotta ad una violazione di doveri fondamentali del lavoratore, tale da realizzare una situazione giustificativa del recesso prevista direttamente dalla legge e riconoscibile come tale senza necessità di una specifica previsione;
questa indagine era stata del resto richiesta dall'appellante (che con i motivi di gravame aveva espressamente contestato la configurabilità di una simile ipotesi), mentre la giustificazione del recesso appare riferita alla violazione di uno specifico obbligo previsto dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro. Con l'accoglimento del primo mezzo di ricorso restano assorbiti gli altri motivi. La sentenza deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altro gludice, che dovrà procedere a nuova indagine per stabilire se nella fattispecie fu osservata la garanzia formale della pubblicità del codice disciplinare, o se tale adempimento non era necessario, secondo i principi sopra richiamati, per la natura dell'illecito addebitato. Il giudice del rinvio, designato nella Corte di Appello di Napoli, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 8
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2001 Il Presidente کلستان Il Consigliare estensore Fabria"Miamitature ла IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 GIU, 2001 EMA IL CANCELLIERE E R P I A 0 D 3 1 S , 3 S . O 5 A T L T . R L , A O N A ' B S L E I 3 L P E 7 D S - D I 8 A - I T N 1 S S G 1 N O O E P S E A M I D I G A E G A , E O D O L T E R T T I T A S R I N I L E G L D S E E E R O D 9