Art. 13.
Nel caso in cui stabilimenti industriali danneggiati o distrutti dagli eventi straordinari riconosciuti come pubbliche calamita' ai sensi della legge 13 febbraio 1952.
n. 50, siano localizzati nei territori indicati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, e appartengano ad imprese che hanno stipulato contratti di mutuo a medio termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni dei contratti stessi possono essere modificate mediante l'applicazione del tasso di interesse e della durata previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 , fermo restando il termine di decorrenza dei contratti di mutuo.
Le modificazioni delle clausole dei contratti in corso sopra contemplati possono essere adottate anche dagli Istituti mutuanti non compresi tra quelli abilitati alla concessione di finanziamenti ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623 .
Nei confronti degli Istituti di credito autorizzati alla concessione dei finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1950, n. 623 , e agli altri Istituti menzionati nel secondo comma del presente articolo, per consentire le modificazioni contrattuali di cui al primo comma, si applica l' art. 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 .
Nel caso in cui stabilimenti industriali danneggiati o distrutti dagli eventi straordinari riconosciuti come pubbliche calamita' ai sensi della legge 13 febbraio 1952.
n. 50, siano localizzati nei territori indicati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, e appartengano ad imprese che hanno stipulato contratti di mutuo a medio termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni dei contratti stessi possono essere modificate mediante l'applicazione del tasso di interesse e della durata previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 , fermo restando il termine di decorrenza dei contratti di mutuo.
Le modificazioni delle clausole dei contratti in corso sopra contemplati possono essere adottate anche dagli Istituti mutuanti non compresi tra quelli abilitati alla concessione di finanziamenti ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623 .
Nei confronti degli Istituti di credito autorizzati alla concessione dei finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1950, n. 623 , e agli altri Istituti menzionati nel secondo comma del presente articolo, per consentire le modificazioni contrattuali di cui al primo comma, si applica l' art. 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 .