Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1999, n. 2954
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Sentenza 27 marzo 1999

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La garanzia, prevista dal primo comma dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge trattandosi di infrazioni il cui divieto risiede nella coscienza sociale quale "minimum" etico. (Fattispecie relativa al licenziamento disciplinare di un impiegato del Banco di Napoli, il cui comportamento scorretto nella gestione del rischio di portafoglio relativamente ad un cliente, aveva portato ad oltre il raddoppio - da due a più di quattro miliardi di lire - l'esposizione preventivata con la concessione del fido esponendo così il Banco ad un enorme rischio; la S. C., nel confermare la sentenza impugnata, ha sottolineato che la grave violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e fedeltà riscontrata costituiva una chiara violazione dei criteri dell' etica professionale della categoria di appartenenza, così come intesa e richiesta dalla coscienza sociale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1999, n. 2954
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2954
    Data del deposito : 27 marzo 1999

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