Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2014, n. 14335
CASS
Sentenza 12 febbraio 2014

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In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base all'art. 622 cod. proc. pen., laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il "quantum" effettivamente liquidato dal giudice. (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile una decisione che aveva liquidato i compensi del patrono di parte civile 'globalmentè, senza operare alcuna ripartizione in relazione all'attività prestata nelle varie fasi del processo, discostandosi sensibilmente dai parametri medi dettati dalla Tabella B allegata al d.m. n. 140 del 2012).

In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile, l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9, comma primo, del D.L. n. 1 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012) ha svincolato il giudice dai limiti massimi e minimi fissati dalle tariffe abrogate, obbligandolo nel contempo a far riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e a fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione, specialmente quando si discosti in maniera sensibile dai parametri medi indicati nella Tabella B allegata al citato decreto ministeriale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di liquidazione del giudice di merito che aveva omesso di specificare la ripartizione delle somme riconosciute in relazione all'attività defensionale svolta dal patrono di parte civile nelle diverse fasi del procedimento).

Commentari3

  • 1Art. 622 - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 623 - Annullamento con rinvio
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Patteggiamento e spese della parte civile (Cass. 3756/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2014, n. 14335
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14335
Data del deposito : 12 febbraio 2014

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