Sentenza 27 novembre 2023
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Chi è il teste de relato? Il teste de relato è il testimone che racconta un fatto, non per averlo appreso direttamente, ma per averne acquisito conoscenza da un altro soggetto. Vediamo in che modo il codice di procedura penale disciplina questa figura, ma soprattutto quale valore riconosce alle dichiarazioni di questo soggetto. Teste de relato nel processo penale: l'art. 195 c.p.p. Il codice di procedura penale definisce la testimonianza de relato come testimonianza indiretta nell'art. 195 c.p.p. Il primo comma di questa norma dispone che “quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2023, n. 47531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47531 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PASQUALE SERRAO D'NO che, riportandosi a quella già depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per l'imputato TO, l'avv. LUMIA FRANCESCO, il quale ha insistito per l'inutilizzabilità delle prove acquisite e chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per gli altri ricorrenti, anche in sostituzione dell'avv. NICOLETTA MORELLO, l'avv. GIUSEPPE GLICERIO, difensore di EN LA TA, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi e comunque per la declaratoria di improcedibilità dei delitti di furto per mancanza di querela;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47531 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo riformava parzialmente la decisone di condanna del Tribunale di Agrigento nei confronti dei ricorrenti, chiamati a rispondere, in concorso, di delitti di furti,' aggravati e, quanto al TO e a NC AO, anche di quello di ricettazione. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo gli imputati NC AO, LA TA EN, NC ON e TO MA, hanno proposto, con diversi atti, ricorsi per cassazione. 3. NC AO ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Nicoletta Morello, deducendo sette motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 cod.proc.pen. 3.1. Con il primo motivo, tale ricorrente assume, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza degli artt. 8, 9, 12, 16, 20 e 21 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione rispetto a tali disposizioni. Segnatamente, l'imputato deduce nullità assoluta della sentenza impugnata per incompetenza territoriale del Tribunale di Agrigento poiché sarebbe competente il Tribunale di Gela nel circondario del quale è situato il Comune di Butera presso la cui stazione sarebbe stato commesso il reato, più grave e primo in ordine di tempo, di cui al capo 3) dell'imputazione. La difesa del ricorrente sottolinea che l'eccezione non sarebbe stata formulata tardivamente, come assunto dalle decisioni di merito nel disattenderla, in quanto il Pubblico Ministero aveva indicato nell'imputazione che la ricettazione era avvenuta in un luogo imprecisato e, solo a seguito delle successive dichiarazioni rese dagli operanti nel corso dell'istruttoria, era emerso che gli erano stati ascritti anche fatti avvenuti in Butera. Né, infine, sussisterebbe alcuna connessione rilevante ex art. 12 cod. proc. pen. rispetto ai reati commessi dagli altri imputati. 3.2. AO NC denuncia, con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 270 del medesimo codice nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione allo stesso, assumendo l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni e delle correlate dichiarazioni dei testi della Polizia Giudiziaria. In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, le videoregistrazioni sulle quali si fondano le dichiarazioni dei predetti testi sono state autorizzate in un diverso procedimento, rispetto al quale non vi è alcun collegamento con 2 cQ quello in esame (in quanto afferente reati di altra natura, come quelli di rissa e lesioni). Sarebbero dunque stati disattesi i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza in data 28 dicembre 2019, c.d. Cavallo. 3.3. L'imputato deduce, inoltre, con il terzo motivo, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 648, 624 e 625 n. 2 cod. pen. nonché degli 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., e manifesto vizio di logicità della motivazione rispetto a tali disposizioni, non risultando la propria colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio con riferimento ai fatti ascritti al capo 3) dell'imputazione. Nei gradi di merito, infatti, non sarebbe stata raggiunta alcuna prova del delitto di ricettazione poiché gli operanti i quali lo avrebbero riconosciuto presso il deposito del ON non erano stati esaminati in dibattimento, talché detto riconoscimento era solo derivato dalla conoscenza de relato dei diversi agenti di polizia giudiziaria ascoltati nel corso del processo. 3.4. AO NC denuncia, altresì, con il quarto motivo, inosservanza o erronea applicazione degli artt.624 e 625 n. 2 cod. pen. nonché degli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., e manifesto vizio di logicità della motivazione rispetto a tali previsioni normative, evidenziando che non sarebbe emersa la propria responsabilità penale, al di là di ogni ragionevole dubbio, rispetto alle condotte descritte al capo 5) dell'imputazione. Invero, la circostanza che la radiomobile di Licata era intervenuta sul veicolo "monitorato" da un localizzatore GPS sul quale era stato rinvenuto anche esso ricorrente (insieme al TO e al LA TA), in assenza di un'annotazione di servizio - circostanza, questa, che era stata sempre contestata nel corso dei gradi di merito - era stata solo oggetto di dichiarazioni de relato da parte di operanti diversi da quelli che avrebbero compiuto l'ipotetico controllo, ossia i testi CI e ET esaminati nel corso del dibattimento. Sottolinea a riguardo la difesa del ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, egli non avrebbe dovuto ric:hiedere a tal fine l'esame degli agenti che avevano effettuato il controllo, poic:hé era il Pubblico Ministero a dover effettuare detta richiesta per dimostrare la sua colpevolezza. 3.5. Con il quinto motivo di ricorso AO NC assume, con riferimento al capo 6) dell'imputazione, omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione, stante lo scarso valore economico del materiale ferroso ipoteticamente sottratto, secondo quanto dichiarato dallo stesso proprietario. 3.6. L'imputato denuncia, altresì, mediante il sesto motivo, violazione degli artt.624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen. nonché degli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., e correlato vizio di motivazione, rispetto ai fatti ascritti al capo 8) dell'imputazione, poiché la pronuncia impugnata ne avrebbe desunto la 3 colpevolezza per il mero transito dell'autocarro oggetto del controllo sotto la sua abitazione. 3.7. Mediante l'ultimo motivo AO NC assume inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 n. 4, 62-bis, 63, comma 4, 133, comma 2, n. 3, 157 e 161 cod. pen. e manifesto vizio di logicità della motivazione rispetto alle stesse disposizioni. Sotto un primo profilo, lamenta che, nel determinare il trattamento sanzionatorio, non sarebbero stati valorizzati una serie di elementi, come la contestazione delle condotte da parte di esso ricorrente, il modico valore dei beni oggetto di furto per la maggior parte delle condotte illecite, il tempo trascorso dalla commissione dei fatti. Quest'ultimo elemento, in particolare, avrebbe comportato l'esigenza di vagliare la concessione delle attenuanti generiche non solo in virtù dei precedenti ma anche tenuto conto della condotta successiva al reato. Di poi, sotto un distinto profilo, l'imputato deduce che, in virtù dei principi enunciati dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, poiché la recidiva specifica infraquinquennale contestata non aveva determinato alcun aumento di pena in concreto, la stessa non avrebbe inciso sulla durata del termine di prescrizione e chiede, di conseguenza, l'accertamento dell'avvenuta prescrizione dei fatti di reato. 4.EN LA TA ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Glicerio, deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 cod.proc.pen. 4.1. Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione allo stesso, lamentando l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni e delle conseguenti dichiarazioni dei testi della Polizia Giudiziaria, formulando a riguardo censure sovrapponibili a quelle del NC AO, per come riportate nel § 3.2. 4.2. L'imputato assume, inoltre, con il secondo motivo, inosservanza o erronea applicazione degli artt.624 e 625 n. 2 cod. pen. nonché degli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., e manifesto vizio di logicità della motivazione rispetto a tali delitti, non risultando la propria colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio con riferimento ai fatti di cui al capo 5) dell'imputazione. A fondamento del motivo pone questioni identiche a quelle dedotte dal ricorrente AO NC, ripercorse nel § 3.4. 4.3. Mediante l'ultimo motivo il LA TA deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 n. 4, 62-bis, 63, comma 4, 133, comma 2, n. 3, 157 e 4 eQ 161 cod. pen. nonché manifesto vizio di logicità della motivazione rispetto alle stesse disposizioni, proponendo, anche in questo caso, censure del tutto analoghe a quelle fatte valere dal ricorrente AO NC, già rappresentate nel § 3.7. 5. ON NC ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Nicoletta Morello, deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito richiamati nei limiti previsti dall'art. 173 cod.proc.pen. 5.1. Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione allo stesso stante l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni e delle correlate dichiarazioni dei testi della Polizia Giudiziaria. A fondamento di tale doglianza, sono proposte questioni identiche a quelle dedotte sia da AO NC con il secondo motivo, ripercorse nel § 3.2., che da EN LA TA con il primo motivo. 5.2. L'imputato deduce, inoltre, mediante il secondo motivo, violazione degli artt.624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen. nonché degli att. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., e correlato vizio di motivazione, con riferimento ai fatti ascritti al capo 8) dell'imputazione, non potendosi fondare la sua colpevolezza sul solo transito dell'autocarro oggetto del controllo sotto la sua abitazione in mancanza di ogni altro elemento probatorio a carico. 5.3. Con l'ultimo motivo ON NC assume inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 n. 4, 62-bis, 63, comma 4, 133, comma 2, n. 3, 157 e 161 cod. pen. e manifesto vizio di logicità della motivazione rispetto alle stesse disposizioni. Sotto tali aspetti, le doglianze sono sovrapponibili a quelle oggetto del settimo motivo di ricorso di AO NC, riportate nel § 3.7, e del terzo motivo proposto dal LA TA. 6. MA TO ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia avv. Francesco Lumia, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., inosservanza, erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche nonché erronea sussunzione del fatto storico sotto l'egida della norma incriminatrice. In particolare, a fondamento della spiegata censura, l'imputato evidenzia: l'utilizzo senza le prescritte garanzie del rilevatore satellitare GPS sul veicolo;
l'omessa prova del fatto, non potendo lo stesso desumersi solo dall'aver udito gli operanti di polizia giudiziaria il rumore del materiale;
l'assenza di prova della proprietà del materiale ferroso in capo alle Ferrovie dello Stato;
l'uso delle 5 EQ videoriprese compiute non in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, bensì nel domicilio del ON. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto da AO NC è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Quanto al primo motivo, occorre premettere che entrambe le decisioni di merito hanno disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dal predetto ricorrente perché tardiva rispetto al termine di decadenza previsto dall'art. 21 cod.proc.pen., in quanto sollevata solo in sede di discussione nel corso del dibattimento nel giudizio di primo grado. La valutazione compiuta dai giudici di merito è corretta poiché non assume rilevanza, quanto alla tempestività dell'eccezione, la deduzione, reiterata dalla difesa dell'imputato, per la quale il luogo dove sarebbe stato commesso il reato più grave sarebbe stato individuato solo in corso di causa, atteso che, come evidenziato dalla Corte d'appello, non incidono sulla determinazione della competenza per territorio le eventuali prove sul luogo di commissione dei fatti emerse solo nel corso del dibattimento. La decisione impugnata si è invero collocata nel solco dei principi costantemente espressi nella giurisprudenza di legittimità nel senso che la competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen, che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., e inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (ex multis, Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, Rv. 279537 - 01; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234350 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso proposto dallo stesso AO NC è manifestamente infondato, poiché trae le mosse da un'assunta equiparazione tra il regime di utilizzabilità delle intercettazioni e quello delle videoriprese, come quelle effettuate nella fattispecie che ne occupa, averti carattere non comunicativo. Vi è difatti che, in tema di videoregistrazioni, costituiscono comportamenti "comunicativi", intercettabili solo previo provvedimento 6 di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo, mentre sono comportamenti "non comunicativi", utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se ripresi in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, tutti quelli, diversi dai primi, che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con l'attività di scambio o trasmissione di messaggi tra più soggetti (Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279067 - 02). Orbene, nella fattispecie in esame, non può essere posto in dubbio che le videoriprese devono essere ricondotte nell'ambito di quelle "non comunicative", poiché esse si sono limitate a registrare la presenza nel deposito dei ricorrenti AO NC, ON NC e EN LA TA. Poiché, dunque, alcuna autorizzazione è necessaria per l'utilizzo di videoriprese non comunicative, nessun rilievo può assumere la circostanza che l'autorizzazione al compimento delle stesse fosse relativo a un altro procedimento. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, attraverso lo stesso, viene sostanzialmente dedotta la violazione del divieto sancito dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. (non richiamato tra le norme violate), che sconta, tuttavia, un'erronea costruzione della doglianza, la quale finisce con il ridondare in un vizio di autosufficienza del motivo medesimo. Ciò in quanto la colpevolezza del NC non è stata accertata in forza delle dichiarazioni dei testi de relato, bensì nell'ambito delle precedenti indagini, le cui modalità egli non contesta in questa sede di legittimità. Nel corso dell'esame, piuttosto, i testi hanno descritto come hanno effettuato direttamente le proprie indagini conseguenti a quelle presupposte - e, giova ribadire, non oggetto delle censure del ricorrente - confrontando le videoregistrazioni con le foto dell'imputato. Ad ogni modo, occorre anche considerare, per mera completezza espositiva, che, a differenza di quanto lamentato da AO NC, come ancora una volta correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, sarebbe stato l'imputato a dover richiedere, semmai, l'esame dei testi diretti. Come è stato ribadito anche di recente in fattispecie analoga, infatti, in tema di testimonianza indiretta, possono formare oggetto della testimonianza de relato del personale di polizia giudiziaria i risultati dell'individuazione fotografica poiché essa consiste in una dichiarazione ricognitiva resa da un teste della propria percezione visiva ove la difesa non abbia richiesto l'esame della fonte diretta (Sez. 5, n. 5701 del 05/11/2021, dep. 2022, Rv. 282779 - 01), così implicitamente rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (ex 7 multis, Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259 - 01; Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Rv. 261316 - 01). 1.4. Manifestamente infondata e' pure la doglianza sottesa al quarto motivo di ricorso poiché, anche rispetto alle risultanze del localizzatore GPS, valgono, rispetto alle deposizioni dei testi de relato, le valutazioni compiute nel § 1.3. 1.5. Il quinto motivo è parimenti inammissibile in quanto la Corte d'Appello ha fornito una congrua motivazione - che si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità - sull'assenza, anche per il solo fatto di reato ascritto al capo 6) dell'imputazione, dei presupposti applicativi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della gravità complessiva degli altri fatti ascritti al ricorrente che, unitamente ai precedenti penali dello stesso, ne mostrano un'abituale dedizione alla commissione di reati della medesima indole. 1.6. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto la sentenza della Corte territoriale non ha accertato la responsabilità penale di AO NC solo perché l'autocarro oggetto del controllo era parcheggiato sotto l'abitazione dello stesso bensì ha fondato la relativa valutazione su puntuali riscontri ulteriori, come le dichiarazioni del teste MARLETTA, gli accertamenti svolti dai Carabinieri di AR e la documentazione fotografica. Il motivo si disvela allora aspecifico omettendo di confrontarsi con il complesso delle risultanze istruttorie poste dlal giudice di merito a fondamento della declaratoria di responsabilità dell'imputato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 01). 1.7. L'ultimo motivo deve essere esaminato distintamente nella parte in cui è dedotta l'illegittimità del trattamento sanzionatorio in concreto irrogato e in quella in cui si fa valere l'intervenuta prescrizione. 1.7.1. Sotto il primo profilo, occorre ricordare che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex plurimis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01). Orbene, ciò posto, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche a AO NC in ragione dei numerosi e gravi precedenti dell'imputato nonché della spregiudicatezza ed elevata propensione a delinquere manifestata anche nella vicenda per cui è processo. Si tratta di motivazione congrua che dunque resta sottratta al controllo di questa Corte. 8 1.7.2. La seconda parte del motivo è parimenti inammissibile poiché, a differenza di quanto dedotto dall'imputato, l'applicazione della recidiva qualificata ha determinato, nel caso in esame, per tutti i ricorrenti, un aggravamento del trattamento sanzionatorio comminato allo stesso, talché non sono stati disattesi i principi di recente espressi da Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01. 2. Anche il ricorso proposto da DO LA TA è inammissibile. 2.1. In particolare, il primo motivo di ricorso, di analogo tenore rispetto al secondo motivo proposto da AO NC, è manifestamente infondato per le ragioni indicate nel § 1.2. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto coincidente con il quarto motivo formulato dall'imputato AO NC e dunque per le ragioni indicate nel § 1.4. 2.3. Quanto al terzo motivo, anch'esso veicola censure del tutto sovrapponibili a quelle formulate dall'ultimo motivo di ricorso di AO NC. Nella prima parte, quanto all'omessa concessione delle circostanze generiche, il motivo si palesa inammissibile poiché la Corte territoriale ha argomentato, in maniera non illogica, che tale decisione è dovuta ai numerosi, specifici e gravi precedenti dell'imputato. Quanto alla seconda parte del motivo, premesso che anche nel caso del ricorrente LA TA la recidiva qualificata ha determinato in concreto un significativo aumento del trattamento sanzionatorio, le ragioni dell'inammissibilità sono state evidenziate nel § 1.7.1. 3.E' di poi inammissibile il ricorso proposto da ON NC. 3.1. Il primo motivo, sovrapponibile al secondo motivo dedotto da AO NC, è manifestamente infondato per le argomentazioni evidenziate nel § 1.2. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile per le ragioni indicate nel § 1.6., in quanto coincidente con le doglianze veicolate dallo stesso AO NC con il sesto motivo. 3.3. Quanto al terzo motivo, con esso sono fatti valere ipotetici vizi della decisione impugnata analoghi a quelli dedotti dall'ultimo motivo di ricorso di AO NC. Nella prima parte, quanto all'omessa concessione delle circostanze generiche, il motivo è inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha 9 argomentato, in maniera congrua, che tale decisione si fonda sui numerosi, specifici e gravi precedenti dell'imputato. Quanto alla seconda parte del motivo, premesso che anche nel caso del ricorrente ON NC la recidiva qualificata ha determinato in concreto un significativo aumento del trattamento sanzionatorio, le ragioni dell'inammissibilità sono state indicate nel § 1.7.1. 4. L'unico motivo di ricorso proposto dal TO è manifestamente infondato, oltre che ai limiti dell'inammissibilità in rito, laddove le censure appaiono per la massima parte volte ad ottenere da questa Corte una rilettura delle emergenze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. 4.1. Ad ogni modo, quanto alla lamentata mancata autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria della localizzazione da remoto degli spostamenti del furgone mediante sistema di rilevamento satellitare, occorre osservare che, oltre ad essere presente agli atti l'autorizzazione in questione, è stato più volte ribadito che detta localizzazione, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in una lesione dell'inviolabilità del domicilio (ex plurimis, Sez. 4, n. 21856 del 21/04/2022, Rv. 283386 - 01; Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, Rv. 276966 - 02). Invero, tale mezzo di ricerca della prova non implica un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché non possono essere applicate analogicamente le disposizioni espresse dall'art. 132, comma 3, dig. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i principi affermati dalla sentenza della Corte di giustizia Ue, grande sez., 5 aprile 2022, causa C-140/2020, relativa alla compatibilità di "data retention" con le direttive 2002/58/Ce e 2009/136/Ce, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Sez. 6, Sentenza n. 15422 del 09/03/2023, PG c. Bonfirraro, Rv. 284582 - 01). Peraltro i ripercorsi principi non sono stati posti in discussione dalla più recente decisione resa dalla medesima Corte di giustizia UE,, causa C-162/22, che riguarda non già i sistemi di rilevazione mediante GPS, bensì i dati acquisiti attraverso i tabulati c.d. secondari. 4.2. Sotto altro profilo, il TO lamenta l'illegittimità delle videoriprese effettuate presso il deposito del ON, dove venivano conferiti materiali ferrosi poiché tale deposito era collocato all'esterno, in prossimità dell'abitazione del predetto e costituirebbe luogo di privata dimora. 10 Anche sotto tale profilo il motivo si palesa manifestamente infondato atteso che le videoregistrazioni sono state effettuate nella parte esterna del deposito, luogo da considerarsi aperto al pubblico in quanto ivi avveniva il conferimento di materiali ferrosi al ON in ragione dello svolgimento della sua attività lavorativa. Talché trova applicazione il principio, rinveniente il proprio fondamento nelle più generali statuizioni rese dalle Sezioni Unite nella sentenza c.d. PR (Sez. U, Sentenza n. 26795 del 28/03/2006, PR, Rv. 234267 - 01), secondo cui le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen., utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 22972 del 16/02/2018, BA e altri, Rv. 273000 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 41332 del 07/07/2015, Zhou, Rv. 264889 - 01). 4.3. A fronte di quanto sinora rilevato, le ulteriori doglianze del ricorrente quanto all'omessa dimostrazione della sua responsabilità penale si palesano manifestamente infondate poiché basate, legittimamente, sulle risultanze delle videoregistrazioni e degli spostamenti del furgone dello stesso TO. 5. Dall'inammissibilità dei ricorsi deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione delle querele, in conformità al principio enunciato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, R.V. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
11 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 settembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente