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Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14635 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Lo CO DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22 luglio 2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Turrisi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di DO Lo CO, avv. Antonio Turrisi, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis commi 1, 3, 4 e 6 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14635 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 31/01/2023 Deduce con un unico motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla valutazione degli indizi a carico del ricorrente consistenti nelle dichiarazioni accusatorie di AL CC e in talune conversazioni ambientali. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale violando il canone di giudizio previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ha omesso di considerare che le propalazioni accusatorie del CC sono "de relato" e che le notizie riferite, in merito al mantenimento del detenuto SA PI, sono smentite dal rapporto di parentela che lega il ricorrente al PI e dal fatto che il Lo CO, titolare di una ditta avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di bevande, ha assunto il figlio del PI, SA AS, retribuendolo mensilmente per tale collaborazione. Si censura, inoltre, la rilevanza indiziaria delle captazioni ambientali valorizzate dal Tribunale del riesame, concernenti interventi del ricorrente per risolvere questioni lecite, quale il recupero dei crediti vantati da TO CC e SE BA o la controversia insorta tra i titolari di due ristoranti limitrofi, in quanto detti interventi trovano la loro giustificazione nei rapporti intercorrenti tra il ricorrente e gli interessati, di parentela, di amicizia o di carattere commerciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico, aspecifico e di carattere meramente confutativo. 2. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 3. L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, limitandosi ad insistere sulla rilevanza delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio, ha ravvisato la gravità del quadro indiziario relativo alla partecipazione del ricorrente alla famiglia mafiosa di Palermo centro ed al mandamento di Porta Nuova sulla base delle convergenti risultanze delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CC e dei riscontri emersi dai servizi captativi, di osservazione e controllo e di video sorveglianza. Innanzitutto, contrariamente a quanto deduce il ric:orrente, l'ordinanza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni del CC, che ha riferito della qualità di "uomo d'onore" del Lo CO e del mantenimento in carcere del PI. Oltre a valutare l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, in per la loro coerenza e precisione, sono stati considerati i riscontri emersi dalle conversazioni ambientali e dai servizi di osservazione e controllo. Dall'analisi complessiva di tali elementi indiziari il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ricostruito il ruolo del Loiacono all'interno del sodalizio valorizzando, in particolare, il contenuto delle conversazioni intercettate di cui il ricorrente propone una non consentita diversa interpretazione. Secondo la puntuale ricostruzione del quadro indiziario contenuta nell'ordinanza impugnata, infatti, il Lo CO, detto Mimmo u'truffa, coadiuverebbe stabilmente i reggenti della famiglia mafiosa di Porta Nuova, AS Lo PR, SE Di VA e SE NT (ucciso a seguito di un recente agguato con colpi di arma da fuoco) nel "governo" del territorio di competenza, rapportandosi direttamente con i vertici e fungendo da intermediario tra questi e gli operatori della zona, attraverso interventi diretti alla soluzione di controversie di carattere economico (si richiamano, tra le altre, alle pp. 8-10 dell'ordinanza, l'informativa di Polizia Giudiziaria e le conversazioni intercettate in merito alla controversia tra CC e NO relativa alla riscossione del credito di 34.000 euro in cui, dopo un primo tentativo di mediazione svolto dal ricorrente, è intervenuto direttamente il reggente del mandamento SE 3 Il Consigliere estensore Presidente NT;
le conversazioni relative alla controversia insorta tra i titolari di due ristoranti per il posizionamento dei tavolini e dei menù) o per l'autorizzazione all'apertura di attività economiche (l'ordinanza riporta una conversazione il cui il ricorrente informava il Di VA della richiesta del "benestare" dell'imprenditore SE BA) o, infine, per l'acquisto di immobili da intestare a prestanome incensurati dietro retribuzione (l'ordinanza riporta talune conversazioni ambientali alle pp. 12 e 13 in merito sia alla pattuizione di 200 euro a settimana per l'intestazione fittizia di immobili sia all'incarico ricevuto direttamente dai vertici NT e Di VA per l'intestazione fittizia di una quota di una società). L'ordinanza impugnata, infine, confrontandosi con le giustificazioni fornite dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, ha escluso, con argomentazioni non illogiche, incensurabili in questa Sede, la riconducibilità di tali interventi a pregresse relazioni personali tra il ricorrente e gli interessati, rilevando, ad esempio, che, con riferimento alla controversia tra i due ristoratori, dalle conversazioni ambientali intercettate è emerso che il Lo CO ragguagliava della vicenda sia l'NT che il Di VA. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Turrisi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di DO Lo CO, avv. Antonio Turrisi, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis commi 1, 3, 4 e 6 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14635 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 31/01/2023 Deduce con un unico motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla valutazione degli indizi a carico del ricorrente consistenti nelle dichiarazioni accusatorie di AL CC e in talune conversazioni ambientali. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale violando il canone di giudizio previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ha omesso di considerare che le propalazioni accusatorie del CC sono "de relato" e che le notizie riferite, in merito al mantenimento del detenuto SA PI, sono smentite dal rapporto di parentela che lega il ricorrente al PI e dal fatto che il Lo CO, titolare di una ditta avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di bevande, ha assunto il figlio del PI, SA AS, retribuendolo mensilmente per tale collaborazione. Si censura, inoltre, la rilevanza indiziaria delle captazioni ambientali valorizzate dal Tribunale del riesame, concernenti interventi del ricorrente per risolvere questioni lecite, quale il recupero dei crediti vantati da TO CC e SE BA o la controversia insorta tra i titolari di due ristoranti limitrofi, in quanto detti interventi trovano la loro giustificazione nei rapporti intercorrenti tra il ricorrente e gli interessati, di parentela, di amicizia o di carattere commerciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico, aspecifico e di carattere meramente confutativo. 2. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 3. L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, limitandosi ad insistere sulla rilevanza delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio, ha ravvisato la gravità del quadro indiziario relativo alla partecipazione del ricorrente alla famiglia mafiosa di Palermo centro ed al mandamento di Porta Nuova sulla base delle convergenti risultanze delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CC e dei riscontri emersi dai servizi captativi, di osservazione e controllo e di video sorveglianza. Innanzitutto, contrariamente a quanto deduce il ric:orrente, l'ordinanza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni del CC, che ha riferito della qualità di "uomo d'onore" del Lo CO e del mantenimento in carcere del PI. Oltre a valutare l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, in per la loro coerenza e precisione, sono stati considerati i riscontri emersi dalle conversazioni ambientali e dai servizi di osservazione e controllo. Dall'analisi complessiva di tali elementi indiziari il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ricostruito il ruolo del Loiacono all'interno del sodalizio valorizzando, in particolare, il contenuto delle conversazioni intercettate di cui il ricorrente propone una non consentita diversa interpretazione. Secondo la puntuale ricostruzione del quadro indiziario contenuta nell'ordinanza impugnata, infatti, il Lo CO, detto Mimmo u'truffa, coadiuverebbe stabilmente i reggenti della famiglia mafiosa di Porta Nuova, AS Lo PR, SE Di VA e SE NT (ucciso a seguito di un recente agguato con colpi di arma da fuoco) nel "governo" del territorio di competenza, rapportandosi direttamente con i vertici e fungendo da intermediario tra questi e gli operatori della zona, attraverso interventi diretti alla soluzione di controversie di carattere economico (si richiamano, tra le altre, alle pp. 8-10 dell'ordinanza, l'informativa di Polizia Giudiziaria e le conversazioni intercettate in merito alla controversia tra CC e NO relativa alla riscossione del credito di 34.000 euro in cui, dopo un primo tentativo di mediazione svolto dal ricorrente, è intervenuto direttamente il reggente del mandamento SE 3 Il Consigliere estensore Presidente NT;
le conversazioni relative alla controversia insorta tra i titolari di due ristoranti per il posizionamento dei tavolini e dei menù) o per l'autorizzazione all'apertura di attività economiche (l'ordinanza riporta una conversazione il cui il ricorrente informava il Di VA della richiesta del "benestare" dell'imprenditore SE BA) o, infine, per l'acquisto di immobili da intestare a prestanome incensurati dietro retribuzione (l'ordinanza riporta talune conversazioni ambientali alle pp. 12 e 13 in merito sia alla pattuizione di 200 euro a settimana per l'intestazione fittizia di immobili sia all'incarico ricevuto direttamente dai vertici NT e Di VA per l'intestazione fittizia di una quota di una società). L'ordinanza impugnata, infine, confrontandosi con le giustificazioni fornite dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, ha escluso, con argomentazioni non illogiche, incensurabili in questa Sede, la riconducibilità di tali interventi a pregresse relazioni personali tra il ricorrente e gli interessati, rilevando, ad esempio, che, con riferimento alla controversia tra i due ristoratori, dalle conversazioni ambientali intercettate è emerso che il Lo CO ragguagliava della vicenda sia l'NT che il Di VA. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31 gennaio 2023