Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2008, n. 14256
CASS
Sentenza 7 marzo 2008

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Integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un'officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazione l'avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene l'attestazione del pubblico ufficiale di un'attività direttamente compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi primo - sedicesimo, c.s.) di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge.

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 agosto 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2008, n. 14256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14256
Data del deposito : 7 marzo 2008

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