Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA I033 6 1 /01 IN NOME DEL POPOLO HAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 8461/98 - Cron.беди - Rel. Consigliere Dott. DO VIDIRI -Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Dott. Camillo FILADORO - Ud. 12/12/00 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio per diritti L. 12000 dal Sig. SOLE 24 ORE SENTENZA il 8. MAR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE லை MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2000 - controricorrente · avverso la sentenza n. 15867/97 del Tribunale di ROMA, 5379 -1- depositata il 08/09/97 R.G.N. 39322/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito l'Avvocato PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- " SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente depositato NT LA proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma aveva rigettato la sua domanda diretta alla condanna del Ministero dell'Interno alla erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all'art. 12 della 118/1971,ed in subordine di quelle previste dall'art. 13 della stessa legge. Dopo l'espletamento di una consulenza medico-legale, il Tribunale di Roma con sentenza dell'8 settembre 1997, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava il diritto di LA NT alla prestazione di Gurbobolan cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971, con decorrenza dal 1 febbraio 1995, e condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere al suddetto LA i ratei maturati e maturandi relativi a detta prestazione, oltre interessi legali e sut ratei rivalutazione monetaria da calcolarsi arretrati ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991; condannava infine il Ministero al pagamento delle spese del gravame. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso NT LA. 1 Hly MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 1 della legge 118 del 1971, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.,nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. il ricorrente che nellaIn particolare, sostiene fattispecie in oggetto non era stato accertato uno dei fatti costitutivi del diritto e, cioè, lo stato di incollocamento, che al pari del requisito sanitario è elemento necessario e costitutivo del diritto. Il requisito socio-economico, al pari del requisito DO EN sanitario è,inoltre, necessario per la fattispecie costitutiva del diritto, che era stato azionato. Sotto tale profilo, non poteva considerarsi sufficiente l'esibizione di una autocertificazione attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali, occorrendo altresì certificazione rilasciata dai competenti Uffici di collocamento, attestante l'iscrizione del ricorrente nelle liste di collocamento speciale a far data dall'istanza amministrativa nonchè l'incollocazione al lavoro dello stesso ricorrente. Concludeva il Ministero con l'affermare che nell'impugnata sentenza risultava del tutto omesso l'esame del requisito socio-economico. 2 th 2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che si vengono ad indicare. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 al pari della 1. 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale ( art. 13 e 12 della legge citata) - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale. In tale senso si è più volte espressa questa Corte GU (cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi ma solo quando essendo iscritto(o - avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio non abbia - 3 Hy conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata è opportuno ricordarlo il contrasto a risolvere - - insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che " in alcune sentenze si era ritenuto che la incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si DOlden era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che : a) incollocato secondo la dizione dell'art. 13 della - legge 118 non è il "disoccupato" o non occupato", 11 - bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto con le sue condizioniun'occupazione compatibile psico-fisiche; b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che 4 th la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di prova, ma di un elemento costitutivo della fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione. riconoscimentoGauboldenLa rigorosità di tali principi la cui ratio 2.1. - nell'esigenza del individuata va come prestazione sociale attribuibile dell'assegno solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne - non poteva chela collocazione nel mondo lavorativo essere attenuata in più recenti pronunzie di questa agli invalidi Corte con riguardo infrasessantacinquenni) ultracinquantacinquenni (ma non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette (cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 $ 5 Ну agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del. 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. 11 secondo della stessa legge, per il comma, delsuperamento anno di cinquantacinquesimo età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti" (sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n.7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque limite preclusivo per - l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971) a detto invalido non - può essere l'assegno mensiledisconosciuto di invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. -In questa ipotesi, relativa si ripete ancora una volta alla richiesta di assegno da parte- 6 ply dell'invalido ultracinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi 10 stesso - come si è visto significato ad essa assegnato con ladalla citata decisione delle Sezioni unite sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, quale cioè stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido. филова Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato, sulla base di un canale privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche (cfr. tra le più recenti: Cass. 19 gennaio 1993 n. 473). in osservanza di quanto 2.2. Per concludere, un., n. 203 del 1992, va stabilito da Cass., Sez. ribadito in questa sede il principio secondo il quale 7 shy per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensi colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento abbia trovato un'occupazioneobbligatorio, non acompatibile con le sue condizioni psico-fisiche, nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle Gundolshe predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, infatti, come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (cfr. art. 13, comma 2, 1. n. 118 del 1971).
2.3. Al fine di accreditare una interpretazione più flessibile della disposizione dell'art. 13 1. n. 118/1971 ww idonea ad escludere che l'iscrizione (o la relativa domanda) alle liste speciali ex art. 19 fly della legge n. 482/1968 configuri un passaggio obbligato per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità - - si è affermato in una ottica diversa da quella seguita dalla decisione delle Sezione Unite n. 203 del 1992 (operante uno stretto collegamento disciplina generale delle assunzioni tra la obbligatorie e quella sui mutilati ed invalidi civili) che la normativa della legge 2 aprile 1968 n. 482 e quella della legge 30 marzo 1971 n. 118 operano su piani complementari, intervenendo "l'art. 13 della legge del 1971 nei casi in cui si sono rivelate vane Gundelshe le provvidenze della legge del 1968, così come complementari sono il primo ed il terzo comma dell'art. 38 Cost, dei quali le due leggi citate costituiscono, rispettivamente, attuazione"(cfr. in tali sensi :Cass. 25 ottobre 1997 n. 10520). Una siffatta opzione ermeneutica viene, però, impedita dalla lettera dell'art. 13 della 1. n. 118/1971 che con la significativa espressione di "incollocati al lavoro" mostra di fare esplicito "collocamento riferimento alle procedure del obbligatorio" ed agli speciali elenchi in cui gli invalidi devono essere iscritti al fine di trovare occupazione. E la necessità di un raccordo tra le due normative deriva da evidenti esigenze di razionalità 9 fly del sistema non potendosi negare che l'assegno di invalidità, quale prestazione da riconoscersi solo in presenza di ben individuati presupposti(limiti di reddito;
riduzione della capacità lavorativa, fissata ora al 74% a partire dal 12 marzo 1992), non può con il non essere riconosciuta all'invalido che, iscriversi nelle liste (e non facendone domanda), non solo non agevola gli accertamenti della presenza di detti presupposti, ma soprattutto altera quel rapporto tra domanda ed offerta di lavoro che sta alla base del collocamento e che assume particolare rilevanza sul Gandoboken piano socio-economico proprio in relazione alle fasce dei lavoratori più deboli ed emarginati. Collegamento la cui necessità è stata ancora più accentuata dalla recente legge 12 marzo 1999 n. 68(contenente la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie), che da un lato abolisce il limite di età per usufruire del collocamento obbligatorio e dall'altra tende all'attuazione di un collocamento mirato>, la cui buona riuscita presuppone l'iscrizione alle liste di collocamento ed il rifiuto di un ottica di incontro> non istituzionalizzato tra domanda ed offerta di lavoro.
2.4. Di recente questa Corte ha affermato : a) che il requisito dello stato di "incollocazione al 10 Hy lavoro" previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 va inteso come stato di fatto di "disoccupazione" o "non occupazione" anche con riguardo agli invalidi civili di età inferiore ai cinquantacinque anni che, pur avendo presentato domanda di assegno di invalidità, non abbiano ancora ottenuto dalla competente commissione sanitaria О dall'autorità giudiziaria l'accertamento di un grado sufficiente alla presentazione didi invalidità domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile Gundolden 1968 n. 482"; b) che solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della commissione sanitaria, o dopo la pubblicazione della sentenza, che riconoscono un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle predette liste speciali di collocamento, sorge per l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della citata legge n. 118 del 1971, l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio(cfr. in tali esatti termini : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844). Siffatte statuizioni si basano sull'espresso assunto che non solo non è possibile l'iscrizione ma non si può presentare neppure la domanda relativa (in 11 flyНу quanto la presentazione di una domanda presuppone la configurabilità normativa del diritto richiesto nei confronti della pubblica amministrazione) perchè l'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, con lo statuire che la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento sia "munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti" imporrebbe, appunto, per l'iscrizione nelle liste di collocamento il preventivo accertamento dello stato di invalidità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'art. 8 della legge 30 marzo 1971 Gaudholden n. 118 e succ. modifiche (cfr. ancora Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.). La considerazione, già di per sè decisiva, che le suddette commissioni sono state istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1968 ed il fatto che la domanda idonea a l'iscrizione agli elenchi di cui all'art.ottenere 19 della legge stessa va presentata agli Uffici di collocamento (e può essere corredata dalla documentazione apprestata dalla parte richiedente a dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste speciali) inducono a - sempre con le precisazioni innanzi condividere enunciate - le statuizioni della citata sentenza n. 12 ply 203 del 1992 delle Sezioni Unite, che ritiene indispensabile l'iscrizione (o la relativa domanda) nelle liste speciali di collocamento obbligatorio al fine dell'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità. D'altra parte, il fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel regolare la della domanda, preveda che debbanopresentazione alle commissioni sanitarie essere indirizzate provinciali istituite come detto con la legge stessa - - solo quelle finalizzate ad ottenere le provvidenze DOlee di cui agli artt. 12,13,23 e 24 e non menzioni anche quella per l'accertamento delle minorazioni psico- fisiche nella misura utile all'iscrizione nelle liste speciali, conferma ancora una volta che, nell'intento del legislatore, è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni. A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi per l'invalido ultracinquantacinquenne (non ancora sessantacinquenne ai fini di cui al citato art. 13 della legge n. 118 del 1971 ma di già, appunto, ultracinquantacinquenne ai fini dell'art. 1 della legge 482/1968), non iscrivibile nelle liste speciali collocamento obbligatorio per superamento deldi 13 ну limite di età. In tale caso va, infatti, ribadito che lo stato di incollocamento deve intendersi come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa e deve dall'invalido stesso, attore in giudizio, essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni ( ex art. 2729 c.c.) (cfr. al riguardo : Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit.). Per l'ultracinquantacinquenne non può neanche pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione ) la domanda di iscrizione) nelle liste di 0 Gundolden, collocamento ordinario, atteso che il lavoratore invalido ha diritto di essere avviato al lavoro con un meccanismo che tenga conto della sua menomata capacità lavorativa, non soltanto per beneficiare della "obbligatorietà" delle assunzioni, nei limiti dell'aliquota fissata dalla legge, da parte delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche (aliquota ora variata per effetto dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999), ma anche per la -che il sistema di cui alla legge n. 482garanzia del 1968( ed ora della legge n. 68 del 1999) può offrirgli -di conseguire una occupazione in mansioni compatibili con il suo stato fisico (art. 20, comma 3, della citata legge n. 482/1968;ed ora art. 2 della legge n. 68 del 1999, per effetto del collocamento 14 fly dell'invalido mirato nel posto adatto> in ragione delle sue capacità lavorative) (per tali considerazioni alla luce della legge n. 482 del 1968 : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.).
3. Le conseguenze degli enunciati principi,più volte riaffermati da ultimo da questa Corte (cfr. al riguardo ex plurimis: Cass. 8 giugno 2000 n. 7820;Cass. 3 giugno 2000 n. 7432), espletano un ulteriore effetto anche sotto altro versante. Garboles. Si è più volte ripetuto come per l'invalido lo stato di incollocazione ultracinquantacinquenne si debba intendere come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa ( e, quindi, come stato dal quale non è dato ricavare alcun reddito impeditivo del riconoscimento dell'assegno di invalidità) e che detto stato deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova e, quindi, anche con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.) (cfr. ancora Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit). Il che è opportuno precisare deve - essere fatto anche per la mancanza di pensioni, assegni ulteriori redditi impeditivi dell'attribuzione della pensione di inabilità о dell'assegno mensile (cfr. per il requisito economico art. 11, comma 2, ed art. 12, comma 2, 1. n. 118 del 1971). 15 Shy Da qui anche la necessità di stabilire quale portata ad un atto di autocertificazionedebba assegnarsi attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali, e la cui efficacia è stata contestata dal Ministero ricorrente. Orbene, il requisito socio-economico non può 3.1. provato sulla base di una dichiarazione essere sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, atteso che in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore Gurholden probatorio, neppure indiziario, può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione (cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). La piena equiparazione, a fini probatori, tra dichiarazione resa dallo stesso soggetto la interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 1. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, 1. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa, nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire 16 M e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti a favore dell'interessato (cfr. in motivazione : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale perchè riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (atto quest'ultimo assimilabile alle Gundolken dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe riconoscere a detta dichiarazione una efficacia probatoria(anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) in contrasto con la regola generale in virtù della quale la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni(cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). Un simile indirizzo trova conforto anche in autorevole dottrina che ha evidenziato come non possa - ove si escludano le fattispecie regolate dall'art. 2734 17 Vy c.c. (cui può aggiungersi anche il caso delle dichiarazioni pro se emergenti dalle scritture contabili tra imprenditori :art 2710 c.c.) attribuirsi alcuna efficacia probatoria alle rese al di fuori del processo,dichiarazioni pro se assumendo di contro quelle rese nel corso del giudizio fonte di prova legale, solo se rivestite delle forme particolari del giuramento decisorio(art. 2736 c.c. e 233 ss c.p.c.), o efficacia di argomento di prova, se rese in sede di interrogatorio libero ex Gandoldam art. 117 c.p.c. Ne consegue che la mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sopperisce unicamente alla mancanza di documenti al fine di ottenere provvedimenti in sede amministrativa e non a carenze probatorie in sede giudiziaria che altererebbero un sistema processuale incentrato in linea di massima - ed al di fuori di ipotesi insuscettibili di interpretazioni estensive sul generale rifiuto di - prove, che per provenire da parti direttamente interessate alla soluzione del giudizio, non presentino quei caratteri di obiettività> e di attendibilità>, capaci di supportare adeguatamente la decisione del giudice.
3.1. Nè per andare in contrario avviso vale 18 н13 addurre il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, e sostenere che uno strumento previsto con efficacia probatoria ai fini amministrativi non può non assumere valenza probatoria anche in sede giudiziaria. Nè ancora assumono, ai fini della problematica in oggetto, rilevanza alcuna le conseguenze di carattere penale in cui incorre il non dovesse dichiarante allorquando il dichiarato rispondere al vero. Ed infatti, sotto il primo profilo è sufficiente dell'unicità obiettare come il principio dell'ordinamento non può valere a giustificare l'estensione al processo di regole capaci per il loro contenuto di scardinarne i tratti caratterizzanti, ivi compresa quella regola in virtù della quale la parte non può ricavare elementi di prova ai fini del - soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. a proprio favore da proprie dichiarazioni>(cfr. in - tali sensi : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10553 cit.). Sotto il secondo profilo è, poi, agevole la considerazione che il richiamo alla sanzione penale non può costituire di per sè passaggio ermeneutico idoneo a determinare l'ambito applicativo di una specifica disposizione, che va definito alla stregua 19 My del principio letterale e di quello della voluntas legis secondo i dettati dell'art. 12 preleggi. Infine, l'attribuzione di valore, anche sul piano indiziario, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può giustificarsi neppure sulla base della negatività del fatto da accertare o comunque : della difficoltà della prova, non potendosi neanche in tali casi invertire l'onere probatorio(cfr. al riguardo ex plurimis : Cass. 20 febbraio 1998 n. 1790;Cass. 20 maggio 1973 n. 5744). Ed anche in relazione al campo giuslavoristico è ND stato sottolineato come il criterio di facilità della prova> non abbia mai operato a discapito dei principi fissati dall'art. 2697 c.c., anche in considerazione del fatto che sono suscettibili di ridimensionare la portata dell'onere gravante sul lavoratore i poteri di acquisizione d'ufficio del materiale probatorio, che il giudice di merito può esercitare in ossequio al principio di tendenziale ricerca della verità materiale cui è improntato il rito del lavoro(artt. 421, 2 comma, e 431, 2 comma, c.p.c.) (cfr. in tali sensi: Cass. 10 novembre 1999 n. 12492).
3.2. E' evidente che ad una diversa risposta induce l'accertamento sulla rilevanza processuale di una sostitutiva dell'atto di notorietà,dichiarazione 20 LY (vertente su fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda), posta in essere non dal diretto interessato alla controversia ma da un terzo -- possibilità questa espressamente prevista dal d.p.r. 403/1998 - dovendo a detta dichiarazione attribuirsi la stessa rilevanza assegnata alla scrittura proveniente da un terzo (cfr. su tale scrittura : Cass. 2 febbraio 1999 n. 852;Cass. 27 novembre 1998 n. 12066; Cass. 9 maggio 1987 n. 4295). Ne consegue che la dichiarazione in esame diversamente, dunque, da quella proveniente dalla parte, pur non assumendo older ! probatoria propria delle prove l'efficacia documentali, può costituire un indizio atto a concorrere alla formazione del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
4. Per i motivi esposti la sentenza impugnata va, dunque, cassata, ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Roma, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati, anche in relazione all'età che si accerterà essere del LA NT.
5. Al giudice di rinvio va rimessa anche la 21 regolamentazione delle spese del presente giudizio (di cassazione).
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2000. EL CH IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Ganololitan Ph IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 8 MAR. 2001 IL COLLABORATORE есе oggi, DI CANCELLE A DCA M E R P U 3 3 0 5 1 . . A S T I N S R D A , A 3 T ' 7 O , L - L L A 8 L S E - E O 1 D P B 1 I S I S I D N E N E G A G S T G O I S E A A O L D P O E M T A , I T L I O L A R R E I D T D D S E I T G O E N R E S E 22