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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11657/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023007DI0000020800001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17479/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SR , in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso ai sensi del D. Lgs. 546/92, notificato in data 11/06/2025 e depositato in data 18/06/2025 impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni n. 2023/007/DI/00000 2080/0/001 di euro 430,25, emesso da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Napoli Ufficio Territoriale di Nola e notificato a mezzo
PEC in data 16/05/2025 per recupero imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 2080/2023 emesso dal Giudice di Pace di Nola il 26/10/2023, avverso l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli eccependo la nullità per omessa motivazione, l'illegittimita' parziale della liquidazione dell'imposta per erronea applicazione dell'art. 22 d.p.r. 131/86. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, all'accoglimento parziale con riguardo all'imposta applicata ex art.22 DPR
131/1986, con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che controdeduceva la legittimità del proprio operato in applicazione dell'art.22 del DPR n.131/1986 con riguardo alla tassazione dell'atto enunciato e la sufficiente motivazione dell'avviso di liquidazione. Chiedeva il rigetto e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento parziale per quanto di ragione.
In ordine alla presente fattispecie si richiama la giurisprudenza della Cassazione che con la sentenza n.28559/2019 ha stabilito che è illegittima e infondata la tassazione applicata dall'Amministrazione al contratto enunciato nel provvedimento dall'autorità giudiziaria.
Infatti il contratto sottostante non si deve considerare quale contratto enunciato ai sensi e con gli effetti dell'art.22 del DPR 131/86, ma costituisce solamente un presupposto logico. Secondo la Cassazione “Si deve invero considerare che, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a se stante”. La tassazione in ragione dell'“enunciazione” di un atto, per legge, non soggetto a registrazione a termine fisso, all'interno di un altro atto o provvedimento dell'autorità giudiziaria per cui, invece, è richiesta la registrazione, presuppone che il primo atto sia interamente “contenuto” all'interno del secondo. Con ciò intendendosi che
è necessaria l'espressa indicazione di tutti agli “elementi essenziali” del rapporto giuridico “enunciato” affinché possa applicarsi il citato art. 22. Ne consegue che non basta che l'atto (o il contratto) già stipulato fra le parti e per il quale, di regola, non sussiste alcun obbligo di registrazione, sia semplicemente “nominato” da un altro atto o provvedimento del Giudice, perché si configuri l'obbligo di sottoporre a tassazione anche l'ulteriore rapporto preesistente fra le parti.
Infondato l'altro motivo di ricorso riguardo l'assenza di motivazione in quanto l'obbligo di motivazione è in via di principio adempiuto quando questa sia idonea a manifestare, anche in forma estremamente contratta e semplificata, le ragioni del provvedimento. La stessa Corte di Cassazione ha affermato che si può ritenere adeguata una motivazione che consenta di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili nell'eventuale fase contenziosa successiva e di consentire al contribuente l'esercizio giudiziale del diritto di difesa di fronte alla maggiore pretesa fiscale. Il requisito motivazionale dell'accertamento, in base all'ormai pacifico orientamento della Corte di Cassazione esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa che consentano di impugnare l'atto e sollevare innanzi al giudice tributario le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. L'avviso impugnato appare pienamente legittimo, essendo evidenziati in modo chiaro ed univoco sia i supporti fattuali del provvedimento stesso sia le argomentazioni di natura giuridica, ponendo, così, il contribuente nella posizione di comprendere i termini della pretesa fiscale e di potere esercitare il proprio diritto di difesa.
Alla luce di quanto evidenziato, tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, il Giudice monocratico accoglie il ricorso parzialmente e annulla l'atto così come impugnato nei limiti dell'imposta di registro applicata in misura fissa per euro 200,00 sugli atti considerati enunciati dall'Ufficio, restando legittimamente valido per l'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 a norma dell'art.37 del DPR
131/1986 e per l'imposta di registro proporzionale del 3% sugli interessi moratori.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11657/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023007DI0000020800001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17479/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SR , in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso ai sensi del D. Lgs. 546/92, notificato in data 11/06/2025 e depositato in data 18/06/2025 impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni n. 2023/007/DI/00000 2080/0/001 di euro 430,25, emesso da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Napoli Ufficio Territoriale di Nola e notificato a mezzo
PEC in data 16/05/2025 per recupero imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 2080/2023 emesso dal Giudice di Pace di Nola il 26/10/2023, avverso l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli eccependo la nullità per omessa motivazione, l'illegittimita' parziale della liquidazione dell'imposta per erronea applicazione dell'art. 22 d.p.r. 131/86. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, all'accoglimento parziale con riguardo all'imposta applicata ex art.22 DPR
131/1986, con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che controdeduceva la legittimità del proprio operato in applicazione dell'art.22 del DPR n.131/1986 con riguardo alla tassazione dell'atto enunciato e la sufficiente motivazione dell'avviso di liquidazione. Chiedeva il rigetto e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento parziale per quanto di ragione.
In ordine alla presente fattispecie si richiama la giurisprudenza della Cassazione che con la sentenza n.28559/2019 ha stabilito che è illegittima e infondata la tassazione applicata dall'Amministrazione al contratto enunciato nel provvedimento dall'autorità giudiziaria.
Infatti il contratto sottostante non si deve considerare quale contratto enunciato ai sensi e con gli effetti dell'art.22 del DPR 131/86, ma costituisce solamente un presupposto logico. Secondo la Cassazione “Si deve invero considerare che, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a se stante”. La tassazione in ragione dell'“enunciazione” di un atto, per legge, non soggetto a registrazione a termine fisso, all'interno di un altro atto o provvedimento dell'autorità giudiziaria per cui, invece, è richiesta la registrazione, presuppone che il primo atto sia interamente “contenuto” all'interno del secondo. Con ciò intendendosi che
è necessaria l'espressa indicazione di tutti agli “elementi essenziali” del rapporto giuridico “enunciato” affinché possa applicarsi il citato art. 22. Ne consegue che non basta che l'atto (o il contratto) già stipulato fra le parti e per il quale, di regola, non sussiste alcun obbligo di registrazione, sia semplicemente “nominato” da un altro atto o provvedimento del Giudice, perché si configuri l'obbligo di sottoporre a tassazione anche l'ulteriore rapporto preesistente fra le parti.
Infondato l'altro motivo di ricorso riguardo l'assenza di motivazione in quanto l'obbligo di motivazione è in via di principio adempiuto quando questa sia idonea a manifestare, anche in forma estremamente contratta e semplificata, le ragioni del provvedimento. La stessa Corte di Cassazione ha affermato che si può ritenere adeguata una motivazione che consenta di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili nell'eventuale fase contenziosa successiva e di consentire al contribuente l'esercizio giudiziale del diritto di difesa di fronte alla maggiore pretesa fiscale. Il requisito motivazionale dell'accertamento, in base all'ormai pacifico orientamento della Corte di Cassazione esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa che consentano di impugnare l'atto e sollevare innanzi al giudice tributario le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. L'avviso impugnato appare pienamente legittimo, essendo evidenziati in modo chiaro ed univoco sia i supporti fattuali del provvedimento stesso sia le argomentazioni di natura giuridica, ponendo, così, il contribuente nella posizione di comprendere i termini della pretesa fiscale e di potere esercitare il proprio diritto di difesa.
Alla luce di quanto evidenziato, tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, il Giudice monocratico accoglie il ricorso parzialmente e annulla l'atto così come impugnato nei limiti dell'imposta di registro applicata in misura fissa per euro 200,00 sugli atti considerati enunciati dall'Ufficio, restando legittimamente valido per l'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 a norma dell'art.37 del DPR
131/1986 e per l'imposta di registro proporzionale del 3% sugli interessi moratori.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese.