Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
Una volta richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, non è più proponibile l'eccezione di incompetenza per territorio.
Commentario • 1
- 1. Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2008, n. 37623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37623 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/09/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2310
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 015831/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GUP TRIBUNALE TERAMO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GUP TRIBUNALE PESCARA;
ORDINANZA del 28/04/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito, altresì, in Camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la affermazione della competenza del giudice della udienza preliminare del tribunale di Pescara.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza del 26 gennaio 2006 il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha declinato in favore del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Teramo la propria competenza in ordine al processo a carico di ZI NC, di OG YA e di YU OK, imputati del concorso nel delitto di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, accertato in Pescara e in Francavilla al Mare il 19 giugno 2004, motivando, in proposito, che il reato era avvinto dal vincolo della continuazione col delitto di analogo titolo, perpetrato in ET (circondario di Teramo) dal maggio 2004, costituendo il più recente episodio della medesima attività di spaccio esercitata dagli imputati, sicché trattandosi di reati "della medesima natura e gravità" la competenza per connessione si radicava, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., comma 1, presso il giudice competente per il primo reato.
2. - Il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Teramo resiste alla declinatoria, giusta ordinanza del 28 aprile 2008 colla quale propone conflitto negativo di competenza. E, in proposito, obietta: l'eccezione di incompetenza territoriale per connessione è stata intempestivamente formulata dopo che il giudice di Pescara aveva ammesso la celebrazione del giudizio col rito abbreviato;
inoltre gli imputati erano stati già giudicati con sentenza (gravata di appello) del 1 giugno 2005 dal giudice della udienza preliminare del Tribunale di Teramo, per il reato commesso in quel circondario, con la conseguenza che lo spostamento della competenza per connessione non avrebbe "ragione di operare".
4. - Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, ricusando entrambi i giudici di prendere cognizione del medesimo reato attributo alle stesse persone, deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Pescara.
Affatto assorbente è il rilievo che i due processi pendono, davanti ai giudici in conflitto, in grado diverso.
E tanto esclude ogni spostamento della competenza in dipendenza della affermata connessione tra i procedimenti.
È, infatti, pressoché costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione del principio di diritto, secondo il quale "la connessione tra più procedimenti contemplata dall'art. 12 c.p.p. determina lo spostamento della competenza per territorio ai sensi dell'art. 16 c.p.p. solo se i procedimenti si trovano nella stessa fase processuale, ferma restando la sua natura di criterio originale ed autonomo di attribuzione della competenza" (Sez. 1, 8 aprile 2004, n. 19003, Darocz, massima n. 227947, cui adde: Sez. 1, 29 gennaio 1998, n. 2794, Presti, massima n. 210004; Sez. 1, 2 dicembre 1997, n. 6780, Maida, massima n. 209374; Sez. 1, 11 ottobre 1994, n. 4444, Polverino, massima n. 199663; contra: Sez. 1, 12 giugno 1997, n. 4125, Di Biase, massima n. 208399). Peraltro nella specie - è appena il caso di aggiungere - l'eccezione difensiva di incompetenza, accolta dal giudice di Pescara, era inammissibile, in quanto preclusa dall'ammissione dell'imputato al giudizio col rito abbreviato.
La più recente giurisprudenza di questa Corte in materia di eccezione di incompetenza per territorio (sottoposta al medesimo regime della incompetenza per connessione à termini dell'art. 21 c.p.p., comma 3 che rinvia al comma precedente), ha, infatti,
statuito: "una volta richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, l'eccezione - in parola - in quanto suscettibile di rinuncia, non è più ammissibile" (Sez. 6, 17 ottobre 2006, n. 4125, Cimino, massima n. 235600; Sez. 6, 4 maggio 2006, n. 33519, Acampora, massima n. 234392; Sez. 6, 18 settembre 2003, n. 44726, Ninivaggi, massima n. 227715).
Conseguono la declaratoria della competenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Pescara e la trasmissione degli atti al giudice anzidetto.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Pescara cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008