CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2023, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IP OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 4147 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni che ha ritenuto AN IO colpevole del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., perché alla guida della propria autovettura AI Sirion, con a bordo il coniuge Volpi Ferruccio, mentre percorreva la S.R. 71 nel territorio del Comune di città. della Pieve (PG), per imperizia, imprudenza ed inosservanza delle norme sulla circolazione stradale (artt. 141, comma 2 e 111 cod. strada), perdeva il controllo del mezzo invadendo l'opposta corsia di marcia da cui sopraggiungeva l'autovettura Jaguar CFI, condotta da FA NI, la quale veniva colpita dal veicolo condotto dalla AN sulla parte posteriore sinistra. Quest'ultimo continuava la sua marcia sull'opposta corsia di marcia e, circa 50 metri più avanti, andava a collidere di fronte e di lato con l'autocarro Mercedes condotto da NT FE. Questi, nonostante il tentativo di frenata, non riusciva ad evitare l'impatto, a seguito del quale l'autovettura condotta dalla AN rimaneva incastrata sotto la parte fronto - laterale sinistra dell'autocarro che la trascinava, così cagionando al Volpi lesioni personali che lo conducevano a morte alcuni giorni dopo. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputata per il tramite del difensore che solleva tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza di norme processuali stabilite appena di inutilizzabilità ed erronea applicazione della legge penale, per essere stata assunta la testimonianza di NI FA e FE NT, i quali dovevano, sin dall'inizio, essere sentiti quali persone imputate o sottoposte alle indagini. Le dichiarazioni di costoro sono inutilizzabili in quanto assunte in violazione dell'articolo 63, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di soggetti coinvolti nel sinistro e rispetto ai quali emergevano da subito elementi di possibile colpevolezza. Quanto al FA: al momento della sua deposizione, era ipotizzabile un suo coinvolgimento processuale proprio in ragione della conclamata assenza di elementi da consentire la localizzazione del punto d'urto tra la sua vettura e quella della AN. Quanto all'NT: i Carabinieri intervenuti ritenevano che questi avesse ampiamente superato i limiti di velocità previsti per quel tratto di strada. Lo stesso Giudice di primo grado, all'udienza del 26/09/2016, aveva dichiarato che nei confronti dell'NT si sarebbe dovuto agire in giudizio ritenendolo, in sostanza, un coimputato. La Corte di Appello ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, ipotizzando un concorso colposo dell'NT nella determinazione dell'evento. Eliminando, perché inutilizzabili, il contenuto delle dichiarazioni rese dall'NT e del FA, la sola perizia dell'ing. IO HI non consentirebbe di ritenere provata la responsabilità della AN. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta il travisamento delle risultanze istruttorie in ordine al fatto decisivo della collocazione, nella corsia opposta, del punto d'urto tra la vettura condotta dalla AN e quella condotta dal FA, con conseguente travisamento dei fatti e violazione della legge penale. La Corte di merito ha erroneamente fondato il proprio convincimento sulla 2 perizia dell'ing. HI, secondo la quale l'urto con il veicolo dell'NT, dal quale è scaturito il decesso del Volpi, è stata diretta conseguenza della condotta tenuta dall'imputata che avrebbe invaso la corsia opposta. Detta circostanza, tuttavia, non emerge dalla relazione peritale ove si evidenzia che, per quel che concerne la prima collisione tra l'autovettura della AN e quella condotta da FA, non si hanno a disposizione elementi probanti per definire con puntualità ove sia avvenuta. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la mancanza di motivazione sulla scelta del materiale probatorio relativo alla collocazione, nella corsia opposta, del punto d'urto tra la vettura condotta dall'imputata e quella condotta dal FA. La Corte di appello non ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che il punto d'urto andasse localizzato nella corsia opposta alla AN, né ha tenuto in debita considerazione il sapere scientifico introdotto nel processo dal perito, in sede di incidente probatorio, e dal consulente di parte, geom. Tarquini, in dibattimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È invero inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongano acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici e, anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01). Il Collegio ricorda, poi, che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr., ex multis: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01). In particolare, è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Occorre inoltre che la motivazione non sia 3 logicamente inconciliabile con "atti del processo" - specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" o da "altri atti del processo" specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame - il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). 3. Tanto premesso, deve osservarsi che, indipendentemente dalla eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni - peraltro solo quelle dell'NT (atteso che unicamente con riguardo allo stesso la Corte di appello ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica) - soccorre, nel caso di specie, il cosiddetto criterio di resistenza applicabile anche nel giudizio di legittimità, il quale impone di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un'effettiva incidenza sulla decisione del giudice di merito. Si tratta, in sostanza, di valutare la struttura argomentativa della decisione impugnata, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, dep. 2014, IN e altro, Rv. 226972 - 01; Sez. 6, n. 10094 del 22/2/2005, Ricco ed altro, Rv. 231832 -01). Si è, in particolare, sostenuto che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità. (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Arena, Rv. 260678 - 01. Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che, nonostante l'inutilizzabilità di alcune prove dichiarative, aveva affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di ulteriori elementi probatori. Nello stesso senso anche Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, ZO Rv. 241299 - 01). In applicazione di tali principi, dalla lettura della sentenza impugnata, effettuata congiuntamente a quella di primo grado, emerge come i fatti contestati risultino compiutamente accertati sulla base di ulteriori elementi probatori che prescindono del tutto dalle dichiarazioni considerate inutilizzabili. Tutti e tre i motivi afferiscono alla responsabilità dell'imputata, con particolare riguardo alla localizzazione del punto d'urto con il primo veicolo, quello condotto dal FA. Sul punto, 4 la Corte di merito ha desunto con certezza che l'imputata viaggiasse contromano al momento dell'urto sulla base dei rilievi fotografici e della perizia disposta in sede di incidente probatorio, con un accertamento in fatto che esula dal sindacato di questo giudice di legittimità. Per assunto pacifico, invero, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini). Sulla base della perizia redatta dall'ing. HI, in particolare, la Corte territoriale ha affermato che il sinistro è da porsi in rapporto di causalità diretta con la condotta di guida dell'imputata, la quale ha invaso l'opposta corsia di marcia, andando a collidere dapprima con l'autovettura Jaguar condotta dal FA, procedente nella propria corsia di marcia, e successivamente con l'autoveicolo Mercedes condotto dall'NT che seguiva quello del FA: la AN ha dunque contravvenuto alle prescrizioni del codice stradale circa la mano da tenere, circostanza questa, continua il Giudice di appello, che importa la ricorrenza del nesso di causalità, tra la condotta commissiva della stessa e l'evento, nonché la stessa causalità della colpa, posto il verificarsi di un risultato offensivo che corrisponde proprio al pericolo che la regola cautelare violata intende fronteggiare. In proposito, va ricordato che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio della c.d. causalità della colpa, per cui, per affermarsi una responsabilità colposa, non è sufficiente che il risultato offensivo tipico si sia prodotto come conseguenza di una condotta inosservante di una determinata regola cautelare (per esempio, una norma di comportamento del codice della strada), ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata intendeva fronteggiare. Occorre, cioè, che il risultato offensivo sia la "concretizzazione" del pericolo preso in considerazione dalla norma cautelare;
ovvero, in altri termini, che l'evento lesivo rientri nella classe di eventi alla cui prevenzione era destinata la norma cautelare. La Corte territoriale ha poi disatteso l'assunto difensivo per il quale doveva essere escluso il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, sul presupposto che lo stesso fosse da ricondursi all'esclusiva condotta di NT FE, il quale procedendo nella direzione opposta a velocità superiore al consentito, pur avendo potuto avvisare per tempo il veicolo dell'imputata sbandare ed invadere l'opposta corsia di marcia, nondimeno, a causa dell'eccessivà velocità del veicolo dal medesimo condotto, non è riuscito ad evitare l'urto contro quello della AN, pressoché fermo nella corsia di marcia diversa dalla propria. Sul punto, la Corte di merito ha fatto buon governo del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto del traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti (Sez. 4, n. 26295 del 04/06/2015, Partinico, Rv. 263877 — 01). Fattori che, correttamente, la 5 sentenza impugnata ha escluso potessero essere individuati nella eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli che sopraggiungevano nella corsia di marca interessata dalla turbativa, non costituendo la detta eccessiva velocità elemento imprevedibile ed eccezionale, idoneo da solo determinare l'evento, bensì una causa concorrente che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. pen., non esclude il rapporto di causalità. Varrà al riguardo rammentare che, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, quando il conducente pone in essere un fattore causale originario di rischio dei successivi eventi collisivi, l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento tutte le volte in cui non sia qualificabile come atipica ed eccezionale ma sia collocabile nell'ambito della prevedibilità, potendo al più essere considerata alla stregua di un concorso colposo nella determinazione dell'evento (v. Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422-01), altresì considerando che l'evento era «collocabile nell'ambito della prevedibilità del tutto ricorrente nella specie in ragione della obbiettiva circostanza che la strada percorsa dalla imputata era a doppio senso di circolazione». 3.1. Il secondo e il terzo motivo, afferenti alla collocazione del punto d'urto, esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità perché investono accertamenti in fatto preclusi a questa Corte. Essi, peraltro, si appalesano manifestamente infondati in ragione dei puntuali accertamenti oggetto della perizia redatta dall'ing. HI, congruamente richiamati dai Giudici di merito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 4147 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni che ha ritenuto AN IO colpevole del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., perché alla guida della propria autovettura AI Sirion, con a bordo il coniuge Volpi Ferruccio, mentre percorreva la S.R. 71 nel territorio del Comune di città. della Pieve (PG), per imperizia, imprudenza ed inosservanza delle norme sulla circolazione stradale (artt. 141, comma 2 e 111 cod. strada), perdeva il controllo del mezzo invadendo l'opposta corsia di marcia da cui sopraggiungeva l'autovettura Jaguar CFI, condotta da FA NI, la quale veniva colpita dal veicolo condotto dalla AN sulla parte posteriore sinistra. Quest'ultimo continuava la sua marcia sull'opposta corsia di marcia e, circa 50 metri più avanti, andava a collidere di fronte e di lato con l'autocarro Mercedes condotto da NT FE. Questi, nonostante il tentativo di frenata, non riusciva ad evitare l'impatto, a seguito del quale l'autovettura condotta dalla AN rimaneva incastrata sotto la parte fronto - laterale sinistra dell'autocarro che la trascinava, così cagionando al Volpi lesioni personali che lo conducevano a morte alcuni giorni dopo. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputata per il tramite del difensore che solleva tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza di norme processuali stabilite appena di inutilizzabilità ed erronea applicazione della legge penale, per essere stata assunta la testimonianza di NI FA e FE NT, i quali dovevano, sin dall'inizio, essere sentiti quali persone imputate o sottoposte alle indagini. Le dichiarazioni di costoro sono inutilizzabili in quanto assunte in violazione dell'articolo 63, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di soggetti coinvolti nel sinistro e rispetto ai quali emergevano da subito elementi di possibile colpevolezza. Quanto al FA: al momento della sua deposizione, era ipotizzabile un suo coinvolgimento processuale proprio in ragione della conclamata assenza di elementi da consentire la localizzazione del punto d'urto tra la sua vettura e quella della AN. Quanto all'NT: i Carabinieri intervenuti ritenevano che questi avesse ampiamente superato i limiti di velocità previsti per quel tratto di strada. Lo stesso Giudice di primo grado, all'udienza del 26/09/2016, aveva dichiarato che nei confronti dell'NT si sarebbe dovuto agire in giudizio ritenendolo, in sostanza, un coimputato. La Corte di Appello ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, ipotizzando un concorso colposo dell'NT nella determinazione dell'evento. Eliminando, perché inutilizzabili, il contenuto delle dichiarazioni rese dall'NT e del FA, la sola perizia dell'ing. IO HI non consentirebbe di ritenere provata la responsabilità della AN. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta il travisamento delle risultanze istruttorie in ordine al fatto decisivo della collocazione, nella corsia opposta, del punto d'urto tra la vettura condotta dalla AN e quella condotta dal FA, con conseguente travisamento dei fatti e violazione della legge penale. La Corte di merito ha erroneamente fondato il proprio convincimento sulla 2 perizia dell'ing. HI, secondo la quale l'urto con il veicolo dell'NT, dal quale è scaturito il decesso del Volpi, è stata diretta conseguenza della condotta tenuta dall'imputata che avrebbe invaso la corsia opposta. Detta circostanza, tuttavia, non emerge dalla relazione peritale ove si evidenzia che, per quel che concerne la prima collisione tra l'autovettura della AN e quella condotta da FA, non si hanno a disposizione elementi probanti per definire con puntualità ove sia avvenuta. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la mancanza di motivazione sulla scelta del materiale probatorio relativo alla collocazione, nella corsia opposta, del punto d'urto tra la vettura condotta dall'imputata e quella condotta dal FA. La Corte di appello non ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che il punto d'urto andasse localizzato nella corsia opposta alla AN, né ha tenuto in debita considerazione il sapere scientifico introdotto nel processo dal perito, in sede di incidente probatorio, e dal consulente di parte, geom. Tarquini, in dibattimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È invero inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongano acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici e, anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01). Il Collegio ricorda, poi, che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr., ex multis: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01). In particolare, è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Occorre inoltre che la motivazione non sia 3 logicamente inconciliabile con "atti del processo" - specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" o da "altri atti del processo" specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame - il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). 3. Tanto premesso, deve osservarsi che, indipendentemente dalla eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni - peraltro solo quelle dell'NT (atteso che unicamente con riguardo allo stesso la Corte di appello ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica) - soccorre, nel caso di specie, il cosiddetto criterio di resistenza applicabile anche nel giudizio di legittimità, il quale impone di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un'effettiva incidenza sulla decisione del giudice di merito. Si tratta, in sostanza, di valutare la struttura argomentativa della decisione impugnata, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, dep. 2014, IN e altro, Rv. 226972 - 01; Sez. 6, n. 10094 del 22/2/2005, Ricco ed altro, Rv. 231832 -01). Si è, in particolare, sostenuto che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità. (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Arena, Rv. 260678 - 01. Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che, nonostante l'inutilizzabilità di alcune prove dichiarative, aveva affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di ulteriori elementi probatori. Nello stesso senso anche Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, ZO Rv. 241299 - 01). In applicazione di tali principi, dalla lettura della sentenza impugnata, effettuata congiuntamente a quella di primo grado, emerge come i fatti contestati risultino compiutamente accertati sulla base di ulteriori elementi probatori che prescindono del tutto dalle dichiarazioni considerate inutilizzabili. Tutti e tre i motivi afferiscono alla responsabilità dell'imputata, con particolare riguardo alla localizzazione del punto d'urto con il primo veicolo, quello condotto dal FA. Sul punto, 4 la Corte di merito ha desunto con certezza che l'imputata viaggiasse contromano al momento dell'urto sulla base dei rilievi fotografici e della perizia disposta in sede di incidente probatorio, con un accertamento in fatto che esula dal sindacato di questo giudice di legittimità. Per assunto pacifico, invero, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini). Sulla base della perizia redatta dall'ing. HI, in particolare, la Corte territoriale ha affermato che il sinistro è da porsi in rapporto di causalità diretta con la condotta di guida dell'imputata, la quale ha invaso l'opposta corsia di marcia, andando a collidere dapprima con l'autovettura Jaguar condotta dal FA, procedente nella propria corsia di marcia, e successivamente con l'autoveicolo Mercedes condotto dall'NT che seguiva quello del FA: la AN ha dunque contravvenuto alle prescrizioni del codice stradale circa la mano da tenere, circostanza questa, continua il Giudice di appello, che importa la ricorrenza del nesso di causalità, tra la condotta commissiva della stessa e l'evento, nonché la stessa causalità della colpa, posto il verificarsi di un risultato offensivo che corrisponde proprio al pericolo che la regola cautelare violata intende fronteggiare. In proposito, va ricordato che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio della c.d. causalità della colpa, per cui, per affermarsi una responsabilità colposa, non è sufficiente che il risultato offensivo tipico si sia prodotto come conseguenza di una condotta inosservante di una determinata regola cautelare (per esempio, una norma di comportamento del codice della strada), ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata intendeva fronteggiare. Occorre, cioè, che il risultato offensivo sia la "concretizzazione" del pericolo preso in considerazione dalla norma cautelare;
ovvero, in altri termini, che l'evento lesivo rientri nella classe di eventi alla cui prevenzione era destinata la norma cautelare. La Corte territoriale ha poi disatteso l'assunto difensivo per il quale doveva essere escluso il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, sul presupposto che lo stesso fosse da ricondursi all'esclusiva condotta di NT FE, il quale procedendo nella direzione opposta a velocità superiore al consentito, pur avendo potuto avvisare per tempo il veicolo dell'imputata sbandare ed invadere l'opposta corsia di marcia, nondimeno, a causa dell'eccessivà velocità del veicolo dal medesimo condotto, non è riuscito ad evitare l'urto contro quello della AN, pressoché fermo nella corsia di marcia diversa dalla propria. Sul punto, la Corte di merito ha fatto buon governo del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto del traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti (Sez. 4, n. 26295 del 04/06/2015, Partinico, Rv. 263877 — 01). Fattori che, correttamente, la 5 sentenza impugnata ha escluso potessero essere individuati nella eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli che sopraggiungevano nella corsia di marca interessata dalla turbativa, non costituendo la detta eccessiva velocità elemento imprevedibile ed eccezionale, idoneo da solo determinare l'evento, bensì una causa concorrente che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. pen., non esclude il rapporto di causalità. Varrà al riguardo rammentare che, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, quando il conducente pone in essere un fattore causale originario di rischio dei successivi eventi collisivi, l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento tutte le volte in cui non sia qualificabile come atipica ed eccezionale ma sia collocabile nell'ambito della prevedibilità, potendo al più essere considerata alla stregua di un concorso colposo nella determinazione dell'evento (v. Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422-01), altresì considerando che l'evento era «collocabile nell'ambito della prevedibilità del tutto ricorrente nella specie in ragione della obbiettiva circostanza che la strada percorsa dalla imputata era a doppio senso di circolazione». 3.1. Il secondo e il terzo motivo, afferenti alla collocazione del punto d'urto, esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità perché investono accertamenti in fatto preclusi a questa Corte. Essi, peraltro, si appalesano manifestamente infondati in ragione dei puntuali accertamenti oggetto della perizia redatta dall'ing. HI, congruamente richiamati dai Giudici di merito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente