Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
In materia di omicidio colposo, l'automobilista il quale per colpa - consistita in violazione di regole di prudenza e delle norme sulla circolazione, sbandi ripetutamente e si arresti, alla fine, ponendosi di traverso sulla carreggiata di una strada (tanto più se a rapido scorrimento) - pone in essere, con la sua condotta, una condizione necessaria dell'arresto del traffico e delle successive eventuali collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompano il legame di imputazione del fatto alla sua condotta colposa sì da relegarlo a mera occasione. In tal caso, il conducente pone in essere un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell'ambito della prevedibilità.
Commentario • 1
- 1. Automobilista risponde anche della imprudenza altrui (Cass. 5029/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2010, n. 10676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10676 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 11/02/2010
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 286
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 17987/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP PA N. IL 06/03/1954;
avverso la sentenza n. 6461/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 05/03/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sera del 14 ottobre 2004 l'auto condotta da SP AL procedeva alla guida della sua auto "Rover 440", con a bordo RE IA, allorquando detta auto sbandava ribaltandosi;
sopraggiungeva l'autovettura "Opel Tigra" condotta da OR ZI che investiva la "Rover" colpendola sulla fiancata destra;
a seguito dell'incidente la RE riportava lesioni personali di tale gravità che ne determinavano il decesso. Per tale fatto, venivano tratti a giudizio l'SP ed il OR con l'accusa di omicidio colposo per aver provocato il sinistro stradale sopra descritto;
all'SP, in particolare, l'addebito veniva contestato sul rilievo che al momento del fatto egli procedeva in ora notturna, su strada bagnata, ad una velocità di circa 111 km/h notevolmente superiore al limite di 50 km/h previsto per quel tratto di strada.
Il GIP del Tribunale di Nola, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, e per la parte che in questa sede rileva, riteneva l'SP colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. A seguito di gravame ritualmente presentato dall'imputato, la Corte d'Appello di Napoli confermava l'impugnata sentenza disattendendo la tesi difensiva prospettata dall'appellante secondo cui la causa esclusiva della morte della RE sarebbe stata la condotta del OR. In proposito, la Corte distrettuale sottolineava che appariva fuori dubbio la configurabilità di un concorso di colpa anche del OR (giudicato a parte), ma doveva ritenersi parimenti certa la sussistenza del nesso causale tra le condotte dei due conducenti e l'evento; evidenziava la Corte che l'investimento dell'auto dell'SP, da parte di quella del OR - pur avvenuto allorquando la passeggera della "Rover" era ancora in vita, per come emerso dalle acquisite risultanze - non poteva considerarsi causa esclusiva dell'evento dannoso, non presentando caratteristiche di assoluta anormalità o eccezionalità, posto che: a) il fatto era avvenuto in piena notte, su strada bagnata in conseguenza di abbondanti piogge;
2) a seguito del ribaltamento, l'auto dell'SP si era posizionata obliquamente sulla corsia di sorpasso della superstrada teatro dell'incidente; 3) mentre alcuni soccorritori cercavano di estrarre la passeggera dall'auto dell'SP, altri gesticolavano per segnalare la presenza dell'auto ferma sulla strada;
4) il OR, avendo visto nel buio persone gesticolare, non aveva rallentato per paura, e tale versione appariva del tutto credibile data l'ora notturna e trattandosi di una zona isolata che ben poteva essere frequentata da malviventi;
5) le circostanze di tempo e di luogo erano tali, da non poter consentire al OR di rendersi conto della presenza dell'auto incidentata ferma sulla strada: il OR stesso procedeva ad una velocità di circa 70 km/h che, pur superiore al limite, non poteva considerarsi particolarmente elevata;
6) conclusivamente, la condotta del OR, anche se negligente, non poteva ritenersi fattore causale sopravvenuto, interruttivo del nesso di causalità tra il comportamento dell'SP e l'evento. Ricorre per Cassazione l'SP, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in ordine alle valutazioni probatorie, sottolineando in particolare che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nel non ritenere interrotto, dalla condotta del OR, il nesso di causalità tra il comportamento dell'SP e l'evento: ad avviso del ricorrente, al ribaltamento dell'auto dell'SP avrebbe avuto "solamente natura occasionale" (così testualmente a pag. 2 del ricorso). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su censure manifestamente infondate, e per lo più tendenti sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960).
Nella concreta fattispecie;
la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sinteticamente sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'incidente stradale oggetto del processo. Va sottolineato che la Corte distrettuale ha proceduto ad una puntuale disamina di tutte le acquisizioni probatorie, sottoponendo ad attento vaglio critico le argomentazioni dedotte dall'appellante, ed è quindi pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado all'esito di un percorso motivazionale completo e rigorosamente ancorato alle risultanze processuali. Del tutto incongruo è, poi, il richiamo al nesso di causalità, con riferimento alla condotta del OR che, ad avviso del ricorrente, presenterebbe carattere di eccezionalità tale da porsi come causa sopravvenuta ed idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'SP e l'evento. È stato accertato che l'incidente "de quo" è stato innescato dal comportamento irregolare, nei termini sopra descritti, dell'SP, e non può certo sostenersi che la condotta di guida del OR si sia posta come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, tale, cioè, da avere provocato l'interruzione del nesso causale tra l'azione dell'imputato e l'evento stesso. Ed invero, in tema di infortunio riconducibile ad incidente stradale, questa Corte ha avuto modo di precisare quanto segue: " In materia di omicidio colposo, l'automobilista il quale per colpa, consistita in violazione di regole di prudenza e delle norme sulla circolazione, sbandi ripetutamente e si arresti, alla fine, ponendosi di traverso sulla carreggiata di una strada (tanto più se a rapido scorrimento) pone in essere, con la sua condotta, una condizione necessaria dell'arresto del traffico e delle successive eventuali collisioni quando non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompano il legame di imputazione del fatto alla sua condotta colposa sì da relegarlo a mera occasione. Il conducente pone in essere, invero, un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell'ambito della prevedibilità" (Sez. 4, n. 12224 del 19/06/2006 Ud. - dep. 23/03/2007 - Rv. 236185). Trattasi di indirizzo interpretativo che si pone in sintonia con i principi che regolano la materia del concorso di cause;
anche in questa circostanza deve ribadirsi infatti, che la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità, è quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo;
con la conseguenza che tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza ed, in tal caso le cause concorrenti - che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento per il necessario porsi della prima come condizione necessaria antecedente - sono tutte e ciascuna causa dell'evento in base al principio della causalità materiale fondato sull'equivalenza delle condizioni.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010