Sentenza 4 novembre 2011
Massime • 1
Il vizio parziale di mente esclude la configurabilità della circostanza aggravante prevista dal n. 4 dell'art. 61 cod. pen. quando la condotta inumana e crudele sia l'effetto della riscontrata malattia. (Nella specie, la Corte ha escluso l'aggravante in quanto il numero elevato di colpi di arma bianca, con cui l'omicida aveva colpito la vittima, era conseguente all'esplosione di rabbia tipica del vizio mentale da cui era afflitto).
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La lite temeraria è una fattispecie introdotta dal legislatore al fine di ridurre il carico del contenzioso giudiziario. Tramite suddetto strumento, si intende evitare tutti quei procedimenti infondati, che non condurranno ad un esito favorevole per l'attore, ma che rischiano di ingolfare il sistema giudiziario italiano. Il legislatore, in questo caso, ha previsto come rimedio il risarcimento del danno. La norma prevede due voci di danno, l'una che deve essere oggetto di prova da parte del danneggiato, l'altra, invece, che è liquidata in via forfettaria, e ha prevalente carattere sanzionatorio. In tal modo, si intende dissuadere le parti del giudizio da porre in essere condotte …
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Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2011, n. 20995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20995 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/11/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1192
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 12149/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
OL ES, nato il [...];
2) OL ES, nato il [...]
avverso la sentenza n. 22/2010 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 11/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 04/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. ANGELA TARDIO;
udito il Procuratore Generale dott. ELISABETTA CESQUI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per il ricorrente l'avv. PIETRO CHIODO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso e la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 marzo 2010 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato LI ND colpevole del reato di omicidio aggravato in danno di UM SA, colpito ripetuta mente, per almeno venti volte, con un coltello da cucina di grosse dimensioni e deceduto per le ferite riportate at torace e in altre regioni del corpo, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., n. 1 e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione del vizio parziale di mente, ritenute equivalenti alla residua aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., n. 4, contestata per la crudeltà espressa contro la vittima, e alla recidiva reiterata specifica, e l'ha condannato, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, alla misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia dopo l'espiazione della pena e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile.
2. Con sentenza dell'11 febbraio 2011, la Corte d'assise d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto insussistenti la circostanza aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., n. 4 e la recidiva come contestate, e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e con il ritenuto vizio parziale di mente, ha ridotto la pena ad anni otto di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
3. Da entrambe fè decisioni di merito emergeva che:
- nella notte del 23 luglio 2009, dopo che alle ore 3,15 LI ND era stato sorpreso dal Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Catanzaro, mentre procedeva a piedi in stato di forte agitazione in località Chiubica di Sellia Marina, e aveva confessato di avere ucciso una "persona vecchia", era stato rinvenuto, grazie alle Indicazioni dal medesimo fornite, il corpo di UM SA di anni settantuno, riverso privo di vita sul letto nella sua abitazione, con ferite da taglio al petto. La porta d'ingresso dell'abitazione era scardinata e vicino al letto vi era un coltello da cucina con evidenti tracce ematiche;
- l'LI, nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al Pubblico Ministero alle ore 11,30 dello stesso giorno, non solo si era assunto la responsabilità del fatto omicidiario, commesso con l'utilizzo di un coltello da cucina, già sottratto dal magazzino di un suo vicino, ma aveva anche indicato nel dettaglio il gesto compiuto cogliendo nel sonno la vittima, attinta con un numero imprecisato di colpi, e collegandolo allo stato di rabbia provocato dalla sua conoscenza dei maltrattamenti subiti, per colpa della vittima, dalla moglie della stessa, tale LE, con la quale aveva iniziato una relazione, che aveva anche provocato la gelosia del coniuge.
4. Le risultanze della perizia psichiatrica, disposta dal Giudice per l'udienza preliminare a seguito di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, diffusamente riportate nella sentenza di primo grado e ripercorse dai Giudici di appello, consentivano in sede di merito:
- di accertare che l'imputato era affetto da un disturbo psichico, in atto e pregresso, oltre che da lieve deficit di natura cognitiva, tale da ridurre in modo consistente, senza escludere totalmente, le capacità critiche e da determinare reazioni spropositate, sostenute da forte componente di rabbia;
- di ritenere che la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto era solo in parte ridotta, poiché "l'esame della realtà rimaneva ben conservato", e che lo stesso, presentando non un vero e proprio disturbo mentale ma una psicosi, aveva conservato la capacità di rendersi conto delle conseguenze deila propria azione;
- di rilevare che l'eccesso di rabbia non aveva consentito all'imputato di fermarsi dopo le prime coltellate.
Il Giudice di primo grado, che, sulla base di tali emergenze, riteneva ravvisabile il vizio parziale di mente, escludeva l'aggravante dei motivi abietti mantenendo, invece, l'aggravante della crudeltà verso la vittima, sorpresa nel sonno e fatta oggetto di ripetute numerose coltellate.
4.1. Il riconoscimento, effettuato in primo grado, sia del vizio parziale di mente sia della detta aggravante era contestato dall'imputato appellante, che, nulla opponendo circa la materiale commissione del delitto da parte sua, chiedeva al Giudice d'appello il riconoscimento della completa infermità mentale e l'esclusione della indicata aggravante, instando per l'espletamento di una nuova "consulenza medico-legale di ufficio psichiatrica" per accertare la sua capacità, al momento del fatto e al momento della celebrazione del procedimento a suo carico, e la compatibilità dell'azione con l'aggravante della crudeltà.
La Corte d'assise d'appello rigettava la richiesta di rinnovazione del dibattimento, evidenziando la presenza del chiesto accertamento già negli atti del giudizio, la mancata rappresentazione da parte della difesa di elementi tecnici idonei a far dubitare degli accertamenti già svolti, le risposte pertinenti date dallo stesso imputato alle domande rivoltegli da parte del Presidente del Collegio, la data recente degli svolti accertamenti tecnici e le risultanze della relazione psichiatrica collegiale del 30 ottobre 2009 della Casa circondariale di Reggio Calabria.
Quanto al contenuto degli svolti accertamenti, la Corte richiamava la descrizione fattane dal perito, che aveva collocato il rilevato disturbo tra personalità borderline con tratti di tipo paranoideo e un quadro sintomatologico più grave, ma sfumato e sporadico, di impronta schizofreniforme con episodi di psicosi atipica, che comportavano una seminfermità mentale, condividendone la valutazione, anche richiamandosi ai principi fissati da questa Corte in tema di incidenza dei disturbi della personalità sulla infermità mentale.
4.2. Era confermato il diniego dell'attenuante della provocazione, avendo il ricorrente fatto leva su circostanze (stato d'ira provocato dal comportamento violento, minaccioso e ingiurioso della vittima verso la moglie, presunta amante, effettiva o platonica, dell'imputato), non riscontrate e meramente congetturali, e inidonee a sorreggere, comunque, la decisione omicidiarla, anche per la diversità del dato fattuale risultante dagli atti, ampiamente ricostruiti, rispetto a quello frammentario offerto dalla difesa, e per la emersa inconsistenza del ruolo di presunto provocatore riservato alla vittima.
Dal racconto dell'imputato e dalla indagine peritale era emersa, invece, ad avviso della Corte, la presenza di una patologia semi- invalidante che aveva contribuito a scatenare nell'imputato una reazione spropositata avverso qualche comportamento della vittima o per una situazione avvertita come sfavorevole o umiliante, che aveva comportato nello stesso "sensazioni di tipo costrittivo o punitivo/rifiuto o di squalifica personale",
4.3. Secondo la Corte di merito andava, invece, esclusa l'aggravante della crudeltà, da ricollegarsi solo alla inflizione di venti fendenti, perché l'avere sorpreso la vittima nel sonno avrebbe potuto integrare diversa aggravante, ove contestata. Il numero elevato dei fendenti doveva essere rapportato al denunciato vizio di mente e alla sussistente dinamica conflittuale con la vittima, innescante la tensione "rabbia - paura", sfociata in un disturbo paranoide/delirante di carattere momentaneo, ricomprendendosi li numero e la ripetizione dei colpi nella esplosione di rabbia, tipica del rilevato vizio mentale, e nello spunto paranoideo.
5. Contro detta sentenza, che confermava la concessione delle circostanze attenuanti generiche, escludeva la valenza della recidiva contestata e rimodulava la pena, hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro e l'imputato.
5.1. Il Procuratore Generate denuncia, con unico motivo, violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza della legge penale sostanziale, e in particolare dell'art. 62 cod. pen., n. 4 e carenza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla disposta esclusione dell'aggravante della crudeltà verso la vittima, rilevando la inconducenza dell'operato richiamo alle conclusioni del perito, che non ha affermato che la patologia dell'imputato si era manifestata con utilizzo di mezzi crudeli, ia mancanza di elementi che ricollegassero alla malattia la condotta inumana ed efferata tenuta e la non sovrapponlbilità tra aggravante e disturbo psicopatico, che non necessariamente doveva manifestarsi con modalità crudeli.
5.2. LI ND ricorre per mezzo del difensore di fiducia, e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di tre motivi, denunciando:
- con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento dei fatti, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.,, comma 1, lett. e), relativamente al mancato riconoscimento del vizio totale di mente, al momento del fatto e durante la celebrazione del doppio grado del giudizio, e dell'attenuante della provocazione;
- con il secondo motivo, inosservanza o erronea applicazione delle norme penali e di altre norme integrative, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), e in particolare violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., dell'art. 89 cod. pen. e dell'art. 62 cod. pen., comma 1, n. 2, relativamente al mancato riconoscimento del vizio totale di mente, al momento del fatto e durante la celebrazione del doppio grado del giudizio, e dell'attenuante della provocazione;
- con il terzo motivo, inosservanza o erronea applicazione delle norme penali e di altre norme integrative, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b),; violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., commi 2 e 3, art. 495 cod. proc. pen., comma 1, e art.190 cod. proc. pen., per essere stato irritualmente disposto l'esame di esso ricorrente, senza alcun provvedimento di rinnovazione del dibattimento, al fine di verificare le sue condizioni psichiche legittimanti la sua regolare partecipazione al procedimento di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dall'imputato è destituito di fondamento in ogni sua deduzione.
2. Quanto al lamentato mancato riconoscimento del vizio totale di mente, si rileva che la categoria logico-giuridica del travisamento della prova, cui si ricollega la censura attinente alla errata valutazione delle risultanze probatorie e dei contenuti dell'elaborato peritale in particolare, implica la constatazione dell'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, per essersi utilizzata in sentenza e rappresentata in motivazione un'informazione probatoria rilevante non esistente nel processo, o per essersi omessa la valutazione di una prova decisiva, o per essere una determinata informazione, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, contraddetta da uno specifico atto probatorio processuale.
L'art. 606 cod. proc. pen.,, comma 1, lett. e), nel l'ammettere, nella sua vigente formulazione, un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all'esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, poiché inerisce al tessuto argomentativo della ratto decidendi (tra le altre, Sez. 5, n. 2443 del 06/06/2006, dep. 14/07/2006, P.G. in proc. Fardelli, Rv. 234493; Sez. 5, n. 39408 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola, Rv. 238215: Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, dep. 01/10/2007, ND, Rv. 237684; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia, Rv. 244623), conferendo pregnante rilievo all'obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, di cui risultano valorizzati, oltre alla tenuta logico-argomentativa, anche i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa, e rafforzando l'onere di "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" a sostegno del singolo motivo di ricorso, fissato dall'art.581 cod. proc. pen., lett. c), (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, dep.
24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226093).
2.1. Il vizio di prova "omessa" o "travisata" sussiste, tuttavia, soltanto quando la dedotta distorsione disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività ai fini del decidere, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una rilettura e reinterpretazione nel merito dei risultato probatorio, da contrapporre alla valutazione effettuata dal giudice di merito (tra le altre, Sez. 1, n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, dep. 28/09/2007, Servidei, Rv. 237652; Sez. 2, n. 18163 de 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789).
Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva;
non manifestamente illogica e internamente coerente, destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito.
2.2. Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, che ha denunciato la sussistenza di vizi motivazionali per carente e illogica rappresentazione dell'iter argomentativo della decisione e per inadeguata risposta alle doglianze espresse con i motivi di appello e per travisamento dei contenuti dall'elaborato peritale quanto alle problematiche relative alla sua personalità e ai dati comportamentali.
2.3. Il Collegio rileva che indubbiamente, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità" o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadragli nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con là specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto casualmente determinato da disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità". Si tratta, peraltro, di un accertamento che il giudice deve compiere avvalendosi degli strumenti a sua disposizione, dell'indispensabile apporto e contributo tecnico e di ogni altro elemento di valutazione (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, dep. 08/03/2005, Raso, Rv. 230317).
2.4. Alla stregua di questi principi, puntualmente richiamati dalla Corte di merito, correttamente la sentenza impugnata, che ha riesaminato il materiale probatorio già sottoposto all'esame del Giudice per l'udienza preliminare, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del vizio solo parziale di mente, idoneo a incidere sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, riducendola senza escluderla.
In particolare, i Giudici, con motivazione compiuta ed esauriente, criticamente articolata sulla base degli accertamenti medico-legali svolti dal tecnico nominato nel giudizio abbreviato condizionato promosso dall'imputato, condotti sulla scorta della storia clinica, dell'esame obiettivo e dello studio del diario clinico carcerario, riportati per sintesi nella sentenza, hanno spiegato, rispondendo alla censura difensiva svolta con il primo motivo di appello, le ragioni della condivisa valutazione tecnica conclusiva circa la presenza nell'imputato di semplice, e non totale, seminfermità mentale.
A tale proposito i Giudici hanno rilevato che, attese le caratteristiche del disturbo borderline della personalità, riscontrato nell'imputato con tratti di tipo paranoideo, e tenuto conto dei sintomi più gravi, ma sfumati e sporadici, di psicosi a impronta schizofreniforme, con episodi di psicosi atipica, pure rilevati e valorizzati, la diagnosi svolta poneva l'imputato al limite tra detti disturbi e sintomatologie, ed evidenziava la presenza nello stesso di "una coscienza di malattia parziale e una coscienza di realtà", contrastanti con il chiesto riconoscimento della totale infermità mentale.
2.5. In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni difensive, volte a impegnare questa Corte in una diversa lettura degli elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dall'acquisito materiale probatorio di natura tecnica, e in un'alternativa, probabilistica e non esclusiva sua diversa analisi valutativa, estranea, per sua natura, al tema di indagine legittimamente proponibile come oggetto di censura di legittimità. Le contestazioni della lettura data in sentenza degli accertamenti tecnici, al di là dei dedotti richiami a dati probatori non sufficientemente esaminati, senza addurre elementi tecnici non valutati e dedurre il peso reale sulla decisione del Giudice di merito degli indicati dati comportamentali dell'imputato, si risolvono in richiami per stralci alle emergenze processuali e tendono a proporne una diversa analisi in contrasto con la necessaria autosufficienza del ricorso, con la necessaria valutazione degli elementi tecnici nel loro sviluppo argomentativo avendo riguardo all'articolata attività peritale svolta, e con la preclusione, in questa sede, di un dissenso di merito a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente articolata e coerente nella condotta analisi dei dati tecnici e nel ragionamento probatorio.
2.6. La completezza e logicità del ragionamento probatorio seguito in sede di merito giustificano la decisione, censurata nel contesto delle motivazioni del ricorso, contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che costituisce nel giudizio di appello un istituto eccezionale subordinato alla condizione che il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti contro la presunzione di completezza dell'indagine istruttoria con le acquisizioni processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 19022 del 10/10/2002, dep. 22/04/2003, Di Gioia, Rv. 223985; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, Messina e altro, Rv. 245009; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 21/04/2010, Pacini, Rv. 246859; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, dep. 25/06/2010, D. S. B., Rv. 247872). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto in modo inequivoco con giudizio coerente e logico, incensurabile in questa sede, che gli atti contenevano l'accertamento tecnico escludente il vizio totale di mente, dedotto dalla difesa con riguardo al momento dei fatti e al momento della celebrazione del procedimento;
la difesa non aveva addotto alcun elemento tecnico idoneo a porre in dubbio l'esito del già, recentemente svolto, approfondimento peritale, ancora attuale e completo, e i dedotti aggravamenti della patologia non erano supportati da alcun elemento idoneo a documentare la deduzione, non altrimenti risultante.
A tale giudizio di completezza e concludenza degli elementi probatori disponibili, confortato da quanto già congruamente e compiutamente rappresentato in sede di merito e prima evidenziato, il ricorrente infondatamente oppone il suo diritto alla prova ai sensi dell'art.190 cod. proc. pen., comma 1, in contrasto con i principi che presiedono la rinnovazione della istruzione nel giudizio di appello;
il dato neutro del decorso del tempo dal precedente accertamento peritale, e l'irrilevante rilievo della incidenza della possibile evoluzione peggiorativa della capacità di intendere e di volere sulla punibilità in contrasto con i principi in tema di imputabilità.
2.7. A tale riguardo è palesemente infondata la censura riferita alla irritualità dell'esame dell'imputato, fatto da parte dei Giudici di appello, in assenza di una formale rinnovazione del dibattimento, per verificarne le condizioni psichiche legittimanti la sua partecipazione al giudizio di appello.
Nella sentenza, infatti, si da atto, a ulteriore conforto delle esaustive risultanze tecniche e della carenza di dati tecnici diversi, delle precise domande rivolte dal Presidente del collegio all'imputato e delle pertinenti risposte ricevute, dimostrative della apparente insussistenza di alcun disagio, da cui potessero trarsi dubbi circa la sua capacità della cosciente partecipazione del processo. Tale attività, conseguente - alla luce delle emergenze del verbale di udienza dell'11 gennaio 2011 - alle conclusioni della difesa denuncianti l'aggravamento delle condizioni di salute dell'imputato negli ultimi mesi del suo stato detentivo, ha riguardato dette condizioni in ambiente carcerario in modo logicamente coerente ai poteri di conoscenza dei dati di fatto, spettanti al Giudice del merito, per le valutazioni allo stesso demandate in ordine alla necessità di ulteriori accertamenti. 3. È inammissibile la censura concernente il diniego dell'attenuante della provocazione, affidata dall'imputato ricorrente al contenuto delle sue dichiarazioni rese il 23 luglio 2009 ai carabinieri di Sellia Marina, e testualmente riportate, e alla omessa adeguata risposta da parte dei Giudici di appello alle svolte doglianze anche in rapporto alla sua grave sindrome depressiva di tipo paranoideo- schizofrenico.
La censura, nel termini proposta, è del tutto aspecifica per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le prime ed astenersi dall'esplicitare i motivi per i quali le risposte ricevute sono inadeguate e non esaustive (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 12023 del 07/04/1988, dep. 06/12/1988, D'Alterio, Rv. 179874).
3.1. Nella specie, la Corte di merito ha analizzato le dichiarazioni della moglie della vittima, AM IL, sentita dai carabinieri di Sellia Marina il 23 luglio 2009 e, a chiarimenti a seguito di contestazioni tratte dal racconto dell'imputato, il giorno successivo, e le dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio di garanzia condotto dal G.i.p., rettificando o non confermando quanto dichiarato in precedenza al Pubblico Ministero, e ha richiamato gli elementi caratterizzanti l'invocata attenuante. All'esito della svolta analisi delle emergenze processuali, la Corte ha rimarcato che, nel caso di specie, il dubbio atteneva al fatto ingiusto, "inteso quale comportamento antigiuridico o anche solo quale inosservanza di norme sociali o di costume, quali i comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, sconvenienti o inappropriati", poiché un fatto ingiusto, di cui non avevano parlato la moglie della vittima e alcun teste, era stato alla fine escluso dallo stesso imputato, quando nel suo interrogatorio avanti al G.i.p. non aveva saputo indicare il rapporto preciso tra la sua condotta e fatti pregressi;
ha evidenziato che mancava la prova del collegamento tra la presunta condotta offensiva della vittima per maltrattamenti in danno della AM e la reazione aggressiva dell'imputato, essendo la detta AM già da giorni lontana dalla casa della vittima e trascorrendo quest'ultima le giornate insieme con l'imputato; ha rilevato che le circostanze addotte in atto di appello erano congetturali e prive di alcun riscontro;
ha concluso che la decisione omicidiaria era da ricollegare alla "presenza di una patologia semi-invalidante che ha contribuito a scatenare nell'imputato una reazione spropositata avverso un qualche comportamento della vittima - rimasto tuttavia nello sfondo - o comunque per una situazione avvertita come sfavorevole o umiliante, che ha indotto in LI la rievocazione di quei meccanismi di reazione alle sensazioni di tipo costrittivo o punitivo/rifiuto o di squalifica personale", esaminati e descritti nella relazione del perito.
3.2. Si tratta di una valutazione ragionevole, espressa con articolate argomentazioni, non oggetto di specifica e motivata critica, esaustive in fatto per la loro coerenza interna e per la loro congruità ai dati fattuali, e corrette in diritto per la esatta interpretazione delle norme applicate.
4. È infondato anche il ricorso del Procuratore Generale, riguardante la disposta esclusione dell'aggravante della crudeltà verso la vittima, ritenuta illegittima e immotivata per l'inconferente richiamo alle conclusioni peritali, per la non ricollegabilità della condotta inumana ed efferata tenuta dall'imputato alla sua riscontrata patologia, e per la non sovrapponibilità tra aggravante e disturbo psicopatico. Tale esclusione è stata fondata dalla Corte di merito sulle emergenze tecniche, ancorate agli accertamenti condotti dal perito sull'imputato e al vizio parziale di mente dello stesso che ne ha rappresentato l'esito.
I Giudici hanno rilevato, testualmente riportando le affermazioni del perito, che "ogni qualvolta l'LI percepisce dall'esterno una sensazione di tipo costrittivo - punitivo - rifiuto, si ingenera nello stesso una forma di ribellione che gli riduce in modo consistente, pur senza escluderle, le capacità critiche, inducendo reazioni spropositare sostenute da una forte componente di rabbia", e che la verosimile dinamica conflittuale con la vittima, non implicante necessariamente un comportamento provocatorio di quest'ultima, e innescante la tensione "rabbia/paura", sfociata in un momentaneo disturbo paranoide/delirante, ha condotto all'azione omicidiaria, e hanno evidenziato che, alla luce di tali rilievi, raccordati con le modalità studiate dell'azione riferite dallo stesso imputato, il numero elevato dei fendenti ha espresso l'esplosione di rabbia tipica del rilevato vizio mentale e del connesso spunto paranoide, impeditivi della interruzione dell'azione dopo i primi colpi.
4.1. Il provvedimento impugnato ha in tal modo proceduto all'analisi delle acquisizioni tecniche e alla valutazione organica dei loro esiti, coerentemente giustificando la logica correlazione dei dati acquisiti e correttamente f) evidenziando, con riguardo al caso concreto, che l'integrazione della circostanza aggravante, pur in presenza del numero elevato dei colpi, non doveva prescindere dalla personalità dell'imputato, dagli elementi connotanti i suoi disturbi mentali e dalle possibili manifestazioni reattive caratterizzanti i disturbi stessi.
A fronte di tale motivazione completa, logica e plausibile, la censura svolta si pone come infondata richiesta di rilettura di dati tecnici e di rinnovata valutazione delle modalità della condotta secondo criteri astratti dagli specifici elementi fattuali.
5. Entrambi i ricorsi devono essere, pertanto, rigettati. Al rigetto del ricorso proposto dall'imputato segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Rigetta il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012