Sentenza 16 giugno 1998
Massime • 1
Poiché all'impugnazione del detenuto non sono applicabili le norme sulle modalità di presentazione dell'atto di cui all'art. 582 cod. proc. pen., sanzionate con l'inammissibilità dall'art. 591 lett. c) dello stesso codice, deve considerarsi rituale il gravame proposto dal detenuto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario, ancorché sia stato indirizzato ad autorità diversa da quella indicata dalla legge; secondo il disposto dell'art. 123 cod. proc. pen., infatti, le richieste presentate al direttore dell'istituto penitenziario sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'ammissibilità di una dichiarazione di appello "de libertate" ricevuta dal direttore del carcere ed indirizzata al giudice che aveva emesso l'atto impugnato anziché al tribunale competente ex art. 309, comma 4, cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/1998, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 16.6.1998
1. Dott. Carlo Dapelo Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo Trione " N. 3477
3. " Nicola Bottalico " REGISTRO GENERALE
4. " SI DO " N. 14730/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI NA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 9-2-1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Nicola Bottalico Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 9-2-1998 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto da ZZ NA avverso l'ordinanza in data 12-1-1998 del G.I.P. della Pretura Circondariale di Roma, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Roma perveniva a tale decisione sul rilievo che l'atto di appello era stato indirizzato, dal ZZ personalmente, alla Pretura Circondariale di Roma, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 310 co. 2 e 309 co. 4 C.p.p., aggiungendo che la presentazione anche nella pretura del luogo in cui l'appellante si trova, anziché al giudice dell'impugnazione, era consentita solo ove tale luogo è diverso da quello in cui era stato emesso il provvedimento cautelare.
Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Roma proponeva ricorso per cassazione il ZZ personalmente lamentando la erroneità della decisione in quanto la sua istanza indicava chiaramente che egli proponeva impugnazione davanti al Tribunale del riesame e che no gli era stato comunicato l'estratto dal registro con il quale la direzione del carcere aveva trasmesso l'atto di impugnazione.
La censura e fondata.
Invero il 4^ comma dell'art. 309 C.p.p., richiamato dal 2^ comma dell'art. 310 stesso codice in materia di appello contro le ordinanze riguardanti misure cautelari personali, dispone: "La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del Tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583". Ora, l'art. 582 C.p.p., prima di indicare le modalità di presentazione dell'impugnazione, prescrivendo presso quale cancelleria deve essere presentato l'atto di impugnazione, dispone:
"salvo che la legge disponga altrimenti".
Tra i diversi modi di presentazione della impugnazione, fatti salvi del 1^ comma dell'art. 582 C.p.p., rientra quello previsto dal primo comma dell'art. 123 stesso codice, in base al quale l'imputato detenuto ha facoltà di presentare impugnazioni con atto ricevuto dal direttore e le impugnazioni sono iscritte in apposito registro, sono comunicate immediatamente all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. Pertanto per l'impugnante detenuto, come nel caso in esame, non sono applicabili le modalità di presentazione delle impugnazioni prescritte dall'art. 582 C.p.p. e sanzionate in caso di inosservanza con la inammissibilità prevista dalla lettera c) dell'art. 591 stesso codice in quanto per il detenuto è prevista dal 1^ comma dell'art. 123 C.p.p. la speciale modalità di impugnazione, avente efficacia "come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria" e così equivalente alla presentazione della richiesta presentata nella cancelleria del tribunale indicato dal 4^ co. dell'art. 309 C.p.p. Tale efficacia deve ritenersi assorbente dal fatto che il ZZ abbia intestato l'atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario alla Pretura di Roma, atteso che il ZZ nello stesso atto era dichiarato di proporre impugnazione davanti al Tribunale del riesame e pertanto deve affermarsi essere stata l'impugnazione ritualmente proposta.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998