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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2022 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00221 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00139/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonia Tundo, Silvia Garzena e
Christian Impeduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00139/2022 REG.RIC.
- del provvedimento di diniego del riconoscimento della causa di servizio n. -
OMISSIS- 23-11-2021 emesso il 23 novembre 2021 dal Ministero della Difesa –
Direzione Generale della Previdenza militare e della leva;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e comunque lesivo degli interessi legittimi del ricorrente, compresi: il parere di riesame n. -OMISSIS- del
15.11.2019 del Comitato di verifica per le cause di servizio; il precedente parere n. -
OMISSIS- del 27.11.2017 del medesimo Comitato, comunicato al ricorrente con la nota M_D GPREV REG2018 -OMISSIS- del 13.8.2018 del Ministero della Difesa –
Direzione Generale della Previdenza militare e della leva; ove occorra, il verbale di visita n. -OMISSIS- del 29.3.2017 della Commissione Medica Ospedaliera 1^ di
Milano; nonché per il conseguente riconoscimento della causa di servizio e del relativo equo indennizzo, oggetto della richiesta del ricorrente del 14.9.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il sig. -OMISSIS-, nato nel 1965, è un militare dell'esercito in pensione dall'1.8.2019, residente a [...]. N. 00139/2022 REG.RIC.
Nel 2016, all'età di 51 anni, quando era ancora in servizio (e aveva il grado di primo maresciallo luogotenente), gli è stato diagnosticato un carcinoma a cellule chiare al rene sinistro, rimosso con intervento chirurgico.
2.- Il 14.9.2016 egli ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della sua infermità da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo, in quanto: a) dal febbraio
1984 al settembre 2011 aveva svolto l'incarico di operatore elettronico presso il 4°
Reggimento Artiglieria Controaerei Missili, con compiti di protezione dello spazio aereo mediante apparecchiature radar, esponendosi così a radiazioni e onde elettromagnetiche, sia nelle normali attività lavorative che nelle numerose esercitazioni; b) inoltre aveva preso parte alle molteplici esercitazioni a fuoco presso il poligono di SA di IR (Nuoro) e all'operazione DINAK, dal 13.10.1998 al
21.6.1999, presso il poligono di TO Veneri (Lecce), a protezione dello spazio aereo durante il conflitto in Kosovo.
3.- Il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con parere del 27.11.2017, ha ritenuto l'infermità non dipendente da causa di servizio, in quanto “nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica”, e non sussistono “precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico”.
4.- Il 13.8.2018 (e non il 3.7.2018, come si dice erroneamente nel provvedimento impugnato) il Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, ha comunicato il suddetto parere al Reggimento di appartenenza del ricorrente e gli ha chiesto di invitare l'interessato a far pervenire le sue osservazioni ai fini dell'eventuale riesame del parere.
Il ricorrente ha trasmesso il parere di un medico legale che ha valorizzato la presenza, nell'area poligonale di SA di IR, di sostanze chimiche radioattive e cancerogene quali torio, metalli pesanti e radon in misura decisamente superiore al normale, le N. 00139/2022 REG.RIC.
quali, secondo la letteratura internazionale, possono causare il tipo di tumore che ha colpito il ricorrente; quest'ultimo ha inoltre indicato i periodi nei quali ha partecipato ad esercitazioni in quel poligono, e cioè ottobre 1994, maggio 1996, aprile 1997, settembre 2000, ottobre 2001 e aprile 2009.
5.- Ricevute le osservazioni del ricorrente, il Comitato di verifica ha concluso il riesame il 15.11.2019 confermando il parere negativo, in quanto “Da supplemento di istruttoria richiesto da questo CVCS è stato appurato dai rapporti informativi acclusi che tale attività di addetto alle batterie missilistiche è stata svolta in condizioni di sicurezza e che l'utilizzo dei radar di guida dei missili a testata convenzionale avveniva in modo tale da non interessare in alcun modo gli operatori e che il periodo documentato presso il poligono PSG [rectius PSQ, cioè Poligono SA di IR] è stato solo di pochi giorni”; inoltre “il tumore renale nelle sue varianti istologiche è una neoplasia piuttosto frequente nella popolazione adulta e di sesso maschile”.
6.- Ben due anni dopo il Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, con provvedimento del 23.11.2021 (M_D GPREV CSE2021
0002971 23-11-2021), ha decretato che l'infermità non dipende da causa di servizio.
7.- Nel frattempo, a gennaio 2020, il ricorrente ha avuto una recidiva del tumore e gli
è stato asportato il rene sinistro.
8.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 21.1.2022.
9.- Il Ministero della Difesa si è costituito (al contrario del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e ha depositato una relazione con documenti.
10.- Questo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS- del 28.12.2023, ha disposto la regolarizzazione della procura alle liti in quanto priva di attestazione di conformità all'originale, regolarizzazione alla quale il ricorrente ha provveduto nel termine assegnatogli.
11.- Quindi, con ordinanza n. -OMISSIS- del 17.6.2024, è stata disposta una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., finalizzata ad accertare, in N. 00139/2022 REG.RIC.
contraddittorio tra le parti, la sussistenza del nesso causale tra la patologia diagnosticata al ricorrente e il servizio da questi effettivamente svolto in patria e all'estero.
La verificazione è stata affidata all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Struttura
Complessa Oncologia Medica 1, in persona del suo Direttore, al quale è stata demandata l'individuazione, all'interno della Struttura Complessa, di un medico fornito delle competenze specialistiche necessarie per rispondere al seguente quesito:
«Dica il verificatore se, in base alle attuali conoscenze scientifiche, ai precedenti e agli studi epidemiologici, sia possibile stabilire, e con quale probabilità, un rapporto di causalità, o anche solo di concausalità, tra il servizio prestato dal ricorrente e la specifica patologia diagnosticata al medesimo (“carcinoma renale a cellule chiare, a pattern di crescita solido e cistico rene sx”), tenendo conto dei tempi di insorgenza e delle modalità di evoluzione della patologia, nonché dei tempi e delle condizioni in cui il servizio è stato prestato, in particolare:
a) nel periodo dal febbraio 1984 al settembre 2011, durante lo svolgimento dell'incarico di operatore elettronico presso il 4° Reggimento Artiglieria Controaerei
Missili, con compiti di protezione dello spazio aereo mediante apparecchiature radar;
b) durante le esercitazioni presso il poligono di SA di IR (Nuoro) a ottobre
1994, maggio 1996, aprile 1997, settembre 2000, ottobre 2001 e aprile 2009, per circa
7-10 giorni in ciascuna occasione, tranne l'ultima nella quale la durata è stata di circa 30 giorni;
c) durante il servizio presso il poligono di TO Veneri (Lecce) dal 13.10.1998 al
21.6.1999».
12.- Scaduti i termini fissati da questo Tribunale senza che fosse stata espletata la verificazione, il ricorrente ha depositato un'istanza per l'adozione di “ogni misura idonea affinché la verificazione … sia eseguita quanto prima”. N. 00139/2022 REG.RIC.
13.- Il 27.3.2025 il dr. -OMISSIS-, individuato dal Direttore della Struttura Complessa
Oncologia Medica 1 dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per rispondere ai quesiti posti da questo Tribunale, ha depositato una relazione nella quale ha illustrato in generale i fattori di rischio per l'insorgenza del tumore che ha colpito il ricorrente, redatta senza sottoporre a visita quest'ultimo e senza contraddittorio con le parti.
14.- Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 31.3.2025 è stato disposto quanto segue: è stata affidata la verificazione al dr. -OMISSIS-, aderendo all'indicazione fornita dal direttore della Struttura individuata; è stato disposto che il medesimo prendesse contatto con i difensori delle parti costituite, e con i consulenti tecnici di parte, per concordare l'avvio e individuare il contenuto delle operazioni peritali, comprensive di una visita specialistica in contraddittorio del ricorrente, e dell'acquisizione di tutta la documentazione ritenuta utile per rispondere al quesito formulato; è stato fissato il nuovo termine per l'inizio delle operazioni peritali, dal quale far decorrere i termini per lo svolgimento delle operazioni stabiliti con la citata ordinanza n. -OMISSIS-; infine è stato disposto che la relazione già trasmessa dal dr.
-OMISSIS-, e acquisita al fascicolo del giudizio il 27.3.2025, fosse sostituita da quella redatta al termine della verificazione.
15.- La nuova relazione del verificatore è stata depositata il 2.10.2025.
16.- L'Amministrazione resistente ha depositato la memoria ex art. 73 c.p.a., alla quale il ricorrente non ha replicato, e all'udienza pubblica del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con l'unico, articolato motivo il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia affetto da vizio di motivazione, eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d'istruttoria, errore sui presupposti e ingiustizia manifesta, nonché da violazione dei d.P.R. 461/2001 e N. 00139/2022 REG.RIC.
90/2010 (quest'ultimo come modificato dal d.P.R. 40/2012) e del relativo rischio tipizzato.
Come accennato, egli indica due cause della patologia che lo ha colpito:
a) l'esposizione alle radiazioni e alle onde elettromagnetiche emesse dai radar, durante il servizio svolto dal febbraio 1984 al settembre 2011, quale operatore elettronico presso il 4° Reggimento Artiglieria Controaerei Missili, con compiti di protezione dello spazio aereo, appunto mediante apparecchiature radar;
b) l'esposizione a sostanze cancerogene presso i poligoni di tiro, e segnatamente presso il poligono di SA di IR (Nuoro), durante le esercitazioni alle quali ha preso parte a ottobre 1994, maggio 1996, aprile 1997, settembre 2000, ottobre 2001 e aprile 2009, per circa 7-10 giorni in ciascuna occasione, tranne l'ultima nella quale la durata è stata di circa 30 giorni, e presso il poligono di TO Veneri (Lecce), dove ha prestato servizio 13.10.1998 al 21.6.1999.
2.- Con riguardo all'esposizione ai radar, il ricorrente sostiene che le onde elettromagnetiche emesse da tali apparecchiature possono determinare l'insorgenza di un tumore, come risulterebbe dalle relazioni del convegno medico-scientifico internazionale tenutosi a Potenza Picena (MC) il 20.4.2013 (doc. 11 ricorrente) e dalla relazione di minoranza del 7.2.2018 della Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni (doc.
12 ricorrente); egli sostiene inoltre che, durante l'utilizzo dei radar di guida dei missili a testata convenzionale, non indossava protezioni specifiche e operava all'esterno, dove erano situati i radar; ha prodotto anche copia di una pagina web del sito della
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, relativa al rapporto tra questa patologia e le radiazioni ionizzanti (doc. 17 ricorrente).
2.1.- L'Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, ha replicato che le onde elettromagnetiche prodotte dai sistemi radar sarebbero classificate come N. 00139/2022 REG.RIC.
radiazioni non ionizzanti e, per quanto concerne gli effetti sulla salute, nella letteratura medica sarebbero state rilevate limitate evidenze solo in relazione alla leucemia infantile, mentre non ci sarebbero evidenze di una correlazione negli adulti tra l'esposizione alle onde in questione e l'insorgenza di patologie tumorali; inoltre l'Amministrazione sostiene che in linea generale, nei riguardi dei tumori e in particolare quelli ematologici, non è stata evidenziata, negli studi scientifici di settore, una qualche forma di radioinducibilità, soprattutto per quanto riguarda le esposizioni occupazionali.
3.- Con riguardo ai periodi durante i quali il ricorrente ha prestato servizio presso i poligoni di SA di IR (NU) e di TO Veneri (LE), il ricorrente sostiene che nei suddetti poligoni sarebbe presente materiale radioattivo e tossico in concentrazioni anomale, sopra soglia, idonee a determinare lo sviluppo di patologie tumorali, come risulterebbe:
- dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta di cui sopra;
- da una CTU espletata nel 2018 in un giudizio civile di responsabilità extracontrattuale davanti al Tribunale di Roma promosso contro il Ministero della
Difesa, volta a verificare il grado e l'intensità della contaminazione da uranio impoverito all'interno di un poligono militare e il nesso di causalità tra l'esposizione a tale sostanza e la patologia dell'attore (doc. 13 ricorrente);
- dalla relazione finale del board scientifico SA di IR costituito con il compito di effettuare una valutazione degli studi esistenti e approfondire, ove possibile e fattibile, gli aspetti più problematici con ulteriori studi nei poligoni militari della
Regione Sardegna (doc. 14 ricorrente);
- dalla sentenza del TAR Puglia, Lecce, 4.11.2020 n. 1191, che avrebbe impedito la ripresa di attività di esercitazione nel poligono di tiro di TO Veneri, in quanto
“significativamente contaminato” per “sicuro superamento dei limiti soglia di concentrazione di piombo e rame”, con conseguente “rischio per la salute collettiva”; N. 00139/2022 REG.RIC.
- dalla sentenza del TAR Sardegna, 6.9.2021 n. 634, sull'ottemperanza a una sentenza del medesimo TAR relativa al riconoscimento della causa di servizio a un militare ammalatosi di tumore a 35 anni, il quale aveva partecipato a missioni internazionali e ad esercitazioni nei poligoni sardi tra cui quello di SA di IR.
3.1.- Su questo aspetto l'Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, ha replicato che:
- le esercitazioni che si svolgevano presso il poligono di SA di IR duravano circa una settimana per ciascun reparto, e nel corso delle stesse il ricorrente, in qualità di operatore elettronico alla Sezione Lancio, doveva trasportare il missile e posizionarlo sul lanciatore: terminate tali attività, egli si ritirava presso appositi locali dai quali assistere in sicurezza al lancio; il tutto sotto la costante vigilanza del personale valutatore, che si accertava dell'uso di tutti i dispositivi di protezione richiesti; tali attività venivano svolte a 300 metri di distanza e 10 metri più in basso rispetto ai sistemi emettitori di onde elettromagnetiche presenti nel poligono, il cui lobo di emissione non interessava l'area nella quale operava il personale addetto al lancio; inoltre l'esposizione non si sarebbe comunque protratta per periodi significativi;
- sarebbero generiche le allegazioni del ricorrente sull'esposizione a metalli pesanti
(torio, radon), all'uranio impoverito e alle nanoparticelle nei poligoni di tiro di SA di IR e di TO Veneri, in quanto non risulta nessun fatto specifico relativo all'esposizione del militare;
- nei poligoni sardi non vi sarebbe torio, perché il missile MILAN utilizzato nelle esercitazioni contiene tale elemento chimico (nella forma di ossido di torio) quale componente del sistema di guida, ma l'elemento resta confinato all'interno del dispositivo tracciante e può prontamente essere recuperato e allontanato dall'area di esercitazione del poligono, come sarebbe evidenziato nella Relazione Igesan -
OMISSIS- 25-09-2020 e nell'annessa scheda di approfondimento n. 5, relative ad un caso analogo (allegati 12-13 alla relazione dell'Amministrazione); N. 00139/2022 REG.RIC.
- la Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito, nella relazione approvata nella seduta del 9.5.2013, ha escluso che siano state utilizzate armi all'uranio impoverito presso poligoni di tiro insediati sul territorio italiano (pag. 31-
32).
4.- Il ricorrente contesta poi l'affermazione del parere del Comitato di verifica secondo cui il tumore renale sarebbe “piuttosto frequente nella popolazione adulta e di sesso maschile”, ritenendola priva di riscontri nei dati scientifici e statistici a disposizione.
Egli cita in proposito:
- una pagina web del sito dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, nella quale si afferma che “I tumori del rene rappresentano circa il 3% e sono una patologia abbastanza rara, che colpisce circa 9 persone su 100.000 all'anno” (doc. 20);
- una pagina web del sito dell'AIRC sul tumore al rene (doc. 18), nella quale si afferma che tra i principali fattori di rischio legati alla persona ci sono il forte sovrappeso
(assente nel ricorrente), al quale è attribuito circa un quarto dei casi in Europa e un incremento del rischio pari al 24% negli uomini, e l'ipertensione arteriosa (che il ricorrente avrebbe sviluppato solo dopo gli interventi al rene), associata a un incremento del 60% delle probabilità rispetto ai normotesi;
- la pagina dedicata al tumore al rene di un blog del prof. -OMISSIS-, nella quale si indica, quale fattore di rischio esterno, proprio il contatto con metalli pesanti (doc. 21);
- un documento sul tumore al rene realizzato dall'Associazione Italiana di Oncologia
Medica, nel quale si afferma che l'assorbimento per esposizione a cadmio, amianto e piombo è correlato con l'origine della malattia (doc. 22);
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del -OMISSIS-
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12.9.2014), nel quale il tumore al rene viene indicato nella Lista I, Gruppo 6, di malattie professionali, relativa alle “Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”, per le radiazioni ionizzanti (doc.
23, pagg. 1, 20, 25, 52). N. 00139/2022 REG.RIC.
4.1.- Su questo aspetto l'Amministrazione non ha replicato.
5.- Coì esposte le posizioni delle parti, occorre ricostruire la disciplina rilevante, alla luce della recente pronuncia di Cons. Stato, Ad. Pl., 15/2025.
5.1.- L'art. 11, comma 1, d.P.R. 461/2001 rimette al giudizio medico-legale del
Comitato per la verifica delle cause di servizio di stabilire la “riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione”. Sulla base di tale disciplina, si afferma che occorre la dimostrazione in positivo, da parte del lavoratore, del nesso di causalità tra il servizio prestato e la patologia insorta.
5.2.- Tuttavia, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Pl., 15/2025, per le patologie tumorali dei militari contratte in occasione o a seguito di missioni, o dal personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio è stato innovato, con una rimodulazione degli oneri probatori, dall'art. 603, commi 1 e 2, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare, di seguito “c.o.m.”), come modificato dalla l. 9/2011 di conversione del d.l. 228/2010, nonché dalla relativa disciplina regolamentare di attuazione di cui agli artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010.
5.3.- L'art. 603, comma 1, cit., prevede che “Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, N. 00139/2022 REG.RIC.
l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti”.
Come messo in luce da Cons. Stato, Ad. Pl., 15/2025, la disposizione appena citata enuncia in apertura il proprio fine, individua poi i destinatari e i presupposti della riforma, e infine introduce la misura consistente in un'autorizzazione di spesa (la rubrica dell'art. 603 è appunto “Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio”); sebbene la disposizione si sia limitata a un'autorizzazione di spesa, “la sua portata sostanziale non può essere disconosciuta”: essa contiene la “tipizzazione di un rischio professionale specifico” ed esprime “un nuovo paradigma nel sistema dell'equo indennizzo per dipendenza di malattia da causa di servizio, in cui essa è considerata sussistente direttamente dalla legge”. Tale disposizione pone in favore del militare “una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della Difesa fornisce la prova contraria”.
5.4.- L'art. 603, comma 2, poi, stabilisce che i termini e le modalità per la corresponsione dell'equo indennizzo ai soggetti di cui al comma 1 “sono disciplinati dal libro VII del regolamento” di cui al d.P.R. 90/2010, costituito dagli artt. da 1076
a 1084.
Rileva in particolare l'art. 1078, che contiene le definizioni dei concetti enunciati dalla normativa primaria all'art. 603, comma 1, c.o.m.
Le “particolari condizioni ambientali od operative” – rilevanti ai sensi dell'art. 603, comma 1, c.o.m. per il personale impiegato in missioni – sono definite dall'art. 1078, comma 1, lett. d, come “le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. N. 00139/2022 REG.RIC.
Le “medesime condizioni ambientali” – rilevanti ai sensi dell'art. 603, comma 1,
c.o.m. per il personale impiegato in poligoni di tiro – sono definite dall'art. 1078, comma 1, lett. e, come “le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato”.
L'art. 1079, 1° comma, aggiunge che le condizioni di cui all'art. 1078, lett. d-e, appena citato, comprendono “l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico”; le nanoparticelle di metalli pesanti sono definite dall'art. 1078, lett. c, come “un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (-OMISSIS-) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali
i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio)”.
Sempre l'art. 1079, 1° comma, stabilisce che, per il riconoscimento della causa di servizio, le suddette condizioni devono avere costituito “la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso”.
L'art. 1081 stabilisce che “L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma l, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461”; a tale riguardo, Ad. Pl. 15/2025 ha affermato che “tale richiamo potrebbe sembrare indicativo di una volontà normativa di riaffermare le regole di carattere generale per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio anche per le patologie tumorali contratte dal personale militare esposto alle «particolari condizioni ambientali od operative», cui fa menzione l'art. 603 del codice N. 00139/2022 REG.RIC.
dell'ordinamento militare”, ma “Questa ricostruzione … non può essere condivisa, poiché non tiene in adeguata considerazione l'obiettivo del legislatore enunciato chiaramente dalla sopra citata legge n. 9 del 2011, consistente nel «pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano»,
e nello strumento approntato, dato dalla spesa conseguentemente autorizzata dalla norma primaria di cui all'art. 603 del codice dell'ordinamento militare.
Nella linea interpretativa imperniata sulla valorizzazione dell'elemento finalistico ricavabile da quest'ultima espressione legislativa, si desume che con essa si sia inteso facilitare il riconoscimento della causa di servizio, attraverso disposizioni integrative del sistema prefigurato in generale dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461”.
5.5.- Conclusivamente, Ad. Pl. 15/2025 ha affermato che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 603 c.o.m. si è “basata su una valutazione legislativa in base alla quale il nesso causale tra le patologie medesime e il servizio prestato è dimostrabile in via presuntiva.
Attraverso l'impiego del concetto di 'rischio professionale specifico' l'interessato (o il suo erede) è così sollevato dall'onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all'ambiente in cui il servizio è stato svolto.
Il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul
Ministero della Difesa.
33. Il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461, è stato dunque innovato nei termini ora esposti dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare di attuazione (in particolare dall'art. 1078, in precedenza esaminato), con la descritta rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della causa di servizio.
In linea con il sistema di riparto ricavato dall'art. 2087 del codice civile, il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla N. 00139/2022 REG.RIC.
disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio.
L'Amministrazione è invece onerata della prova contraria, la quale come precisato nell'ordinanza di rimessione si sostanzia in «una specifica genesi extra-lavorativa della patologia»”.
6.- Venendo al caso di specie, occorre chiedersi se sussistano i presupposti di cui all'art. 603 c.o.m.
Per l'esposizione ai radar nel corso del servizio ordinario del ricorrente i suddetti presupposti non ricorrono, poiché non si tratta né di missione, né di impiego in poligoni di tiro o nei siti in cui vengono stoccate munizioni; per la partecipazione alle esercitazioni presso il poligono di SA di IR e all'operazione DINAK presso il poligono di TO Veneri, invece, quei presupposti ricorrono, perché si tratta di impiego in poligoni di tiro.
6.1.- Ne consegue che, nell'accertare se l'esposizione ai radar nel corso del servizio ordinario del ricorrente abbia causato la sua patologia, occorre fare applicazione della regola generale valevole in materia di accertamento della causa di servizio, secondo la quale è onere dell'interessato dimostrare in positivo il nesso di causalità; questo comporta – come messo in luce da Ad. Pl. 15/2025 – che, in presenza di patologie connotate da multifattorialità, come quelle tumorali, la prova da fornire tende ad essere
“diabolica”, e il rischio della causa ignota della malattia finisce per gravare per intero sul militare, che, non potendo provare il nesso di causalità tra il servizio prestato e la malattica contratta, non ottiene il riconoscimento della causa di servizio.
6.2.- Invece, nell'accertare se il servizio svolto presso i due poligoni abbia causato la patologia del ricorrente, si può fare applicazione della regola speciale di cui all'art. 603 c.o.m. e alla disciplina regolamentare di attuazione, secondo la quale N. 00139/2022 REG.RIC.
“nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'Amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia” (questo il principio affermato da
Ad. Pl. 15/2025 cit.). Il ricorrente è quindi tenuto a dimostrare solo:
a) di avere svolto il servizio nelle “medesime condizioni ambientali” (secondo la formula usata dall'art. 603, comma 1, c.o.m. per il servizio presso poligoni di tiro), cioè “le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato” (secondo la definizione dell'art. 1078, comma 1, lett. e, del regolamento attuativo), inclusi “l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico” (come precisato dall'art. 1079, comma 1, del medesimo regolamento);
b) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva del rischio professionale specifico tipizzato dalla legge (così Ad. Pl. 15/2025).
7.- Sulla base di queste coordinate ermeneutiche, si può passare all'esame della relazione del verificatore, al quale è stato chiesto se sia possibile stabilire, e con quale probabilità, un rapporto di causalità, o anche solo di concausalità, tra il servizio prestato dal ricorrente e la specifica patologia diagnosticata al medesimo.
7.1.- Il verificatore ha individuato otto fattori di rischio correlati alla diagnosi di carcinoma a cellule chiare del rene: l'esposizione al fumo di sigarette; l'obesità e l'incremento ponderale; l'ipertensione arteriosa; l'esposizione a radiazioni ionizzanti; coloranti presenti nell'industria chimica; l'esposizione a metalli pesanti tra cui il N. 00139/2022 REG.RIC.
cadmio, il piombo e l'amianto; alcuni erbicidi ai quali sono esposte talune categorie di lavoratori nel mondo dell'agricoltura; un'alterazione del gene VHL.
Il verificatore ha espressamente escluso, a seguito di “un'accurata anamnesi familiare
e personale”, che il ricorrente fosse fumatore (o anche ex fumatore, come precisato nella risposta alle osservazioni del Ministero), sovrappeso e iperteso; ha anche escluso,
a seguito di apposita indagine molecolare, l'alterazione del gene VHL.
Vanno altresì esclusi l'esposizione a coloranti dell'industria chimica e a erbicidi utilizzati in agricoltura, visto che il ricorrente non è un lavoratore che ha operato in quei due settori, ma un militare.
Degli otto fattori di rischio, quindi, ne restano solo due: l'esposizione a radiazioni ionizzanti e l'esposizione a metalli pesanti, a proposito dei quali il verificatore ha affermato che “La letteratura scientifica nazionale e internazionale attribuisce un potenziale ruolo eziologico alle radiazioni ionizzanti, ai metalli pesanti (come torio, cadmio, uranio impoverito), e alle nanoparticelle generate da brillamenti, tutti presenti nei siti in cui il militare ha operato”.
7.2.- Il verificatore ha altresì messo in risalto, rispondendo a un'osservazione del
Ministero, che “l'età di insorgenza della sua patologia oncologica (51 anni) è avvenuta in epoca decisamente antecedente di quella che è l'età media di insorgenza di un carcinoma del rene”, cioè 64 anni (come precisato all'inizio della relazione).
7.3.- Il verificatore ha tuttavia precisato che “l'estrema variabilità interindividuale fa sì che l'impatto cancerogeno di ogni fattore sia differente da soggetto a soggetto”, che
“il livello di conoscenza in ambito epidemiologico è in continua evoluzione nell'identificazione di ulteriori fattori di rischio, quale quello alimentare o ambientale”, e che “una quota non trascurabile di patologie oncologiche incluse quella a partenza del rene viene diagnosticata senza apparenti fattori di rischio noti”.
7.4.- Alla luce di quanto sopra, il verificatore ha concluso per la sussistenza di “un potenziale grado di probabilità medico-scientifica che l'insorgenza del carcinoma del N. 00139/2022 REG.RIC.
rene del Sig. -OMISSIS- sia stata concausata da dette esposizioni [a radiazioni ionizzanti, metalli pesanti e nanoparticelle generate da brillamenti]. La presenza di fattori di rischio ambientale documentati, l'assenza di altri cofattori significativi nel profilo personale e familiare del paziente, e il nesso temporale compatibile, giustificano una valutazione di possibile concausalità. Si propone pertanto il riesame della posizione del ricorrente con considerazione esplicita del principio di concausalità, … suggerendo un pronunciamento favorevole al riconoscimento della causa di servizio”.
8.- Dalla verificazione si possono trarre le seguenti conclusioni.
8.1.- Per quanto concerne l'esposizione ai radar, la verificazione non la individua, di per sé, quale fattore di rischio per l'insorgenza del tipo di tumore che ha colpito il ricorrente: il verificatore ha infatti indicato come fattore di rischio l'esposizione a radiazioni ionizzanti, ma non risulta che quelle prodotte dai radar impiegati dal ricorrente nello svolgimento del proprio servizio fossero effettivamente tali. A tale proposito il ricorrente, nel ricorso, dapprima ha affermato che i radar lo esponevano
“a radiazioni ed onde elettromagnetiche” (pag. 2) e ad “emissioni elettromagnetiche”
(pag. 8), e poi che i radar contenevano materiali radioattivi (pagg. 11 e 21), ma quest'ultima affermazione è rimasta del tutto indimostrata; anche nel corposo doc. 11 del ricorrente, contenente la trascrizione delle relazioni tenute a un convegno del 2013 su “Radar, radiofrequenze e rischi per la salute”, non si afferma mai che i radar emetterebbero radiazioni ionizzanti. D'altro canto, l'Amministrazione ha specificamente contestato, nella relazione depositata in giudizio, che i radar utilizzati in servizio dal ricorrente emettessero radiazioni ionizzanti.
Quindi, considerato che incombeva sul ricorrente l'onere di dimostrare che l'esposizione ai radar avrebbe causato il tumore che lo ha colpito, che tale dimostrazione non è stata fornita, e che la verificazione non ha individuato l'esposizione ai radar come possibile causa di quel tumore, deve conclusivamente N. 00139/2022 REG.RIC.
escludersi il nesso di causalità tra l'esposizione del ricorrente ai radar e la patologia insorta, sicché il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha affermato tale esclusione, può ritenersi legittimo.
8.2.- Per quanto concerne invece il servizio svolto nei due poligoni, sebbene per periodi di tempo limitati, la verificazione lo considera quale possibile causa del tumore, per la presenza in quei poligoni di radiazioni ionizzanti, di metalli pesanti e di nanoparticelle generate da brillamenti. Peraltro lo stesso Ministero della Difesa, nelle osservazioni alla relazione del verificatore, alla fine di pag. 4, afferma di non potersi escludere «una possibile ed eventuale esposizione a quelle sostanze che vengono associate ad un “aumentato rischio” di sviluppo di neoplasie» nel corso del servizio nei due poligoni.
Quindi, considerato che l'avere prestato servizio in poligoni in cui avviene la
“dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico” (ex art. 1079, comma 1, regolamento cit.) fa presumere la sussistenza del nesso di causalità tra tale servizio e l'insorgenza di un tumore che sia espressione del rischio professionale specifico tipizzato dalla legge, considerato altresì che la verificazione ha effettivamente individuato quel servizio come possibile causa del tipo di tumore insorto nel ricorrente, e considerato infine che il Ministero, di ciò onerato, non ha fornito alcuna prova di una specifica genesi extralavorativa della patologia, deve ritenersi esistente il nesso di causalità tra il servizio in questione e la patologia stessa.
9.- In conclusione, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato.
10.- Inoltre, posto che il ricorrente ha chiesto, oltre all'annullamento, anche di vedersi riconosciuta per l'effetto la causa di servizio, e ritenuto che sussistano i presupposti i cui all'art. 34, comma 1, lett. c, e all'art. 31, comma 3, c.p.a., in quanto non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti N. 00139/2022 REG.RIC.
istruttori che debbano essere compiuti dall'Amministrazione, il Ministero della Difesa essere condannato a riconoscere al ricorrente la causa di servizio, con provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
11.- Le spese di lite e l'onere economico della verificazione vanno posti a carico del
Ministero della Difesa, mentre possono essere compensate le spese tra il ricorrente e il Ministero dell'Economia, che non ha resistito al ricorso.
Le spese di lite sono liquidate nel dispositivo, mentre le spese di verificazione verranno liquidate con separato decreto presidenziale, se e quando il verificatore presenterà la relativa istanza ai sensi dell'art. 66, comma 4, c.p.a.: egli infatti non vi ha provveduto, sebbene nell'ordinanza n. -OMISSIS- fosse stato specificato che
“unitamente alla relazione conclusiva, il verificatore depositerà la propria nota spese ai fini della liquidazione del compenso” (punto C, lett. f), e sebbene in prossimità dell'udienza pubblica la Segreteria gli abbia ricordato l'incombente per le vie brevi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna il Ministero della Difesa a riconoscere al ricorrente la causa di servizio, secondo quanto precisato in motivazione;
b) condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta;
c) compensa le spese di lite tra il ricorrente e il Ministero dell'Economia e delle
Finanze; N. 00139/2022 REG.RIC.
d) pone le spese della verificazione, se e quando liquidate, a carico del Ministero della
Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 2-septies e all'articolo
52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente F/F, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00139/2022 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00221 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00139/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonia Tundo, Silvia Garzena e
Christian Impeduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00139/2022 REG.RIC.
- del provvedimento di diniego del riconoscimento della causa di servizio n. -
OMISSIS- 23-11-2021 emesso il 23 novembre 2021 dal Ministero della Difesa –
Direzione Generale della Previdenza militare e della leva;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e comunque lesivo degli interessi legittimi del ricorrente, compresi: il parere di riesame n. -OMISSIS- del
15.11.2019 del Comitato di verifica per le cause di servizio; il precedente parere n. -
OMISSIS- del 27.11.2017 del medesimo Comitato, comunicato al ricorrente con la nota M_D GPREV REG2018 -OMISSIS- del 13.8.2018 del Ministero della Difesa –
Direzione Generale della Previdenza militare e della leva; ove occorra, il verbale di visita n. -OMISSIS- del 29.3.2017 della Commissione Medica Ospedaliera 1^ di
Milano; nonché per il conseguente riconoscimento della causa di servizio e del relativo equo indennizzo, oggetto della richiesta del ricorrente del 14.9.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il sig. -OMISSIS-, nato nel 1965, è un militare dell'esercito in pensione dall'1.8.2019, residente a [...]. N. 00139/2022 REG.RIC.
Nel 2016, all'età di 51 anni, quando era ancora in servizio (e aveva il grado di primo maresciallo luogotenente), gli è stato diagnosticato un carcinoma a cellule chiare al rene sinistro, rimosso con intervento chirurgico.
2.- Il 14.9.2016 egli ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della sua infermità da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo, in quanto: a) dal febbraio
1984 al settembre 2011 aveva svolto l'incarico di operatore elettronico presso il 4°
Reggimento Artiglieria Controaerei Missili, con compiti di protezione dello spazio aereo mediante apparecchiature radar, esponendosi così a radiazioni e onde elettromagnetiche, sia nelle normali attività lavorative che nelle numerose esercitazioni; b) inoltre aveva preso parte alle molteplici esercitazioni a fuoco presso il poligono di SA di IR (Nuoro) e all'operazione DINAK, dal 13.10.1998 al
21.6.1999, presso il poligono di TO Veneri (Lecce), a protezione dello spazio aereo durante il conflitto in Kosovo.
3.- Il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con parere del 27.11.2017, ha ritenuto l'infermità non dipendente da causa di servizio, in quanto “nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica”, e non sussistono “precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico”.
4.- Il 13.8.2018 (e non il 3.7.2018, come si dice erroneamente nel provvedimento impugnato) il Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, ha comunicato il suddetto parere al Reggimento di appartenenza del ricorrente e gli ha chiesto di invitare l'interessato a far pervenire le sue osservazioni ai fini dell'eventuale riesame del parere.
Il ricorrente ha trasmesso il parere di un medico legale che ha valorizzato la presenza, nell'area poligonale di SA di IR, di sostanze chimiche radioattive e cancerogene quali torio, metalli pesanti e radon in misura decisamente superiore al normale, le N. 00139/2022 REG.RIC.
quali, secondo la letteratura internazionale, possono causare il tipo di tumore che ha colpito il ricorrente; quest'ultimo ha inoltre indicato i periodi nei quali ha partecipato ad esercitazioni in quel poligono, e cioè ottobre 1994, maggio 1996, aprile 1997, settembre 2000, ottobre 2001 e aprile 2009.
5.- Ricevute le osservazioni del ricorrente, il Comitato di verifica ha concluso il riesame il 15.11.2019 confermando il parere negativo, in quanto “Da supplemento di istruttoria richiesto da questo CVCS è stato appurato dai rapporti informativi acclusi che tale attività di addetto alle batterie missilistiche è stata svolta in condizioni di sicurezza e che l'utilizzo dei radar di guida dei missili a testata convenzionale avveniva in modo tale da non interessare in alcun modo gli operatori e che il periodo documentato presso il poligono PSG [rectius PSQ, cioè Poligono SA di IR] è stato solo di pochi giorni”; inoltre “il tumore renale nelle sue varianti istologiche è una neoplasia piuttosto frequente nella popolazione adulta e di sesso maschile”.
6.- Ben due anni dopo il Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, con provvedimento del 23.11.2021 (M_D GPREV CSE2021
0002971 23-11-2021), ha decretato che l'infermità non dipende da causa di servizio.
7.- Nel frattempo, a gennaio 2020, il ricorrente ha avuto una recidiva del tumore e gli
è stato asportato il rene sinistro.
8.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 21.1.2022.
9.- Il Ministero della Difesa si è costituito (al contrario del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e ha depositato una relazione con documenti.
10.- Questo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS- del 28.12.2023, ha disposto la regolarizzazione della procura alle liti in quanto priva di attestazione di conformità all'originale, regolarizzazione alla quale il ricorrente ha provveduto nel termine assegnatogli.
11.- Quindi, con ordinanza n. -OMISSIS- del 17.6.2024, è stata disposta una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., finalizzata ad accertare, in N. 00139/2022 REG.RIC.
contraddittorio tra le parti, la sussistenza del nesso causale tra la patologia diagnosticata al ricorrente e il servizio da questi effettivamente svolto in patria e all'estero.
La verificazione è stata affidata all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Struttura
Complessa Oncologia Medica 1, in persona del suo Direttore, al quale è stata demandata l'individuazione, all'interno della Struttura Complessa, di un medico fornito delle competenze specialistiche necessarie per rispondere al seguente quesito:
«Dica il verificatore se, in base alle attuali conoscenze scientifiche, ai precedenti e agli studi epidemiologici, sia possibile stabilire, e con quale probabilità, un rapporto di causalità, o anche solo di concausalità, tra il servizio prestato dal ricorrente e la specifica patologia diagnosticata al medesimo (“carcinoma renale a cellule chiare, a pattern di crescita solido e cistico rene sx”), tenendo conto dei tempi di insorgenza e delle modalità di evoluzione della patologia, nonché dei tempi e delle condizioni in cui il servizio è stato prestato, in particolare:
a) nel periodo dal febbraio 1984 al settembre 2011, durante lo svolgimento dell'incarico di operatore elettronico presso il 4° Reggimento Artiglieria Controaerei
Missili, con compiti di protezione dello spazio aereo mediante apparecchiature radar;
b) durante le esercitazioni presso il poligono di SA di IR (Nuoro) a ottobre
1994, maggio 1996, aprile 1997, settembre 2000, ottobre 2001 e aprile 2009, per circa
7-10 giorni in ciascuna occasione, tranne l'ultima nella quale la durata è stata di circa 30 giorni;
c) durante il servizio presso il poligono di TO Veneri (Lecce) dal 13.10.1998 al
21.6.1999».
12.- Scaduti i termini fissati da questo Tribunale senza che fosse stata espletata la verificazione, il ricorrente ha depositato un'istanza per l'adozione di “ogni misura idonea affinché la verificazione … sia eseguita quanto prima”. N. 00139/2022 REG.RIC.
13.- Il 27.3.2025 il dr. -OMISSIS-, individuato dal Direttore della Struttura Complessa
Oncologia Medica 1 dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per rispondere ai quesiti posti da questo Tribunale, ha depositato una relazione nella quale ha illustrato in generale i fattori di rischio per l'insorgenza del tumore che ha colpito il ricorrente, redatta senza sottoporre a visita quest'ultimo e senza contraddittorio con le parti.
14.- Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 31.3.2025 è stato disposto quanto segue: è stata affidata la verificazione al dr. -OMISSIS-, aderendo all'indicazione fornita dal direttore della Struttura individuata; è stato disposto che il medesimo prendesse contatto con i difensori delle parti costituite, e con i consulenti tecnici di parte, per concordare l'avvio e individuare il contenuto delle operazioni peritali, comprensive di una visita specialistica in contraddittorio del ricorrente, e dell'acquisizione di tutta la documentazione ritenuta utile per rispondere al quesito formulato; è stato fissato il nuovo termine per l'inizio delle operazioni peritali, dal quale far decorrere i termini per lo svolgimento delle operazioni stabiliti con la citata ordinanza n. -OMISSIS-; infine è stato disposto che la relazione già trasmessa dal dr.
-OMISSIS-, e acquisita al fascicolo del giudizio il 27.3.2025, fosse sostituita da quella redatta al termine della verificazione.
15.- La nuova relazione del verificatore è stata depositata il 2.10.2025.
16.- L'Amministrazione resistente ha depositato la memoria ex art. 73 c.p.a., alla quale il ricorrente non ha replicato, e all'udienza pubblica del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con l'unico, articolato motivo il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia affetto da vizio di motivazione, eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d'istruttoria, errore sui presupposti e ingiustizia manifesta, nonché da violazione dei d.P.R. 461/2001 e N. 00139/2022 REG.RIC.
90/2010 (quest'ultimo come modificato dal d.P.R. 40/2012) e del relativo rischio tipizzato.
Come accennato, egli indica due cause della patologia che lo ha colpito:
a) l'esposizione alle radiazioni e alle onde elettromagnetiche emesse dai radar, durante il servizio svolto dal febbraio 1984 al settembre 2011, quale operatore elettronico presso il 4° Reggimento Artiglieria Controaerei Missili, con compiti di protezione dello spazio aereo, appunto mediante apparecchiature radar;
b) l'esposizione a sostanze cancerogene presso i poligoni di tiro, e segnatamente presso il poligono di SA di IR (Nuoro), durante le esercitazioni alle quali ha preso parte a ottobre 1994, maggio 1996, aprile 1997, settembre 2000, ottobre 2001 e aprile 2009, per circa 7-10 giorni in ciascuna occasione, tranne l'ultima nella quale la durata è stata di circa 30 giorni, e presso il poligono di TO Veneri (Lecce), dove ha prestato servizio 13.10.1998 al 21.6.1999.
2.- Con riguardo all'esposizione ai radar, il ricorrente sostiene che le onde elettromagnetiche emesse da tali apparecchiature possono determinare l'insorgenza di un tumore, come risulterebbe dalle relazioni del convegno medico-scientifico internazionale tenutosi a Potenza Picena (MC) il 20.4.2013 (doc. 11 ricorrente) e dalla relazione di minoranza del 7.2.2018 della Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni (doc.
12 ricorrente); egli sostiene inoltre che, durante l'utilizzo dei radar di guida dei missili a testata convenzionale, non indossava protezioni specifiche e operava all'esterno, dove erano situati i radar; ha prodotto anche copia di una pagina web del sito della
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, relativa al rapporto tra questa patologia e le radiazioni ionizzanti (doc. 17 ricorrente).
2.1.- L'Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, ha replicato che le onde elettromagnetiche prodotte dai sistemi radar sarebbero classificate come N. 00139/2022 REG.RIC.
radiazioni non ionizzanti e, per quanto concerne gli effetti sulla salute, nella letteratura medica sarebbero state rilevate limitate evidenze solo in relazione alla leucemia infantile, mentre non ci sarebbero evidenze di una correlazione negli adulti tra l'esposizione alle onde in questione e l'insorgenza di patologie tumorali; inoltre l'Amministrazione sostiene che in linea generale, nei riguardi dei tumori e in particolare quelli ematologici, non è stata evidenziata, negli studi scientifici di settore, una qualche forma di radioinducibilità, soprattutto per quanto riguarda le esposizioni occupazionali.
3.- Con riguardo ai periodi durante i quali il ricorrente ha prestato servizio presso i poligoni di SA di IR (NU) e di TO Veneri (LE), il ricorrente sostiene che nei suddetti poligoni sarebbe presente materiale radioattivo e tossico in concentrazioni anomale, sopra soglia, idonee a determinare lo sviluppo di patologie tumorali, come risulterebbe:
- dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta di cui sopra;
- da una CTU espletata nel 2018 in un giudizio civile di responsabilità extracontrattuale davanti al Tribunale di Roma promosso contro il Ministero della
Difesa, volta a verificare il grado e l'intensità della contaminazione da uranio impoverito all'interno di un poligono militare e il nesso di causalità tra l'esposizione a tale sostanza e la patologia dell'attore (doc. 13 ricorrente);
- dalla relazione finale del board scientifico SA di IR costituito con il compito di effettuare una valutazione degli studi esistenti e approfondire, ove possibile e fattibile, gli aspetti più problematici con ulteriori studi nei poligoni militari della
Regione Sardegna (doc. 14 ricorrente);
- dalla sentenza del TAR Puglia, Lecce, 4.11.2020 n. 1191, che avrebbe impedito la ripresa di attività di esercitazione nel poligono di tiro di TO Veneri, in quanto
“significativamente contaminato” per “sicuro superamento dei limiti soglia di concentrazione di piombo e rame”, con conseguente “rischio per la salute collettiva”; N. 00139/2022 REG.RIC.
- dalla sentenza del TAR Sardegna, 6.9.2021 n. 634, sull'ottemperanza a una sentenza del medesimo TAR relativa al riconoscimento della causa di servizio a un militare ammalatosi di tumore a 35 anni, il quale aveva partecipato a missioni internazionali e ad esercitazioni nei poligoni sardi tra cui quello di SA di IR.
3.1.- Su questo aspetto l'Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, ha replicato che:
- le esercitazioni che si svolgevano presso il poligono di SA di IR duravano circa una settimana per ciascun reparto, e nel corso delle stesse il ricorrente, in qualità di operatore elettronico alla Sezione Lancio, doveva trasportare il missile e posizionarlo sul lanciatore: terminate tali attività, egli si ritirava presso appositi locali dai quali assistere in sicurezza al lancio; il tutto sotto la costante vigilanza del personale valutatore, che si accertava dell'uso di tutti i dispositivi di protezione richiesti; tali attività venivano svolte a 300 metri di distanza e 10 metri più in basso rispetto ai sistemi emettitori di onde elettromagnetiche presenti nel poligono, il cui lobo di emissione non interessava l'area nella quale operava il personale addetto al lancio; inoltre l'esposizione non si sarebbe comunque protratta per periodi significativi;
- sarebbero generiche le allegazioni del ricorrente sull'esposizione a metalli pesanti
(torio, radon), all'uranio impoverito e alle nanoparticelle nei poligoni di tiro di SA di IR e di TO Veneri, in quanto non risulta nessun fatto specifico relativo all'esposizione del militare;
- nei poligoni sardi non vi sarebbe torio, perché il missile MILAN utilizzato nelle esercitazioni contiene tale elemento chimico (nella forma di ossido di torio) quale componente del sistema di guida, ma l'elemento resta confinato all'interno del dispositivo tracciante e può prontamente essere recuperato e allontanato dall'area di esercitazione del poligono, come sarebbe evidenziato nella Relazione Igesan -
OMISSIS- 25-09-2020 e nell'annessa scheda di approfondimento n. 5, relative ad un caso analogo (allegati 12-13 alla relazione dell'Amministrazione); N. 00139/2022 REG.RIC.
- la Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito, nella relazione approvata nella seduta del 9.5.2013, ha escluso che siano state utilizzate armi all'uranio impoverito presso poligoni di tiro insediati sul territorio italiano (pag. 31-
32).
4.- Il ricorrente contesta poi l'affermazione del parere del Comitato di verifica secondo cui il tumore renale sarebbe “piuttosto frequente nella popolazione adulta e di sesso maschile”, ritenendola priva di riscontri nei dati scientifici e statistici a disposizione.
Egli cita in proposito:
- una pagina web del sito dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, nella quale si afferma che “I tumori del rene rappresentano circa il 3% e sono una patologia abbastanza rara, che colpisce circa 9 persone su 100.000 all'anno” (doc. 20);
- una pagina web del sito dell'AIRC sul tumore al rene (doc. 18), nella quale si afferma che tra i principali fattori di rischio legati alla persona ci sono il forte sovrappeso
(assente nel ricorrente), al quale è attribuito circa un quarto dei casi in Europa e un incremento del rischio pari al 24% negli uomini, e l'ipertensione arteriosa (che il ricorrente avrebbe sviluppato solo dopo gli interventi al rene), associata a un incremento del 60% delle probabilità rispetto ai normotesi;
- la pagina dedicata al tumore al rene di un blog del prof. -OMISSIS-, nella quale si indica, quale fattore di rischio esterno, proprio il contatto con metalli pesanti (doc. 21);
- un documento sul tumore al rene realizzato dall'Associazione Italiana di Oncologia
Medica, nel quale si afferma che l'assorbimento per esposizione a cadmio, amianto e piombo è correlato con l'origine della malattia (doc. 22);
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del -OMISSIS-
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12.9.2014), nel quale il tumore al rene viene indicato nella Lista I, Gruppo 6, di malattie professionali, relativa alle “Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”, per le radiazioni ionizzanti (doc.
23, pagg. 1, 20, 25, 52). N. 00139/2022 REG.RIC.
4.1.- Su questo aspetto l'Amministrazione non ha replicato.
5.- Coì esposte le posizioni delle parti, occorre ricostruire la disciplina rilevante, alla luce della recente pronuncia di Cons. Stato, Ad. Pl., 15/2025.
5.1.- L'art. 11, comma 1, d.P.R. 461/2001 rimette al giudizio medico-legale del
Comitato per la verifica delle cause di servizio di stabilire la “riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione”. Sulla base di tale disciplina, si afferma che occorre la dimostrazione in positivo, da parte del lavoratore, del nesso di causalità tra il servizio prestato e la patologia insorta.
5.2.- Tuttavia, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Pl., 15/2025, per le patologie tumorali dei militari contratte in occasione o a seguito di missioni, o dal personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio è stato innovato, con una rimodulazione degli oneri probatori, dall'art. 603, commi 1 e 2, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare, di seguito “c.o.m.”), come modificato dalla l. 9/2011 di conversione del d.l. 228/2010, nonché dalla relativa disciplina regolamentare di attuazione di cui agli artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010.
5.3.- L'art. 603, comma 1, cit., prevede che “Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, N. 00139/2022 REG.RIC.
l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti”.
Come messo in luce da Cons. Stato, Ad. Pl., 15/2025, la disposizione appena citata enuncia in apertura il proprio fine, individua poi i destinatari e i presupposti della riforma, e infine introduce la misura consistente in un'autorizzazione di spesa (la rubrica dell'art. 603 è appunto “Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio”); sebbene la disposizione si sia limitata a un'autorizzazione di spesa, “la sua portata sostanziale non può essere disconosciuta”: essa contiene la “tipizzazione di un rischio professionale specifico” ed esprime “un nuovo paradigma nel sistema dell'equo indennizzo per dipendenza di malattia da causa di servizio, in cui essa è considerata sussistente direttamente dalla legge”. Tale disposizione pone in favore del militare “una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della Difesa fornisce la prova contraria”.
5.4.- L'art. 603, comma 2, poi, stabilisce che i termini e le modalità per la corresponsione dell'equo indennizzo ai soggetti di cui al comma 1 “sono disciplinati dal libro VII del regolamento” di cui al d.P.R. 90/2010, costituito dagli artt. da 1076
a 1084.
Rileva in particolare l'art. 1078, che contiene le definizioni dei concetti enunciati dalla normativa primaria all'art. 603, comma 1, c.o.m.
Le “particolari condizioni ambientali od operative” – rilevanti ai sensi dell'art. 603, comma 1, c.o.m. per il personale impiegato in missioni – sono definite dall'art. 1078, comma 1, lett. d, come “le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. N. 00139/2022 REG.RIC.
Le “medesime condizioni ambientali” – rilevanti ai sensi dell'art. 603, comma 1,
c.o.m. per il personale impiegato in poligoni di tiro – sono definite dall'art. 1078, comma 1, lett. e, come “le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato”.
L'art. 1079, 1° comma, aggiunge che le condizioni di cui all'art. 1078, lett. d-e, appena citato, comprendono “l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico”; le nanoparticelle di metalli pesanti sono definite dall'art. 1078, lett. c, come “un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (-OMISSIS-) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali
i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio)”.
Sempre l'art. 1079, 1° comma, stabilisce che, per il riconoscimento della causa di servizio, le suddette condizioni devono avere costituito “la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso”.
L'art. 1081 stabilisce che “L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma l, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461”; a tale riguardo, Ad. Pl. 15/2025 ha affermato che “tale richiamo potrebbe sembrare indicativo di una volontà normativa di riaffermare le regole di carattere generale per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio anche per le patologie tumorali contratte dal personale militare esposto alle «particolari condizioni ambientali od operative», cui fa menzione l'art. 603 del codice N. 00139/2022 REG.RIC.
dell'ordinamento militare”, ma “Questa ricostruzione … non può essere condivisa, poiché non tiene in adeguata considerazione l'obiettivo del legislatore enunciato chiaramente dalla sopra citata legge n. 9 del 2011, consistente nel «pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano»,
e nello strumento approntato, dato dalla spesa conseguentemente autorizzata dalla norma primaria di cui all'art. 603 del codice dell'ordinamento militare.
Nella linea interpretativa imperniata sulla valorizzazione dell'elemento finalistico ricavabile da quest'ultima espressione legislativa, si desume che con essa si sia inteso facilitare il riconoscimento della causa di servizio, attraverso disposizioni integrative del sistema prefigurato in generale dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461”.
5.5.- Conclusivamente, Ad. Pl. 15/2025 ha affermato che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 603 c.o.m. si è “basata su una valutazione legislativa in base alla quale il nesso causale tra le patologie medesime e il servizio prestato è dimostrabile in via presuntiva.
Attraverso l'impiego del concetto di 'rischio professionale specifico' l'interessato (o il suo erede) è così sollevato dall'onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all'ambiente in cui il servizio è stato svolto.
Il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul
Ministero della Difesa.
33. Il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461, è stato dunque innovato nei termini ora esposti dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare di attuazione (in particolare dall'art. 1078, in precedenza esaminato), con la descritta rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della causa di servizio.
In linea con il sistema di riparto ricavato dall'art. 2087 del codice civile, il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla N. 00139/2022 REG.RIC.
disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio.
L'Amministrazione è invece onerata della prova contraria, la quale come precisato nell'ordinanza di rimessione si sostanzia in «una specifica genesi extra-lavorativa della patologia»”.
6.- Venendo al caso di specie, occorre chiedersi se sussistano i presupposti di cui all'art. 603 c.o.m.
Per l'esposizione ai radar nel corso del servizio ordinario del ricorrente i suddetti presupposti non ricorrono, poiché non si tratta né di missione, né di impiego in poligoni di tiro o nei siti in cui vengono stoccate munizioni; per la partecipazione alle esercitazioni presso il poligono di SA di IR e all'operazione DINAK presso il poligono di TO Veneri, invece, quei presupposti ricorrono, perché si tratta di impiego in poligoni di tiro.
6.1.- Ne consegue che, nell'accertare se l'esposizione ai radar nel corso del servizio ordinario del ricorrente abbia causato la sua patologia, occorre fare applicazione della regola generale valevole in materia di accertamento della causa di servizio, secondo la quale è onere dell'interessato dimostrare in positivo il nesso di causalità; questo comporta – come messo in luce da Ad. Pl. 15/2025 – che, in presenza di patologie connotate da multifattorialità, come quelle tumorali, la prova da fornire tende ad essere
“diabolica”, e il rischio della causa ignota della malattia finisce per gravare per intero sul militare, che, non potendo provare il nesso di causalità tra il servizio prestato e la malattica contratta, non ottiene il riconoscimento della causa di servizio.
6.2.- Invece, nell'accertare se il servizio svolto presso i due poligoni abbia causato la patologia del ricorrente, si può fare applicazione della regola speciale di cui all'art. 603 c.o.m. e alla disciplina regolamentare di attuazione, secondo la quale N. 00139/2022 REG.RIC.
“nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'Amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia” (questo il principio affermato da
Ad. Pl. 15/2025 cit.). Il ricorrente è quindi tenuto a dimostrare solo:
a) di avere svolto il servizio nelle “medesime condizioni ambientali” (secondo la formula usata dall'art. 603, comma 1, c.o.m. per il servizio presso poligoni di tiro), cioè “le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato” (secondo la definizione dell'art. 1078, comma 1, lett. e, del regolamento attuativo), inclusi “l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico” (come precisato dall'art. 1079, comma 1, del medesimo regolamento);
b) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva del rischio professionale specifico tipizzato dalla legge (così Ad. Pl. 15/2025).
7.- Sulla base di queste coordinate ermeneutiche, si può passare all'esame della relazione del verificatore, al quale è stato chiesto se sia possibile stabilire, e con quale probabilità, un rapporto di causalità, o anche solo di concausalità, tra il servizio prestato dal ricorrente e la specifica patologia diagnosticata al medesimo.
7.1.- Il verificatore ha individuato otto fattori di rischio correlati alla diagnosi di carcinoma a cellule chiare del rene: l'esposizione al fumo di sigarette; l'obesità e l'incremento ponderale; l'ipertensione arteriosa; l'esposizione a radiazioni ionizzanti; coloranti presenti nell'industria chimica; l'esposizione a metalli pesanti tra cui il N. 00139/2022 REG.RIC.
cadmio, il piombo e l'amianto; alcuni erbicidi ai quali sono esposte talune categorie di lavoratori nel mondo dell'agricoltura; un'alterazione del gene VHL.
Il verificatore ha espressamente escluso, a seguito di “un'accurata anamnesi familiare
e personale”, che il ricorrente fosse fumatore (o anche ex fumatore, come precisato nella risposta alle osservazioni del Ministero), sovrappeso e iperteso; ha anche escluso,
a seguito di apposita indagine molecolare, l'alterazione del gene VHL.
Vanno altresì esclusi l'esposizione a coloranti dell'industria chimica e a erbicidi utilizzati in agricoltura, visto che il ricorrente non è un lavoratore che ha operato in quei due settori, ma un militare.
Degli otto fattori di rischio, quindi, ne restano solo due: l'esposizione a radiazioni ionizzanti e l'esposizione a metalli pesanti, a proposito dei quali il verificatore ha affermato che “La letteratura scientifica nazionale e internazionale attribuisce un potenziale ruolo eziologico alle radiazioni ionizzanti, ai metalli pesanti (come torio, cadmio, uranio impoverito), e alle nanoparticelle generate da brillamenti, tutti presenti nei siti in cui il militare ha operato”.
7.2.- Il verificatore ha altresì messo in risalto, rispondendo a un'osservazione del
Ministero, che “l'età di insorgenza della sua patologia oncologica (51 anni) è avvenuta in epoca decisamente antecedente di quella che è l'età media di insorgenza di un carcinoma del rene”, cioè 64 anni (come precisato all'inizio della relazione).
7.3.- Il verificatore ha tuttavia precisato che “l'estrema variabilità interindividuale fa sì che l'impatto cancerogeno di ogni fattore sia differente da soggetto a soggetto”, che
“il livello di conoscenza in ambito epidemiologico è in continua evoluzione nell'identificazione di ulteriori fattori di rischio, quale quello alimentare o ambientale”, e che “una quota non trascurabile di patologie oncologiche incluse quella a partenza del rene viene diagnosticata senza apparenti fattori di rischio noti”.
7.4.- Alla luce di quanto sopra, il verificatore ha concluso per la sussistenza di “un potenziale grado di probabilità medico-scientifica che l'insorgenza del carcinoma del N. 00139/2022 REG.RIC.
rene del Sig. -OMISSIS- sia stata concausata da dette esposizioni [a radiazioni ionizzanti, metalli pesanti e nanoparticelle generate da brillamenti]. La presenza di fattori di rischio ambientale documentati, l'assenza di altri cofattori significativi nel profilo personale e familiare del paziente, e il nesso temporale compatibile, giustificano una valutazione di possibile concausalità. Si propone pertanto il riesame della posizione del ricorrente con considerazione esplicita del principio di concausalità, … suggerendo un pronunciamento favorevole al riconoscimento della causa di servizio”.
8.- Dalla verificazione si possono trarre le seguenti conclusioni.
8.1.- Per quanto concerne l'esposizione ai radar, la verificazione non la individua, di per sé, quale fattore di rischio per l'insorgenza del tipo di tumore che ha colpito il ricorrente: il verificatore ha infatti indicato come fattore di rischio l'esposizione a radiazioni ionizzanti, ma non risulta che quelle prodotte dai radar impiegati dal ricorrente nello svolgimento del proprio servizio fossero effettivamente tali. A tale proposito il ricorrente, nel ricorso, dapprima ha affermato che i radar lo esponevano
“a radiazioni ed onde elettromagnetiche” (pag. 2) e ad “emissioni elettromagnetiche”
(pag. 8), e poi che i radar contenevano materiali radioattivi (pagg. 11 e 21), ma quest'ultima affermazione è rimasta del tutto indimostrata; anche nel corposo doc. 11 del ricorrente, contenente la trascrizione delle relazioni tenute a un convegno del 2013 su “Radar, radiofrequenze e rischi per la salute”, non si afferma mai che i radar emetterebbero radiazioni ionizzanti. D'altro canto, l'Amministrazione ha specificamente contestato, nella relazione depositata in giudizio, che i radar utilizzati in servizio dal ricorrente emettessero radiazioni ionizzanti.
Quindi, considerato che incombeva sul ricorrente l'onere di dimostrare che l'esposizione ai radar avrebbe causato il tumore che lo ha colpito, che tale dimostrazione non è stata fornita, e che la verificazione non ha individuato l'esposizione ai radar come possibile causa di quel tumore, deve conclusivamente N. 00139/2022 REG.RIC.
escludersi il nesso di causalità tra l'esposizione del ricorrente ai radar e la patologia insorta, sicché il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha affermato tale esclusione, può ritenersi legittimo.
8.2.- Per quanto concerne invece il servizio svolto nei due poligoni, sebbene per periodi di tempo limitati, la verificazione lo considera quale possibile causa del tumore, per la presenza in quei poligoni di radiazioni ionizzanti, di metalli pesanti e di nanoparticelle generate da brillamenti. Peraltro lo stesso Ministero della Difesa, nelle osservazioni alla relazione del verificatore, alla fine di pag. 4, afferma di non potersi escludere «una possibile ed eventuale esposizione a quelle sostanze che vengono associate ad un “aumentato rischio” di sviluppo di neoplasie» nel corso del servizio nei due poligoni.
Quindi, considerato che l'avere prestato servizio in poligoni in cui avviene la
“dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico” (ex art. 1079, comma 1, regolamento cit.) fa presumere la sussistenza del nesso di causalità tra tale servizio e l'insorgenza di un tumore che sia espressione del rischio professionale specifico tipizzato dalla legge, considerato altresì che la verificazione ha effettivamente individuato quel servizio come possibile causa del tipo di tumore insorto nel ricorrente, e considerato infine che il Ministero, di ciò onerato, non ha fornito alcuna prova di una specifica genesi extralavorativa della patologia, deve ritenersi esistente il nesso di causalità tra il servizio in questione e la patologia stessa.
9.- In conclusione, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato.
10.- Inoltre, posto che il ricorrente ha chiesto, oltre all'annullamento, anche di vedersi riconosciuta per l'effetto la causa di servizio, e ritenuto che sussistano i presupposti i cui all'art. 34, comma 1, lett. c, e all'art. 31, comma 3, c.p.a., in quanto non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti N. 00139/2022 REG.RIC.
istruttori che debbano essere compiuti dall'Amministrazione, il Ministero della Difesa essere condannato a riconoscere al ricorrente la causa di servizio, con provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
11.- Le spese di lite e l'onere economico della verificazione vanno posti a carico del
Ministero della Difesa, mentre possono essere compensate le spese tra il ricorrente e il Ministero dell'Economia, che non ha resistito al ricorso.
Le spese di lite sono liquidate nel dispositivo, mentre le spese di verificazione verranno liquidate con separato decreto presidenziale, se e quando il verificatore presenterà la relativa istanza ai sensi dell'art. 66, comma 4, c.p.a.: egli infatti non vi ha provveduto, sebbene nell'ordinanza n. -OMISSIS- fosse stato specificato che
“unitamente alla relazione conclusiva, il verificatore depositerà la propria nota spese ai fini della liquidazione del compenso” (punto C, lett. f), e sebbene in prossimità dell'udienza pubblica la Segreteria gli abbia ricordato l'incombente per le vie brevi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna il Ministero della Difesa a riconoscere al ricorrente la causa di servizio, secondo quanto precisato in motivazione;
b) condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta;
c) compensa le spese di lite tra il ricorrente e il Ministero dell'Economia e delle
Finanze; N. 00139/2022 REG.RIC.
d) pone le spese della verificazione, se e quando liquidate, a carico del Ministero della
Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 2-septies e all'articolo
52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente F/F, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00139/2022 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.