Sentenza 2 febbraio 1998
Massime • 1
La circostanza attenuante del risarcimento del danno, quantunque fondata anche su una valutazione positiva della resipiscenza del colpevole e quindi su una sua minore pericolosità sociale, ha altresì una componente obbiettiva che si rivela nel tenore letterale della disposizione laddove il termine "interamente", riferito alla riparazione del danno costituito dal reato dimostra la finalità dell'attenuante di assicurare l'eliminazione degli effetti lesivi della condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/1998, n. 6490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6490 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giulio Carlucci Presidente del 2.2.1998
1. Dott. Camillo Losana Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Rossi " N. 143
3. " Severo FF " REGISTRO GENERALE
4. " Enrico EL " N. 42935/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna nel processo penale
contro
: 1) ZZ UC, nato in [...] il [...]; 2) NI IA, nato in [...] il [...]; 3) BA KA, nata in [...] il 9 - 6 - 1974, nonché da ZZ e NI,
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna in data 21-11-1996 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, dott. B. Rossi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo Galgano che concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del NI e per il rigetto, nel resto, del ricorso del pubblico ministro e, integralmente, dei ricorsi degli imputati. Uditi, per le parti civili, gli avv.ti Antonio Corcione e LO Ghidoni del Foro di Bologna.
Uditi i difensori degli imputati, avv.ti Antonio Cappuccio per ZZ;
NI RC per NI e ER LO per VE, la Corte osserva in fatto e in diritto:
Con sentenza in data 21-11-1996, emessa nel processo penale
contro
UC ZZ, IA NI, KA VE e CH IN (che qui non interessa), imputati, i primi tre, di concorso in omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 577, n. 3, cp. in danno di OR AP;
il primo e il secondo, inoltre, di sequestro di persona aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2 cp., in danno dello stesso AP;
il primo, ancora, di occultamento di cadavere e porto abusivo di coltello, reati tutti commessi in Rioveggio la notte tra il 24 e il 25-11-1993, la Corte d'assise d'appello di Bologna, in parziale riforma delle pronuncia emessa il 19-1-1996 dalla locale corte d'assise, ha così provveduto:
Ha revocato la circostanza attenuante di cui all'art. 114, cp. concessa al NI, al quale ha riconosciuto, però, la diminuente prevista dall'art. 442, cpp., rideterminando la pena in nove anni e otto mesi di reclusione;
Ha confermato la condanna del ZZ alla pena di ventitrè anni di reclusione.
Ha confermato l'assoluzione delle VE dalle imputazioni a lui ascritte, per non avere commesso il fatto.
Secondo la ricostruzione degli accadimenti operata dai giudici di merito, essenzialmente sulla base delle dichiarazioni confessorie rese dal ZZ, costui esasperato dai ripetuti maltrattamenti usati alla fidanzata KA VE dal precedente amante OR AP - maltrattamenti motivati dalla pretesa dell'uomo di continuare a coltivare con la ragazza una relazione ormai esangue e culminati con un ultimo episodio di violenza dagli effetti vistosamente lesivi - e deciso a risolvere a qualsiasi costo la questione, la sera del 24-11- 1993, munitosi di un coltello e dell'occorrente per rendere inoffensivo il rivale, spalleggiato dall'amico NI, l'aveva bloccato in strada e, quindi, proseguendo da solo nella sua iniziativa criminosa, l'aveva immobilizzato, condotto in un luogo appartato, torturato e ucciso.
I motivi dei ricorsi, che vengono ora alla cognizione di questa Corte suprema, concernono, quelli indicati dal procuratore generale, relativamente al NI, l'esclusione dell'aggravante della premeditazione e l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442, cpp.; relativamente alla VE, la pronuncia di assoluzione dall'accusa di concorso morale nell'omicidio del AP. Quelli del ZZ, il diniego della diminuente del vizio parziale di mente e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cp. Quelli del NI, la sussistenza della volontà omicida, sia pure "sub specie" di dolo eventuale, la revoca della diminuente prevista dall'art. 114, cp. e il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno.
Sui punti evidenziati, la corte territoriale, occupandosi anzitutto del ZZ, autore materiale del delitto di sangue, sulla scia dell'analisi compiuta dai giudici di primo grado dei pareri, non sempre limpidi e coincidenti, neppure sui principi fondamentali, espressi dai vari esperti interpellati, ha ritenuto che il disturbo di tipo "borterline" diagnosticato all'imputato visto alla luce della condotta astratta, affatto normale, del soggetto e della lucidità con la quale l'azione criminosa era stata programmata ed eseguita, non avesse avuto alcuna incidenza sul processo cognitivo e volitivo sfociato nel reato e che non si trattasse, dunque, di una patologia di tal natura da mettere in discussione l'imputabilità. Quanto al diniego dell'invocata attenuante, la corte anzidetta ha confermato il giudizio di "incongruità" della somma offerta a titolo di risarcimento, in rapporto all'entità del danno morale patito dai parenti della vittima per la perdita del congiunto e le crudeli mobilità del suo assassinio.
Secondo il ricorrente, la corte bolognese, nel compiere tali valutazioni, avrebbe, però, immotivamente privilegiato, in primo luogo, gli aspetti oggettivi del problema dell'imputabilità, ignorando l'esigenza, sottolineata invece dal perito d'ufficio, di intendere il fenomeno "bourdeline" "come una modalità di funzionamento essenzialmente intrapsichico", caratteristica di una personalità solo "apparentemente adattata, ma poco genuina e spontanea", e relegando comunque il concetto di infermità psichica in un ambito troppo angusto, in contrasto con l'evoluzione scientifica e giurisprudenziale.
La stessa corte avrebbe, poi, erroneamente trascurato di considerare il carattere soggettivo dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cp., che "trova la sua giustificazione non tanto nella restaurazione del patrimonio della vittima", la quale impone, in ogni caso, una motivazione congrua ed esaustiva, nella specie mancante, sull'adeguatezza o inadeguatezza dell'offerta, quanto piuttosto nel significato che il risarcimento del danno, come sintomo di sopravvenuto ravvedimento, riveste ai fini dell'esame della pericolosità sociale del reo.
Affrontando il più complesso tema della natura e dei limiti della responsabilità del NI nell'uccisione del AP, la corte d'assise d'appello ha, in primo luogo, escluso, "in assenza di qualsiasi elemento di prova di segno contrario", che l'imputato ebbe "un ruolo personale e diretto nell'immobilizzazione della vittima", la quale fu invece attuata dal solo ZZ, sfruttando "il fattore sorpresa" e probabilmente anche utilizzando un corpo contundente per fiaccare la resistenza dell'aggredito.
Ha limitato quindi il contributo materiale dato dal NI alla produzione dell'evento alla collaborazione prestata al correo nello svolgimento dell'attività preparatoria, tesa a individuare il momento migliore per cogliere il AP e all'allestimento degli strumenti necessari per il conseguimento dell'obiettivo, ivi compresa la predisposizione di una borsa contenente abiti di ricambio per il ZZ, che l'imputato prima di lasciare il luogo dell'agguato consegnò all'omicida.
Quest'ultima circostanza, di pregnante significato nel contenuto degli altri dati di fatto evidenziati, ha indotto la corte territoriale e ritenere "inassecondabile" la "deduzione difensiva relativa all'esclusione del concorso" del NI nel grave reato. Sotto il profilo psicologico la stessa corte ha però precisato che il NI, conoscendo da tempo il ZZ "come persona aliena da comportamenti violenti, capace tutt'al più di fantasticare elaborati piani di vendetta nei confronti di antagonisti, senza tuttavia eseguirli (come verificatosi in precedenza nei confronti di altri soggetti)" e privo apparentemente di anomalie della sfera intellettiva, inizialmente non prese sul serio i suoi propositi omicidiali. Successivamente, tuttavia, di fronte alle iniziative sempre più concrete assunte dall'amico egli dovette ricredersi e certamente si prospettò la possibilità che la cosa finisse in tragedia, continuando, ciò nonostante, ad assecondare il ZZ e accettando, in tal modo, l'eventualità che l'intrapresa criminosa fosse portata realmente alle sue estreme conseguenze. Ma fino all'ultimo momento, quando congedandosi dal giovane gli raccomandò di "non fare sciocchezze", egli - secondo la corte di merito - nutrì dubbi sull'epilogo della vicenda e assunse, anche attraverso i tentativi di dissuasione in precedenza esperiti e il sereno sonno cui si abbandonò in attesa della vittima, un atteggiamento non congruente con la tesi accusatoria, secondo cui ebbe invece piena consapevolezza dell'effettive intenzioni dell'altro, che condivise senza riserve.
Ritenendo, dunque, il NI punibile solo a titolo di dolo eventuale, la corte d'assise d'appello ha escluso che a suo carico fosse configurabile la contestata aggravante della premeditazione, postulando questa "un'intensa volizione del risultato della condotta" incompatibile "con una situazione psicologica piuttosto vaga, caratterizzata dall'accettazione di parte dell'agente del rischio del prodursi dell'evento".
La stessa corte ha, per contro, accolto la doglianza del pubblico ministero concernente l'applicazione al NI dell'attenuante di cui all'art. 114, cp., che ha revocato sull'assunto che l'imputato "coadiuvando il ZZ durante l'appostamento, accompagnandolo a bordo della propria autovettura durante l'inseguimento, bloccando il veicolo del AP tagliandogli la strada, diede un significativo contributo ai fini dell'esecuzione e della riuscita della criminale impresa", in quanto pose in essere una condotta tale da non potere "essere avulsa senza apprezzabili conseguenza dalla serie causale produttiva dell'evento".
La corte bolognese ha, altresì, negato al NI la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cp. per ragioni analoghe a quelle illustrate trattando del ZZ, ma gli ha riconosciuto d'ufficio, dando un'interpretazione estensiva del disposto dell'art. 597, comma quinto, cpp., la diminuente processuale di cui all'art. 442 dello stesso codice, sull'assunto che la relativa richiesta era stata tempestivamente avanzata, che l'istruttoria dibattimentale non aveva dato "alcun decisivo apporto" al chiarimento della posizione dell'imputato e che l'ostativa aggravante della premeditazione era stata successivamente esclusa.
Di tale statuizione si duole il procuratore generale ricorrente che qualifica "solo apparente e tautologica" la motivazione adottata dalla corte di seconde cure, dimenticando che "la delicatezza e la problematicità della posizione del NI" non permettevano di assumere una decisione allo stato degli atti.
Ma le maggiori critiche del pubblico ministero si appuntano sulle argomentazioni poste a sostegno della decisione gravata relativamente alla qualificazione di "dolo eventuale" dato all'elemento psichico della compartecipazione del NI nell'omicidio della compartecipazione del NI nell'omicidio e alla conseguente esclusione nei suoi confronti dell'aggravante della premeditazione. In proposito, il ricorrente rimarca che proprio la constatazione della pregnante presenza del NI nell'intero processo di maturazione del proposito concreto da lui dato alla realizzazione dello stesso avrebbe dovuto convincere la corte d'assise d'appello che l'unica conclusione accettabile sul piano logico era la totale equiparazione delle condizioni psicologiche dei due imputati, non potendo attribuirsi valore di "iato", di fronte all'inevitabilità dell'evento mortale o comunque lesivo, al mancato accompagnamento dell'esecutore materiale sul luogo dell'omicidio, essendo questa una circostanza secondaria, giustificata dai presupposti psicologici e storici della vicenda e valutabile comunque solo ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Di segno opposto sono le censure mosse alla decisione del difensore del NI, che con il primo motivo deduce vizio di motivazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per dolo eventuale, nonostante che i dati storici emergenti dal processo rendessero palese il suo convincimento della destinazione dell'"armamentario" predisposto dal ZZ solo a fini intimidatori o, al più, per impartire al rivale ma "sonora lezione". Con il secondo motivo il ricorrente si duole della revoca della già concessa circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto, sul rilievo che, come chiaramente affermato anche dal giudice di primo grado, l'intervento del NI "inessenziale" per il ZZ, che, tutto sommato, avrebbe potuto agevolmente realizzare il suo proposto anche agendo da solo, "ebbe un grado di efficienza causale minimo . . . considerando il fatto delittuoso nelle sue componenti soggettive ed oggettive".
Sottolineando, allo stesso modo del coimputato, la natura soggettiva dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., il NI deduce, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di tale beneficio, pur avendo egli, in rapporto alle sue modeste condizioni patrimoniali, fatto il massimo possibile sforzo per risarcire i danni alle persone offese e dato prova con ciò di evidente resipiscenza, nonché comunque attenuato con la sua offerta, peraltro accettata di buon grado dalle parti lese, le conseguenze pregiudizievoli del reato addebitatogli.
Quanto alla VE, la corte d'assise di Bologna ha confermato la pronuncia assolutoria del giudice di primo grado, ma ha opinato che la prova del concorso dell'imputata nell'omicidio del AP mancasse del tutto.
Ricordato che "rientra nell'attività costitutiva del concorso nel reato solo quella, dal punto di vita morale, che esplicandosi, sotto il profilo soggettivo, nella consapevole opera di determinazione, istigazione o rafforzamento della volontà di un determinato reato nell'autore di esso, ne costituisca, sotto il profilo oggettivo, adeguata concausa efficiente", ha escluso che la VE, lamentandosi con il ZZ delle vessazioni, spesso plateali, cui la sottoponeva il AP, senza mai formulare, peraltro, alcuna esplicita richiesta d'intervento, potesse, per ciò stesso, dirsi consapevoli di determinare con il suo atteggiamento vittimistico l'insorgenza nel suo nuovo innamorato del proposito criminoso o semplicemente il rafforzamento dello stesso, tanto più che allo stesso modo si era comportata in precedenza con altri uomini senza assistere all'esplosione di reazioni spropositate. Reazioni che ebbe, invece, imprevedibilmente il ZZ, determinatosi a eliminare il persecutore della sua donna indipendentemente dall'azione, eventualmente maliziosa e strumentale, esercitata da questa, ma piuttosto sotto la spinta di impulsi emotivi abnormi, che gli facevano apparire circondata da un alone di eroismo la sua opera di giustiziere.
Questa interpretazione delle risultanze processuali è stata considerata "errata, illogica e soprattutto carente" dal procuratore generale ricorrente, che segnala, inoltre, la discrasia esistente tra il dispositivo della sentenza, confermativo della pronuncia di primo grado, assolutoria ma ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cpp., e la motivazione nella quale si parla, invece, di completa mancanza di prove a carico dell'imputata.
Ciò di cui il pubblico ministero maggiormente si duole è, però, la pretermissione da parte della corte di merito dell'esame di molti degli elementi dimostrativi della responsabilità della VE indicati dall'accusa e l'irragionevole lettura data di quelli presi, invece, in considerazione. La corte d'assise d'appello, secondo il ricorrente, ha, in particolare, omesso di dare il giusto rilievo alle vere e proprie tempeste emotive scatenate nel ZZ dai resoconti della fidanzata sulle violenze subite, tempeste che, traducendosi ormai anche in concrete iniziative e "atteggiamenti scoperti", non potevano essere ignorate dalla ragazza, così come non lo erano dal NI. La stessa corte ha, a parere del procuratore generale, erroneamente operato il confronto tra il rapporto della VE con il ZZ e le relazioni, di diverso livello, avute dalla stessa con altri giovani senza conseguenze documentate, cercando, inoltre, nella singolare personalità dell'assassino una genesi autonoma del proposito criminoso non incompatibile, comunque, con lo stimolo derivante dal desiderio di proteggere e vendicare l'amata. Il ricorrente si duole, infine, della mancata disamina di una serie di altri dati di fatto ritenuti di pregnante valore indiziario, puntualmente prospettati dall'accusa e liquidati con un non consentito rinvio alle argomentazioni dei primi giudici. Tanto premesso in punto di fatto, osserva la Corte in diritto che i ricorsi spiegati dagli imputati sono privi di fondamento, mentre quello del pubblico ministero merita parziale accoglimento in considerazione di un evidente errore in cui è incorso il giudice di merito nella lettura degli artt. 597, comma quinto, e 442, comma secondo, cpp.
Per il resto la motivazione della sentenza gravata, come d'altronde, già si evince chiaramente dalla lunga esposizione fatta in narrativa delle argomentazioni che ne sostengono le singole disposizioni, appare ineccepibile sotto il profilo logico e giuridicamente corretta. Essa si snoda, invero, attraverso una completa e analitica disamina di tutte le risultanze processuali ed è connotata da scelte valutative non irragionevoli, tutte rigorosamente nell'ambito dei poteri di apprezzamento della prova, demandati, in via esclusiva, al giudice di merito e correlativamente sottratti a quello di legittimità, cui la legge fa divieto di erigersi a terzo arbitro dei fatti.
Le critiche mosse dai ricorrenti non appaiono, dunque, inquadrabili nello schema normativo dell'art. 606, lett. E, del nuovo codice di rito, il quale, fuori dell'ipotesi estrema della mancanza di qualsivoglia indicazione giustificativa del "decisum" (artt. 125, comma terzo, cpp., 111, Cost.), considera rilevante il vizio di motivazione solo quando mini dall'interno la struttura del provvedimento (illogicità interna), per l'evidente incoerenza ravvisabile sulla serie concatenata di proposizioni finalizzate a corroborarne l'assunto conclusivo, e non quanto per cogliere la disarmonia del discorso sviluppato dal giudice di merito sia necessario ricorrere a criteri di valutazione alternativi, ritenuti, per avventura, più consoni ai novelli di ragionamento comuni. Queste premesse potrebbero anche esimere la Corte da una analisi dettagliata di tutte le argomentazioni contrapposte dai ricorrenti alle affermazioni dei giudici bolognesi;
mette conto, tuttavia, di soffermarsi brevemente sulle singole questioni, non foss'altro che per rimarcarne gli aspetti più propriamente giuridici. Con riferimento, anzitutto, alle doglianze mosse dalla sentenza gravata dal ZZ va notato che le soluzioni date dalla corte d'assise d'appello ai due problemi sollevati dalla difesa sono congruenti e non violano alcun principio di diritto. Com'è noto, in tema d'imputabilità gli artt. 88 e 89, cp. postulano un'infermità di tale natura e intensità da compromettere seriamente i processi conoscitivi e volitivi della persona, eliminando o attenuando la capacità della medesima di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di comprenderne, quindi, il disvalore sociale, nonché di determinarsi in modo autonomo. Producono tali effetti le malattie mentali in senso stretto, vale a dire le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di vari natura, e le psicosi acute o croniche. Queste ultime sono connotate da un complesso di fenomeno psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità, come accade, invece, per il vostro gruppo delle "abnormità psichiche", quali le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere o della sfera oggettiva, irrilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni dianzi richiamate.
Ne consegue che, quando a causa di una situazione conflittuale, dovuta a particolari tensioni psichiche, si determini un'accentuazione di certi tratti del carattere del soggetto, che lo induca a tenere una condotta anomala, come avviene, ad esempio, nelle cosiddette "reazioni a corto circuito", frutto di una vera e propria tempesta emotiva, con conseguente deviazione dell'impulso dal percorso ordinario, non è corretto parlare di malattia mentale, vertendosi, piuttosto, nell'ambito della previsione dell'art. 90, cp. (Cfr., tra le altre, Cass. sez. I, 13-5-1993, n. 4954 - Zannoni;
Sez. I 19-9-1996, n. 8539 - Zanotta;
Sez. I, 17-6-1997, n. 5885 - Ortolina).
A questi criteri si è sostanzialmente attenuta nell'esame del disturbo psichico denunciato dal ZZ la corte d'assise d'appello di Bologna, la quale, tuttavia, piuttosto sconcertata dalle diatribe sorte tra gli esperti sul tema e dalle incertezze e contraddizioni delle loro opinioni, riguardanti una materia in effetti alquanto spinosa, ha alla fine correttamente ritenuto di superare l'"impasse" ponendo a raffronto i sintomi tipici dell'affezione nota con l'espressione "personalità di tipo borterline" con i comportamenti in concreto tenuti dall'imputato per inferirne la conclusione, tutt'altro che peregrina in rapporto ai dati storici allegati, che all'epoca degli eventi il medesimo, pur trovandosi in uno stato di esaltazione "eroica", scaturito dal convincimento di compiere, eliminando un individuo considerato spregevole, un'opera di giustizia, più che di vendetta, era, però, perfettamente cosciente di violare la legge e determinato, tuttavia a perseguire, ad ogni costo, lo scopo da tempo prefissosi.
D'altro canto, se appare incontestabile che la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cp., trovando il suo fondamento nella resipiscenza del colpevole, che, in quanto rivelatrice di una minore pericolosità sociale, è ritenuta dal legislatore meritevole di un trattamento più benevolo consistente in una parziale rinuncia, preventiva e normativa, alla potestà punitiva, non v'ha dubbio, però, che la stessa presenta anche una chiara componente obiettiva. Il tenore letterale della disposizione in esame e, specialmente, il termine "interamente", che in essa figura con riferimento alla riparazione del danno cagionato dal reato, dimostrano inequivocabilmente la sua finalità, secondaria ma non per questo meno rilevante, di assicurare, per quanto possibile, l'elisione degli effetti lesivi della condotta criminosa mediante il risarcimento e/o le restituzioni (Cfr. Cass. sez. I, 7-6-1995, n. 6679 - Melito;
Sez. I, 16-3-1996, n. 2837 - Musarra). E il giudizio sulla idoneità dell'iniziativa del reo al raggiungimento di tale obiettivo non può che essere riservato, in via esclusiva, al giudice di merito, il quale è tenuto, ovviamente, a dar conto delle ragioni del suo convincimento.
La corte bolognese non si è sottratta a questo dovere ed ha spiegato che il denaro offerto dall'imputato ai congiunti della vittima "non era in quantità tale da costituire un diversivo utile ad eliminare la grave sofferenza prodotta negli stessi" principalmente dalle modalità barbare è immane di esecuzione dell'omicidio. Il discorso ha una sua validità sul piano logico e si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi affrontando il tema, assai più arduo, della corresponsabilità del NI nel delitto. Anche qui, la corte d'assise d'appello, compiendo un notevole sforzo d'introspezione del soggetto, integrato da osservazioni di elementi esterni, ha seguito un ragionamento che non denuncia le gravi smagliature segnalate, con argomentazioni contrapposte, dai ricorrenti.
Questi, dal canto loro, hanno svolto una serie di considerazioni tutt'altro che peregrine, specialmente se correlate alla problematicità della questione, risolventisi, tuttavia, sostanzialmente, in letture alternative del compendio di elementi storici e psicologici vagliati dal giudice con l'effetto di sollecitare questa corte a esprimere sul punto un giudizio di merito completamente estraneo, come sopra si è detto, ai suoi compiti istituzionali.
Pervero, la corte territoriale, prendendo le mosse dalla considerazione che il NI non spinse la sua collaborazione fino al punto di stabilire un contatto diretto o personale con la vittima, ma si limitò ad agevolare il ZZ sulla partecipazione di tutti i mezzi considerati necessari al buon esito dell'operazione, compresa la consegna, sicuramente chiarificatrice e compromettente;
della bassa con gli abiti di ricambio, coltivando, tuttavia, fino all'ultimo momento la segreta speranza che tutto si risolvesse, ancora una volta, in una macabra messa in scema, ma accettando, comunque, l'eventualità di un tragico epilogo, ha, poi, coerentemente escluso che l'imputato fosse animato da un dolo della stessa natura e intensità di quello da cui fu guidato l'amico. E l'ancoraggio della soluzione data al tormentoso quesito, non a vacue elucubrazioni frutto di sterili esercitazioni logiche, ma a concreti dati di fatto enucleati dagli atteggiamenti e comportamenti pregressi e contemporanei del NI, conferisce alla medesima la connotazione di linearità e coerenza sufficienti per sottrarla a interventi demolitori di questa corte.
Convincente ed esaustiva, specie se riguardata alla luce degli altri rilievi esposti nella sentenza impegnata a proposito della compartecipazione del NI, è, altresì, la motivazione adottata dalla corte di secondo grado per revocare l'attenuante di cui all'art. 114, cp.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex pluribus:
sez. I, 13-6-1994, n. 6827 - Scaringella;
sez. I, 22-1-1996, n. 675 - Pellegrino;
sez. I, 9-8-1997, n. 7881 - Berio) questa ricorre solo nell'ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'azione criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa senza apprezzabili conseguenze pratiche dalla serie causale produttiva dell'evento.
Se ciò è vero, bene ha fatto il giudice di merito a negare il beneficio all'imputato, una volta accertato che questi diede un apporto tutt'altro che trascurabile all'attuazione del reato, inserendosi attivamente sia nella sua fase preparatoria, che in quella esecutiva e rimanendo estraneo soltanto alla conclusione finale, la quale, però, sotto il profilo oggettivo, altro non fu che il naturale sviluppo delle operazioni compiute in precedenza. Per ciò che concerne il diniego dell'attenuante del ravvedimento attivo, commutato anche dal NI, si richiamano le considerazioni svolte per respingere l'analogo censura mossa dal ZZ, con l'ulteriore precisazione che (mentre non sempre è possibile porre la mancata restituzione a carico del colpevole per giustificare il rifiuto di accordargli il beneficio) l'impossibilità che lo stesso alleghi di risarcire il danno non può mai essergli di giovamento, perché si tratta di una condizione soggettiva, a lui nota fin dal momento in cui concepì il proposito criminoso, che avrebbe dovuto costituire anch'essa una remora alla consumazione del reato e che, invece, fu deliberatamente ignorata, rendendo così del tutto infecondo l'eventuale successivo pentimento.
Va, inoltre, sottolineato che, data la natura della circostanza in questione e l'obbligatorietà della sua applicazione, allorquando ne ricorrono gli estremi, la volontà della personale offesa dal reato, non potendo soverchiare quella del legislatore che ha dettato una disposizione ispirata a ragioni di pubblico interesse, è del tutto irrilevante, con la conseguenza che l'eventuale rinuncia, totale o parziale, alla riparazione non può produrre un effetto che si sostanzierebbe nella invalidazione della norma penale. La corte d'assise d'appello ha ritenuto, peraltro, ugualmente opportuno mitigare il trattamento sanzionatorio riservato al NI dal primo giudice, riducendo di un terzo, ai sensi dell'art. 442, cpp., la pena irrogata all'imputato, già diminuita per le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Per far ciò ha richiamato la norma dettata dal comma quinto dell'art. 596, cpp., la quale consente al giudice dell'appello di applicare, anche d'ufficio, una o più attenuanti e di effettuare la comparazione ai sensi dell'art. 69, cp.
Ma proprio quest'ultima disposizione chiarisce, ove ve ne fosse stato bisogno, la volontà del legislatore di circoscrivere il potere del giudice nell'ambito di istituti di diritto sostanziale e di evitare altri sconfinamenti dal devoluto, che finirebbero inevitabilmente per incidere in modo massiccio sul principio fondamentale secondo cui la cognizione dell'organo dell'impugnazione è limitata ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti.
Ed è giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (Cfr. tra le molte, Sez. I, 25-7-1991, n. 8124 - De Cristoforo;
Sez. I 22-9- 1995, n. 9812 - Rolino;
Sez. I, 29-5-1997, n. 5027 Spagemolo) che la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato ha natura processuale e no sostanziale, in quanto non attiene al fatto reato, non ne costituisce componente materiale o psicologica, non concorre a determinare la valenza criminale, ne' può essere confrontata con eventuali circostanze aggravanti.
Essa ha carattere puramente premiale di una specifica scelta dell'imputato, che, se corrispondente alla situazione processuale obiettiva, ha il pregio di favorire la semplificazione e speditezza del giudizio con riflessi positivi sull'esercizio dell'attività giudiziaria in generale.
Ne consegue che, anche prescindendo dalle puntuali osservazioni del pubblico ministero ricorrente sulla pretesa decidibilità del procedimento allo stato degli atti, la quale - come pure questa corte ha avuto modo di precisare (Cfr. Sez. un. Pen. 6-12-1991 - De Stefano) - è subordinata alla constatata acquisizione di elementi che coprano l'intera regiudicanda e siano tanto completi da non lasciare intravedere neppure la possibilità di un arricchimento dibattimentale foss'anche sotto profili secondari, come la commisurazione della pena al fatto, è fuori discussione che la via percorsa dalla corte territoriale conduce ad una violazione di legge rilevabile ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cpp., che comporta, limitatamente a tale punto, l'annullamento della decisione gravata. Senza necessità di rinvio al giudice "a quo", potendo questa stessa corte, in virtù dei poteri conferitile dall'art. 620, lett. L, cpp., procedere alla revoca della diminuente e alla rideterminazione della pena, che l'imputato deve espiare, nella misura di quattordici anni e sei mesi di reclusione (Cfr. pag. 44 della sentenza gravata). Passando, infine, a trattare del ricorso esperito dal procuratore generale nei confronti della VE, occorre anzitutto ricordare quanto si è osservato in premessa sui limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del giudice di merito;
occorre, poi, aggiungere che essendo normativamente precluso (art. 606, lett. E, cpp.) al giudice di legittimità l'esame degli atti processuali, salvo che vengano in discussione questioni procedurali, la cui soluzione ne imponga necessariamente la consultazione, i fatti e le circostanze da assumere come termini di riferimento per la verifica della completezza e congruenza dell'apparato argomentativo di sostegno alla decisione possono essere solo quelli illustrati nelle sentenze di primo e di secondo grado, le quali, in caso di conformità, si integrano vicendevolmente anche per ciò che riguarda le ragioni giustificatrici delle statuizioni finali. Tanto premesso, si rileva che anche relativamente al capo in questione la decisione impugnata appare corretta sul piano giuridico e su quello logico.
Certo, la singolarità della vicenda autorizza la formulazione di ipotesi contrapponibili a quella accolta dalle corti di merito e può suggerire, attraverso una diversa lettura del sostrato storico, soluzioni sfavorevoli all'imputata, la quale ben potrebbe avere architettato un piano diabolico per sbarazzarsi del vecchio amante (e, perché no?, anche del nuovo), facendo leva sulla fragilità emotiva del ZZ e stimolandone le reazioni con atteggiamenti vittimistici strumentali e artificiosi.
Ma la corte d'assise d'appello, dopo avere correttamente affermato che per la punibilità della compartecipazione è necessaria la volontà di commettere il reato, che si traduce, in pratica, nella consapevolezza di contribuire con la propria condotta alla verificazione del fatto imputabile, ha trasferito la sua indagine sul terreno della prova per pervenire alla conclusione, agganciata anche questa volta a dati concreti, sottoposti a valutazioni forse opinabili, ma non certo cervellotiche, che la VE, pur conoscendo l'inquietante personalità del fidanzato, non si prefigurò la possibilità di scatenare nel suo animo un turbamento tanto profondo e violento da fargli perdere completamente la capacità di auto controllo e indurlo al delitto.
Con ciò la corte anzidetta ha assolto il suo obbligo di dar conto delle ragioni del suo convincimento, sicché a questo giudice è preclusa la possibilità di interventi oblativi.
Va, da ultimo, notato che la sostanziale equiparazione operata dal legislatore fra le varie formule assolutorie (art. 530, cpp.) induce a escludere la sussistenza di un concreto interesse del pubblico ministero all'eliminazione della segnalata divergenza tra motivazione e dispositivo della pronuncia gravata.
A norma dell'art. 616, cpp., i ricorrenti imputati sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile RT ON (LO e IA AP si sono costituiti contro la sola VE), che si liquidano come in dispositivo.
Per questi motivi
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la Corte, visti gli artt. 606, 615, 616, 620, cpp., in accoglimento del ricorso del Procuratore generale annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA NI limitatamente all'applicata diminuente di cui all'art. 442, cpp., che elimina, determinando la pena in quella di anni quattordici e mesi sei di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso del pubblico ministero, rigetta i ricorsi degli imputati, che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile ON, che liquida in complessivi tra milioni di lire, comprensivi di spese e onorari. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998