Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1994, n. 6117
CASS
Sentenza 3 marzo 1994

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L' Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana è un Ente pubblico, istituito con legge regionale, con lo scopo di promuovere iniziative atte a diffondere la cultura musicale in Sicilia ed a cui, con D.L.C.P.S. 19 aprile 1951, n. 19 fu attribuita la natura di persona giuridica di diritto pubblico. Pertanto, il fatto che taluno svolga l'attività di cassiere, quindi estranea al servizio di diffusione della cultura musicale, non esclude la sua qualità di incaricato di pubblico servizio, svolgendo lo stesso un'attività amministrativa strumentale rispetto alla vita ed alle funzioni proprie dell'Ente (pubblico servizio in senso improprio), e ciò vale sia se si considera la fattispecie alla luce dell'originaria formulazione dell'art. 358 cod. pen. che di quella novellata dall'art. 18 legge 26 aprile 1990, n. 86. Infatti, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività di carattere intellettivo disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri (autoritativi e certificativi) tipici di questa, purché non svolgano, mansioni d'ordine, ne' prestino opera meramente materiale. (Fattispecie in tema di ritenuta sussistenza di peculato, e non di appropriazione indebita come preteso dal ricorrente).

Il divieto di "reformatio in peius", in caso di appello del solo imputato, non attiene esclusivamente alla pena nella sua complessiva determinazione, ma investe anche i singoli elementi che la compongono. Infatti, la disposizione innovativa di cui al comma quarto dell'art. 597 cod. proc. pen. quanto meno ha individuato come elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l'aumento apportato per la continuazione. La conseguenza di tale autonomia non è solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze od al concorso di reati anche se unificati per la continuazione, come espressamente previsto dalla disposizione indicata ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita la pena complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto non in ordine alle circostanze od al concorso di reati, ma per altri motivi (ad esempio per eccessività della pena base).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1994, n. 6117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6117
    Data del deposito : 3 marzo 1994

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