Sentenza 15 aprile 2004
Massime • 1
Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. (Nella fattispecie la Corte, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, preso atto della revoca, ha annullato senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute).
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- 1. Sequestro preventivo, revoca, parte civile, ricorso per Cassazione, legittimazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2015
- 2. Parte civile: no al ricorso per cassazione contro annullamento del sequestroAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 21 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2004, n. 31320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31320 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 15/04/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - N. 569
Dott. MARZANO SC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 044079/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RI AR N. IL 24/03/1963;
2) DI ZA NC N. IL 31/10/1951;
avverso SENTENZA del 26/04/2002 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VENEZIANO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito i difensore Avv. DOMENICA DELL'AERE, per Di IA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.1.1999 IL NO, mentre stava lavorando in un cantiere edile di Minervino Murge, ad una sega elettrica, fu colpito all'occhio destro da un corpo estraneo, che gli provocò gravi lesioni personali, e soprattutto la perdita funzionale definitiva dell'occhio suindicato.
Il Tribunale di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia - con sentenza del 28.2.2001, ritenne accertato che il corpo estraneo che colpì lo IL era un "frammento di dente di ferro della sega", e, ritenuta l'esistenza di condotte colpevoli ed, in particolare, inosservanti di norme sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, condannò, previa concessione delle attenuanti generiche, alle pene ritenute di giustizia, oltre statuizioni civili ed accessorie:
- DI RI AR, titolare della "GEA di Di IA AR & C. s.n.c.", della quale lo IL era dipendente e subapplatatrice dei lavori, in ordine al delitto di lesioni colpose (artt. 113 e 590, 3 comma, c.p.) ed alle contravvenzioni di cui agli artt. 382 e 109 D.P.R. N. 547/55, nonché di cui agli artt. 7 e 89, punto 2, lett. a), D. L.vo 626/94;
- DI NZ SC, legale rappresentante della "D.S.T. s.r.l." appaltatrice dei lavori, in ordine al delitto di lesioni colpose ed alle contravvenzioni di cui agli artt. 5 D.P.R. n. 547/55 e 7 e 89, punto 2, lett. a) D. L.vo 626/94;
nonché il titolare della società committente, solo per un reato contravvenzionale, ed il responsabile del cantiere, le cui posizioni non rilevano in questa fase, non avendo proposto ricorso per Cassazione.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 26.4.2002, ha riformato la sentenza di primo grado, esclusivamente aumentando la provvisionale assegnata alla parte civile da L. 40.000.000 ad euro 30.987,40, e confermando nel resto l'impugnata sentenza. La Corte territoriale ha ritenuto accertato che il "corpo estraneo" che colpì all'occhio destro lo IL era un frammento della sega. Da qui la colpa per "la non rispondenza della sega ai criteri di sicurezza, per l'assenza della protezione al disco e del mancato utilizzo da parte dello LA degli speciali occhiali di protezione".
Il nesso di causalità è stato individuato in relazione all'art. 40 cpv c.p., in quanto l'osservanza delle norme di sicurezza avrebbe impedito l'evento, mentre l'omissione ha causato il danno alla parte lesa.
Infine, la Corte di merito ha ritenuto la responsabilità di tutti i prevenuti, mancando agli atti un protocollo dal quale potesse evincersi una delega di funzioni e/o una precisa individuazione in ordine al soggetto responsabile della sicurezza del lavoro sul cantiere, che avrebbe consentito di liberare la posizione del Di OR, titolare della società D.S.T. s.r.l., che aveva concluso un contratto di appalto con la GEA s.n.c..
Altri elementi di responsabilità per tutti gli imputati sono stati ritenuti: a) l'inosservanza degli artt. 7 e 89 d. l.vo 626/94, accertata dall'Ispettorato del lavoro, inerente ai rischi dei lavoratori nei contratti di appalto;
b) le modalità di coordinazione dei lavoratori, che seguivano le direttive dei titolari, di volta in volta, dell'impresa appaltante e di quella subappaltatrice, ed in modo particolare del Di IA, sempre presente sul cantiere, oltre che del responsabile del cantiere stesso.
DI RI NI ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, e, in subordine, l'improcedibilità dell'azione penale per le contravvenzioni, con conseguente riduzione della pena, ovvero rinvio al giudice di merito per la determinazione della pena finale. I motivi sono i seguenti:
1) Violazione degli artt. 546 e 530 c.p.p. per avere la Corte territoriale omesso di motivare sull'appello relativo alle modalità del fette, ribadendo la versione del giudice di primo grado, secondo la quale, in base alla perizia ed alle dichiarazioni della parte offesa, il corpo estraneo estratto dall'occhio dello IL era sicuramente un "frammento del dente di ferro della sega". 2) Violazione degli artt. 546 e 530 c.p.p. in ordine al nesso di causalità, non essendo provato quanto indicato al punto 1) sul corpo estraneo, ne' motivandosi in ordine alla circostanza che la mancata utilizzazione degli occhiali di protezione sia ascrivibile agli imputati, ed in particolare al Di IA, e che il loro mancato uso non sia ascrivibile alla stessa parte offesa.
3) Erronea applicazione dell'art. 40, 2 comma, c.p., sia perché la motivazione è mancante sul punto, sia perché la Corte di merito ha omesso il giudizio controfattuale, non dimostrando, con la relativa certezza del dato probatorio, che se l'azione doverosa, e ritenuta omessa, fosse stata realizzata, si sarebbe con certezza impedito il verificarsi dell'evento.
4) Inosservanza degli artt. 20, 21, 23 e 24 D. L.vo 19.12.1994 n. 758, non essendo state osservate le prescrizioni per la procedibilità delle contravvenzioni contestate ne' da parte dell'organo di vigilanza, ne' da parte del P.M.. Di conseguenza l'azione penale non poteva essere promossa, per cui il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale, a norma dell'art. 129 c.p.p.. 5) Erronea applicazione della contravvenzione di cui agli art. 7 e 89, punto 2 lett. a) D. L.vo 626/94, non essendo compreso il subappalto in tale disciplina, e non potendosi, pertanto, ascrivere al Di IA, subappaltatore, la disciplina suindicata per la tassatività della previsione normativa in campo penale. Con memoria del 17.5.2003, il Di IA - premesso che lo IL, con atto di citazione notificato il 24.3.2003, successivo alla sentenza di appello, ha proposto azione civile nei suoi confronti - ha chiesto a questa Corte di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alle statuizioni civili in essa contenute, essendo intervenuta revoca tacita della costituzione di parte civile, ai sensi degli artt. 75, comma 3, e 82, comma 2, c.p.p.. Con successiva memoria del 15.4.2004, il Di IA, oltre a ribadire il contenuto degli atti precedentemente depositati, ha precisato che, in sede civile, lo IL non si è limitato a chiedere il quantum debeatur, ma ha proposto un'autonoma e nuova azione civile di accertamento e liquidazione dell'intero danno.
Il ricorrente ha, inoltre, eccepito la prescrizione dei reati contravvenzionali, essendo trascorsi più di quattro anni e sei mesi dal fatto che ha causato l'evento lesivo, e cioè dal 26.1.1999. Anche DI NZ SC ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, chiedendone l'annullamento, con conseguenti effetti sulle statuizioni civili e sulle spese, per i seguenti motivi:
1) Mancanza di motivazione sugli specifici motivi di appello. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non avere spiegato il rigetto dei motivi di appello, riguardanti: a) mancanza di prova che la sega che aveva cagionato l'incidente era di proprietà del Di RE;
b) acquisizione della prova certa che la sega era inizialmente provvista dei dispositivi di protezione;
c) insussistenza del delitto di lesioni colpose;
d) insussistenza della violazione dell'art. 7 e art. 89 D. L.vo 626/94. Inoltre, la ritenuta responsabilità personale del Di RE quale committente dei lavori appaltati ad altri - secondo il ricorrente - non è logicamente motivata, dato che egli non aveva ne' il possesso del cantiere, ne' la sua gestione, ne' ha effettuato alcuna interferenza. 2) Violazione dell'art. 192 c.p.p.. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che la sentenza di appello non ha considerato alcune circostanze liberatorie per l'imputato: a)in base al contratto di appalto tra la D.S.T. s.r.l. e la G.EA. s.n.c. era previsto che la committente non avrebbe fornito gli attrezzi minuti;
b) l'art. 1655 c.c., che disciplina il contratto di appalto, impone che l'onere della predisposizione degli strumenti necessari e dell'organizzazione dell'attività ricada sull'appaltatore; c) dalle stesse dichiarazioni dello IL era risultato che la sega era inizialmente munita di protezione, e che la parte offesa prendeva ordini dal Di IA e dal TU, per cui è da escludere la corresponsabilità del Di OR.
3) Violazione dell'art. 590, 3 comma, e dell'art. 113 c.p.. Il ricorrente ha sostenuto che, come accertato dal giudice di primo grado, e come risultante dal contratto di appalto e dall'atto di coordinamento, il TU era il responsabile unico del cantiere, assumendo così la posizione di garanzia prevista dal D. L.vo 626/94, ed il Di IA era la persona che aveva fornito i mezzi di lavoro, tra cui la sega elettrica. Il ricorrente ha, quindi, rilevato che nessuna condotta colposa era a lui attribuibile, ne' è dato comprendere la sua partecipazione al reato a norma dell'art. 113 c.p.. 4) Violazione degli artt. 7 e 89, punto 2 lett. a) D. Lvo 626/94. Il ricorrente ha assunto che la violazione della norma sarebbe consistita nel "non avere fatto pervenire alla Direzione Provinciale del Lavoro il documento attestante l'avvenuto coordinamento tra le ditte operanti in cantiere con particolare riferimento ai rischi specifici". Tale onere - secondo il ricorrente - non sarebbe spettato a lui, ma a chi ha organizzato il lavoro nel cantiere, non versando nell'ipotesi di coordinamento tra diverse attività produttive. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che l'atto di coordinamento non doveva essere inviato all'ufficio ispettivo, e qualora, fosse vero il contrario, tale onere spettava al Di IA, nella qualità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ciò che concerne il ricorso del Di IA, quest'ultimo, con un primo motivo, ed in parte con il secondo, ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto accertato che il corpo estraneo, che ha colpito all'occhio lo IL, sia un frammento della sega elettrica.
Sul punto il ricorso è assolutamente generico, e comunque, sia la sentenza di primo grado che quella di appello sono motivate in modo adeguato e logico, ritenendo accertata la circostanza di fatto contestata attraverso "i risultati della perizia del Prof. DA, pur dandone maggiore rilevanza sotto il profilo del nesso di causalità. Inoltre, nella sentenza di primo grado è specificato che il corpo estratto dall'occhio della parte offesa era un "elemento metallico", e considerato che lo AV stava lavorando con la sega elettrica, non vi possono essere dubbi sulla provenienza di tale "elemento".
Trattandosi di circostanza di fatto, ed essendo la motivazione congrua e logica, nessun altro sindacato spetta al giudice di legittimità.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
La mancata utilizzazione degli occhiali, quale elemento di colpa ascrivibile agli imputati, e quindi anche e particolarmente al Di IA, titolare della società della quale la parte offesa era dipendente, è adeguatamente motivata nella sentenza di primo grado, in quanto risultante dalle credibili dichiarazioni dello IL, secondo le quali gli occhiali non erano proprio presenti nel cantiere, non gli erano stati, quindi, forniti, e nessuno gli aveva dato disposizione di indossarli.
Tale violazione dell'art. 382 D.P.R. a 547/55, contestata specificamente al Di IA, configura chiaramente colpa per imprudenza, negligenza ed inosservanza di norme sulla sicurezza del lavoro.
Solo ad abundantiam si rileva che, quand'anche gli occhiali fossero stati consegnati allo IL (circostanza chiaramente esclusa dalle risultanze processuali), il datore di lavoro egualmente non andrebbe esente da responsabilità, in quanto il comportamento imprudente del lavoratore non lo esonerava da un obbligo di vigilanza, non presentando la condotta del dipendente i caratteri dell'eccezionaiità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (Cass. 25.9.1995, Del Pont). Si tratterebbe, al più di colpa concorrente, che non esclude quella del datore di lavoro, comunque penalmente responsabile.
In ordine al terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza di motivazione sul nesso di causalità, ex art. 40 c.p.p., entrambe le sentenze di merito sono congruamente e logicamente motivate nel rilevare che la non rispondenza della sega elettrica ai criteri di sicurezza, l'assenza di protezione al disco ed il mancato utilizzo degli occhiali di protezione sono stati gli antecedenti causali della grave lesione riportata dallo IL. Entrambe le sentenze riportano poi gli accertamenti effettuati dal perito prof. ST, perfettamente logici, in quanto il ritrovamento di un corpo metallico a livello del bulbo, ed identificato tale corpo in un frammento della sega elettrica, consentono di ritenere sicuro che la causa della perdita del visus dell'occhio destro sia stata la collocazione innaturale nel bulbo oculare della scheggia metallica. In ordine al giudizio controfattuale, è evidente che il ricorrente ha inteso richiamarsi ai principi citati nella nota sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 30328 dell'11.9.2002, Franzese, e cioè alla sicura inesistenza di altre cause di quell'evento. Nella specie, non vi è alcun dubbio, data la tipologia delle lesioni e l'identificazione del corpo estraneo nell'occhio, che vi possa essere una causa alternativa a quella indicata, e che le condotte colpevoli che hanno prodotto l'evento siano quelle attribuite agli imputati, ed in particolare al datore di lavoro Di IA.
Il prospettato dubbio sull'individuazione del corpo metallico non ha nulla a che vedere con il giudizio controfattuale, in quanto la sua identificazione con un pezzo della sega elettrica è stata raggiunta in termini di assoluta certezza, ne' il ricorrente indica neppure una soluzione alternativa, ma si limita a porre in dubbio le risultanze peritali.
I motivi attinenti a violazioni di legge ovvero difetti di motivazione riguardanti il delitto di lesioni colpose sono, pertanto, infondati e vanno rigettati.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso riguardano, invece, le contravvenzioni ascritte al Di IA, che vanno dichiarate estinte per prescrizione, trattandosi di reati commessi il 26.1.1999, per i quali vige il termine previsto dall'art. 157, 1 comma, n. 5 c.p., il quale, pur aumentato della metà per gli atti interruttivi ex art. 160 c.p., viene portato a quattro anni e mezzo, e cioè al 26.7.2003. Nessuna ulteriore efficacia ha il rinvio ad istanza di parte dell'udienza dibattimentale di primo grado dal 9.6.2000 al 14.7.2000, se non quella di fissare definitivamente - applicandosi la sospensione prevista dall'art. 159 c.p. - la scadenza del termine di prescrizione alla data del 30.8.2003, ormai decorsa.
Nè sussistono le condizioni per il proscioglimento nel merito, essendo evidente la responsabilità del Di IA non solo per le contravvenzioni di cui agli artt. 382 (omessa dotazione degli occhiali di sicurezza) e 109 D.P.R. n. 547/55 omessa applicazione alla sega circolare della cuffia di protezione idonea ad intercettare le schegge), ma anche per quella di cui agli artt. 7 e 89, punto 2, lett. a) D. L.vo n. 626/94. Tale violazione è stata contestata sia al Di IA che al Di OR, titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori (che a sua volta li aveva subappaltati alla GEA s.n.c. del Di IA), "per non avere fatto pervenire alla Direzione Provinciale di Bari, servizio Ispezioni del lavoro, un documento attestante specificamente l'avvenuto coordinamento tra le imprese operanti nel cantiere edile, ed in particolare per non avere redatto tale documento con indicazione di precise informazioni sui rischi specifici e con precise indicazioni sul coordinamento tra le imprese a tutela dei lavoratori". Il ricorrente ha sostenuto che il subappalto non rientra nella previsione legislativa, ma è sufficiente osservare che gli obblighi imposti dal citato art. 7 sono previsti "in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi", e che il subappalto ha le stesse caratteristiche di un appalto, essendo disciplinato dalle stesse norme del codice civile (art. 1655 e ssgg. c.c.). Resta da esaminare la questione delle statuizioni civili con le allegate memorie difensive. Si osserva che questa Corte deve esaminare la questione prospettata dal ricorrente a norma dell'art. 609, 2 comma, c.p.p., sia perché l'atto di citazione è stato notificato dopo l'emissione della sentenza di appello, sia perché la questione è rilevabile di ufficio. Inoltre, la Corte ha accertato, attraverso certificazione della Cancelleria del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, la pendenza del processo civile, pur se sospeso ai sensi dell'art. 75, 3 comma, c.p.p.. L'art. 82, 2 comma, c.p.p. dispone che "la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile". Pur non indicandolo espressamente la norma in esame, è chiaro che si avrà revoca tacita soltanto nel caso in cui l'azione in sede civile sarà coincidente con quella esercitata in sede penale. Tale orientamento si ricava peraltro da due decisioni di questa Corte che hanno ristretto i casi di revoca tacita.
Con una prima sentenza, è stato ritenuto che la mera proposizione in sede civile di domanda limitata al quantum, ma non estesa anche all'an, non costituisce doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile (Cass. 7.10.1998, Faraon). Con altra sentenza è stato ineccepibilmente ritenuto che in tema di costituzione di parte civile, la revoca tacita consegue se la parte civile promuove davanti al giudice civile la medesima azione "per le restituzioni e per il risarcimento del danno", prevista dall'art. 74 c.p.p., escludendosi l'ipotesi di proposizione dinanzi al giudice civile di sola domanda di sequestro conservativo, a garanzia del risarcimento del danno, a cui sia stato condannato, anche in forma generica, l'imputato con sentenza penale da lui impugnata per ricorso per cassazione (Cass. IL 7.1999, Rossetto). Va, pertanto, ribadito il principio di diritto secondo il quale, per aversi revoca tacita della costituzione di parte civile a norma dell'art. 82, 2 comma, c.p.p. (seconda ipotesi) l'azione proposta dinanzi al giudice civile deve riguardare le restituzioni ed il risarcimento del danno, come indicati dall'art. 74 c.p.p., e, pertanto, l'attore deve chiedere anche la declaratoria di responsabilità del convenuto, e non limitarsi a domandare la quantificazione del danno ovvero ad esercitare azioni di garanzia del credito di natura risarcitoria.
Nella specie, lo AT, in sede civile, ha proposto tre domande:
1) la prima è di "dichiarare i convenuti TU AN, Di OR SC, "Cielo Alto s.r,l.", "G.E.A. di Di IA AR & C. s.n.c.", Di IA AR, EP AO, EP ON, e RR GI, ognuno nelle rispettive qualità, e tutti solidalmente, responsabili dell'infortunio de quo";
2) la seconda è di condanna dei suddetti convenuti in solido al pagamento delle somme specificamente indicate a titolo di risarcimento del danno;
3) la terza è di annullare per simulazione, e, in subordine, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di dichiarare l'inefficacia di alcuni atti di vendita di beni immobiliari, espressamente indicati, effettuati dalla Cielo Alto s.r.l., e cioè della società committente dei lavori.
È, pertanto, evidente che, nella specie, lo IL non si è limitato a proporre domande derivanti dall'accertamento, anche non definitivo, di responsabilità dei convenuti, ma ha chiesto altresì di dichiararli responsabili dell'infortunio de quo, per cui si ha perfetta identità tra l'azione proposta in sede civile e quella instaurata come parte civile nel processo penale.
Nè si può accogliere la tesi sostenuta dal P.G. di legittimità, secondo la quale lo LA aveva voluto sostanzialmente proporre l'azione di simulazione, alla quale è pregiudiziale quella di accertamento della responsabilità, per evitare il trasferimento di beni con atti simulati, in modo tale da compromettere il suo diritto al risarcimento.
Sul punto, dalla lettura dell'atto di citazione risulta evidente che l'azione di simulazione è stata proposta unicamente nei confronti della Cielo Alto s.r.L, alla quale, trattandosi di società committente, sono estranei l'appaltatore Di OR ed il subappaltatore Di IA, titolari rispettivamente della D.S.T. s.r.l. e della G.E.A. s.n.c.. Si può, pertanto, affermare che, per tale capo della domanda, il Di IA e il Di OR non sono convenuti nel processo civile, per cui la loro citazione per il risarcimento del danno non ha alcuna relazione con l'espletata domanda di declaratoria di simulazione degli atti di alienazione compiuti dalla Cielo Alto s.r.l..
Accertata l'identità delle azioni, va esaminato quali ne siano le conseguenze in ordine al procedimento penale (quello civile è stato sospeso a norma dell'art. 75, 3 comma, c.p.p., su stessa richiesta dell'attore), limitatamente alle statuizioni civili del secondo grado di giudizio, e cioè alla provvisionale liquidata.
È evidente che la prima conseguenza del trasferimento dell'azione civile e della revoca della costituzione di parte civile è che il rapporto instaurato nel procedimento penale è ormai estinto. Di tanto deve ritenersi consapevole anche la parte civile, che, pur citata per l'udienza di legittimità, non è comparsa a mezzo del difensore.
La seconda conseguenza, già ritenuta in passato da questa Corte è che "la revoca della costituzione di parte civile, determinando l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. Di conseguenza la cassazione, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, deve - preso atto della revoca - annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute" (Cass. 15.5.1990 n. 12447). Tale deliberazione, dovendosi disporre di ufficio, si estende ovviamente all'altro ricorrente Di OR SC. Viene ora esaminato il ricorso di quest'ultimo, evidenziandosi che i primi tre motivi riguardano in parte censure di fatto, non sindacabili in sede di legittimità, e comunque già trattate con riguardo alla posizione del Di IA. Si tratta delle censure "oggettive" sulle caratteristiche della sega, il suo impiego ed il nesso di causalità.
Meritano, invece, un approfondimento le censure inerenti alla posizione personale del ricorrente, il quale assume la sussistenza di due circostanze che lo scagionerebbero: a) l'avere concluso un contratto di subappalto con la società gestita dal Di IA, ed essendo quest'ultimo responsabile dei lavori;
b) la nomina di un responsabile del cantiere, nella persona di TU AN. Su entrambi i punti la sentenza impugnata è congruamente e logicamente motivata. È stato, in primo luogo, ritenuto che l'istruttoria dibattimentale, ed in particolare una relazione dell'Ispettorato del Lavoro, "ha consentito di accertare che i lavoratori erano coordinati non già in modo unitario e/o esclusivo ma seguivano le direttive dei titolari, di volta in volta, dell'impresa appaltante e della subappaltatrice". È vero che, poi, viene assegnata una preponderanza all'impresa appaltatrice, ma l'ingerenza nella gestione e la non adeguata scelta di una ditta appaltatrice (o subappaltatrice) sono comunque elementi di colpa a carico dell'imputato.
Come è stato condivisibilmente ritenuto, "in materia di responsabilità colposa, il committente dei lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidafrincarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa;
b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori" (Cass. 20.1.1992 n. 2329). Nella specie, il Di OR non ha comunque ottemperato ad alcuno di questi obblighi, ed ha così fornito il suo apporto causale al verificarsi del grave incidente sul lavoro.
La sentenza impugnata - espressamente valutando l'appello dell'imputato - ha, poi, accertato non solo l'assenza di una delega al capo cantiere TU, ma anche la mancanza di una precisa individuazione del soggetto responsabile della sicurezza del lavoro sul cantiere.
La giurisprudenza di legittimità è poi costante nel ritenere che la delega non possa essere inespressa o implicita, o che si possa presumerla da argomenti pur indicativi (peraltro non ravvisabili nella fattispecie, come le dimensioni dell'impresa o la ripartizione dei compiti), ma occorre un atto espresso, inequivoco e certo, che investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, e che abbia accettato lo specifico incarico (Cass., 22.6.2000 n. 9343; Cass. 14.4.1989 n. 1545). Nulla di tutto ciò si ravvisa nella specie, se non la presenza di un capo cantiere, privo di attribuzioni particolari in tema di sicurezza del lavoro.
Per le ragioni già esposte trattando il ricorso del Di IA, vengono dichiarati estinti per prescrizione i reati contravvenzionali ascritti al Di OR. Nè si può pervenire a proscioglimento nel merito, essendo pacifica la sussistenza del reato di cui all'art. 5 D.P.R. 547 /55, per non avere fornito allo AV le dotazioni di sicurezza necessaria e previste nel decreto citato, nonché di quello di cui agli artt. 7 e 89, punto 2, lett. a), D. L.vo n. 626/94. In ordine a tale ultima contravvenzione, il ricorrente ha sostenuto di non essere destinatario della norma, mentre lo è chiaramente nella duplice veste di appaltatore dei lavori commissionatigli dalla Cielo Alto s.r.l., e di committente delle opere subappaltate alla G.E.A. s.n.c. del Di IA.
In conclusione, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio su due punti. Il primo riguarda le statuizioni civili nei confronti del Di IA e del Di OR ed è conseguenza della revoca tacita della costituzione di parte civile. Il secondo riguarda l'estinzione per prescrizione dei reati contravvenzionali. L'annullamento avviene ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., in quanto questa Corte può procedere direttamente alla determinazione della pena, eliminando l'aumento per la continuazione (art. 81 cpv c.p.) riguardante le contravvenzioni, ed indicato chiaramente nella sentenza di primo grado (confermata da quella di appello sul punto) in L.
1.000.000 di ammenda per ciascuno dei ricorrenti. Residua la pena base per il reato di lesioni colpose (art. 590, 3 comma, c.p.) di mesi uno e giorni dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. I ricorsi vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili ed ai reati contravvenzionali rispettivamente ascritti al Di IA e al Di OR perché estinti per prescrizione, ed elimina le corrispondenti pene di L.
1.000.000 di ammenda inflitte a ciascuno.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004