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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 727 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.01.2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GROTTI Parte_1
MASSIMO, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro
, in proprio e quale titolare della ditta individuale CP_1
ELETTROSYSTEM DI ET ST, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PUGI FRANCESCO e dell'Avv. GARZIA FRANCESCO, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 20.01.2025,
l'Avv. PUGI FRANCESCO e l'Avv. GARZIA FRANCESCA per CP_1
- in proprio e quale titolare della ditta individuale ELETTROSYSTEM DI
[...]
ET ST -, concludono come segue: “(…) piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis reiectis:
1. In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è del tutto infondata e meramente dilatoria, nonché non fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;
2. Nel merito, respingere in ogni sua parte l'opposizione proposta dal Sig. avverso il Parte_1
1 decreto ingiuntivo n. 5/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo il 5/01/2022, in quanto palesemente e macroscopicamente infondata e non provata sia in fatto che in diritto, non fondata né prova scritta né di pronta soluzione e proposta con solo e unico intento dilatorio, confermando il decreto ingiuntivo emesso;
3. Sempre nel merito, respingere la domanda di risarcimento del danno avanzata dal Sig. in quanto non Parte_1
provata e infondata per tutti i motivi sopra esposti. Con conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo emesso. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di opposizione
e condanna al pagamento delle ulteriori spese del decreto ingiuntivo, della Consulenza
Tecnica d'Ufficio e delle spese e competenze del CTP di parte di , già CP_1
depositate in atti (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 5/2022, emesso dal Tribunale di Arezzo in data
05.01.2022 – con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento di euro 8.935,89, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma asseritamente dovuta sulla base delle fatture n.
97/2021, n. 111/2021 e n. 133/2021 – e ne chiedeva la revoca. Il tutto con il favore delle spese del giudizio. Segnatamente, la parte opponente esponeva che, all'inizio del 2021, esso si era rivolto a , per appaltargli alcune modifiche Pt_1 CP_1 all'impianto elettrico, nonché la realizzazione di un impianto di allarme, di videosorveglianza e citofono per la propria abitazione, sita in OI della Chiana (Ar),
Via D'Arezzo, n. 113 A;
che esso esponente aveva provveduto al pagamento della fattura n. 61/2021 del 30.04.2021, emessa per l'importo di euro 4.371,40 ed avente ad oggetto un asserito “(…) acconto per sistemazione impianto elettrico di civile abitazione (…)” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione), nonché della fattura n. 98/21 del 17.07.2021, emessa per l'importo di euro 1.118,50 “(…) per fornitura e posa in opera di impianto videocitofono. Extra cavo fuori preventivo (…)” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione) e della ulteriore fattura n. 99/21 del 17.07.2021, emessa per la somma di euro 440,00, per “(…) intervento accessorio alla realizzazione del cappotto termico interno riguardante lo spostamento di scatole elettriche e la
2 sostituzione dei cavi elettrici (…)” (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione); che, in data 30.06.2021, il aveva emesso la ulteriore fattura 91/21, dell'importo CP_1 di euro 6.585,47, “(…) per chiusura impianto elettrico comprensivo di manodopera e materiali (…)” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione); che, a seguito delle contestazioni sollevate da esso – il quale aveva richiesto il dettaglio dei Pt_1
materiali acquistati ed impiegati e delle ore lavorate -, la controparte, in data
12.07.2021, aveva emesso una nota di credito integrale, azzerando, dunque, gli importi richiesti e senza nulla riservarsi di richiedere in seguito (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione); che, in data 19.09.2021, l'opposto aveva sollecitato (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in opposizione) il pagamento della fattura n. 97 del 17.07.2021, emessa per l'importo di euro 2.420,00, in relazione ad un asserito “(…) acconto lavori impianto videosorveglianza e allarme. Cavo fuori preventivo (…)”, nonché della ulteriore fattura n. 111 del 31.07.2021, emessa per la somma di euro 1.628,00, a titolo di “(…) saldo impianto allarme e videosorveglianza (…)” (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, in detta circostanza, il non aveva CP_1
operato alcun riferimento alla fattura n. 133, emessa proprio in data 19.09.2021 e relativa all'impianto elettrico, il quale risultava già terminato da mesi, tanto che erano state già emesse la fattura di saldo e la relativa nota integrale di credito;
che, dunque, esso in data 22.09.2021, aveva riscontrato la mail di controparte, eccependo che Pt_1
“(…) da verifica effettuata da personale esperto sono emersi dei dubbi sulla conformità dell'impianto e sulla certificabilità delle varie componenti usate. Per fugare ogni dubbio risulta quanto mai necessaria la certificazione di conformità dell'impianto (…)”
(cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, a dire di esso esponente, la parte opposta non aveva mai fornito ad esso la certificazione Pt_1
richiesta ed, inoltre, non aveva mai fornito neppure il dettaglio dei materiali effettivamente impiegati ed acquistati e delle ore lavorate;
che, pertanto, esso opponente, in data 06.10.2021, aveva inoltrato al una ulteriore comunicazione a CP_1 mezzo pec (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in opposizione), con la quale aveva reso noto alla controparte di avere richiesto alla ditta TE (ovvero alla società dalla quale era stato acquistato l'impianto) il nominativo di un loro tecnico fiduciario, al fine di verificare la certificabilità dell'impianto ed, eventualmente, ottenerla;
che, in particolare, il tecnico fiduciario TE, in data 20.09.2021, aveva Persona_1
3 riscontrato, da un lato, che erano stati installati dal degli elementi non idonei e CP_1
con dei prezzi esorbitanti rispetto a quelli di listino e, dall'altro, che l'impianto non era certificabile;
che, pertanto, a dire di esso esponente, alcuna somma risultava dovuta in relazione a detto impianto;
che il in data 08.10.2021, in risposta alla CP_1
comunicazione di esso esponente, aveva asserito, quanto all'impianto elettrico, di aver fornito il dettaglio dei materiali impiegati per i lavori di ristrutturazione e che il prezzo di tali lavori era stato concordato e, relativamente all'impianto di allarme, che i lavori erano stati terminati, chiedendo il pagamento di un importo di entità molto superiore a quello sollecitato dal personalmente in data 19.09.2021, ossia maggiorato della CP_1
fattura n. 133/221; che esso opponente, in data 14.10.2021, aveva risposto a detta mail, evidenziando che “(…) in primo luogo non risponde al vero che io abbia concordato con il Sig. il prezzo di tutti i lavori che dovevano essere eseguiti nell'immobile CP_1 di OI della Chiana via d'Arezzo 113/A. In secondo luogo non risponde al vero che il suo assistito abbia fornito il dettaglio dei materiali ed interventi eseguiti in mio favore. La documentazione Ifel fornita, infatti, con evidenza non si riferisce, quantomeno per la maggior parte dei materiali ivi indicati (ed anche in ragione della data che riporta), a lavori eseguiti nell'immobile di Via D'Arezzo 113/A. Ad oggi, conseguentemente, non è dato sapere quali e quanti materiali il Sig. abbia CP_1
utilizzato per gli impianti richiestigli. In terzo luogo omettete di fare riferimento alla pec da me inoltrata al Sig. il 22.09.2021. Detta pec da un lato conferma che CP_1
v'era la mia volontà di adempiere alle proprie obbligazioni purché il Sig. CP_1 provvedesse al corretto adempimento a regola d'arte di quelle sul medesimo gravanti.
Ad oggi, infatti, l'impianto di allarme non è stato terminato (e non risponde al vero che sia stato configurato) ed entrambi gli impianti, elettrico e di allarme e videosorveglianza, sono privi delle certificazioni di conformità. Per quanto mi consta, peraltro, l'impianto di allarme-videosorveglianza fatto visionare da tecnico specializzato indicato da TE LI RL (che per conoscenza legge), così come realizzato dal suo assistito, non è certificabile. In sintesi, allo stato, non essendovi prova dei materiali impiegati dal Sig. presso la mia abitazione, mancando le CP_1
certificazioni degli impianti e, considerato, che mi è stato significato che, quantomeno
l'impianto di videosorveglianza/allarme non è certificabile, ritengo, legittimamente, allo stato, di nulla ulteriormente dovere al suo assistito e mi riservo, altresì, di
4 richiedere il risarcimento del danno subito e subendo (…)” (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione in opposizione); che, tanto premesso, a dire di essa parte opponente, la pretesa creditoria azionata da controparte con il decreto ingiuntivo n. 22/2022 era del tutto infondata, in quanto l'opposto, da un lato, non aveva terminato gli impianti;
dall'altro, non aveva neppure fornito le certificazioni di conformità degli stessi;
che, in particolare, con particolare riferimento all'impianto elettrico, veniva specificato che esso Pt_1
aveva saldato la fattura n. 61/21, mentre, per la fattura n. 91/2021 - emessa a saldo dei lavori per l'impianto elettrico, in data 12.07.2021, era stata emessa integrale nota di credito n. 92/2021; che, inoltre, in relazione a detto impianto, non era stato fornito alcun dettaglio in merito ai materiali effettivamente utilizzati e/o al monte ore lavorato, né era stata fornita la certificazione di conformità; che la fattura n. 133/2021 era stata emessa tardivamente ed in maniera artefatta, dopo ben due mesi dalla emissione di un'altra fattura per le medesime forniture e prestazioni;
che, peraltro, si era anche reso necessario ed urgente l'intervento di un tecnico specializzato, a causa della presenza di un cavo esterno lasciato tagliato e scoperto dal (cfr. all.to n. 8 all'atto di CP_1 citazione in opposizione); che, invece, relativamente all'impianto di allarme, videosorveglianza e citofono, veniva evidenziato che, detto impianto, non era stato terminato, non era stato settato, non era stato certificato e non era neppure certificabile;
che, infatti, il tecnico fiduciario della ditta TE – ovvero della Safety & Persona_1
Privacy -, in data 20.09.2021, aveva accertato che erano stati impiegati degli elementi non idonei e che, inoltre, non solo l'impianto non risultava certificabile, ma sarebbe anche stato necessario realizzare un nuovo impianto ex novo, con una spesa pari ad euro
5.143,30; che, peraltro, il era stato anche diffidato a rimuovere detto impianto a CP_1
sua cura e spese, onde consentire la realizzazione di nuovo impianto, ma che quest'ultimo non si era reso disponibile;
che, inoltre, l'opposto, non solo non aveva fornito il dettaglio delle componenti degli impianti effettivamente utilizzati, ma non aveva neppure prodotto le relative certificazioni di conformità, le quali non erano opzionali ma, bensì, obbligatorie;
che, infatti, ai sensi dell'art. 7 del DM n. 37/2008, il tecnico era tenuto a rilasciare dette certificazioni, le quali erano dovute per qualsiasi tipologia di impianto elettrico;
che, inoltre, in base alle norme CEI 79- 3 EN 50131 EN
62676-4 EN 62676, le certificazioni di conformità in questione risultavano dovute anche per gli impianti di allarme ed intrusione e per quelli di videosorveglianza;
che,
5 invero, ai sensi del citato art. 7 del DM 37/2008, l'istallatore aveva l'obbligo di rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, mediante specifici modelli ministeriali;
che, in particolare, l'installatore era tenuto ad attestare di avere realizzato un impianto conforme alla regola d'arte, nel rispetto del progetto, nonché di aver osservato la normativa tecnica vigente, di aver istallato delle componenti e materiali idonei e di aver controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità; che, a dire di esso esponente, nel caso in esame, la parte opposta non aveva rilasciato le certificazioni in parola;
che, pertanto, a dire di esso alcuna somma Pt_1
era dovuta alla controparte, atteso che l'impianto di videosorveglianza non era stato verificato, non era stato attivato, non era stato terminato, non era conforme e non risultava neppure certificabile;
che, pertanto, alla luce dei molteplici inadempimenti della controparte, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato;
che, inoltre, esso esponente intendeva proporre una domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il risarcimento dei danni economici asseritamente subiti, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della controparte;
che, infatti, a dire di esso opponente, sarebbe stato necessario far verificare ex novo l'impianto elettrico, rimuovere l'impianto di videosorveglianza posizionato dal e realizzarne uno ulteriore, con costi che CP_1
erano stati preventivati nei rispettivi importi di euro 520,00 circa (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in opposizione) - per la verifica dell'impianto elettrico ed il rilascio della relativa certificazione di conformità – ed euro 5.143,30 (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione) - per la realizzazione di un adeguato impianto di allarme e relativa certificazione di conformità -; che, infine, a ciò, avrebbe dovuto aggiungersi il disagio asseritamente subito da esso esponente, per il fatto di abitare in una casa priva di adeguati impianti e non idoneamente protetta, attesa la non funzionalità dell'impianto di allarme-videosorveglianza in questione. Tutto ciò premesso, la parte opponente citava in giudizio , al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia CP_1
l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle motivazioni di cui in narrativa: in via preliminare, essendo l'opposizione con evidenza fondata e specularmente infondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria da controparte, non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accertato e dichiarato che nulla è dovuto per le pretese creditorie azionate in via monitoria da
6 controparte per le ragioni tutte di cui in narrativa, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertato e dichiarato che gli impianti realizzati da CP_1
necessitano di certificazioni di conformità ed ulteriori esecuzioni per la rimozione dell'impianto di videosorveglianza, per l'installazione di uno ex novo, per intervento urgente su cavo esterno e per quanto ulteriormente necessario ex lege, per una somma pari a circa € 5.713,30, condanni , in proprio e quale titolare della CP_1
Elettrosystem di ON FA al pagamento di detta somma in favore dell'opponente
o di quella maggiore o minore che risulterà provata e di giustizia comprensiva anche del risarcimento di ogni e qualsiasi danno da disagio subito e che viene rimesso all'equo apprezzamento del Giudice. Il tutto con vittoria di competenze, anticipazioni e spese (…)”.
Con comparsa del 19.09.2022, si costituiva - in proprio e CP_1
quale titolare della ditta individuale ELETTROSYSTEM DI ET ST - ed eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, deduceva che non corrispondeva al vero la circostanza che esso avesse emesso la fattura n. 133/2021 del 19.09.2021 senza nulla comunicare al CP_1
che, inoltre, veniva espressamente contestato anche che la fattura 91/2021, Pt_1
emessa per euro 6.585,47 (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), fosse stata annullata a seguito delle contestazioni del che, infatti, come risultava dalla Pt_1
fattura medesima, la stessa era stata annullata – con conseguente emissione della relativa nota di credito - poiché vi era una errata intestazione, dal momento che l'indirizzo di fornitura era stato erroneamente indicato in Via Quarata n. 22, anziché in
Via di OI n. 113/A.; che, peraltro, la predetta fattura n. 91/2021 era stata emessa in relazione, sia al saldo dell'impianto elettrico che a quello di allarme;
che, a dire di esso esponente, l'opponente aveva, invece, richiesto che venissero emesse due distinte fatture;
che, dunque, esso su espressa richiesta della controparte, a seguito della CP_1
nota di credito, aveva provveduto ad emettere la fattura n. 111/2021, relativa al saldo dell'impianto di allarme, e la fattura n. 133/2021, relativa al saldo dell'impianto elettrico;
che, inoltre, veniva espressamente contestata la circostanza che non vi fosse stato alcun accordo in relazione agli importi dovuti per la realizzazione delle opere commissionate;
che, invero, all'atto del conferimento dell'incarico, esso aveva CP_1
7 redatto e consegnato all'opponente i preventivi nn. 32/21, 33/21 e 34/21 (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta); che, peraltro, anche le fatture n. 97/21 e n.
111/21 riportavano il riferimento al preventivo n. 33/21 e che, inoltre, la somma delle due fatture citate corrispondeva perfettamente a detto preventivo, ad eccezione dell'importo di 200,00, relativo alla posa di un cavo extra-preventivo; che, dunque, a dire di esso esponente, l'opposizione risultava del tutto infondata;
che, infatti,
l'affermazione dell'opponente circa il fatto che un tecnico TE avrebbe riscontrato che alcuni elementi forniti sarebbero stati non idonei ed addebitati con prezzi esorbitanti appariva del tutto generica, in quanto non era dato comprendere quali e quanti fossero gli asseriti elementi non idonei e/o i presunti e non meglio precisati prezzi esorbitanti;
che, peraltro, a dire di esso opposto, quanto asserito dalla controparte non trovava alcun riscontro nella documentazione allegata all'atto di citazione in opposizione, atteso che il non aveva prodotto in giudizio alcuna dichiarazione del tecnico asseritamente Pt_1 intervenuto, né alcun listino prezzi;
che, dunque, l'eccezione di inadempimento formulata dalla controparte, a dire di esso esponente, era del tutto infondata;
che, invero, esso aveva fornito e posto in opera, sia l'impianto di allarme che di CP_1
videosorveglianza, ed aveva terminato e messo in funzione entrambi gli impianti;
che, in particolare, erano state eseguite tutte le prove di funzionamento ed erano, altresì, state scaricate e configurate sia l'applicazione Hikvision che quella TE sul telefono cellulare del e della compagna di quest'ultimo; che, nello specifico, Pt_1
l'applicazione Hikvision, a dire di esso era stata installata e configurata per ben CP_1
due volte, in quanto era stata cancellata dal a seguito della prima installazione;
Pt_1 che, a dire di esso esponente, l'unico grave inadempimento era quello posto in essere dal il quale non aveva corrisposto ad esso le somme dovute in relazione Pt_1 CP_1
ai lavori eseguiti;
che, infatti, le affermazioni secondo cui esso esponente non avrebbe terminato gli impianti commissionati e non avrebbe fornito il dettaglio dei materiali e delle ore lavorate, a dire di esso esponente, erano del tutto false, oltre che prive di alcun riscontro probatorio;
che, peraltro, nella fattura n. 133/2021, era riportato in allegato il dettaglio delle ore lavorate, relativamente agli interventi n. 23/21 del 17/07/2021 e n.
28/21 del 17/07/2021 (cfr. all.to n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), suddivise per giorno, per persona e per costo orario;
che, a dire di esso era del tutto privo CP_1 di fondamento anche quanto asserito dall'opponente circa il fatto che gli impianti di
8 allarme e di video sorveglianza non erano stati terminati e non erano certificabili;
che, a tal proposito, veniva, innanzitutto, evidenziato che, a dire di esso esponente, gli impianti citati, non solo erano stati correttamente terminati, ma erano, altresì, stati collaudati e attivati, sia alla presenza del e del suo dipendente – tale -, CP_1 Persona_2
che in collegamento telefonico con il tecnico della ditta Login S.r.l. – tale Franci
Simone -, il quale aveva fornito i materiali dell'impianto medesimo;
che, infatti, come già rilevato, era stato attivato l'impianto, era stata scaricata la applicazione sul telefono cellulare del ed era stata seguita la relativa registrazione e configurazione, come Pt_1 risultante anche dalla schermata dell'installatore (cfr. all.to n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta); che, inoltre, a dire di esso ON, gli impianti di video citofono e di video sorveglianza non risultavano soggetti ad alcun tipo di certificazione;
che, in particolare, in base alla normativa di legge, esso era tenuto a fornire CP_1 all'opponente soltanto le certificazioni di conformità dei materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti di cui sopra, le quali venivano, a loro volta, fornite dalla casa costruttrice;
che esso esponente, come ribadito più volte alla controparte, era nella disponibilità delle certificazioni in parola e si riservava di consegnarle al al Pt_1
momento del pagamento delle proprie legittime spettanze;
che, invece, in ordine all'impianto elettrico, veniva rilevato che, detto impianto, era stato realizzato da esso soltanto per una parte, avendo deciso il di non “ammodernare” altra CP_1 Pt_1
parte del medesimo;
che, pertanto, esso esponente, come già reso noto alla controparte in più occasioni, avrebbe potuto certificare solamente la parte di impianto realizzata da esso medesimo, anche in questo caso all'atto del pagamento delle proprie spettanze;
che, in definitiva, l'opposizione avrebbe dovuto essere integralmente rigettata, in quanto del tutto infondata;
che, infine, nel caso in esame, a dire di esso opposto, sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c., atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis reiectis:
1. In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è del tutto infondata
e meramente dilatoria, nonché non fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;
2. Nel merito, respingere in ogni sua parte l'opposizione proposta dal Sig. Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo il
[...]
9 5/01/2022, in quanto palesemente e macroscopicamente infondata e non provata sia in fatto che in diritto, non fondata né prova scritta né di pronta soluzione e proposta con solo e unico intento dilatorio, confermando il decreto ingiuntivo emesso;
3. Sempre nel merito, respingere la domanda di risarcimento del danno avanzata dal Sig. Pt_1
in quanto non provata e infondata per tutti i motivi sopra esposti. Con conferma
[...]
in ogni sua parte del decreto ingiuntivo emesso. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di opposizione (…)”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648
c.p.c.; rigettata la prova orale richiesta dalla parte opponente;
disposta ed espletata c.t.u. tecnica;
la causa, passata in decisione e rimessa nuovamente sul ruolo per convocare il c.t.u. a chiarimenti, all'esito dell'udienza cartolare del 20.01.2025, passava nuovamente in decisione, con la riduzione del primo termine, ex art. 190 c.p.c. (rito c.d. ante
Cartabia), a giorni 30.
*************
L'opposizione appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
All'uopo, in primo luogo, si osserva che la pretesa creditoria azionata con il ricorso per ingiunzione trova il suo fondamento in tre fatture – ovvero la n. 97/2021, la n.
111/2021 e la n. 133/2021 (cfr. all.ti al ricorso monitorio) -, emesse dalla parte opposta per il complessivo importo di euro 8.935,89, a titolo di corrispettivo per i lavori asseritamente effettuati da , in esecuzione di un contratto di appalto CP_1 avente ad oggetto, sia l'esecuzione di alcune modifiche all'impianto elettrico, che la realizzazione di un impianto di allarme, di videosorveglianza e citofono, nell'immobile di proprietà dell'opponente, ovvero nell'abitazione sita in OI della Chiana (Ar),
Via D'Arezzo, n. 113 A.
Ciò premesso, occorre rammentare che “(…) l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (…)” (cfr. tra le altre, Cass.
Civ., Sez. II, Sentenza n. 7020 del 12.03.2019; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 5415 del
25.02.2019) – esteso anche a valutare la fondatezza della domanda -, nell'ambito del quale le parti, risultando invertite soltanto formalmente, conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
10 Di conseguenza, il creditore opposto, attore in senso sostanziale – per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria – c.d. an e c.d. quantum del credito -; viceversa, grava sul debitore opponente
– convenuto in senso sostanziale – l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo di detto diritto di credito.
Dunque, qualora il debitore opponente – convenuto in senso sostanziale -, nel corso del giudizio di opposizione, contesti l'an e/o il quantum del credito, in base agli ordinari principi di riparto dell'onere probatorio nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.p.c., costituisce onere della parte opposta – in quanto attrice in senso sostanziale – fornire la prova, sia dell'esistenza (c.d. an debeatur) che dell'ammontare
(c.d. quantum debeatur) della pretesa creditoria esercitata in giudizio.
Inoltre, è noto che, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218
c.c., il creditore “(…) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 25584 del 12.10.2018).
D'altra parte, il predetto principio si ribalta qualora il debitore eccepisca, ex art. 1460 c.c., l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, in quanto, in tale caso, il debitore medesimo può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, incombendo sul creditore l'onere di fornire la prova contraria – ovvero la prova del proprio esatto adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte -.
Ed infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, da cui questo giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in tal caso, risultano “(…) invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (…)” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., SS. UU.,
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
In altri termini, se certamente, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore
11 agente – ovvero la parte opposta, qualora, come nel caso in esame, si tratti di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - , ai sensi dell'art. 1218 c.c., è tenuto a dimostrare solamente il titolo del proprio diritto di credito, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte;
tuttavia, qualora il debitore convenuto - ovvero la parte opponente, nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – sollevi l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., sarà onere del creditore fornire la propria del proprio esatto adempimento.
Ciò precisato, passando ad affrontare il caso in esame, deve evidenziarsi che la parte opponente, nell'atto di citazione in opposizione, non solo ha espressamente contestato il quantum dell'importo ingiunto – deducendo, in particolare, che le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio sarebbero state emesse in assenza di un qualsiasi accordo sui prezzi applicati e senza alcuna indicazione circa il dettaglio dei materiali utilizzati e le ore di manodopera effettivamente impiegate -, ma ha anche sollevato eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c..
In particolare, l'opponente, come già rilevato nell'ordinanza emessa in data
27.10.2022 – con la quale è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c. -, a fondamento della propria eccezione, ex art. 1460 c.c., ha dedotto che la parte opposta si sarebbe resa inadempiente agli impegni contrattualmente assunti con la stipula del contratto di appalto in oggetto sotto due diversi profili, eccependo, nello specifico:
A. la mancata realizzazione a perfetta regola d'arte e/o la mancata ultimazione, sia dei lavori relativi all'impianto elettrico che di quelli afferenti all'impianto di allarme e di videosorveglianza;
B. il mancato adempimento all'obbligo di consegna delle certificazioni di conformità dei due impianti (ovvero dell'impianto elettrico e dell'impianto di allarme e di videosorveglianza), come previsto dalla legge.
Dunque, dal momento che l'opponente ha sollevato l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., va da sé che, in base ai principi di diritto sopra richiamati (cfr., in particolare, Cass. Civ., SS. UU., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001), sarebbe stato onere della parte opposta – creditrice in senso sostanziale – fornire la prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto per cui è causa.
12 Ebbene, l'opposto, nel corso del giudizio, non risulta aver minimamente adempiuto all'onere probatorio a suo carico, in quanto lo stesso – come verrà di seguito precisato - non ha fornito alcuna prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Invero, partendo dal prendere in esame l'asserito inadempimento di cui al punto sub.
A) – ossia la mancata realizzazione a perfetta regola d'arte e/o la mancata ultimazione, sia dei lavori relativi all'impianto elettrico che di quelli afferenti all'impianto di allarme e di videosorveglianza -, deve rilevarsi che , nel corso del giudizio, non CP_1
ha provato, in alcun modo – né tramite prove orali, né per via documentale -, di aver realizzato ed ultimato, a perfetta regola d'arte, l'impianto elettrico e l'impianto di allarme e di videosorveglianza in questione.
Ed infatti, detta prova, non può dirsi fornita da parte dell'opposto, né tramite prove orali, né per via documentale, atteso che il da un lato, non ha articolato alcun CP_1 capitolo di prova orale;
dall'altro, non ha allegato alcuna documentazione idonea allo scopo.
Nello specifico, l'opposto non ha prodotto in giudizio alcun documento, quale, ad esempio, una relazione tecnica di parte, da cui risulti possibile evincere l'avvenuta realizzazione ed ultimazione a perfetta regola d'arte dei due impianti in parola.
Peraltro, sul punto, è bene evidenziare che, poiché l'opposta non ha allegato alcun documento volto a dimostrare il proprio esatto adempimento – in quanto la stessa, si ribadisce, non ha allegato neppure una relazione tecnica di parte -, melius re perpensa, non si è ritenuto opportuno disporre la rinnovazione della c.t.u., atteso che, detta consulenza tecnica d'ufficio, in assenza di tale allegazione, avrebbe avuto una funzione meramente esplorativa.
All'uopo, occorre, infatti, rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da questo Giudice Unico non ha alcun motivo per discostarsi,
“(…) il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sentenza n. 31886 del 06.12.2019).
13 Inoltre, la Corte di Cassazione, sul punto, ha avuto modo di precisare che “(…) in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (…)” (cfr.
Cass. Civ., Sentenza, n. 24487 del 01.10.2019).
Pertanto, dal momento che la parte opposta – attrice sostanziale -, nel corso del giudizio, non ha fornito neppure un principio di prova circa il proprio esatto adempimento agli obblighi contrattualmente assunti – non avendo depositato neppure una relazione tecnica di parte -, va da sé che, in base alla giurisprudenza di legittimità citata, nella fattispecie in esame, melius re perpensa, non appare opportuno disporre la rinnovazione della c.t.u., in quanto, detta c.t.u., presenterebbe una funzione meramente esplorativa.
Alla luce di quanto riferito, non può, dunque, ritenersi che la parte opposta, relativamente al profilo sub. A), abbia adempiuto all'onere probatorio a suo carico, in quanto la stessa, si ribadisce, non ha, in alcun modo, dimostrato di aver ultimato e realizzato a perfetta regola d'arte l'impianto elettrico e l'impianto di allarme e di videosorveglianza per cui è causa.
Peraltro, quanto all'asserito inadempimento di cui al punto sub. A), è bene evidenziare che, non solo la parte opposta non ha fornito la prova del proprio esatto adempimento, ma, tramite la documentazione prodotta dalla parte opponente in corso di causa, sembra anche essere stata fornita la prova contraria.
Ed infatti, dalle relazioni tecniche di parte allegate alla memoria istruttoria depositata da parte opponente, ex art. 183, comma sesto, n. 2), c.p.c. (c.d. rito ante Cartabia), sembra emergere che entrambi gli impianti per cui è causa non siano stati realizzati ed ultimati a perfetta regola d'arte.
In particolare, in relazione all'impianto elettrico, si rileva che, dalla lettura della relazione redatta dal c.t.p. di parte opponente (cfr. all.to n. 14 alla memoria istruttoria n.
2 di parte opponente), dott. è possibile evincere che il suddetto impianto Persona_3
elettrico non è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa tecnica e di sicurezza
14 operante nel settore.
Nello specifico, a pag. 1 della relazione tecnica in questione, il dott. ha, Per_3 innanzitutto, precisato che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 186/2968, “(…) i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettronico LIno (CEI) si considerano costituiti a regola d'arte (…)”.
Tanto premesso, il c.t.p. dell'opponente, con particolare riferimento all'impianto elettrico realizzato dalla parte opposta presso l'abitazione di , ha, Parte_1 dapprima, specificato che “(…) la verifica è stata condotta con metodo a campione, per cui non si è proceduto ad una sistematica apertura di tutte le clausole di derivazione e porta frutto, ma nello specifico sono state aperte e controllate una scatola di derivazione (F.1) dove si è constatato che alcuni cavi di segnale (cat. 0) sono a contatto con i conduttori di potenza (cat. 1) (…)” ed ha, poi, accertato che “(…) la stessa cosa è stata verificata anche nella scatola portafrutto (F.2), dove anche in questo caso il cavo di segnale TV (cat. =) risulta essere a contatto con i conduttori di potenza (cat. 1) (…)”
(cfr. pag. 1 della relazione tecnica di parte redatta dal dott. all.to n. 14 alla Per_3
memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
Il dott. ha, dunque, concluso che “(…) in entrambi i casi è possibile Per_3
affermare che chi ha realizzato quella parte di impianto non ha seguito quanto indicato dal CEI nella norma di base che è la 64/8, ovvero non è ammesso, da tale norma, condividere canalizzazioni o scatole a circuiti in cat. 0 con quelli in cat. 1, a mano che il grado di isolamento del circuito in cat. 0 sia pari o superiore a quello in cat. 1, e nel nostro caso per quello che è possibile vedere non è così (…)” (all.to n. 14 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
Per quanto concerne, poi, l'impianto di allarme e di videosorveglianza, deve evidenziarsi che, anche in questo caso, dalla disamina della relazione tecnica del c.t.p. di parte opponente (cfr. all.to n. 15 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente), emerge che l'impianto in parola non è stato realizzato ed installato in conformità alla normativa tecnica di riferimento.
Invero, a pag. 1 della relazione tecnica di parte redatta dal tecnico – Per_1
dipendente della ditta Safety & Privacy -, è riportato che l'impianto in questione “(…) non risulta essere certificabile secondo la norma che regolamenta i sistemi
15 antintrusione CEI 79/3. Né i sensori né il tipo di installazione possono essere considerati conformi (…)” (cfr. all.to n. 15 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
Segnatamente, il c.t.p. di parte opponente ha specificato che “(…) l'impianto realizzato a regola d'arte richiede tutti i sensori di apertura alle finestre ed alcuni volumetrici in configurazione a trappola, o alternativamente che tutti i locali con accesso verso l'esterno con un'altezza da 0 a 4 mt. debbano essere dotati di un sensore volumetrico (…)” (cfr. pag. 1 della relazione redatta dal tecnico . Per_1
Pertanto, il tecnico relativamente all'impianto di allarme e di Per_1 videosorveglianza installati dal presso l'abitazione dell'opponente, ha accertato CP_1 che “(…) nell'appartamento dovevano essere installati anche sensori volumetrici e non solo in garage (in base alla configurazione a trappola) (…)” ed ha concluso che “(…) i sensori a tenda, da soli non sono idonei alla protezione di cose e persone, così come non risultano conformi alla norma CEI 79/3 (…)” (cfr. all.to n. 15 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
Con riferimento alle relazioni tecniche di parte in parola (cfr. all.ti n. 14 e 15 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente), è bene, poi, evidenziare che, dette relazioni, appaiono pienamente utilizzabili ai fini della decisione, atteso che la documentazione in questione non è stata oggetto di alcuna espressa, puntuale e tempestiva contestazione da parte dell'opposto.
Ed infatti, , alle pagg. 4 e 5 della propria memoria istruttoria n. 3), si CP_1
è limitato a contestare il contenuto e/o la utilizzabilità delle relazioni tecniche in parola soltanto in maniera estremamente generica.
In altri termini, la parte opposta, nella propria memoria istruttoria n. 3), da un lato, non ha sollevato alcuna specifica e puntuale contestazione in ordine all'utilizzabilità di tali c.c.t.t.p.p. nel presente giudizio;
dall'altro lato, non ha neppure specificamente e puntualmente contestato le circostanze riportate nelle suddette relazioni tecniche di parte, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Dunque, dal momento che le predette c.c.c.t.t.p.p. (cfr. all.ti n. 14 e 15 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente), si ribadisce, non sono state tempestivamente e puntualmente contestate da parte dell'opposto, va da sé che le suddette relazioni – pur essendo delle relazioni tecniche di parte -, risultano pienamente utilizzabili nel presente
16 giudizio e possono essere poste a fondamento della decisione.
Pertanto - in base a quanto precisato -, attraverso le c.c.t.t.p.p. allegate dalla parte opponente (cfr. all.ti n. 14 e 15 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente), deve ritenersi dimostrato l'inesatto adempimento, da parte di , alle CP_1
obbligazioni contrattualmente assunte, ovvero la mancata realizzazione degli impianti in parola a perfetta regola d'arte.
Invero, dalle relazioni tecniche redatte dai c.c.t.t.p.p. dell'opponente – dott. e Per_3 tecnico –, si ribadisce, emerge che, tanto l'impianto elettrico quanto l'impianto Per_1 di allarme e di videosorveglianza in questione, non sono stati realizzati a regola d'arte, in quanto, in entrambi i casi, sono state poste in essere delle violazioni della normativa tecnica e/o di sicurezza vigente nel settore.
In definitiva, alla luce di quanto riferito, relativamente al profilo di asserito inadempimento sub. A), non può ritenersi che la parte opposta abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico, in quanto, da un lato, il nel corso giudizio, non CP_1
ha minimamente provato di aver realizzato gli impianti elettrico, di allarme e di videosorveglianza in questione a perfetta regola d'arte; dall'altro lato, dalla documentazione allegata dall'opponente (cfr. all.ti n. 14 e 15 alla memoria istruttoria n.
2 di parte opponente) sembra anche essere emersa la prova contraria, ovvero l'inesatto adempimento, da parte dell'opposto, alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto in oggetto.
Passando, ora, ad affrontare l'asserito inadempimento di cui al punto B) sopra riportato – ovvero il mancato adempimento all'obbligo di consegna delle certificazioni di conformità dei due impianti (ovvero dell'impianto elettrico e dell'impianto di allarme e di videosorveglianza), come previsto dalla legge -, deve rilevarsi che, anche in questo caso, la parte opposta non risulta aver adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico.
In particolare – come verrà di seguito precisato -, nel corso del giudizio, non è stata fornita la prova dell'avvenuta consegna, da parte di , di tutte le CP_1
certificazioni di conformità richieste dalla legge, in relazione agli impianti elettrici, di allarme e di videosorveglianza.
All'uopo, occorre, innanzitutto, evidenziare che, nel caso in esame, risulta pacifico
17 tra le parti che, al momento della ultimazione dei lavori relativi agli impianti in parola, la parte opposta non aveva consegnato all'opponente i certificati di conformità relativi ai suddetti impianti.
Ed infatti, il non ha contestato, in maniera espressa, puntuale e specifica, CP_1 quanto riportato a pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione, ovvero che “(…) per quanto attiene all'impianto elettrico (…) nessun dettaglio è stato fornito in merito ai materiali effettivamente utilizzati, al monte ore lavorato né è stata fornita la certificazione di conformità (…)”; né risulta espressamente e puntualmente contestato, da parte del quanto riferito dal pag. 5 dell'atto introduttivo, circa il CP_1 Pt_1 fatto che “(…) per quanto attiene all'impianto di videosorveglianza (…) non si CP_1
è limitato a non fornire il dettaglio delle componenti degli impianti effettivamente utilizzati ma, addirittura, non ha fornito le relative certificazioni di conformità (…)”.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo,
c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica è stato, poi, recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ.,
Sentenza n. 15107/2004).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze sopra riportate di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opposto, devono considerarsi pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004;
n. 9285/2003).
Peraltro, è bene evidenziare che il non solo non ha espressamente e CP_1
puntualmente contestato le circostanze di cui sopra – con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. -, ma, a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta, sembra anche avere espressamente ammesso di non aver consegnato all'opponente la
18 certificazione di conformità relativa agli impianti elettrico, di allarme e di videosorveglianza per cui è causa.
Nello specifico, l'opposto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, sul punto, ha riconosciuto di aver omesso di consegnare al a certificazione in Pt_1 parola al momento della conclusione dei lavori ed ha, poi, dichiarato di essersi “(…) riservato la consegna delle medesime all'atto del pagamento delle sue legittime spettanze (…)” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Infine, la circostanza della mancata consegna, al termine dei lavori, delle necessarie certificazioni di conformità da parte dell'opposto appare anche dimostrata dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opponente.
Ed infatti, dalla lettura delle relazioni tecniche di parte allegate alla memoria istruttorie n. 2) di parte opponente (cfr. all.ti n. 14 e 15 all'atto di citazione in opposizione) – le quali, si ribadisce, non sono state oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte del né quanto al loro contenuto, né in punto di CP_1
utilizzabilità -, emerge chiaramente che, sia in relazione all'impianto elettrico che in ordine all'impianto di allarme e di videosorveglianza, non sono state rilasciate, né tutte le certificazioni di conformità necessarie - redatte in osservanza delle formalità prescritte dalla legge -, né la ulteriore documentazione necessaria al fine di accertare la piena conformità e sicurezza degli impianti in parola.
Per quanto concerne, in particolare, l'impianto elettrico in questione, si osserva che,
a pag. 2 della c.t.p. redatta dal dott. si riferisce che “(…) a conclusione dei Persona_4
lavori la ditta RI deve redigere e consegnare al committente la Dichiarazione di conformità (DICO) comprensiva degli allegati obbligatori, una copia deve essere poi inviata al SUAP del comune su cui ricade l'immobile, in questo caso OI (…)” (cfr. all.to n. 14 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
Inoltre, il dott. dopo aver precisato che “(…) tali documenti rilasciati dalla Per_3
ditta RI , al committente risultano essere la n. CP_1 Parte_1
19/2021 riferita all' “Alimentatore da DVR con Cavo HP”, e la n. 31/2021
“Installazione Impianto di Allarme Connesso Alla Rete” (…)”, ha, poi, evidenziato che
“(…) manca per cui una DICO riferita all'impianto elettrico funzionante alla tensionedi 230V CA, come installazione di prese e interruttori (…)” (cfr. pag. 2 della relazione tecnica di parte allegata alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente, quale
19 doc. 14).
Dalla lettura di detta c.t.p., emerge, altresì, che “(…) entrambe le DICO in nostro possesso sono mancanti di un allegato obbligatorio che è lo “schema di impianto realizzato”, e per precisione la ditta, visto che interviene su un impianto esistente deve barrare la casella che corrisponde a “Verificato la compatibilità tecnica con l'impianto preesistente” chiaramente dopo tale verifica (…)” (cfr. all.to n. 14 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
Infine, sempre a pag. 2 della relazione tecnica di parte in questione, quanto alla documentazione tecnica dell'impianto elettrico in atti, si riferisce che “(…) le date riportate in calce non sono coerenti con il numero progressivo riportato sulla DICO stessa, come possiamo rilevare la n. 19 porta la data del 19 settembre 2021 e quella successiva la n. 31 è del 31 luglio 2021 (…)”.
Dunque, dal momento che l'opposto non ha sollevato alcuna specifica e puntuale contestazione in ordine alle relazioni tecniche di parte in parola, va da sé che, in base alle predette c.c.t.t.p.p., la circostanza dell'omessa consegna - al momento del termine dei lavori in oggetto - delle certificazioni di conformità deve ritenersi, non solo pacifica tra le parti, ma anche documentalmente provata.
Ciò posto, è bene, ora, evidenziare che, se certamente la parte opposta, nella propria memoria istruttoria n. 1), ha dichiarato di rendersi disponibile ad adempiere agli obblighi di certificazione previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ed ha, a tal fine, provveduto ad allegare dei documenti denominati “(…) certificazioni di conformità (…)” (cfr. all.ti n. 7 e 8 alla memoria istruttoria n. 1 di parte opposta) e/o
“(…) dichiarazioni di conformità (…)” degli impianti (cfr. all.ti n. 9 e 10 alla memoria istruttoria n. 1 di parte opposta;
all.to n. 13 memoria istruttoria n. 2 di parte opposta); tuttavia – per i motivi che verranno di seguito illustrati -, non può, in ogni caso, ritenersi che il mediante la produzione della documentazione in parola, abbia assolto gli CP_1
obblighi di certificazione sul medesimo gravanti in base alla normativa di legge.
A tal proposito, occorre, infatti, rilevare che la documentazione in parola (cfr. all.ti n. 7, 8, 9 e 10 alla memoria istruttoria n. 1 di parte opposta;
all.to n. 13 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opposta) è stata oggetto di espressa, tempestiva e puntuale contestazione da parte dell'opponente, il quale, sul punto, ha dedotto che “(…) venendo alle attestazioni e certificazioni prodotte da controparte in merito alla conformità degli
20 impianti di allarme videosorveglianza ne eccepiamo l'invalidità e mendacia (…)” (cfr. pag. 5 della propria memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
In particolare, il a pag. 5 della propria memoria istruttoria n. 2), in ordine Pt_1 alla documentazione in questione, ha eccepito, da un lato, l'inidoneità probatoria di tali documenti;
dall'altro, che la predetta documentazione non sarebbe stata redatta nel rispetto della prescrizioni e delle formalità richieste dalla normativa di legge operante nel settore.
Al contrario, la parte opposta, nella propria memoria istruttoria n. 3), non ha sollevato alcuna tempestiva e puntuale contestazione in ordine a quanto riferito da parte opponente, a pag. 5 della propria memoria istruttoria n. 2), relativamente alla documentazione in questione, ossia che “(…) le attestazioni relative ai materiali impiegati siano (depositate in lingua inglese che, comunque, ci è intelligibile e) scadute tant'è che in calce a quella relativa all'impianto perfecta 32 la sua validità risulta cessata il 30.11.2020 , con ciò che ne consegue sulla loro invalidità (…)”.
Inoltre, non risulta tempestivamente e puntualmente contestato, da parte del CP_1 neppure che “(…) per quanto attiene, invece, alle due dichiarazioni di conformità prodotte da controparte non possiamo non rilevarne la falsità sotto molteplici profili
(anche rilevati dai nostri tecnici fiduciari, cfr. all. 14 e all. 15):
1. non vi è congruità tra la data di emissione ed il loro numero cronologico;
2. non sono state depositate, come previsto ex lege, presso il competente sportello unico per l'edilizia del competente
Comune di OI della Chiana (come da dichiarazione rilasciata da quest'ultimo, all.
13);
3. dette dichiarazioni sono sprovviste dei necessari progetti di impianto obbligatori ex lege e non vi è riportato il grado di sicurezza;
4. peraltro la normativa di riferimento per attestare la conformità non è quella indicata da controparte ma bensì e piuttosto la
CEI 79-3 e 50131 e, con riferimento a quest'ultima, il tecnico fiduciario TE, Sig.
ha escluso la conformità (…)” (cfr. pag. 5 della memoria istruttoria n. 2 di Per_1
parte opponente).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze sopra riportate, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opposto, devono considerarsi pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004;
n. 9285/2003).
Dunque, in base a quanto riferito, non può, in ogni caso, ritenersi che la parte
21 opposta, nel corso del giudizio, abbia fornito la prova di aver esattamente adempiuto agli obblighi di consegna delle certificazioni di conformità relative agli impianti elettrico, di allarme e di videosorveglianza in oggetto, come previsto dalla normativa di legge operante nel settore.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opponente, ex art. 1460 c.c., deve ritenersi fondata, sia in relazione al profilo sub. A) – ossia la mancata realizzazione a perfetta regola d'arte e/o la mancata ultimazione, sia dei lavori relativi all'impianto elettrico che di quelli afferenti all'impianto di allarme e di videosorveglianza –, che quanto al profilo sub. B) – ossia il mancato adempimento all'obbligo di consegna delle certificazioni di conformità dei due impianti (ovvero dell'impianto elettrico e dell'impianto di allarme e di videosorveglianza), come previsto dalla legge -.
Di conseguenza, essendo stata accertata la fondatezza dell'eccezione di inadempimento in parola, non resta che accogliere integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
All'uopo, è bene, infatti, evidenziare che alcuna somma ulteriore risulta ancora dovuta all'opposta, in relazione alle fatture n. 97/2021, n. 111/2021 e n. 133/2021 (cfr. all.ti al ricorso monitorio) - poste a fondamento del ricorso per ingiunzione -, quale corrispettivo residuo per la realizzazione degli impianti in oggetto, tenuto conto, da un lato, della natura e della significatività dei profili di inadempimento sussistenti a carico dell'opposta – come già ampiamente descritti ed illustrati a si punti A) e B) di cui sopra
- e, dall'altro lato, della natura e dell'entità del danno patrimoniale riportato dall'opponente in conseguenza degli inadempimenti in parola.
Per quanto concerne, in particolare, il danno economico asseritamente subito da
- a causa degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'opposto -, Parte_1
deve rilevarsi che la parte opposta, nel corso del giudizio, non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in ordine a detto danno, né in punto di c.d. an debeatur, né sotto il profilo del c.d. quantum debeatur.
Nello specifico, relativamente al c.d. an debeatur del danno patrimoniale in parola, si osserva che non risulta tempestivamente, espressamente e puntualmente contestato quanto riportato a pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione, ovvero che, a causa degli
“(…) inadempimenti posti in essere da (…)”, “(…) risulta infatti necessario CP_1
22 fare verificare ex novo l'impianto elettrico, rimuovere l'impianto di videosorveglianza posizionato da controparte e realizzarne uno ulteriore (…)”.
Ed infatti, il non ha minimamente contestato le circostanze sopra riportate, CP_1
né nella propria comparsa di costituzione e risposta, né, nella successiva memoria istruttoria n. 1).
Relativamente, poi, al c.d. quantum debeatur di detto danno patrimoniale, occorre rilevare che, anche in tale caso, l'opposto non ha espressamente e puntualmente contestato quanto riferito dall'opponente circa il fatto che i costi per gli interventi di riparazione e/o di ripristino necessari - al fine di porre rimedio agli inadempimenti posti in essere dal – “(…) sono stati preventivati rispettivamente in circa € 520,00 CP_1
(all. 9) per la verifica dell'impianto elettrico ed il rilascio della relativa certificazione di conformità (e salvo che non vengano riscontrati ulteriori vizi) e in € 5.143,30 per la realizzazione di un adeguato impianto di allarme e relativa certificazione di conformità
(all. 7) (…)”.
Di conseguenza, va da sé che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze sopra riportate di cui sopra - in quanto, si ribadisce, non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opposto - devono considerarsi pacifiche tra le parti e l'opponente risulta esonerato dal doverne fornire la prova (cfr. Cass. Civ. n.
15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Inoltre, è bene evidenziare che, anche la documentazione prodotta dall'opponente in relazione ai danni economici in parola (cfr. all.toi n. 7 e n. 9 all'atto di citazione in opposizione), non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte del il quale – tanto nella propria comparsa di costituzione in risposta, che nella CP_1
successiva memoria istruttoria n. 1) - non ha minimamente contestato i preventivi in atti, né ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in ordine alla congruità dei costi di riparazione riportati nei suddetti preventivi.
Pertanto, tenuto conto della tipologia e della significatività degli inadempimenti posti in essere dall'opposto, nonché andando a considerare la natura e l'entità dei danni patrimoniali riportati dall'opponente, ovvero andando a prendere in considerazione i verosimili costi di riparazione necessari per mettere in sicurezza ed a norma gli impianti elettrico, di allarme e di videosorveglianza in questione - come risultanti sulla base dei preventivi allegati dall'opponente (cfr. all.ti n. 7 e 9 all'atto di citazione in opposizione)
23 –, deve ritenersi che alcuna somma ulteriore risulti ancora dovuta all'opposto, quale corrispettivo residuo per la realizzazione degli impianti in oggetto, sulla base delle fatture in questione.
In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che accogliere integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5/2022, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 05.01.2022.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente.
In particolare, deve essere rigettata la domanda con la quale l'opponente richiede, in via riconvenzionale, di condannare al pagamento dei danni patrimoniali CP_1
asseritamente riportati dal n conseguenza degli inadempimenti contrattuali Pt_1 dell'opposto, atteso che, in caso contrario, si determinerebbe una illecita duplicazione risarcitoria e/o, comunque, un illecito arricchimento da parte dell'opponente.
Ed infatti, nel caso in esame – come già evidenziato in precedenza -, i verosimili costi degli interventi necessari alla riparazione ed alla messa in sicurezza degli impianti in questione – come risultanti dai preventivi allegati dall'opponente (cfr. all.ti n. 7 e 9 all'atto di citazione in opposizione) - sono già stati tenuti in considerazione ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, tanto che - in totale accoglimento della suddetta opposizione - il decreto ingiuntivo n. 5/2022 è stato revocato ed alcuna ulteriore somma
è stata ritenuta ancora dovuta, in relazione alle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione.
In altri termini, avendo già, sostanzialmente, compensato i suddetti verosimili costi di ripristino con il corrispettivo residuo relativo alla realizzazione degli impianti in oggetto, va da sé che, qualora venisse accolta anche la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, si determinerebbe una illecita duplicazione risarcitoria e/o un illecito arricchimento da parte dell'opponente.
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, non resta che rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
24 Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, atteso l'esito del giudizio, devono porsi a carico della parte opposta, maggiormente soccombente, i 2/3 delle stesse, che si liquidano, per l'intero – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n.
54/2014 e succ. mod. –, come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.701,00 per la fase decisionale.
In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.
140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass.
SS UU n. 17405/2012).
Ricorrono, poi, giusti e gravi motivi per compensare tra le parti la restante frazione di 1/3 delle predette spese del presente giudizio di opposizione.
Relativamente, invece, alle spese del procedimento monitorio, le stesse, atteso l'esito del giudizio, devono porsi definitivamente a carico della parte opposta, come liquidate nel d.i. n. 5/2022.
Infine, atteso l'esito del giudizio, devono essere poste definitivamente a carico della parte opposta le spese di c.c.t.t.u.u. – relative, sia alla c.t.u. depositata in data
05.12.2023, che al supplemento di relazione depositato in data 29.10.2024 -, come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
25 Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5/2022, proposta da , con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato, nei confronti di - in proprio e quale CP_1
titolare della ditta individuale ELETTROSYSTEM DI ET ST -, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da , ogni diversa Parte_1
domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
5/2022, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 05.01.2022;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente;
3. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
4. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente i 2/3 delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano, per l'intero, in euro 145,50 per spese ed euro 5.077,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA,
CPA se dovute;
5. dichiara compensata tra le parti la restante frazione di 1/3 delle spese del presente giudizio di opposizione;
6. pone definitivamente a carico della parte opposta le spese relative al procedimento monitorio, come liquidate nel d.i. n. 5/2022;
7. pone, infine, definitivamente a carico della parte opposta le spese di c.c.t.t.u.u. – relative, sia alla c.t.u. depositata in data 05.12.2023, che al supplemento di relazione depositato in data 29.10.2024 -, come liquidate nel corso del giudizio.
Arezzo, 20.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 727 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.01.2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GROTTI Parte_1
MASSIMO, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro
, in proprio e quale titolare della ditta individuale CP_1
ELETTROSYSTEM DI ET ST, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PUGI FRANCESCO e dell'Avv. GARZIA FRANCESCO, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 20.01.2025,
l'Avv. PUGI FRANCESCO e l'Avv. GARZIA FRANCESCA per CP_1
- in proprio e quale titolare della ditta individuale ELETTROSYSTEM DI
[...]
ET ST -, concludono come segue: “(…) piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis reiectis:
1. In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è del tutto infondata e meramente dilatoria, nonché non fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;
2. Nel merito, respingere in ogni sua parte l'opposizione proposta dal Sig. avverso il Parte_1
1 decreto ingiuntivo n. 5/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo il 5/01/2022, in quanto palesemente e macroscopicamente infondata e non provata sia in fatto che in diritto, non fondata né prova scritta né di pronta soluzione e proposta con solo e unico intento dilatorio, confermando il decreto ingiuntivo emesso;
3. Sempre nel merito, respingere la domanda di risarcimento del danno avanzata dal Sig. in quanto non Parte_1
provata e infondata per tutti i motivi sopra esposti. Con conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo emesso. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di opposizione
e condanna al pagamento delle ulteriori spese del decreto ingiuntivo, della Consulenza
Tecnica d'Ufficio e delle spese e competenze del CTP di parte di , già CP_1
depositate in atti (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 5/2022, emesso dal Tribunale di Arezzo in data
05.01.2022 – con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento di euro 8.935,89, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma asseritamente dovuta sulla base delle fatture n.
97/2021, n. 111/2021 e n. 133/2021 – e ne chiedeva la revoca. Il tutto con il favore delle spese del giudizio. Segnatamente, la parte opponente esponeva che, all'inizio del 2021, esso si era rivolto a , per appaltargli alcune modifiche Pt_1 CP_1 all'impianto elettrico, nonché la realizzazione di un impianto di allarme, di videosorveglianza e citofono per la propria abitazione, sita in OI della Chiana (Ar),
Via D'Arezzo, n. 113 A;
che esso esponente aveva provveduto al pagamento della fattura n. 61/2021 del 30.04.2021, emessa per l'importo di euro 4.371,40 ed avente ad oggetto un asserito “(…) acconto per sistemazione impianto elettrico di civile abitazione (…)” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione), nonché della fattura n. 98/21 del 17.07.2021, emessa per l'importo di euro 1.118,50 “(…) per fornitura e posa in opera di impianto videocitofono. Extra cavo fuori preventivo (…)” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione) e della ulteriore fattura n. 99/21 del 17.07.2021, emessa per la somma di euro 440,00, per “(…) intervento accessorio alla realizzazione del cappotto termico interno riguardante lo spostamento di scatole elettriche e la
2 sostituzione dei cavi elettrici (…)” (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione); che, in data 30.06.2021, il aveva emesso la ulteriore fattura 91/21, dell'importo CP_1 di euro 6.585,47, “(…) per chiusura impianto elettrico comprensivo di manodopera e materiali (…)” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione); che, a seguito delle contestazioni sollevate da esso – il quale aveva richiesto il dettaglio dei Pt_1
materiali acquistati ed impiegati e delle ore lavorate -, la controparte, in data
12.07.2021, aveva emesso una nota di credito integrale, azzerando, dunque, gli importi richiesti e senza nulla riservarsi di richiedere in seguito (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione); che, in data 19.09.2021, l'opposto aveva sollecitato (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in opposizione) il pagamento della fattura n. 97 del 17.07.2021, emessa per l'importo di euro 2.420,00, in relazione ad un asserito “(…) acconto lavori impianto videosorveglianza e allarme. Cavo fuori preventivo (…)”, nonché della ulteriore fattura n. 111 del 31.07.2021, emessa per la somma di euro 1.628,00, a titolo di “(…) saldo impianto allarme e videosorveglianza (…)” (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, in detta circostanza, il non aveva CP_1
operato alcun riferimento alla fattura n. 133, emessa proprio in data 19.09.2021 e relativa all'impianto elettrico, il quale risultava già terminato da mesi, tanto che erano state già emesse la fattura di saldo e la relativa nota integrale di credito;
che, dunque, esso in data 22.09.2021, aveva riscontrato la mail di controparte, eccependo che Pt_1
“(…) da verifica effettuata da personale esperto sono emersi dei dubbi sulla conformità dell'impianto e sulla certificabilità delle varie componenti usate. Per fugare ogni dubbio risulta quanto mai necessaria la certificazione di conformità dell'impianto (…)”
(cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, a dire di esso esponente, la parte opposta non aveva mai fornito ad esso la certificazione Pt_1
richiesta ed, inoltre, non aveva mai fornito neppure il dettaglio dei materiali effettivamente impiegati ed acquistati e delle ore lavorate;
che, pertanto, esso opponente, in data 06.10.2021, aveva inoltrato al una ulteriore comunicazione a CP_1 mezzo pec (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in opposizione), con la quale aveva reso noto alla controparte di avere richiesto alla ditta TE (ovvero alla società dalla quale era stato acquistato l'impianto) il nominativo di un loro tecnico fiduciario, al fine di verificare la certificabilità dell'impianto ed, eventualmente, ottenerla;
che, in particolare, il tecnico fiduciario TE, in data 20.09.2021, aveva Persona_1
3 riscontrato, da un lato, che erano stati installati dal degli elementi non idonei e CP_1
con dei prezzi esorbitanti rispetto a quelli di listino e, dall'altro, che l'impianto non era certificabile;
che, pertanto, a dire di esso esponente, alcuna somma risultava dovuta in relazione a detto impianto;
che il in data 08.10.2021, in risposta alla CP_1
comunicazione di esso esponente, aveva asserito, quanto all'impianto elettrico, di aver fornito il dettaglio dei materiali impiegati per i lavori di ristrutturazione e che il prezzo di tali lavori era stato concordato e, relativamente all'impianto di allarme, che i lavori erano stati terminati, chiedendo il pagamento di un importo di entità molto superiore a quello sollecitato dal personalmente in data 19.09.2021, ossia maggiorato della CP_1
fattura n. 133/221; che esso opponente, in data 14.10.2021, aveva risposto a detta mail, evidenziando che “(…) in primo luogo non risponde al vero che io abbia concordato con il Sig. il prezzo di tutti i lavori che dovevano essere eseguiti nell'immobile CP_1 di OI della Chiana via d'Arezzo 113/A. In secondo luogo non risponde al vero che il suo assistito abbia fornito il dettaglio dei materiali ed interventi eseguiti in mio favore. La documentazione Ifel fornita, infatti, con evidenza non si riferisce, quantomeno per la maggior parte dei materiali ivi indicati (ed anche in ragione della data che riporta), a lavori eseguiti nell'immobile di Via D'Arezzo 113/A. Ad oggi, conseguentemente, non è dato sapere quali e quanti materiali il Sig. abbia CP_1
utilizzato per gli impianti richiestigli. In terzo luogo omettete di fare riferimento alla pec da me inoltrata al Sig. il 22.09.2021. Detta pec da un lato conferma che CP_1
v'era la mia volontà di adempiere alle proprie obbligazioni purché il Sig. CP_1 provvedesse al corretto adempimento a regola d'arte di quelle sul medesimo gravanti.
Ad oggi, infatti, l'impianto di allarme non è stato terminato (e non risponde al vero che sia stato configurato) ed entrambi gli impianti, elettrico e di allarme e videosorveglianza, sono privi delle certificazioni di conformità. Per quanto mi consta, peraltro, l'impianto di allarme-videosorveglianza fatto visionare da tecnico specializzato indicato da TE LI RL (che per conoscenza legge), così come realizzato dal suo assistito, non è certificabile. In sintesi, allo stato, non essendovi prova dei materiali impiegati dal Sig. presso la mia abitazione, mancando le CP_1
certificazioni degli impianti e, considerato, che mi è stato significato che, quantomeno
l'impianto di videosorveglianza/allarme non è certificabile, ritengo, legittimamente, allo stato, di nulla ulteriormente dovere al suo assistito e mi riservo, altresì, di
4 richiedere il risarcimento del danno subito e subendo (…)” (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione in opposizione); che, tanto premesso, a dire di essa parte opponente, la pretesa creditoria azionata da controparte con il decreto ingiuntivo n. 22/2022 era del tutto infondata, in quanto l'opposto, da un lato, non aveva terminato gli impianti;
dall'altro, non aveva neppure fornito le certificazioni di conformità degli stessi;
che, in particolare, con particolare riferimento all'impianto elettrico, veniva specificato che esso Pt_1
aveva saldato la fattura n. 61/21, mentre, per la fattura n. 91/2021 - emessa a saldo dei lavori per l'impianto elettrico, in data 12.07.2021, era stata emessa integrale nota di credito n. 92/2021; che, inoltre, in relazione a detto impianto, non era stato fornito alcun dettaglio in merito ai materiali effettivamente utilizzati e/o al monte ore lavorato, né era stata fornita la certificazione di conformità; che la fattura n. 133/2021 era stata emessa tardivamente ed in maniera artefatta, dopo ben due mesi dalla emissione di un'altra fattura per le medesime forniture e prestazioni;
che, peraltro, si era anche reso necessario ed urgente l'intervento di un tecnico specializzato, a causa della presenza di un cavo esterno lasciato tagliato e scoperto dal (cfr. all.to n. 8 all'atto di CP_1 citazione in opposizione); che, invece, relativamente all'impianto di allarme, videosorveglianza e citofono, veniva evidenziato che, detto impianto, non era stato terminato, non era stato settato, non era stato certificato e non era neppure certificabile;
che, infatti, il tecnico fiduciario della ditta TE – ovvero della Safety & Persona_1
Privacy -, in data 20.09.2021, aveva accertato che erano stati impiegati degli elementi non idonei e che, inoltre, non solo l'impianto non risultava certificabile, ma sarebbe anche stato necessario realizzare un nuovo impianto ex novo, con una spesa pari ad euro
5.143,30; che, peraltro, il era stato anche diffidato a rimuovere detto impianto a CP_1
sua cura e spese, onde consentire la realizzazione di nuovo impianto, ma che quest'ultimo non si era reso disponibile;
che, inoltre, l'opposto, non solo non aveva fornito il dettaglio delle componenti degli impianti effettivamente utilizzati, ma non aveva neppure prodotto le relative certificazioni di conformità, le quali non erano opzionali ma, bensì, obbligatorie;
che, infatti, ai sensi dell'art. 7 del DM n. 37/2008, il tecnico era tenuto a rilasciare dette certificazioni, le quali erano dovute per qualsiasi tipologia di impianto elettrico;
che, inoltre, in base alle norme CEI 79- 3 EN 50131 EN
62676-4 EN 62676, le certificazioni di conformità in questione risultavano dovute anche per gli impianti di allarme ed intrusione e per quelli di videosorveglianza;
che,
5 invero, ai sensi del citato art. 7 del DM 37/2008, l'istallatore aveva l'obbligo di rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, mediante specifici modelli ministeriali;
che, in particolare, l'installatore era tenuto ad attestare di avere realizzato un impianto conforme alla regola d'arte, nel rispetto del progetto, nonché di aver osservato la normativa tecnica vigente, di aver istallato delle componenti e materiali idonei e di aver controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità; che, a dire di esso esponente, nel caso in esame, la parte opposta non aveva rilasciato le certificazioni in parola;
che, pertanto, a dire di esso alcuna somma Pt_1
era dovuta alla controparte, atteso che l'impianto di videosorveglianza non era stato verificato, non era stato attivato, non era stato terminato, non era conforme e non risultava neppure certificabile;
che, pertanto, alla luce dei molteplici inadempimenti della controparte, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato;
che, inoltre, esso esponente intendeva proporre una domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il risarcimento dei danni economici asseritamente subiti, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della controparte;
che, infatti, a dire di esso opponente, sarebbe stato necessario far verificare ex novo l'impianto elettrico, rimuovere l'impianto di videosorveglianza posizionato dal e realizzarne uno ulteriore, con costi che CP_1
erano stati preventivati nei rispettivi importi di euro 520,00 circa (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in opposizione) - per la verifica dell'impianto elettrico ed il rilascio della relativa certificazione di conformità – ed euro 5.143,30 (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione) - per la realizzazione di un adeguato impianto di allarme e relativa certificazione di conformità -; che, infine, a ciò, avrebbe dovuto aggiungersi il disagio asseritamente subito da esso esponente, per il fatto di abitare in una casa priva di adeguati impianti e non idoneamente protetta, attesa la non funzionalità dell'impianto di allarme-videosorveglianza in questione. Tutto ciò premesso, la parte opponente citava in giudizio , al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia CP_1
l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle motivazioni di cui in narrativa: in via preliminare, essendo l'opposizione con evidenza fondata e specularmente infondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria da controparte, non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accertato e dichiarato che nulla è dovuto per le pretese creditorie azionate in via monitoria da
6 controparte per le ragioni tutte di cui in narrativa, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertato e dichiarato che gli impianti realizzati da CP_1
necessitano di certificazioni di conformità ed ulteriori esecuzioni per la rimozione dell'impianto di videosorveglianza, per l'installazione di uno ex novo, per intervento urgente su cavo esterno e per quanto ulteriormente necessario ex lege, per una somma pari a circa € 5.713,30, condanni , in proprio e quale titolare della CP_1
Elettrosystem di ON FA al pagamento di detta somma in favore dell'opponente
o di quella maggiore o minore che risulterà provata e di giustizia comprensiva anche del risarcimento di ogni e qualsiasi danno da disagio subito e che viene rimesso all'equo apprezzamento del Giudice. Il tutto con vittoria di competenze, anticipazioni e spese (…)”.
Con comparsa del 19.09.2022, si costituiva - in proprio e CP_1
quale titolare della ditta individuale ELETTROSYSTEM DI ET ST - ed eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, deduceva che non corrispondeva al vero la circostanza che esso avesse emesso la fattura n. 133/2021 del 19.09.2021 senza nulla comunicare al CP_1
che, inoltre, veniva espressamente contestato anche che la fattura 91/2021, Pt_1
emessa per euro 6.585,47 (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), fosse stata annullata a seguito delle contestazioni del che, infatti, come risultava dalla Pt_1
fattura medesima, la stessa era stata annullata – con conseguente emissione della relativa nota di credito - poiché vi era una errata intestazione, dal momento che l'indirizzo di fornitura era stato erroneamente indicato in Via Quarata n. 22, anziché in
Via di OI n. 113/A.; che, peraltro, la predetta fattura n. 91/2021 era stata emessa in relazione, sia al saldo dell'impianto elettrico che a quello di allarme;
che, a dire di esso esponente, l'opponente aveva, invece, richiesto che venissero emesse due distinte fatture;
che, dunque, esso su espressa richiesta della controparte, a seguito della CP_1
nota di credito, aveva provveduto ad emettere la fattura n. 111/2021, relativa al saldo dell'impianto di allarme, e la fattura n. 133/2021, relativa al saldo dell'impianto elettrico;
che, inoltre, veniva espressamente contestata la circostanza che non vi fosse stato alcun accordo in relazione agli importi dovuti per la realizzazione delle opere commissionate;
che, invero, all'atto del conferimento dell'incarico, esso aveva CP_1
7 redatto e consegnato all'opponente i preventivi nn. 32/21, 33/21 e 34/21 (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta); che, peraltro, anche le fatture n. 97/21 e n.
111/21 riportavano il riferimento al preventivo n. 33/21 e che, inoltre, la somma delle due fatture citate corrispondeva perfettamente a detto preventivo, ad eccezione dell'importo di 200,00, relativo alla posa di un cavo extra-preventivo; che, dunque, a dire di esso esponente, l'opposizione risultava del tutto infondata;
che, infatti,
l'affermazione dell'opponente circa il fatto che un tecnico TE avrebbe riscontrato che alcuni elementi forniti sarebbero stati non idonei ed addebitati con prezzi esorbitanti appariva del tutto generica, in quanto non era dato comprendere quali e quanti fossero gli asseriti elementi non idonei e/o i presunti e non meglio precisati prezzi esorbitanti;
che, peraltro, a dire di esso opposto, quanto asserito dalla controparte non trovava alcun riscontro nella documentazione allegata all'atto di citazione in opposizione, atteso che il non aveva prodotto in giudizio alcuna dichiarazione del tecnico asseritamente Pt_1 intervenuto, né alcun listino prezzi;
che, dunque, l'eccezione di inadempimento formulata dalla controparte, a dire di esso esponente, era del tutto infondata;
che, invero, esso aveva fornito e posto in opera, sia l'impianto di allarme che di CP_1
videosorveglianza, ed aveva terminato e messo in funzione entrambi gli impianti;
che, in particolare, erano state eseguite tutte le prove di funzionamento ed erano, altresì, state scaricate e configurate sia l'applicazione Hikvision che quella TE sul telefono cellulare del e della compagna di quest'ultimo; che, nello specifico, Pt_1
l'applicazione Hikvision, a dire di esso era stata installata e configurata per ben CP_1
due volte, in quanto era stata cancellata dal a seguito della prima installazione;
Pt_1 che, a dire di esso esponente, l'unico grave inadempimento era quello posto in essere dal il quale non aveva corrisposto ad esso le somme dovute in relazione Pt_1 CP_1
ai lavori eseguiti;
che, infatti, le affermazioni secondo cui esso esponente non avrebbe terminato gli impianti commissionati e non avrebbe fornito il dettaglio dei materiali e delle ore lavorate, a dire di esso esponente, erano del tutto false, oltre che prive di alcun riscontro probatorio;
che, peraltro, nella fattura n. 133/2021, era riportato in allegato il dettaglio delle ore lavorate, relativamente agli interventi n. 23/21 del 17/07/2021 e n.
28/21 del 17/07/2021 (cfr. all.to n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), suddivise per giorno, per persona e per costo orario;
che, a dire di esso era del tutto privo CP_1 di fondamento anche quanto asserito dall'opponente circa il fatto che gli impianti di
8 allarme e di video sorveglianza non erano stati terminati e non erano certificabili;
che, a tal proposito, veniva, innanzitutto, evidenziato che, a dire di esso esponente, gli impianti citati, non solo erano stati correttamente terminati, ma erano, altresì, stati collaudati e attivati, sia alla presenza del e del suo dipendente – tale -, CP_1 Persona_2
che in collegamento telefonico con il tecnico della ditta Login S.r.l. – tale Franci
Simone -, il quale aveva fornito i materiali dell'impianto medesimo;
che, infatti, come già rilevato, era stato attivato l'impianto, era stata scaricata la applicazione sul telefono cellulare del ed era stata seguita la relativa registrazione e configurazione, come Pt_1 risultante anche dalla schermata dell'installatore (cfr. all.to n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta); che, inoltre, a dire di esso ON, gli impianti di video citofono e di video sorveglianza non risultavano soggetti ad alcun tipo di certificazione;
che, in particolare, in base alla normativa di legge, esso era tenuto a fornire CP_1 all'opponente soltanto le certificazioni di conformità dei materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti di cui sopra, le quali venivano, a loro volta, fornite dalla casa costruttrice;
che esso esponente, come ribadito più volte alla controparte, era nella disponibilità delle certificazioni in parola e si riservava di consegnarle al al Pt_1
momento del pagamento delle proprie legittime spettanze;
che, invece, in ordine all'impianto elettrico, veniva rilevato che, detto impianto, era stato realizzato da esso soltanto per una parte, avendo deciso il di non “ammodernare” altra CP_1 Pt_1
parte del medesimo;
che, pertanto, esso esponente, come già reso noto alla controparte in più occasioni, avrebbe potuto certificare solamente la parte di impianto realizzata da esso medesimo, anche in questo caso all'atto del pagamento delle proprie spettanze;
che, in definitiva, l'opposizione avrebbe dovuto essere integralmente rigettata, in quanto del tutto infondata;
che, infine, nel caso in esame, a dire di esso opposto, sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c., atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis reiectis:
1. In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è del tutto infondata
e meramente dilatoria, nonché non fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;
2. Nel merito, respingere in ogni sua parte l'opposizione proposta dal Sig. Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo il
[...]
9 5/01/2022, in quanto palesemente e macroscopicamente infondata e non provata sia in fatto che in diritto, non fondata né prova scritta né di pronta soluzione e proposta con solo e unico intento dilatorio, confermando il decreto ingiuntivo emesso;
3. Sempre nel merito, respingere la domanda di risarcimento del danno avanzata dal Sig. Pt_1
in quanto non provata e infondata per tutti i motivi sopra esposti. Con conferma
[...]
in ogni sua parte del decreto ingiuntivo emesso. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di opposizione (…)”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648
c.p.c.; rigettata la prova orale richiesta dalla parte opponente;
disposta ed espletata c.t.u. tecnica;
la causa, passata in decisione e rimessa nuovamente sul ruolo per convocare il c.t.u. a chiarimenti, all'esito dell'udienza cartolare del 20.01.2025, passava nuovamente in decisione, con la riduzione del primo termine, ex art. 190 c.p.c. (rito c.d. ante
Cartabia), a giorni 30.
*************
L'opposizione appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
All'uopo, in primo luogo, si osserva che la pretesa creditoria azionata con il ricorso per ingiunzione trova il suo fondamento in tre fatture – ovvero la n. 97/2021, la n.
111/2021 e la n. 133/2021 (cfr. all.ti al ricorso monitorio) -, emesse dalla parte opposta per il complessivo importo di euro 8.935,89, a titolo di corrispettivo per i lavori asseritamente effettuati da , in esecuzione di un contratto di appalto CP_1 avente ad oggetto, sia l'esecuzione di alcune modifiche all'impianto elettrico, che la realizzazione di un impianto di allarme, di videosorveglianza e citofono, nell'immobile di proprietà dell'opponente, ovvero nell'abitazione sita in OI della Chiana (Ar),
Via D'Arezzo, n. 113 A.
Ciò premesso, occorre rammentare che “(…) l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (…)” (cfr. tra le altre, Cass.
Civ., Sez. II, Sentenza n. 7020 del 12.03.2019; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 5415 del
25.02.2019) – esteso anche a valutare la fondatezza della domanda -, nell'ambito del quale le parti, risultando invertite soltanto formalmente, conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
10 Di conseguenza, il creditore opposto, attore in senso sostanziale – per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria – c.d. an e c.d. quantum del credito -; viceversa, grava sul debitore opponente
– convenuto in senso sostanziale – l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo di detto diritto di credito.
Dunque, qualora il debitore opponente – convenuto in senso sostanziale -, nel corso del giudizio di opposizione, contesti l'an e/o il quantum del credito, in base agli ordinari principi di riparto dell'onere probatorio nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.p.c., costituisce onere della parte opposta – in quanto attrice in senso sostanziale – fornire la prova, sia dell'esistenza (c.d. an debeatur) che dell'ammontare
(c.d. quantum debeatur) della pretesa creditoria esercitata in giudizio.
Inoltre, è noto che, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218
c.c., il creditore “(…) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 25584 del 12.10.2018).
D'altra parte, il predetto principio si ribalta qualora il debitore eccepisca, ex art. 1460 c.c., l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, in quanto, in tale caso, il debitore medesimo può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, incombendo sul creditore l'onere di fornire la prova contraria – ovvero la prova del proprio esatto adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte -.
Ed infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, da cui questo giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in tal caso, risultano “(…) invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (…)” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., SS. UU.,
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
In altri termini, se certamente, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore
11 agente – ovvero la parte opposta, qualora, come nel caso in esame, si tratti di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - , ai sensi dell'art. 1218 c.c., è tenuto a dimostrare solamente il titolo del proprio diritto di credito, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte;
tuttavia, qualora il debitore convenuto - ovvero la parte opponente, nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – sollevi l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., sarà onere del creditore fornire la propria del proprio esatto adempimento.
Ciò precisato, passando ad affrontare il caso in esame, deve evidenziarsi che la parte opponente, nell'atto di citazione in opposizione, non solo ha espressamente contestato il quantum dell'importo ingiunto – deducendo, in particolare, che le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio sarebbero state emesse in assenza di un qualsiasi accordo sui prezzi applicati e senza alcuna indicazione circa il dettaglio dei materiali utilizzati e le ore di manodopera effettivamente impiegate -, ma ha anche sollevato eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c..
In particolare, l'opponente, come già rilevato nell'ordinanza emessa in data
27.10.2022 – con la quale è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c. -, a fondamento della propria eccezione, ex art. 1460 c.c., ha dedotto che la parte opposta si sarebbe resa inadempiente agli impegni contrattualmente assunti con la stipula del contratto di appalto in oggetto sotto due diversi profili, eccependo, nello specifico:
A. la mancata realizzazione a perfetta regola d'arte e/o la mancata ultimazione, sia dei lavori relativi all'impianto elettrico che di quelli afferenti all'impianto di allarme e di videosorveglianza;
B. il mancato adempimento all'obbligo di consegna delle certificazioni di conformità dei due impianti (ovvero dell'impianto elettrico e dell'impianto di allarme e di videosorveglianza), come previsto dalla legge.
Dunque, dal momento che l'opponente ha sollevato l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., va da sé che, in base ai principi di diritto sopra richiamati (cfr., in particolare, Cass. Civ., SS. UU., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001), sarebbe stato onere della parte opposta – creditrice in senso sostanziale – fornire la prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto per cui è causa.
12 Ebbene, l'opposto, nel corso del giudizio, non risulta aver minimamente adempiuto all'onere probatorio a suo carico, in quanto lo stesso – come verrà di seguito precisato - non ha fornito alcuna prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Invero, partendo dal prendere in esame l'asserito inadempimento di cui al punto sub.
A) – ossia la mancata realizzazione a perfetta regola d'arte e/o la mancata ultimazione, sia dei lavori relativi all'impianto elettrico che di quelli afferenti all'impianto di allarme e di videosorveglianza -, deve rilevarsi che , nel corso del giudizio, non CP_1
ha provato, in alcun modo – né tramite prove orali, né per via documentale -, di aver realizzato ed ultimato, a perfetta regola d'arte, l'impianto elettrico e l'impianto di allarme e di videosorveglianza in questione.
Ed infatti, detta prova, non può dirsi fornita da parte dell'opposto, né tramite prove orali, né per via documentale, atteso che il da un lato, non ha articolato alcun CP_1 capitolo di prova orale;
dall'altro, non ha allegato alcuna documentazione idonea allo scopo.
Nello specifico, l'opposto non ha prodotto in giudizio alcun documento, quale, ad esempio, una relazione tecnica di parte, da cui risulti possibile evincere l'avvenuta realizzazione ed ultimazione a perfetta regola d'arte dei due impianti in parola.
Peraltro, sul punto, è bene evidenziare che, poiché l'opposta non ha allegato alcun documento volto a dimostrare il proprio esatto adempimento – in quanto la stessa, si ribadisce, non ha allegato neppure una relazione tecnica di parte -, melius re perpensa, non si è ritenuto opportuno disporre la rinnovazione della c.t.u., atteso che, detta consulenza tecnica d'ufficio, in assenza di tale allegazione, avrebbe avuto una funzione meramente esplorativa.
All'uopo, occorre, infatti, rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da questo Giudice Unico non ha alcun motivo per discostarsi,
“(…) il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sentenza n. 31886 del 06.12.2019).
13 Inoltre, la Corte di Cassazione, sul punto, ha avuto modo di precisare che “(…) in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (…)” (cfr.
Cass. Civ., Sentenza, n. 24487 del 01.10.2019).
Pertanto, dal momento che la parte opposta – attrice sostanziale -, nel corso del giudizio, non ha fornito neppure un principio di prova circa il proprio esatto adempimento agli obblighi contrattualmente assunti – non avendo depositato neppure una relazione tecnica di parte -, va da sé che, in base alla giurisprudenza di legittimità citata, nella fattispecie in esame, melius re perpensa, non appare opportuno disporre la rinnovazione della c.t.u., in quanto, detta c.t.u., presenterebbe una funzione meramente esplorativa.
Alla luce di quanto riferito, non può, dunque, ritenersi che la parte opposta, relativamente al profilo sub. A), abbia adempiuto all'onere probatorio a suo carico, in quanto la stessa, si ribadisce, non ha, in alcun modo, dimostrato di aver ultimato e realizzato a perfetta regola d'arte l'impianto elettrico e l'impianto di allarme e di videosorveglianza per cui è causa.
Peraltro, quanto all'asserito inadempimento di cui al punto sub. A), è bene evidenziare che, non solo la parte opposta non ha fornito la prova del proprio esatto adempimento, ma, tramite la documentazione prodotta dalla parte opponente in corso di causa, sembra anche essere stata fornita la prova contraria.
Ed infatti, dalle relazioni tecniche di parte allegate alla memoria istruttoria depositata da parte opponente, ex art. 183, comma sesto, n. 2), c.p.c. (c.d. rito ante Cartabia), sembra emergere che entrambi gli impianti per cui è causa non siano stati realizzati ed ultimati a perfetta regola d'arte.
In particolare, in relazione all'impianto elettrico, si rileva che, dalla lettura della relazione redatta dal c.t.p. di parte opponente (cfr. all.to n. 14 alla memoria istruttoria n.
2 di parte opponente), dott. è possibile evincere che il suddetto impianto Persona_3
elettrico non è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa tecnica e di sicurezza
14 operante nel settore.
Nello specifico, a pag. 1 della relazione tecnica in questione, il dott. ha, Per_3 innanzitutto, precisato che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 186/2968, “(…) i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettronico LIno (CEI) si considerano costituiti a regola d'arte (…)”.
Tanto premesso, il c.t.p. dell'opponente, con particolare riferimento all'impianto elettrico realizzato dalla parte opposta presso l'abitazione di , ha, Parte_1 dapprima, specificato che “(…) la verifica è stata condotta con metodo a campione, per cui non si è proceduto ad una sistematica apertura di tutte le clausole di derivazione e porta frutto, ma nello specifico sono state aperte e controllate una scatola di derivazione (F.1) dove si è constatato che alcuni cavi di segnale (cat. 0) sono a contatto con i conduttori di potenza (cat. 1) (…)” ed ha, poi, accertato che “(…) la stessa cosa è stata verificata anche nella scatola portafrutto (F.2), dove anche in questo caso il cavo di segnale TV (cat. =) risulta essere a contatto con i conduttori di potenza (cat. 1) (…)”
(cfr. pag. 1 della relazione tecnica di parte redatta dal dott. all.to n. 14 alla Per_3
memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
Il dott. ha, dunque, concluso che “(…) in entrambi i casi è possibile Per_3
affermare che chi ha realizzato quella parte di impianto non ha seguito quanto indicato dal CEI nella norma di base che è la 64/8, ovvero non è ammesso, da tale norma, condividere canalizzazioni o scatole a circuiti in cat. 0 con quelli in cat. 1, a mano che il grado di isolamento del circuito in cat. 0 sia pari o superiore a quello in cat. 1, e nel nostro caso per quello che è possibile vedere non è così (…)” (all.to n. 14 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
Per quanto concerne, poi, l'impianto di allarme e di videosorveglianza, deve evidenziarsi che, anche in questo caso, dalla disamina della relazione tecnica del c.t.p. di parte opponente (cfr. all.to n. 15 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente), emerge che l'impianto in parola non è stato realizzato ed installato in conformità alla normativa tecnica di riferimento.
Invero, a pag. 1 della relazione tecnica di parte redatta dal tecnico – Per_1
dipendente della ditta Safety & Privacy -, è riportato che l'impianto in questione “(…) non risulta essere certificabile secondo la norma che regolamenta i sistemi
15 antintrusione CEI 79/3. Né i sensori né il tipo di installazione possono essere considerati conformi (…)” (cfr. all.to n. 15 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
Segnatamente, il c.t.p. di parte opponente ha specificato che “(…) l'impianto realizzato a regola d'arte richiede tutti i sensori di apertura alle finestre ed alcuni volumetrici in configurazione a trappola, o alternativamente che tutti i locali con accesso verso l'esterno con un'altezza da 0 a 4 mt. debbano essere dotati di un sensore volumetrico (…)” (cfr. pag. 1 della relazione redatta dal tecnico . Per_1
Pertanto, il tecnico relativamente all'impianto di allarme e di Per_1 videosorveglianza installati dal presso l'abitazione dell'opponente, ha accertato CP_1 che “(…) nell'appartamento dovevano essere installati anche sensori volumetrici e non solo in garage (in base alla configurazione a trappola) (…)” ed ha concluso che “(…) i sensori a tenda, da soli non sono idonei alla protezione di cose e persone, così come non risultano conformi alla norma CEI 79/3 (…)” (cfr. all.to n. 15 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
Con riferimento alle relazioni tecniche di parte in parola (cfr. all.ti n. 14 e 15 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente), è bene, poi, evidenziare che, dette relazioni, appaiono pienamente utilizzabili ai fini della decisione, atteso che la documentazione in questione non è stata oggetto di alcuna espressa, puntuale e tempestiva contestazione da parte dell'opposto.
Ed infatti, , alle pagg. 4 e 5 della propria memoria istruttoria n. 3), si CP_1
è limitato a contestare il contenuto e/o la utilizzabilità delle relazioni tecniche in parola soltanto in maniera estremamente generica.
In altri termini, la parte opposta, nella propria memoria istruttoria n. 3), da un lato, non ha sollevato alcuna specifica e puntuale contestazione in ordine all'utilizzabilità di tali c.c.t.t.p.p. nel presente giudizio;
dall'altro lato, non ha neppure specificamente e puntualmente contestato le circostanze riportate nelle suddette relazioni tecniche di parte, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Dunque, dal momento che le predette c.c.c.t.t.p.p. (cfr. all.ti n. 14 e 15 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente), si ribadisce, non sono state tempestivamente e puntualmente contestate da parte dell'opposto, va da sé che le suddette relazioni – pur essendo delle relazioni tecniche di parte -, risultano pienamente utilizzabili nel presente
16 giudizio e possono essere poste a fondamento della decisione.
Pertanto - in base a quanto precisato -, attraverso le c.c.t.t.p.p. allegate dalla parte opponente (cfr. all.ti n. 14 e 15 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente), deve ritenersi dimostrato l'inesatto adempimento, da parte di , alle CP_1
obbligazioni contrattualmente assunte, ovvero la mancata realizzazione degli impianti in parola a perfetta regola d'arte.
Invero, dalle relazioni tecniche redatte dai c.c.t.t.p.p. dell'opponente – dott. e Per_3 tecnico –, si ribadisce, emerge che, tanto l'impianto elettrico quanto l'impianto Per_1 di allarme e di videosorveglianza in questione, non sono stati realizzati a regola d'arte, in quanto, in entrambi i casi, sono state poste in essere delle violazioni della normativa tecnica e/o di sicurezza vigente nel settore.
In definitiva, alla luce di quanto riferito, relativamente al profilo di asserito inadempimento sub. A), non può ritenersi che la parte opposta abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico, in quanto, da un lato, il nel corso giudizio, non CP_1
ha minimamente provato di aver realizzato gli impianti elettrico, di allarme e di videosorveglianza in questione a perfetta regola d'arte; dall'altro lato, dalla documentazione allegata dall'opponente (cfr. all.ti n. 14 e 15 alla memoria istruttoria n.
2 di parte opponente) sembra anche essere emersa la prova contraria, ovvero l'inesatto adempimento, da parte dell'opposto, alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto in oggetto.
Passando, ora, ad affrontare l'asserito inadempimento di cui al punto B) sopra riportato – ovvero il mancato adempimento all'obbligo di consegna delle certificazioni di conformità dei due impianti (ovvero dell'impianto elettrico e dell'impianto di allarme e di videosorveglianza), come previsto dalla legge -, deve rilevarsi che, anche in questo caso, la parte opposta non risulta aver adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico.
In particolare – come verrà di seguito precisato -, nel corso del giudizio, non è stata fornita la prova dell'avvenuta consegna, da parte di , di tutte le CP_1
certificazioni di conformità richieste dalla legge, in relazione agli impianti elettrici, di allarme e di videosorveglianza.
All'uopo, occorre, innanzitutto, evidenziare che, nel caso in esame, risulta pacifico
17 tra le parti che, al momento della ultimazione dei lavori relativi agli impianti in parola, la parte opposta non aveva consegnato all'opponente i certificati di conformità relativi ai suddetti impianti.
Ed infatti, il non ha contestato, in maniera espressa, puntuale e specifica, CP_1 quanto riportato a pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione, ovvero che “(…) per quanto attiene all'impianto elettrico (…) nessun dettaglio è stato fornito in merito ai materiali effettivamente utilizzati, al monte ore lavorato né è stata fornita la certificazione di conformità (…)”; né risulta espressamente e puntualmente contestato, da parte del quanto riferito dal pag. 5 dell'atto introduttivo, circa il CP_1 Pt_1 fatto che “(…) per quanto attiene all'impianto di videosorveglianza (…) non si CP_1
è limitato a non fornire il dettaglio delle componenti degli impianti effettivamente utilizzati ma, addirittura, non ha fornito le relative certificazioni di conformità (…)”.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo,
c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica è stato, poi, recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ.,
Sentenza n. 15107/2004).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze sopra riportate di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opposto, devono considerarsi pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004;
n. 9285/2003).
Peraltro, è bene evidenziare che il non solo non ha espressamente e CP_1
puntualmente contestato le circostanze di cui sopra – con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. -, ma, a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta, sembra anche avere espressamente ammesso di non aver consegnato all'opponente la
18 certificazione di conformità relativa agli impianti elettrico, di allarme e di videosorveglianza per cui è causa.
Nello specifico, l'opposto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, sul punto, ha riconosciuto di aver omesso di consegnare al a certificazione in Pt_1 parola al momento della conclusione dei lavori ed ha, poi, dichiarato di essersi “(…) riservato la consegna delle medesime all'atto del pagamento delle sue legittime spettanze (…)” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Infine, la circostanza della mancata consegna, al termine dei lavori, delle necessarie certificazioni di conformità da parte dell'opposto appare anche dimostrata dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opponente.
Ed infatti, dalla lettura delle relazioni tecniche di parte allegate alla memoria istruttorie n. 2) di parte opponente (cfr. all.ti n. 14 e 15 all'atto di citazione in opposizione) – le quali, si ribadisce, non sono state oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte del né quanto al loro contenuto, né in punto di CP_1
utilizzabilità -, emerge chiaramente che, sia in relazione all'impianto elettrico che in ordine all'impianto di allarme e di videosorveglianza, non sono state rilasciate, né tutte le certificazioni di conformità necessarie - redatte in osservanza delle formalità prescritte dalla legge -, né la ulteriore documentazione necessaria al fine di accertare la piena conformità e sicurezza degli impianti in parola.
Per quanto concerne, in particolare, l'impianto elettrico in questione, si osserva che,
a pag. 2 della c.t.p. redatta dal dott. si riferisce che “(…) a conclusione dei Persona_4
lavori la ditta RI deve redigere e consegnare al committente la Dichiarazione di conformità (DICO) comprensiva degli allegati obbligatori, una copia deve essere poi inviata al SUAP del comune su cui ricade l'immobile, in questo caso OI (…)” (cfr. all.to n. 14 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
Inoltre, il dott. dopo aver precisato che “(…) tali documenti rilasciati dalla Per_3
ditta RI , al committente risultano essere la n. CP_1 Parte_1
19/2021 riferita all' “Alimentatore da DVR con Cavo HP”, e la n. 31/2021
“Installazione Impianto di Allarme Connesso Alla Rete” (…)”, ha, poi, evidenziato che
“(…) manca per cui una DICO riferita all'impianto elettrico funzionante alla tensionedi 230V CA, come installazione di prese e interruttori (…)” (cfr. pag. 2 della relazione tecnica di parte allegata alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente, quale
19 doc. 14).
Dalla lettura di detta c.t.p., emerge, altresì, che “(…) entrambe le DICO in nostro possesso sono mancanti di un allegato obbligatorio che è lo “schema di impianto realizzato”, e per precisione la ditta, visto che interviene su un impianto esistente deve barrare la casella che corrisponde a “Verificato la compatibilità tecnica con l'impianto preesistente” chiaramente dopo tale verifica (…)” (cfr. all.to n. 14 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
Infine, sempre a pag. 2 della relazione tecnica di parte in questione, quanto alla documentazione tecnica dell'impianto elettrico in atti, si riferisce che “(…) le date riportate in calce non sono coerenti con il numero progressivo riportato sulla DICO stessa, come possiamo rilevare la n. 19 porta la data del 19 settembre 2021 e quella successiva la n. 31 è del 31 luglio 2021 (…)”.
Dunque, dal momento che l'opposto non ha sollevato alcuna specifica e puntuale contestazione in ordine alle relazioni tecniche di parte in parola, va da sé che, in base alle predette c.c.t.t.p.p., la circostanza dell'omessa consegna - al momento del termine dei lavori in oggetto - delle certificazioni di conformità deve ritenersi, non solo pacifica tra le parti, ma anche documentalmente provata.
Ciò posto, è bene, ora, evidenziare che, se certamente la parte opposta, nella propria memoria istruttoria n. 1), ha dichiarato di rendersi disponibile ad adempiere agli obblighi di certificazione previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ed ha, a tal fine, provveduto ad allegare dei documenti denominati “(…) certificazioni di conformità (…)” (cfr. all.ti n. 7 e 8 alla memoria istruttoria n. 1 di parte opposta) e/o
“(…) dichiarazioni di conformità (…)” degli impianti (cfr. all.ti n. 9 e 10 alla memoria istruttoria n. 1 di parte opposta;
all.to n. 13 memoria istruttoria n. 2 di parte opposta); tuttavia – per i motivi che verranno di seguito illustrati -, non può, in ogni caso, ritenersi che il mediante la produzione della documentazione in parola, abbia assolto gli CP_1
obblighi di certificazione sul medesimo gravanti in base alla normativa di legge.
A tal proposito, occorre, infatti, rilevare che la documentazione in parola (cfr. all.ti n. 7, 8, 9 e 10 alla memoria istruttoria n. 1 di parte opposta;
all.to n. 13 alla memoria istruttoria n. 2 di parte opposta) è stata oggetto di espressa, tempestiva e puntuale contestazione da parte dell'opponente, il quale, sul punto, ha dedotto che “(…) venendo alle attestazioni e certificazioni prodotte da controparte in merito alla conformità degli
20 impianti di allarme videosorveglianza ne eccepiamo l'invalidità e mendacia (…)” (cfr. pag. 5 della propria memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).
In particolare, il a pag. 5 della propria memoria istruttoria n. 2), in ordine Pt_1 alla documentazione in questione, ha eccepito, da un lato, l'inidoneità probatoria di tali documenti;
dall'altro, che la predetta documentazione non sarebbe stata redatta nel rispetto della prescrizioni e delle formalità richieste dalla normativa di legge operante nel settore.
Al contrario, la parte opposta, nella propria memoria istruttoria n. 3), non ha sollevato alcuna tempestiva e puntuale contestazione in ordine a quanto riferito da parte opponente, a pag. 5 della propria memoria istruttoria n. 2), relativamente alla documentazione in questione, ossia che “(…) le attestazioni relative ai materiali impiegati siano (depositate in lingua inglese che, comunque, ci è intelligibile e) scadute tant'è che in calce a quella relativa all'impianto perfecta 32 la sua validità risulta cessata il 30.11.2020 , con ciò che ne consegue sulla loro invalidità (…)”.
Inoltre, non risulta tempestivamente e puntualmente contestato, da parte del CP_1 neppure che “(…) per quanto attiene, invece, alle due dichiarazioni di conformità prodotte da controparte non possiamo non rilevarne la falsità sotto molteplici profili
(anche rilevati dai nostri tecnici fiduciari, cfr. all. 14 e all. 15):
1. non vi è congruità tra la data di emissione ed il loro numero cronologico;
2. non sono state depositate, come previsto ex lege, presso il competente sportello unico per l'edilizia del competente
Comune di OI della Chiana (come da dichiarazione rilasciata da quest'ultimo, all.
13);
3. dette dichiarazioni sono sprovviste dei necessari progetti di impianto obbligatori ex lege e non vi è riportato il grado di sicurezza;
4. peraltro la normativa di riferimento per attestare la conformità non è quella indicata da controparte ma bensì e piuttosto la
CEI 79-3 e 50131 e, con riferimento a quest'ultima, il tecnico fiduciario TE, Sig.
ha escluso la conformità (…)” (cfr. pag. 5 della memoria istruttoria n. 2 di Per_1
parte opponente).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze sopra riportate, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opposto, devono considerarsi pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004;
n. 9285/2003).
Dunque, in base a quanto riferito, non può, in ogni caso, ritenersi che la parte
21 opposta, nel corso del giudizio, abbia fornito la prova di aver esattamente adempiuto agli obblighi di consegna delle certificazioni di conformità relative agli impianti elettrico, di allarme e di videosorveglianza in oggetto, come previsto dalla normativa di legge operante nel settore.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opponente, ex art. 1460 c.c., deve ritenersi fondata, sia in relazione al profilo sub. A) – ossia la mancata realizzazione a perfetta regola d'arte e/o la mancata ultimazione, sia dei lavori relativi all'impianto elettrico che di quelli afferenti all'impianto di allarme e di videosorveglianza –, che quanto al profilo sub. B) – ossia il mancato adempimento all'obbligo di consegna delle certificazioni di conformità dei due impianti (ovvero dell'impianto elettrico e dell'impianto di allarme e di videosorveglianza), come previsto dalla legge -.
Di conseguenza, essendo stata accertata la fondatezza dell'eccezione di inadempimento in parola, non resta che accogliere integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
All'uopo, è bene, infatti, evidenziare che alcuna somma ulteriore risulta ancora dovuta all'opposta, in relazione alle fatture n. 97/2021, n. 111/2021 e n. 133/2021 (cfr. all.ti al ricorso monitorio) - poste a fondamento del ricorso per ingiunzione -, quale corrispettivo residuo per la realizzazione degli impianti in oggetto, tenuto conto, da un lato, della natura e della significatività dei profili di inadempimento sussistenti a carico dell'opposta – come già ampiamente descritti ed illustrati a si punti A) e B) di cui sopra
- e, dall'altro lato, della natura e dell'entità del danno patrimoniale riportato dall'opponente in conseguenza degli inadempimenti in parola.
Per quanto concerne, in particolare, il danno economico asseritamente subito da
- a causa degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'opposto -, Parte_1
deve rilevarsi che la parte opposta, nel corso del giudizio, non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in ordine a detto danno, né in punto di c.d. an debeatur, né sotto il profilo del c.d. quantum debeatur.
Nello specifico, relativamente al c.d. an debeatur del danno patrimoniale in parola, si osserva che non risulta tempestivamente, espressamente e puntualmente contestato quanto riportato a pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione, ovvero che, a causa degli
“(…) inadempimenti posti in essere da (…)”, “(…) risulta infatti necessario CP_1
22 fare verificare ex novo l'impianto elettrico, rimuovere l'impianto di videosorveglianza posizionato da controparte e realizzarne uno ulteriore (…)”.
Ed infatti, il non ha minimamente contestato le circostanze sopra riportate, CP_1
né nella propria comparsa di costituzione e risposta, né, nella successiva memoria istruttoria n. 1).
Relativamente, poi, al c.d. quantum debeatur di detto danno patrimoniale, occorre rilevare che, anche in tale caso, l'opposto non ha espressamente e puntualmente contestato quanto riferito dall'opponente circa il fatto che i costi per gli interventi di riparazione e/o di ripristino necessari - al fine di porre rimedio agli inadempimenti posti in essere dal – “(…) sono stati preventivati rispettivamente in circa € 520,00 CP_1
(all. 9) per la verifica dell'impianto elettrico ed il rilascio della relativa certificazione di conformità (e salvo che non vengano riscontrati ulteriori vizi) e in € 5.143,30 per la realizzazione di un adeguato impianto di allarme e relativa certificazione di conformità
(all. 7) (…)”.
Di conseguenza, va da sé che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze sopra riportate di cui sopra - in quanto, si ribadisce, non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opposto - devono considerarsi pacifiche tra le parti e l'opponente risulta esonerato dal doverne fornire la prova (cfr. Cass. Civ. n.
15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Inoltre, è bene evidenziare che, anche la documentazione prodotta dall'opponente in relazione ai danni economici in parola (cfr. all.toi n. 7 e n. 9 all'atto di citazione in opposizione), non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte del il quale – tanto nella propria comparsa di costituzione in risposta, che nella CP_1
successiva memoria istruttoria n. 1) - non ha minimamente contestato i preventivi in atti, né ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in ordine alla congruità dei costi di riparazione riportati nei suddetti preventivi.
Pertanto, tenuto conto della tipologia e della significatività degli inadempimenti posti in essere dall'opposto, nonché andando a considerare la natura e l'entità dei danni patrimoniali riportati dall'opponente, ovvero andando a prendere in considerazione i verosimili costi di riparazione necessari per mettere in sicurezza ed a norma gli impianti elettrico, di allarme e di videosorveglianza in questione - come risultanti sulla base dei preventivi allegati dall'opponente (cfr. all.ti n. 7 e 9 all'atto di citazione in opposizione)
23 –, deve ritenersi che alcuna somma ulteriore risulti ancora dovuta all'opposto, quale corrispettivo residuo per la realizzazione degli impianti in oggetto, sulla base delle fatture in questione.
In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che accogliere integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5/2022, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 05.01.2022.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente.
In particolare, deve essere rigettata la domanda con la quale l'opponente richiede, in via riconvenzionale, di condannare al pagamento dei danni patrimoniali CP_1
asseritamente riportati dal n conseguenza degli inadempimenti contrattuali Pt_1 dell'opposto, atteso che, in caso contrario, si determinerebbe una illecita duplicazione risarcitoria e/o, comunque, un illecito arricchimento da parte dell'opponente.
Ed infatti, nel caso in esame – come già evidenziato in precedenza -, i verosimili costi degli interventi necessari alla riparazione ed alla messa in sicurezza degli impianti in questione – come risultanti dai preventivi allegati dall'opponente (cfr. all.ti n. 7 e 9 all'atto di citazione in opposizione) - sono già stati tenuti in considerazione ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, tanto che - in totale accoglimento della suddetta opposizione - il decreto ingiuntivo n. 5/2022 è stato revocato ed alcuna ulteriore somma
è stata ritenuta ancora dovuta, in relazione alle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione.
In altri termini, avendo già, sostanzialmente, compensato i suddetti verosimili costi di ripristino con il corrispettivo residuo relativo alla realizzazione degli impianti in oggetto, va da sé che, qualora venisse accolta anche la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, si determinerebbe una illecita duplicazione risarcitoria e/o un illecito arricchimento da parte dell'opponente.
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, non resta che rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
24 Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, atteso l'esito del giudizio, devono porsi a carico della parte opposta, maggiormente soccombente, i 2/3 delle stesse, che si liquidano, per l'intero – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n.
54/2014 e succ. mod. –, come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.701,00 per la fase decisionale.
In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.
140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass.
SS UU n. 17405/2012).
Ricorrono, poi, giusti e gravi motivi per compensare tra le parti la restante frazione di 1/3 delle predette spese del presente giudizio di opposizione.
Relativamente, invece, alle spese del procedimento monitorio, le stesse, atteso l'esito del giudizio, devono porsi definitivamente a carico della parte opposta, come liquidate nel d.i. n. 5/2022.
Infine, atteso l'esito del giudizio, devono essere poste definitivamente a carico della parte opposta le spese di c.c.t.t.u.u. – relative, sia alla c.t.u. depositata in data
05.12.2023, che al supplemento di relazione depositato in data 29.10.2024 -, come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
25 Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5/2022, proposta da , con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato, nei confronti di - in proprio e quale CP_1
titolare della ditta individuale ELETTROSYSTEM DI ET ST -, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da , ogni diversa Parte_1
domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
5/2022, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 05.01.2022;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente;
3. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
4. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente i 2/3 delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano, per l'intero, in euro 145,50 per spese ed euro 5.077,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA,
CPA se dovute;
5. dichiara compensata tra le parti la restante frazione di 1/3 delle spese del presente giudizio di opposizione;
6. pone definitivamente a carico della parte opposta le spese relative al procedimento monitorio, come liquidate nel d.i. n. 5/2022;
7. pone, infine, definitivamente a carico della parte opposta le spese di c.c.t.t.u.u. – relative, sia alla c.t.u. depositata in data 05.12.2023, che al supplemento di relazione depositato in data 29.10.2024 -, come liquidate nel corso del giudizio.
Arezzo, 20.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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