Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione, posta all'interno di un condominio.
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- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
Leggi di più… - 2. Tribunale di Nola - 1304/21 - Collegio B - Tentato omicidio - Condanna e assoluzione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 18/08/2021), n.1304 Giudice: Collegio B - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice Reato: 56, 575, 577 n.4); 61 n. 1 e 5 - 582; 635 c.p. Esito: Condanna e assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Dibattimentale Collegio "B" Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei giudici - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice alla pubblica udienza del 9.6.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2016, n. 44953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44953 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
44 9 5 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 11/10/2016 Sentenza n. 15121 2016 Reg. gen. n. 021651/2016 Composta dai Magistrati: Domenico Gallo Presidente Margherita Taddei Consigliere Consigliere relatore Adriano Iasillo Giovanna Verga Consigliere Luigi Agostinacchio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Messina, in data 13/04/2016, con la quale si dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di ES OS (n. il 04/10/1980) imputato del reato di cui all'art. 635 del c.p. (danneggiava la porta di ingresso di Giurba Silvana) perché il reato non è previsto dalla legge come reato. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. -il quale Udito l'Avvocato Dario Gucci - difensore di ufficio di MA AR chiede il rigetto del ricorso. OSSERVA: 女 Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina con sentenza del 13/04/2016, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di MA AR imputato del reato di cui all'art. 635 del c.p. (danneggiava la porta di ingresso dell'abitazione di Giurba Silvana) - perché il reato non è previsto dalla legge come reato. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina rilevando che la porta di ingresso di un'abitazione è cosa esposta alla pubblica fede. Pertanto sussistendo l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, del c.p. il reato non è depenalizzato. Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. motivi della decisione 1. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato. Invero questa Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio che non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un esercizio commerciale, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi (la Corte ha precisato che tanto non trova riscontro quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato, la quale si presume garantita dal controllo del proprietario o, comunque, dalle sue caratteristiche intrinseche, preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi;
Sez. 2, Sentenza n. 44331 del 12/11/2010 Ud. - dep. 16/12/2010 - Rv. 249181). E' evidente che il principio di diritto di cui sopra vale ancor di più per la porta di ingresso di un'abitazione posta all'interno di un condominio (come si apprende essere la porta di ingresso danneggiata dal MA;
si veda pagina 2 del ricorso).
2. Pertanto, nel caso di specie, correttamente il G.U.P. ha ritenuto il reato di danneggiamento non aggravato;
quindi il fatto non è previsto come reato in forza di quanto disposto dal D. L.vo 15/01/2016 n. 7.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in Roma, l'11/10/2016. DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Il Consigliere estensore Il Presidente Gasello 25 OTT. 2016 Domenico Gallo ello Adriano Iasillo IL I Cancelliet 2 CANCELLIERE ST E I T O Daniele Colepinte R N O E C