Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2004, n. 31320
CASS
Sentenza 15 aprile 2004

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Massime1

Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. (Nella fattispecie la Corte, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, preso atto della revoca, ha annullato senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute).

Commentari2

  • 1Sequestro preventivo, revoca, parte civile, ricorso per Cassazione, legittimazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2015

  • 2Parte civile: no al ricorso per cassazione contro annullamento del sequestroAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 21 gennaio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2004, n. 31320
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31320
Data del deposito : 15 aprile 2004

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