Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/1998, n. 3477
CASS
Sentenza 16 giugno 1998

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Poiché all'impugnazione del detenuto non sono applicabili le norme sulle modalità di presentazione dell'atto di cui all'art. 582 cod. proc. pen., sanzionate con l'inammissibilità dall'art. 591 lett. c) dello stesso codice, deve considerarsi rituale il gravame proposto dal detenuto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario, ancorché sia stato indirizzato ad autorità diversa da quella indicata dalla legge; secondo il disposto dell'art. 123 cod. proc. pen., infatti, le richieste presentate al direttore dell'istituto penitenziario sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'ammissibilità di una dichiarazione di appello "de libertate" ricevuta dal direttore del carcere ed indirizzata al giudice che aveva emesso l'atto impugnato anziché al tribunale competente ex art. 309, comma 4, cod. proc. pen.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/1998, n. 3477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3477
    Data del deposito : 16 giugno 1998

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