Sentenza 27 marzo 1999
Massime • 1
La garanzia, prevista dal primo comma dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge trattandosi di infrazioni il cui divieto risiede nella coscienza sociale quale "minimum" etico. (Fattispecie relativa al licenziamento disciplinare di un impiegato del Banco di Napoli, il cui comportamento scorretto nella gestione del rischio di portafoglio relativamente ad un cliente, aveva portato ad oltre il raddoppio - da due a più di quattro miliardi di lire - l'esposizione preventivata con la concessione del fido esponendo così il Banco ad un enorme rischio; la S. C., nel confermare la sentenza impugnata, ha sottolineato che la grave violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e fedeltà riscontrata costituiva una chiara violazione dei criteri dell' etica professionale della categoria di appartenenza, così come intesa e richiesta dalla coscienza sociale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1999, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere -
Dott. IN MILEO - Consigliere -
Dott. IN CASTIGLIONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE ZO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via F.S. Nitti 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NAPOLETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CESARE CAPOTORTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO DI NAPOLI SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 13875/97 proposto da:
BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFONSO RENDANO n^6, presso lo studio dell'avvocato ROSAROLL DE MARTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati FILIPPO BARBAGALLO, ALFREDO MUSTO, GAETANO RIZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
TE ZO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 655/96 del Tribunale di TRANI, depositata il 17/09/96, R.G.N. 93/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato Gaetano RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del;
ricorso incidentale condizionato. Svolgimento del processo.
Il dott. IN NT , con ricorso del 20 11 89 , adiva il pretore di TA chiedendo: 1^) che fosse dichiarata :a) la nullità del licenziamento intimatogli dal NC di AP in violazione dell'art.7 l. n. 300/1970 e , gradatamente,dell'art.80 del Regolamento
interno, per avvenuta estinzione del procedimento disciplinare;
b) l'illegittimità del licenziamento per l'intempestività dell'irrogazione; per la difformità delle contestazioni iniziali dei fatti sanzionati, per inesistenza dei fatti stessi e per la sproporzione tra i fatti e la sanzione;
2^) che , conseguentemente , fosse reintegrato nel posto di lavoro occupato alla data del licenziamento , con le mansioni di fatto espletate;
3^) che il NC di AP fosse condannato al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire con ogni altro emolumento , dalla data del provvedimento di sospensione cautelativa detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare , sino all'effettiva reintegrazione.
Esponeva che daL 5 9 1960 era stato alle dipendenze del NC di AP, assegnato alla filiale di Ortenova con la qualifica di impiegato di prima classe;
dall'1 9 85 era stato trasferito alla filiale di TA , con le mansioni di direttore;
il 16 10 1986 il Presidente della Commissione di disciplina del NC gli aveva contestato per iscritto la violazione delle norme regolamentari , delle istruzioni e disposizioni di servizio vigenti relativamente al periodo :ottobre 1984-agosto del 1985: In particolare , gli erano stati contestati: 1^) l'irregolare gestione del rischio di portafoglio riguardante la posizione dell'AL srl di CA , determinandone un'esposizione in linea capitale di m.
4.345 per il ritorno di numerosi insoluti;
2^) il rinnovo di effetti per un totale di m.
2.015 scaduti il 31 12 1984 con altro sconto , sottoposto all'autorizzazione della capogruppo di IA , assicurando l'avvenuto ritiro degli appunti scaduti da parte dei trassati;
3^) la reiterazione di tale condotta il 2 5 1985 , avendo sottoposto ad approvazione della capogruppo una partita di sconto per L. m.2398 ed assicurato di avere avuto conferma dalle banche di appoggio dell'avvenuto pagamento degli effetti per L. m. 1.850 , scaduti il 30 4 1985 , ma omettendo di comunicare di avere fornito , in data 29 4 1985 , un benefondi al NC di Santo Spirito di IA su di un assegno tratto dalla AL srl per un importo pari all'ammontare dei detti effetti in scadenza;
4^) un elevato cumulo di sottorischio a carico dei trassati sulla base di informazioni inadeguate all'entità del rischio in formazione , trascurando di rilevare che le fatture acquisite riportavano modalità di regolamento difformi dall'emissione di tratte ed importi diversi da quelli degli appunti;
5) omissioni in sede di compilazione dei moduli 101/L sui quali aveva indicato l'inesistenza di insoluti. Che tali contestazioni erano state fatte ai sensi dell'art. 77 del regolamento peri il personale del banco. Di avere replicato alle contestazioni con lettera del 10 11 86; che in data 21 11 86 il G.I. del Tribunale di AP aveva emesso un mandato di cattura a carico di esso ricorrente per il delitto di concorso in peculato aggravato;
con ordinanza del 28 1 1987, il Direttore generale del NC aveva disposto la sua sospensione cautelativa dal servizio a far tempo dal 21 11 1986; intanto , il NC aveva ritenuto di compiere un supplemento di indagini , fissando una riunione;
nel frattempo , con sentenza del 31 marzo 1988 il Tribunale di AP lo aveva assolto dai reati ascrittigli , ma , comunque , egli non era stato riammesso in servizio;
infine , con lettera del 29 9 88 , la Dierezione Generale gli aveva intimato la revoca dal servizio con decorrenza dal 21 11 1996 ai sensi degli artt.70 punti 1 e 6 , con riferimento all'art. 69 p. 7 del regolamento per il personale del NC. Che il licenziamento era stato impugnato con raccomandata del 12 11 88 , senza alcun esito. Deduceva che il provvedimento era nullo , perché irrogato ai sensi dell'art. 70 del regolamento , senza, peraltro , che fosse stato preceduto dalla affissione del codice disciplinare , sia al momento della commissione del fatto , sia al momento della contestazione e della irrogazione della sanzione, che non era stata rispettata la procedura interna , avendo lasciato decorrere novanta giorni tra un atto e l'altro; che il licenziamento era stato intimato a distanza di oltre tre mesi dal deposito in cancelleria della sentenza penale ed i fatti indicati a sostegno erano , sia pure in parte , difformi da quelli inizialmente contestati.. Nel merito, assumeva che la sua condotta era stata conforme alle direttive e agli interessi del banco.
Il NC di AP si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Assunta la prova testimoniale , il RE , con sentenza del 16 novembre 1990 , accoglieva la domanda, fissando il risarcimento del danno in 15 mensilità.
Il NT proponeva appello , lamentando la limitazione del risarcimento a sole 15 mensilità.
Anche il NC proponeva appello, chiedendo il rigetto della domanda. I due appelli erano riuniti.
Veniva ammessa e assunta la prova testimoniale indicata dalle parti.Quindi, con sentenza depositata il 17 settembre 1996, il Tribunale di Trani rigettava la domanda del NT. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione;
il banco di AP ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato: Ambo le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione.
I due ricorsi vanno riuniti , in quanto avverso la medesima sentenza. Col primo motivo del ricorso principale , si deduce la violazione del primo co. dell'art. 7 L. 300/70 e omessa o quanto meno insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia prospettati dal NT.(n. 3 e 5 art. 360 cpc). Si afferma che , all'epoca dei fatti, il NC di AP non aveva ritualmente reso pubblico il codice disciplinare. Che i comportamenti contestati non potevano essere inseriti tra quelli lesivi dell'interesse dell'impresa e manifestamente contrari all'etica comune , trattandosi di contestazioni di mancanze disciplinari nascenti dalla violazione delle norme regolamentari. Il motivo è infondato.
È principio consolidato che non necessita la preventiva pubblicazione del codice disciplinare quando si tratta di comportamenti lesivi dell'interesse dell'impresa e manifestamente contrari all'etica comune (Cass. 2414 del 95; 11242 del 93; 1040 del 90). In altre parole , non necessita la preventiva pubblicazione del codice disciplinare , quando si tratta di situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge (art. 2119 cc), trattandosi di infrazioni il cui divieto risiede nella coscienza sociale quale minimum etico.
Orbene , nel caso di specie , come accertato dal Tribunale (pag. 19) e come , del resto , dedotto nello stesso ricorso introduttivo , era stato ascritto al NT , fra l'altro , la irregolarità "nella gestione della posizione della AL srl , ovvero nel cosiddetto rischio di portafoglio , tale da determinare un'esposizione del NC di circa L. m.4.345."
Venne contestata , dunque , una giusta causa di licenziamento , trattandosi di inflazioni , di tutta evidenza , gravissime contrarie al dovere di diligenza del dipendente e tali da far perdere totalmente la fiducia nel medesimo.
Il Tribunale ha accertato , in proposito , che il NT "tacendo alla capogruppo che gli effetti già scontati non erano stati pagati dai debitori ceduti o anche solo omettendo di fare i necessari accertamenti , favoriva consapevolmente la trasformazione del contratto di sconto da contratto cosiddetto di liquidità in contratto speculativo e , con lo stesso artificio , impediva agli organi preposti di verificare l'effettiva sussistenza e bontà del credito scontato , sì da regolare la liquidità in relazione al cliente" (pag. 23 sentenza impugnata). Che tale meccanismo di autofinanziamento fu scoperto successivamente al trasferimento del NT da Ortenova a TA(pag. 25 sent. impugnata). Il Tribunale ha accertato , altresì,(pag. 26) che l'esposizione dell'AL verso il NC di AP ammontava alla data delle relazioni ispettive a oltre quattro miliardi di lire (pag. 26) , laddove il limite del fido concessole era di due miliardi(pag. 21). Il Tribunale ha accertato , altresì , che il NT aveva assicurato al capogruppo "falsamente l'avvenuto ritiro da parte dei singoli trassati degli appunti scaduti"(pag. 27) , laddove " era la stessa AL che provvedeva a pagare gli effetti scaduti , senza che la provvista fosse fornita da coloro che risultavano debitori" (pag. 24 e 25) e il pagamento avveniva (Pag. 24) mediante "il rilascio di assegni tratti su altre banche per importi corrispondenti all'ammontare del valore dei titoli in scadenza". Con tale sistema si raggiungeva lo scopo di più che raddoppiare la somma prevista in fido alla AL , consentendole il già indicato meccanismo di autofinanziamento.
È evidente che trattasi di una condotta altamente lesiva per il NC di AP riguardando oltre tutto una società successivamente fallita (pag. 24 sentenza impugnata) comportante l'esposizione a un rischio ben maggiore di quello previsto con la concessione del fido , in quanto portò ad oltre il raddoppio dell'esposizione preventivata con l'ammontare del fido stesso , all'evidente fine di favorire detta società (non essendo ipotizzabile altro motivo) , con vistosa violazione dell'obbligo di diligenza e di fedeltà verso il datore di lavoro ai cui organi di sorveglianza il NT sottaceva le reali modalità del rapporto bancario svolto con la AL. Vi fu , dunque, cospicua violazione dell'interesse del datore di lavoro nonché violazione degli obblighi di diligenza , di buona fede e di fedeltà incombenti sul lavoratore , con chiara violazione di quei criteri di etica professionale che devono sovraintendere allo svolgimento dei propri compiti da parte di un impiegato di banca , così come intesa e richiesta dalla coscienza sociale. Rettamente dunque, il Tribunale ha ravvisato nei fatti contestati e accertati una giusta causa di licenziamento , come tale non necessitante la previa pubblicazione del codice disciplinare. Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 1362 cc , in ordine all'interpretazione dell'art. 80 del Regolamento interno del NC di AP , nonché errata applicazione degli artt. 7 e 18 della legge 300/70.Ornessa o quanto meno insufficiente e , comunque , contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dal NT(n. 3 e 5 art. 360 cpc). Si ricorda che l'art. 80 del Regolamento interno del NC prevede che il "procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto e nessun ulteriore atto sia compiuto. li procedimento estinto non può essere riassunto. L'estinzione produce la revoca della sospensione cautelare."
Si afferma , pertanto, l'avvenuta estinzione del procedimento disciplinare nel caso di specie stante l'esorbitanza del termine suddetto.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha rilevato l'interruzione del suddetto termine a causa dei numerosi rinviì disposti dalla commissione di disciplina anche su sollecitazione dello stesso NT , il quale ebbe a chiedere un ulteriore rinvio in attesa del deposito della sentenza del tribunale. Il ricorrente afferma che laddove il Regolamento parla di atti , non può riferirsi a semplici rinviì di sedute.
Il Tribunale invece (pag. 13) , rifacendosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato , ha ritenuto il rinvio un atto idoneo ad interrompere il corso del termine , non avendo il significato di inerzia o disinteresse. Orbene , l'interpretazione del regolamento , atto amministrativo , rientra nell'esame del fatto , di esclusiva competenza del giudice del merito , sindacabile da questa corte solo per insufficienza o contraddittorietà della motivazione o per violazione dei canoni interpretativi (Cass. 1759 del 90). Il motivo in esame salvo il generico accenno nel l'intestazione non ha , in realtà , nel suo svolgimento lamentato l'insufficienza o la contraddittorità della motivazione ne' la violazione dei canoni interpretativi. Ha solo offerto un'interpretazione del regolamento alternativa rispetto a quella adottata dal Tribunale. Senonché a questa Corte è interdetta l'adozione di interpretazioni alternative il suo sindacato sull'interpretazione data dal giudice del merito essendo circoscritto nei limiti sopra esposti. È appena il caso di aggiungere che l'atto di rinvio è indubbiamente un atto procedimentale e sta ad escludere l'inerzia , come in modo logico ritenuto dal Tribunale , anzi appalesa la costante attenzione prestata al procedimento in corso e la ritenuta necessità di un più ampio svolgimento del medesimo.Tanto più ciò è reso evidente nel caso di specie , dove all'istituto del rinvio , come accertato dal Tribunale , ricorse proprio l'attore , il che sta a dimostrare che essi sono stati espressione dell'esigenza di una maggiore meditazione, cioè di un più attento approfondimento del caso. Il motivo va, dunque, disatteso.
Col terzo motivo , si assume la violazione degli artt.2119 e 1375 cc e insufficiente o quantomeno contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia , prospettati dal NT (n. 3 e 5 art.360 cpc). Si denuncia la violazione del principio di tempestività e immediatezza dell'irrogazione della sanzione.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale , in proposito , ha ritenuto :" l'attesa della definizione del giudizio penale e la complessità degli accertamenti svolti dal NC in riferimento alla indubbia gravità dei fatti per cui è causa giustificano ampiamente il tempo di durata del procedimento disciplinare:"
Il ricorrente lamenta , invece il decorso di sei mesi tra la sentenza penale e il licenziamento.
Senonché trattasi di fatti molteplici (v. contestazione riportata nello svolgimento del fatto) e di decisioni che involgevano l'opera di svariati uffici da quelli ispettivi , da svolgersi , oltretutto negli uffici periferici di appartenenza del lavoratore , a quelli da cui doveva promanare il provvedimento espulsivo , per cui , tenuto conto dei tempi di deposito della sentenza penale nonché degli avvisi relativi e delle determinazioni che in ordine alla sentenza stessa andavano assunte , appare pienamente logica la sentenza del Tribunale che ha ritenuto il termine de quo ragionevole in relazione al necessitato procedimento.
Il motivo va , dunque, disatteso.
Col quarto motivo si assume la violazione degli artt.437 e 421 cpc 5 L. 604/64 e 2697cc (n. 3 art. 360 cpc). Si deduce che il Tribunale avrebbe erronemente rigettato l'eccezione di inammissibilità della prova contraria proposta dal NC. Si afferma che "tale prova , non richiesta dall'Istituto , cui pure incombeva il relativo onere , non poteva essere disposta d'ufficio perché il NC ne era decaduto".
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ammesso , avvalendosi dei suoi poteri inquisitori , la prova testimoniate come richiesta dal NT nella memoria di costituzione nel giudizio di appello promosso dal NC , nonché la prova contraria richiesta dal NC
Una volta ammessa la prova dell'attore , era conseguenziale l'ammissione della prova contraria del convenuto , per un ovvio rispetto della par condicio delle parti :una volta ritenuto che l'attore dovesse essere messo in condizioni di provare il suo assunto,uguale criterio , per un ovvio principio di imparzialità, doveva seguirsi nei confronti del NC, tanto più che la prova nasceva dall'esercizio dei poteri discrezionali del Tribunale , quindi poteva prescindere dalla richiesta delle parti(art. 427 cpc). Il motivo va , dunque, disatteso.
Col quinto motivo , si denuncia la violazione degli artt. 2119, 2104 e 2105 cc ed omessa ovvero insufficiente e , comunque , contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia prospettatì dal NT(n. 3 e 5 art. 360 cpc). Si afferma che durante gli anni in cui il NT era preposto ad Orte Nova, alla AL erano stati concessi ulteriori affidamenti (in precedenza lievitati fino a venti miliardi), previo interessamento non solo della filiale di IA, ma anche della Direzione Generale di AP. Che la AL era garantita dalle fideiussioni dell'amministratore delegato , LL ON e di sua moglie , titolari di beni immobili e di depositi presso l'agenzia di Orte Nova per complessivi dieci miliardi. Che trattavasi del cliente più importante. Che il tracollo dell'AL avvenne a seguito di un episodio verificatosi otto mesi dopo che il NT era stato trasferito a TA.. Si afferma l'inesistenza dei fatti ascritti al NT;
che anzi , il suo comportamento provocò solo vantaggi al NC. Che quando , a fine agosto 1985 , il NT si trasferì a TA, la posizione AL non presentava alcuna esposizione o alcun insoluto. Che i giudici di merito non avevano dato rilevanza alla prassi aziendale basata su criteri di elasticità. Che l'ispezione da cui derivò la relazione firmata il 12 2 87 non potè riguardare l'epoca NT.
Il motivo è infondato.
Esso, per la parte in cui richiede , sostanzialmente un riesame del fatto è inammissibile. Per la parte in cui adombra un'insufficienza di motivazione della sentenza del Tribunale , è infondato, sia perché , per molti versi , fa riferimento ad atti e deposizioni che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione , non riporta testualmente , non consentendo il relativo esame da parte di questa Corte , sia perché non contesta l'accertamento, come svolto dal tribunale, secondo il quale , come si è già detto sotto il primo motivo , il NT aveva consentito il formarsi di un sistema che permetteva all'AL un meccanismo di autofinanziamento: presentava allo sconto titoli per i quali non vi era alcuna operazione commerciale sottostante (pag. 26 della sentenza impugnata) ; quando i titoli venivano a scadenza , non erano pagati dai debitori ceduti (pag. 23 della sentenza del Tribunale), ma "era la stessa AL che provvedeva a pagare gli effetti scontati"(pag. 25 sentenza del Tribunale), "mediante il rilascio di assegni tratti su altre banche per importi corrispondenti" (Pag. 24 sent. Tribunale).
Con tale sistema la AL portava la sua esposizione fino ad oltre quattro miliardi , avendo un fido di solo due miliardi. li NT lasciò che ciò si verificasse , omettendo di informare gli organi di controllo della procedura seguita dalla AL, tacendo che gli effetti già scontati non erano stati pagati dai debitori ceduti.
Così procedendo , cioè consentendo un'esposizione più che raddoppiata , espose il NC ad enorme rischio , più che raddoppiato rispetto a quello cui il NC intendeva esporsi , venendo , oltretutto , meno ai propri doveri di informazione deì superiori , al fine di consentirne il controllo, mancando, così, gravemente agli obblighi di fedeltà , di correttezza e di diligenza su di lui gravanti.
Nè lo giustificava l'intenzione di tener buono un cliente di primaria importanza , perché Il l'importanza del cliente non lo esimeva dall'informare i superiori di quanto stava avvenendo, lasciando ad essi ogni determinazione al riguardo.
Nè rileva che le conseguenze del comportamento del NT si siano appalesate successivamente al periodo di sua gestione in particolare coi fallimento della AL , perché resta fermo il fatto che l'esposizione il rischio e il pericolo per il NC furono realizzati e consentiti dal comportamento del NT.
La ricostruzione dei fatti come esposti dal Tribunale non è stata dunque minimamente scalfita dal motivo in esame, che, quindi , va disatteso.
Il ricorso principale , va , conseguentemente , rigettato. Col ricorso incidentale condizionato , si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1227,2106 e 2119 cc , 7 legge 20 maggio 1970 n. 300; con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 cpc.
Si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto mancare la prova dell'affissione del codice disciplinare.
Il ricorso in quanto condizionato al mancato accoglimento del ricorso principale , va dichiarato assorbito nel rigetto di tale ultimo ricorso.
Ragioni di giustizia inducono a compensare , fra le parti , le spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
Riunisce i ricrosi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato
Compensa,, fra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 1999