Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ŞEZI02 5 73 703 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggett latea extered Composta dagli Il .mi Sigg.ri Magistraci : Presidente R.G.N. 21938/00 Dolt. Angelo GRIECO Consigliere Dott. Maric Rosario MORELLI ד Consigliere Cron. 5330 Dott. Walter CELENTANO Rep. 715 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Dd. 22/10/2002 CECCHERINT Rol. Corsigliere Dott. Aldo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FONT_ TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELLA CONCILIAZIONE 44, presso l'avvocato MARIA ANTON ETTA PERILLI, che 10 rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
BOMBARA RODERTO, nella qualità di curatore fallimentare del SUPERMERCATO NT TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIMINALE 38, presso l'avvocato VINCENZO COMI, rappresentato е di Ceso da l'avvocato JIGI VASTA, giusta mandato in calce al controricorso;
2002 1929 controricorrente на
contro
TRIBUNALE LOCRI SEZIONE FALLIMENTARE;
intimato - avve so 11 decreto del Tribunale di LOCRI, depositato il 17/07/00; udita lä relazione de la causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato PERITI.I, cte ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Concrale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso iг. via principale ber l'inammissibilità del ricorso 2 in subcrdine il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO II tribunale di Locri, con decreto pronunciato in data 13 luglio 2000 ex art.. 26 1 fail., ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NT FO con- tro il decreto del giudice delegato al fallimento della società Supermercato F2 di FO NT e FO Miche- le Tonuna so in dala 5 maggio 2000 (di reiezione dell'istanza presentata il 21 marzo 2000; 11 Tribunale ha ritenuto che il reclamante avesse in precedenza già proposto le medesime istanzo al giudice delegato, che le aveva già respinte cor decreto (confermativo dei cli 2 precedenti decreti 13 marzo e 21 luglio 1999) in data 9 dicembre 1999, contro il quale l'interessato aveva pe- raltro presentato reclamo il 14 gennaio 2000. Per la cassazione del decreto del Tribunale il For- ti ricorre ex art. 111 Cost. con atto notificato il 31 ottobre 2000, proponendo un motivo, illustrato arche con una successiva memoria. 11 Fallimento Supermercato 2 di FO NT Ё FO Michele Tommaso, e dei singoli soci, in persona del S10 curatore dcli.. Roberto Bombara, resiste сал controricorse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo del ricorso, proposto ā norma dell'art. 111 CosL., si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.
1-2 e 132 1, 4 c.p.C., dell'art. 4 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nonché 1* omessa. insufficiente contraddittoria motivazione punto decisivo della della sentenza impugnata 51 ח:1 controversia;
deduce che la motivazione dc impugnato decreto fondata esclusivamente sull'esistenza di precedenti provvedimenti emessi dal giudice delegato sulle stesse questioni, co in partico- larc sul provvedimento emesso in data 25 gennaio 2000, provvedimento che non riguardava il fallito, odierno ricorrente, bensi sua moglie, c cho pertanto non gli 3 era stato neppure notificato. Quanto al resto, si riba- disce che non vi era mai stata - né da parte del giudi- --ce delegato né da parte del Tribunale una pronuncia che prendesse in considerazione l'errore. di calcolo 2 'estinzione della compensazione, pur ripetutamente de- nunciati, e tanto meno pronunce motivate sul punto. Trattandosi di ricorso proposto a norma dell'art. 111 Cost. contro provvedimento aecisorio non altrimenti impugnabile, ed amressO solo per violazione di legge, lo stesso è inammissibile per la parte in cui denuncia il difetto di motivazione. Il motivo è per il resto generico, perché non ricollega al contenuto della pronuncia impugnata. -1 Tribunale d Locri поп ha identificato 11 precedente provvedimento, ostativo ad un riesame nel merito, nel decreto in data 25 gennaio 1999, sul quale si sofferma il ricorrente il quale insiste soprattutto sul punto che un decreto in data 25 gennaio 2000 del giudice de- legato, qual è quello citato nel provvedimento pugna- to, non esiste in atti, e no deduce che dove trattarsi del decreto 25 gennaio 1999, pronunciato però au istan za di sua moglie), bensi nel decreto in dala 9 dicembre 1999, che 11 ricorrente nor prende in a.cun modo in considerazione. Il ricorso 8- limita a gerunciare un' omessa pronuncia, che è contraddetta dalla pronuncia ch motivata di inammissibilità, ed una violazione di legge che non si ricava dal decreto impugnato, e che si Tra- durrebbe piuttosto in un errato apprezzamento delle ri- sultanze processuali, vizio non deducibile nella pre- sente sede. Ii ricorso è pertanto inammissibile. La spese de giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si 1- quidano como in dispositivo.
P.Q.M.
La Corts dichiara inammissibile il ricorso, E con- danna il ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per onorario, e in Euro 120,00 per esborsi.. Così deciso A Roma, in camera di consiglio, il giorno 22 ottobre 2002. IL Presidente Il Consigliere estensore Angelo Grieco Aldo Ceccherini ево ц CORTE P A Civile Deposit Cancelleria * 20 FEB. 2003 IL AS E IS prang love _ _ 5