CASS
Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17035 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AS GH nata a [...] il [...] nel procedimento a carico di: MO LA nata a [...] il [...] IO VI nato a [...] il [...] inoltre: VY RS, nato a [...] il [...], parte civile non ricorrente avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano limitatamente alle statuizioni di inammissibilità dell’istanza di declaratoria di falsità del documento;
udito l’Avv. ANDREA CONZ, per le parti civili CA IT e DA FA, che ha concluso insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17035 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 19/02/2026 2 udito l’Avv. RAFFAELLA MONALDI, per l’imputata RO LA, che ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dalla parte civile o in subordine per il rigetto dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 13 ottobre 2025 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza emessa il 16 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano con la quale gli imputati RO LA e IZ ZO erano stati assolti per non aver commesso il fatto dal reato di truffa aggravata loro ascritto per avere, in concorso tra loro, indotto in errore il Tribunale di Potenza che emetteva un decreto ingiuntivo per la somma di euro 80.000,00 nei confronti di DA FA e CA IT, persone offese costituitesi parti civili, il tutto per mezzo di artifizi e raggiri consistiti nell’aver falsificato le firme digitali delle predette persone offese apposte sul contratto di compravendita avente ad oggetto le quote di partecipazione nella società “Proind s.r.l.”, datato 27 settembre 2009. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile CA IT, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell’art. 537 cod. proc. pen. Evidenziava la ricorrente come la Corte territoriale avesse dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo di appello con il quale la CA aveva chiesto emettersi, ai sensi dell’art. 537 cod. proc. pen., declaratoria di falsità dell’atto di compravendita delle quote sociali della Proind s.r.l. menzionato nell’imputazione, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la dichiarazione relativa all'accertata falsità di atti o di documenti, prevista dall'art. 537 cod. proc. pen. in caso di sentenza di condanna, costituiva statuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non già statuizione civile, sicché la parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., non era legittimata ad impugnare tale pronunzia sulla falsità. NE che tale orientamento era stato espresso da Sez. 5, n. 14194 del 02/02/2018, Rovida, Rv. 272859 – 01, che, in applicazione del principio enunciato, aveva dichiarato inammissibile, per carenza di 3 legittimazione, il ricorso proposto dalla parte civile che aveva dedotto l'erroneità della revoca della dichiarazione di falsità di un testamento. In ordine alla legittimazione della parte civile a proporre appello avverso la mancata declaratoria di falsità di un documento, la difesa richiamava un’altra pronuncia della Suprema Corte (Sez. 2, n. 39732 del 14/06/2023, Minelli, non massimata) che, con riferimento alla doglianza del ricorrente che aveva lamentato la violazione dell’art. 537 cod. proc. pen. in relazione alla mancata dichiarazione da parte del primo giudice di alcuni documenti, aveva osservato che “l’acquiescenza della parte civile, che non ha proposto specifico appello sul capo della sentenza relativo alla mancata declaratoria di falsità dei documenti in questione da parte del giudice di primo grado, ha determinato un giudicato parziale interno che non consente di proporre la questione in sede di legittimità, né di rilevare d’ufficio la violazione dell’art. 537 cod. proc. pen.”. Assumeva che, con tale osservazione, la Corte di legittimità, diversamente da quanto in precedenza statuito con la citata pronuncia risalente al 2018, aveva riconosciuto alla parte civile un autonomo potere di impugnazione del capo della decisione riguardante la mancata applicazione dell’art. 537 cod. proc. pen. La difesa aderiva a tale ultimo orientamento deducendo che il fatto che l’art. 576 cod. proc. pen. (rubricato “Impugnazione della parte civile e del querelante”) non prevedesse il potere della parte civile di impugnare un provvedimento ex art. 537 cod. proc. pen. non poteva significare che tale potere fosse escluso, considerato che neppure per le altre parti processuali tale potere di impugnazione era espressamente previsto, ciò che, evidentemente, non poteva ragionevolmente far ritenere che tutte le parti fossero prive di tale potere, anche alla luce del disposto di cui all’art. 537, comma 3, cod. proc. pen., che prevede espressamente l’impugnabilità della pronuncia sulla falsità, anche in via autonoma, con il mezzo previsto dalla legge per il capo contenente la decisione sull’imputazione. Chiedeva, in via subordinata che, in ragione dell’evidenziato contrasto giurisprudenziale, la questione fosse rimessa alle Sezioni Unite. 3. In data 18 novembre 2025 la difesa della parte civile presentava memoria e, nella successiva data del 13 febbraio 2026 la medesima parte depositava nuova memoria con conclusioni finali. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamente infondato. 1.1. A mente dell’art. 537, comma 1, cod. proc. pen. la falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo. La ratio della norma che impone che il giudice, nel pronunciare sentenza, dichiari espressamente nel dispositivo la falsità dell'atto o del documento, è nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità degli atti accertati come falsi, ad espellere dalla circolazione, dal traffico giuridico, documenti lesivi della fede pubblica. Proprio perché tale dichiarazione di falsità risponde solo a tale esigenza e non è che la diretta conseguenza necessaria dell'accertamento giudiziale della falsità, la Corte di cassazione è legittimata, ove detta dichiarazione sia stata omessa dal giudice di merito, ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen., in quanto si limita ad una mera opera ricognitiva che non richiede lo sviluppo di un iter logico-argomentativo ulteriore rispetto a quello che ha condotto il giudice ad accertare la falsità. Dunque, presupposto per la declaratoria di falsità del contratto di compravendita intercorso in data 27 febbraio 2009 fra DA FA e CA IT, in qualità di acquirenti, e NO IO e RO LA, in qualità di venditori, avente ad oggetto quote di partecipazione nella società “Proind s.r.l.”, è che tale falsità sia – o sia stata – accertata con la sentenza. 1.2. Dalla lettura delle due sentenze di merito emerge come tale accertamento non sia stato mai effettuato. La sentenza di primo grado, invero, si limita ad affermare che la responsabilità degli imputati RO CE e IZ ZO non poteva ritenersi dimostrata in considerazione del fatto che le firme digitali delle persone offese DA FA e CA IT erano a disposizione non solo degli imputati ma anche di terze persone;
la medesima pronuncia omette poi ogni affermazione in relazione al fatto che tali firme digitali fossero o meno state utilizzate da soggetti diversi dalle persone offese nella conclusione del citato contratto. La sentenza di secondo grado non entra nel merito della fondatezza dell’accusa e della falsità del contratto di compravendita indicato nell’imputazione, limitandosi ad affermare, quanto alla dedotta falsità del 5 contratto, che la parte civile appellante CA IT non è legittimata ad impugnare in via autonoma la mancata pronuncia sulla falsità di documenti, con ciò, ancora una volta, omettendo di valutare nel merito l’autenticità o la falsità del detto documento. La sentenza di appello non manca, tuttavia, di evidenziare, nel corpo della motivazione, che nell’anno 2014 le medesime persone offese DA FA e CA IT - che con il ricorso affermano di non essere proprietari di quote sociali della “Proind s.r.l.” per essere l’atto di acquisto delle dette quote affetto da falsità materiale - avevano rivenduto le medesime quote a terzi, evidentemente qualificandosi di fronte ai detti terzi come proprietari delle quote offerte in vendita (v. pag. 2 della sentenza impugnata: “Sono stati, inoltre, acquisiti gli atti di trasferimento del 2014 con cui i coniugi DA-CA hanno ceduto le quote della Proind a terzi, operazioni confermate dal professionista Cresto, che ne aveva curato la redazione”). 1.3. Tale essendo il tenore delle sentenze di merito, non può ritenersi che la falsità del detto contratto di compravendita risalente al febbraio 2009 sia stata accertata con le citate sentenze;
tale falsità, invero, risulta esclusa dallo stesso comportamento delle persone offese, che hanno proceduto alla conclusione di un secondo contratto di compravendita sul presupposto della validità ed efficacia del primo (del quale oggi, con il ricorso, invocano la falsità). Difetta, pertanto, il presupposto previsto dall’art. 537, comma 1, cod. proc. pen. per la declaratoria di falsità del documento, e ciò a prescindere dalla questione relativa alla legittimazione della parte civile ad impugnare la pronunzia sulla falsità di atti o documenti. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente HE AL RE IN
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano limitatamente alle statuizioni di inammissibilità dell’istanza di declaratoria di falsità del documento;
udito l’Avv. ANDREA CONZ, per le parti civili CA IT e DA FA, che ha concluso insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17035 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 19/02/2026 2 udito l’Avv. RAFFAELLA MONALDI, per l’imputata RO LA, che ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dalla parte civile o in subordine per il rigetto dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 13 ottobre 2025 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza emessa il 16 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano con la quale gli imputati RO LA e IZ ZO erano stati assolti per non aver commesso il fatto dal reato di truffa aggravata loro ascritto per avere, in concorso tra loro, indotto in errore il Tribunale di Potenza che emetteva un decreto ingiuntivo per la somma di euro 80.000,00 nei confronti di DA FA e CA IT, persone offese costituitesi parti civili, il tutto per mezzo di artifizi e raggiri consistiti nell’aver falsificato le firme digitali delle predette persone offese apposte sul contratto di compravendita avente ad oggetto le quote di partecipazione nella società “Proind s.r.l.”, datato 27 settembre 2009. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile CA IT, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell’art. 537 cod. proc. pen. Evidenziava la ricorrente come la Corte territoriale avesse dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo di appello con il quale la CA aveva chiesto emettersi, ai sensi dell’art. 537 cod. proc. pen., declaratoria di falsità dell’atto di compravendita delle quote sociali della Proind s.r.l. menzionato nell’imputazione, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la dichiarazione relativa all'accertata falsità di atti o di documenti, prevista dall'art. 537 cod. proc. pen. in caso di sentenza di condanna, costituiva statuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non già statuizione civile, sicché la parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., non era legittimata ad impugnare tale pronunzia sulla falsità. NE che tale orientamento era stato espresso da Sez. 5, n. 14194 del 02/02/2018, Rovida, Rv. 272859 – 01, che, in applicazione del principio enunciato, aveva dichiarato inammissibile, per carenza di 3 legittimazione, il ricorso proposto dalla parte civile che aveva dedotto l'erroneità della revoca della dichiarazione di falsità di un testamento. In ordine alla legittimazione della parte civile a proporre appello avverso la mancata declaratoria di falsità di un documento, la difesa richiamava un’altra pronuncia della Suprema Corte (Sez. 2, n. 39732 del 14/06/2023, Minelli, non massimata) che, con riferimento alla doglianza del ricorrente che aveva lamentato la violazione dell’art. 537 cod. proc. pen. in relazione alla mancata dichiarazione da parte del primo giudice di alcuni documenti, aveva osservato che “l’acquiescenza della parte civile, che non ha proposto specifico appello sul capo della sentenza relativo alla mancata declaratoria di falsità dei documenti in questione da parte del giudice di primo grado, ha determinato un giudicato parziale interno che non consente di proporre la questione in sede di legittimità, né di rilevare d’ufficio la violazione dell’art. 537 cod. proc. pen.”. Assumeva che, con tale osservazione, la Corte di legittimità, diversamente da quanto in precedenza statuito con la citata pronuncia risalente al 2018, aveva riconosciuto alla parte civile un autonomo potere di impugnazione del capo della decisione riguardante la mancata applicazione dell’art. 537 cod. proc. pen. La difesa aderiva a tale ultimo orientamento deducendo che il fatto che l’art. 576 cod. proc. pen. (rubricato “Impugnazione della parte civile e del querelante”) non prevedesse il potere della parte civile di impugnare un provvedimento ex art. 537 cod. proc. pen. non poteva significare che tale potere fosse escluso, considerato che neppure per le altre parti processuali tale potere di impugnazione era espressamente previsto, ciò che, evidentemente, non poteva ragionevolmente far ritenere che tutte le parti fossero prive di tale potere, anche alla luce del disposto di cui all’art. 537, comma 3, cod. proc. pen., che prevede espressamente l’impugnabilità della pronuncia sulla falsità, anche in via autonoma, con il mezzo previsto dalla legge per il capo contenente la decisione sull’imputazione. Chiedeva, in via subordinata che, in ragione dell’evidenziato contrasto giurisprudenziale, la questione fosse rimessa alle Sezioni Unite. 3. In data 18 novembre 2025 la difesa della parte civile presentava memoria e, nella successiva data del 13 febbraio 2026 la medesima parte depositava nuova memoria con conclusioni finali. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamente infondato. 1.1. A mente dell’art. 537, comma 1, cod. proc. pen. la falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo. La ratio della norma che impone che il giudice, nel pronunciare sentenza, dichiari espressamente nel dispositivo la falsità dell'atto o del documento, è nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità degli atti accertati come falsi, ad espellere dalla circolazione, dal traffico giuridico, documenti lesivi della fede pubblica. Proprio perché tale dichiarazione di falsità risponde solo a tale esigenza e non è che la diretta conseguenza necessaria dell'accertamento giudiziale della falsità, la Corte di cassazione è legittimata, ove detta dichiarazione sia stata omessa dal giudice di merito, ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen., in quanto si limita ad una mera opera ricognitiva che non richiede lo sviluppo di un iter logico-argomentativo ulteriore rispetto a quello che ha condotto il giudice ad accertare la falsità. Dunque, presupposto per la declaratoria di falsità del contratto di compravendita intercorso in data 27 febbraio 2009 fra DA FA e CA IT, in qualità di acquirenti, e NO IO e RO LA, in qualità di venditori, avente ad oggetto quote di partecipazione nella società “Proind s.r.l.”, è che tale falsità sia – o sia stata – accertata con la sentenza. 1.2. Dalla lettura delle due sentenze di merito emerge come tale accertamento non sia stato mai effettuato. La sentenza di primo grado, invero, si limita ad affermare che la responsabilità degli imputati RO CE e IZ ZO non poteva ritenersi dimostrata in considerazione del fatto che le firme digitali delle persone offese DA FA e CA IT erano a disposizione non solo degli imputati ma anche di terze persone;
la medesima pronuncia omette poi ogni affermazione in relazione al fatto che tali firme digitali fossero o meno state utilizzate da soggetti diversi dalle persone offese nella conclusione del citato contratto. La sentenza di secondo grado non entra nel merito della fondatezza dell’accusa e della falsità del contratto di compravendita indicato nell’imputazione, limitandosi ad affermare, quanto alla dedotta falsità del 5 contratto, che la parte civile appellante CA IT non è legittimata ad impugnare in via autonoma la mancata pronuncia sulla falsità di documenti, con ciò, ancora una volta, omettendo di valutare nel merito l’autenticità o la falsità del detto documento. La sentenza di appello non manca, tuttavia, di evidenziare, nel corpo della motivazione, che nell’anno 2014 le medesime persone offese DA FA e CA IT - che con il ricorso affermano di non essere proprietari di quote sociali della “Proind s.r.l.” per essere l’atto di acquisto delle dette quote affetto da falsità materiale - avevano rivenduto le medesime quote a terzi, evidentemente qualificandosi di fronte ai detti terzi come proprietari delle quote offerte in vendita (v. pag. 2 della sentenza impugnata: “Sono stati, inoltre, acquisiti gli atti di trasferimento del 2014 con cui i coniugi DA-CA hanno ceduto le quote della Proind a terzi, operazioni confermate dal professionista Cresto, che ne aveva curato la redazione”). 1.3. Tale essendo il tenore delle sentenze di merito, non può ritenersi che la falsità del detto contratto di compravendita risalente al febbraio 2009 sia stata accertata con le citate sentenze;
tale falsità, invero, risulta esclusa dallo stesso comportamento delle persone offese, che hanno proceduto alla conclusione di un secondo contratto di compravendita sul presupposto della validità ed efficacia del primo (del quale oggi, con il ricorso, invocano la falsità). Difetta, pertanto, il presupposto previsto dall’art. 537, comma 1, cod. proc. pen. per la declaratoria di falsità del documento, e ciò a prescindere dalla questione relativa alla legittimazione della parte civile ad impugnare la pronunzia sulla falsità di atti o documenti. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente HE AL RE IN