Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17035
CASS
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Rigettato
    Legittimazione della parte civile ad impugnare la mancata pronuncia sulla falsità di documenti

    La Corte ritiene che la falsità del contratto non sia stata accertata nelle sentenze di merito. Inoltre, anche ammettendo tale accertamento, la parte civile non sarebbe legittimata ad impugnare la mancata pronuncia sulla falsità, in quanto presupposto per la declaratoria ex art. 537 c.p.p. è l'accertamento della falsità con sentenza, che nella specie non è avvenuto. Il comportamento delle parti offese (rivendita delle quote) fa presumere la validità del primo contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17035
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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