Sentenza 25 novembre 2021
Massime • 1
La notifica al terzo interessato degli avvisi di deposito dei provvedimenti emessi dal tribunale del riesame deve essere effettuata presso il difensore cui è conferita procura speciale, dovendosi intendere eletto domicilio presso quest'ultimo per ogni effetto processuale.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale e tribunali di meritohttps://dirittifondamentali.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2021, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
Testo completo
01352-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1703/2021 ANNA PETRUZZELLIS - Presidente - CC 25/11/2021- VITO DI NICOLA R.G.N. 26930/2021 LUCA RAMACCI CLAUDIO CERRONI Relatore - LUCA SEMERARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM TE PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. Alessandro Ricci Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso $ RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato il riesame proposto da EF PA LA, quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, disposto ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., dell'agenzia CTD in Misterbianco, di cui è titolare la ricorrente, per i reati ex artt. 4, commi 1 e 4-bis, legge 401/1989, contestati finc al marzo 2019. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore speciale di EF PA LA. Si deduce il vizio di violazione di legge, anche per la mancanza della motivazione sulla sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra il reato ascritto agli indagati e la res oggetto di sequestro preventivo. Mancherebbe altresì la motivazione sulla circostanza che i reati ascritti agli indagati NU AC ed AN AC siano stati commessi per mezzo dell'agenzia sottoposta a sequestro preventivo;
che la raccolta illecita delle scommesse on line sia stata effettuata tramite l'agenzia della ricorrente. Il Tribunale del riesame avrebbe motivato esclusivamente sulla intestazione solo formale dell'agenzia alla ricorrente;
ciò però non legittimerebbe l'imposizione 4 del vincolo. La motivazione sul vincolo di pertinenzialità dovrebbe essere poi ancora più rigorosa quando risulti che il bene è di un terzo estraneo al reato. Il nesso di pertinenzialità non emergerebbe neanche dalle pagine (271-278) dell'ordinanza cautelare personale genetica, che sarebbero utili solo quanto alla sussistenza del fumus. Il difensore ha poi depositato le conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata è stata comunicata al difensore e procuratore speciale, all'epoca nominato avv. Michele Ragonese, il 25 giugro 2021, e personalmente alla terza interessata il 5 luglio 2021. Il ricorso per cassazione è stato depositato il 15 luglio 2021 ed è inanmissibile perché tardivo perché il termine per l'impugnazione scadeva il 10 luglio 2021. Il termine di 15 giorni per il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. decorre dalla notifica dell'avviso di deposito. 2 K 1.1. Nel caso in cui il riesame sia stato proposto dal terzo interessato, che può agire in giudizio solo mediante il rilascio di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., l'ordinanza del Tribunale del riesame deve essere comunicata esclusivamente al procuratore speciale e non anche, come avvenuto, al terzc interessato personalmente. La giurisprudenza è, infatti, costante nell'affermare che il terzo interessato, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore;
tale principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 (per cui «È inanmissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non murito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza»; nello stesso senso Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505 - 01).
1.2. L'equiparazione del terzo interessato agli altri soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., perché portatore di interessi civilistici, e la necessità di stare in giudizio mediante il procuratore speciale, implica l'applicazione al terzo anche dell'art. 100, commi 4 e 5, cod. proc. pen. L'art. 100 cod. proc. pen. fa infatti riferimento al «Difensore delle altre parti private> ed il terzo è certamente una parte privata del processo.
1.3. Poiché terzo, come le altre parti private, non può stare in giudizic personalmente ma attraverso il procuratore speciale, il comma 4 dell'art. 100 cod. proc. pen. prevede che «Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati». Fra gli atti che il procuratore speciale può ricevere vi sono anche le notifiche degli avvisi di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame;
ciò soprattutto perché, il comma 5 dell'art. 100 cod. proc. pen., con una previsione analoga a quanto previsto dall'art. 33 disp. att. cod. proc. pen. per la persona offes a che abbia nominato il difensore, prevede che «Il domicilio delle parti private in:dicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso difensore».
1.4. Deve dunque concludersi che il terzo, quale portatore di interessi civilistici, può stare in giudizio solo mediante il procuratore speciale;
il domicilic del terzo, una volta conferita la procura speciale con la nomina del difensore, si intende eletto presso il difensore per ogni effetto processuale, quindi anche per la ricezione delle notifiche dell'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale del 3 W riesame;
per altro il difensore è espressamente autorizzato a ricevere gli a:ti per il terzo in base all'art. 100, comma 4, cod. proc. pen. Inoltre, quanto all'art. 128 cod. proc. pen., il terzo ha sì il diri:to di impugnazione, ma può essere esercitato solo mediante il procuratore speciale.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Semeraro Anna Petruzzellis DEPO 14 GEN 2022 хир IL 4