Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un'officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazione l'avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene l'attestazione del pubblico ufficiale di un'attività direttamente compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi primo - sedicesimo, c.s.) di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2008, n. 14256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14256 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
14256 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 07/03/2008
SENTENZA
N.2501 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. NAPPI ANIELLO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO
N. 003086/2008 2. Dott. PALLA STEFANO It
3. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO 1
4.Dott. VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 14/09/1955 1) IC MA
2) IC RC N. IL 24/12/1985
N. IL 22/08/1982 3) IC RE
N. IL 21/12/1958 4) IS LUCIA
avverso ORDINANZA del 30/11/2007
TRIB. LIBERTA' di CATANIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
PALLA STEFANO Delhaye lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
S. D'Angelo MOTIVI DELLA DECISIONE
UO RI, UO RC, UO RE e OR IA ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, in data 30.11.07,
che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa il 6.11.07 dal G.i.p. del
Tribunale di Siracusa nei confronti di UO RI e UO RE e dell'obbligo di presentazione alla p.g. per OR IA, riformandola per il UO RC con il disporre nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g., in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 479 c.p. (capo 1) per avere, nella qualità di proprietari - UO RI e OR
IA , di amministratore UO RE e di collaboratore - UO RC - della
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officina autorizzata Centro Revisioni Auto s.r.l., sita in Floridia, Corso V.Emanuele 702, attestato falsamente l'avvenuta revisione, sul libretto di circolazione, di 340 veicoli, nonché (capo 2) per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti previsti dall'art.479 c.p., attestando falsamente l'avvenuta revisione di 340 veicoli, dal 16 marzo al 4 maggio 2007.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono erronea applicazione della legge penale con riferimento alla configurabilità dei reati di cui agli artt.479 e 416 c.p., osservando, quanto al reato di cui all'art.479 c.p., che le officine convenzionate di cui al punto 13 del codice della strada, le quali effettuano i controlli tecnici ai fini della revisione, sono imprese esercenti un servizio di pubblica necessità, giusta il disposto di cui all'art.359 c.p., e non già pubblici ufficiali, difettando i requisiti di cui all'art.357 c.p., dal momento che l'attività di revisione, sostitutiva di una pubblica funzione,
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esplicitamente prevista dal codice della strada o, in alternativa, va considerata come svolta da privato esercente una pubblica funzione di certificazione a ciò autorizzato dalla pubblica autorità,
per cui il privato che compia uno degli atti previsti dagli artt.477-479 c.p. è punito ai sensi dell'art.481 c.p. ovvero ai sensi dell'art.483 c.p., con riferimento all'art.491-bis c.p., entrambe fattispecie criminose che non consentono l'applicazione di una misura cautelare.
Quanto al reato di cui all'art.416 c.p., assumono i ricorrenti, difetta la motivazione circa la sussistenza degli elementi indiziari del reato associativo, essendo la distinzione dei ruoli, la
ப1 organizzazione del delitto e la promozione dello stesso tutti elementi tipici del concorso di persone nel reato, nella forma aggravata di cui all'art. 112 c.p. e non potendo la dimostrazione dell'esistenza dell'associazione per delinquere essere affidata solo al fatto che una pluralità di fatti delittuosi della stessa specie sia stata commessa nell'ambito del gruppo sociale (famiglia di fatto), mediante l'utilizzazione dell'organizzazione già esistente, per inferirne la contemporanea qualificazione criminale del gruppo medesimo, laddove il tribunale non aveva assolto all'onere motivazionale circa la sussistenza, all'interno del gruppo criminale, di ruoli e ripartizioni di compiti in funzione di accentuata tipicità rispetto alla generica partecipazione di attività nel nucleo familiare e alla impresa familiare.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione con riferimento alla partecipazione di OR
IA e UO RC al delitto associativo, attesa la loro posizione marginale ed esterna al programma criminoso associativo, ove ritenuto sussistente, tanto che gli stessi giudici del riesame,
contraddittoriamente, avevano evidenziato che il UO andava a prelevare le autovetture e successivamente si occupava della loro revisione, per cui la sua attività era tutt'altro che illecita, dal momento che non tutte le revisioni erano risultate false, mentre la OR si occupava dell'attività
burocratica del centro revisioni che di per sé non poteva essere considerata attività illecita di supporto alle false revisioni dal momento che essa, da sola, non comprovava la consapevolezza e l'adesione all'ideazione criminosa.
Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.274
c.p.p., dal momento che la disposta misura cautelare reale del sequestro preventivo dell'intera azienda dei UO aveva eliminato in radice il pericolo di reiterazione del reato data la impossibilità concreta di tenere condotte analoghe a quelle contestate, sia sotto il profilo della falsità che sotto quello riguardante il permanere del vincolo associativo avente come reato scopo quello delle false revisioni.
Insussistenti pertanto - concludevano i ricorrenti erano le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione dei reati, per cui si chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata.
2 Il ricorso è infondato.
Quanto alla configurabilità del delitto di cui all'art.479 c.p. in capo agli indagati, va osservato che l'attività di attestazione dell'avvenuta regolare revisione degli autoveicoli costituisce attività della pubblica amministrazione, disciplinata da norme di diritto pubblico (art.80, commi da 8 a 16, del codice della strada ), che si estrinseca attraverso l'esercizio di tipici poteri certificativi, propri della p.a., senza che possa rilevare la forma giuridica in cui essa si svolge, sì che a coloro che svolgono tale attività è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della p.a. per mezzo dei poteri certificativi loro conferiti 'ex lege'.
La falsa attestazione dell'avvenuta revisione dell'autoveicolo, apposta sul libretto di circolazione,
integra, poi, gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico in quanto contiene l'attestazione del pubblico ufficiale di un'attività direttamente da lui compiuta e di un fatto avvenuto alla sua presenza.
Quanto alla fattispecie associativa, congruamente ne è stato dai giudici del merito delineato il quadro indiziario, costituito da un accordo criminoso non occasionale, ma caratterizzato - anche per ragioni di appartenenza familiare - da stabilità e continuità, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti di falso, rappresentata dalla avvenuta falsa revisione di ben 340 autoveicoli,
utilizzando l'artificio della predisposizione di una autovettura adibita in particolare alla rilevazione dei gas ed utilizzata in luogo di quelle da revisionare.
La piena e consapevole partecipazione di tutti gli indagati al 'pactum sceleris', in esecuzione del quale ciascuno rivestiva un preciso ruolo, bene individuato nell'ordinanza impugnata (UO
RI, socio per una quota pari a 2/3 del capitale sociale, dirigendo ed organizzando l'attività del centro revisioni, mantenendo i contatti con i clienti e impartendo ai figli direttive sul lavoro da svolgere, come è emerso dalle numerose conversazioni intercettate;
UO RE,
amministratore unico della società, responsabile tecnico del centro revisioni e colui che oltre ad
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essere proprietario della vettura Ford Ka tg AW906HX, usata come 'cavia' per i test di revisione -
si occupava dell'inserimento dei dati al terminale, curando altresì i rapporti con le officine che si
3 rivolgevano al 'Centro' per le revisioni;
UO RC, che svolgeva mansioni esecutive,
occupandosi delle operazioni materiali di revisione, e che è stato videofilmato il 17.4.07 mentre era anche lui intento ad una operazione di revisione nella quale veniva utilizzata la Ford Ka
appartenente al fratello RE;
OR IA, infine, titolare di una quota pari ad 1/3 del capitale sociale del 'Centro revisioni auto' s.r.l., prestava in maniera continuativa la propria attività
occupandosi dell'inserimento telematico dei veicoli revisionati e tenendo i contatti con i clienti), è
dimostrata altresì dalla circostanza che gli stessi erano soliti ricevere in consegna non le autovetture da revisionare, bensì i loro libretti di circolazione, in un numero assai rilevante (ben 340 veicoli tra il 16.3 ed il 4.5.07), indicativo appunto della avvenuta programmazione di una serie indeterminata di delitti di falso.
Quanto alle esigenze cautelari, i giudici del riesame, con un ragionamento logico ed esente da vizi censurabili in questa sede, hanno apprezzato, in ordine al paventato pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con riferimento a UO RI, accanto al ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione criminosa, i suoi plurimi precedenti penali per reati di falso fondanti un giudizio di pericolosità sociale, in una con la prognosi di attualità del pericolo di reiterazione dei reati a motivo del suo radicato inserimento nel settore in argomento, desumibile dall'elevato numero dei clienti acquisiti e dal collegamento con altre imprese ed officine automobilistiche,
pericolo non certo eliso 'tout court' a seguito del sequestro preventivo dei locali dell'officina.
Considerazioni analoghe, esenti da vizi di illogicità, sono state svolte per l'amministratore unico
UO RE, responsabile tecnico del centro revisioni, nonché, sia pure ritenendo le esigenze di cui all'art.274 lett.c) c.p.p. tutelate con la misura di cui all'art.282 c.p.p., per
UO RC, esecutore delle direttive dei primi due, ma con carattere di continuità in un congruo arco di tempo in cui sono state commesse le rilevate falsità nella revisione dei veicoli di cui il predetto si occupava precipuamente, nonché per OR IA, in grado di offrire un contributo,
apprezzabile anche in termini di concreto pericolo di recidiva, alla azienda di famiglia,
provvedendo, con la sua costante presenza, all'espletamento di tutti gli incombenti amministrativi
4 ed all'informazione alla clientela, il tutto per l'intero arco in cui la struttura criminale ha operato,
comportamento destinato a protrarsi nel tempo e che ha costituito manifestazione di allarmante proclività a delinquere.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Roma, 7 marzo 2008 IL PRESIDENTEPRESIDENTE Stolgans Pane IL CONSIGLIERE estensore
Depositata in Cancelleria
Roma, li -4 APR. 2008.. A
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Carmela Lanzuise S
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