Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 2
In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base all'art. 622 cod. proc. pen., laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il "quantum" effettivamente liquidato dal giudice. (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile una decisione che aveva liquidato i compensi del patrono di parte civile 'globalmentè, senza operare alcuna ripartizione in relazione all'attività prestata nelle varie fasi del processo, discostandosi sensibilmente dai parametri medi dettati dalla Tabella B allegata al d.m. n. 140 del 2012).
In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile, l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9, comma primo, del D.L. n. 1 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012) ha svincolato il giudice dai limiti massimi e minimi fissati dalle tariffe abrogate, obbligandolo nel contempo a far riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e a fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione, specialmente quando si discosti in maniera sensibile dai parametri medi indicati nella Tabella B allegata al citato decreto ministeriale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di liquidazione del giudice di merito che aveva omesso di specificare la ripartizione delle somme riconosciute in relazione all'attività defensionale svolta dal patrono di parte civile nelle diverse fasi del procedimento).
Commentari • 3
- 1. Art. 622 - Annullamento della sentenza ai soli effetti civilihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 623 - Annullamento con rinviohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Patteggiamento e spese della parte civile (Cass. 3756/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2014, n. 14335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14335 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA GIna - Presidente - del 12/02/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 169
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 51739/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore e procuratore speciale di: LI GI, nata a [...], il [...]; quale parte civile;
nel procedimento nei confronti di:
ST SC, nato a [...], l'[...];
avverso la sentenza del 2/10/2012 del G.u.p. del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 ottobre 2012 il G.u.p. del Tribunale di Taranto applicava ex art. 444 c.p.p. a ST SC la pena ritenuta di giustizia per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito, condannando altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile LI GI, che contestualmente liquidava in complessivi Euro 200. 2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del difensore e procuratore speciale la LI deducendo violazione di legge per il difetto di motivazione in merito alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la quale sarebbe stata effettuata senza specificare le voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e giustificare la quantificazione delle spese in misura inferiore ai minimi tabellari previsti dalla vigente normativa. Con memoria depositata il 19 aprile 2013 il difensore evidenzia inoltre l'ammissibilità del ricorso della parte civile avverso il provvedimento di liquidazione delle spese e sollecita che l'annullamento della sentenza venga disposto con rinvio al giudice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
Occorre premettere, in punto di ammissibilità del ricorso, che, alla stregua di quanto disposto dall'art. 576 c.p.p., non è revocabile in dubbio il diritto della parte civile di impugnare la quantificazione delle spese liquidate a suo favore ed a carico dell'imputato con la sentenza di "patteggiamento" ex art. 444 c.p.p., sebbene con questa il giudice non decida, per espressa disposizione di legge, sulla domanda da essa introdotta nel giudizio penale (Sez. 5, n. 30414 del 13 aprile 2011, P.C. in proc. Ramella e altro, Rv. 250574).
2. Precisato quanto sopra ai fini della doverosa verifica di ammissibilità, si osserva che le doglianze della ricorrente sono fondate.
2.1 La giurisprudenza di questo Supremo Collegio è costante nell'affermare il principio secondo cui è affetto dal vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquidi le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti.
2.2 Come ricordato anche dalle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 40288 del 14 luglio 2011, Tizzi e altro, Rv. 250680), infatti, considerato che la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p. è estranea all'accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l'imputato e che il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di "condanna", soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo, è indubbio che su questo capo della sentenza la parte interessata (imputato o parte civile che sia) è legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione.
2.3 Correlativamente sussiste il dovere del giudice di fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai parametri fissati dalla normativa vigente. L'osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del potere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese sostenute dalla parte civile, è preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa e all'osservanza delle altre condizioni di legge nella liquidazione delle singole voci di spesa (fra le tante, Sez. 1, n. 21868 del 7 maggio 2008, Grillo, Rv. 240421; Sez. 4, n. 10920/07 del 29 novembre 2006, Velia, Rv. 236186; Sez. 5, n. 10143 del 25 gennaio 2005, Polacco, Rv. 230918; Sez. 2, n. 39626 dell'11 maggio 2004, Di Pinto, Rv. 230052; Sez. 4, n. 5301 del 21 gennaio 2004, Fichera, Rv. 227093). Una determinazione globale, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non consente alle parti di verificare il rispetto dei parametri normativi di riferimento e di controllare l'eventuale onerosità, necessaria per consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai criteri di determinazione fissati dalla normativa di riferimento (v. Sez. Un., n. 6402 del 30 aprile 1997, Dessimone, in motivazione, nonché Sez. 4, n. 10920/07 del 29 novembre 2006, Velia, Rv. 236186).
2.4 Pertanto il giudice, nel liquidare dette spese, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive (Sez. 5, n. 39208 del 28 settembre 2010, Filpi, Rv. 248661;
Sez. 2, n. 26264 del 5 giugno 2007, Tropea, Rv. 237168; Sez. 6, n. 7902 del 3 febbraio 2006, Fassina, Rv. 233699; Sez. 5, n. 8442 del 18 gennaio 2005, Stipa, Rv. 230687 che ha ritenuto legittima la liquidazione anche dell'onorario dovuto per l'atto di costituzione e per la procura).
2.5 Questi oramai consolidati principi non hanno peraltro perduto il loro significato a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012) ed anzi devono essere ribaditi, ancorché con le precisazioni rese necessarie dal mutamento del quadro normativo di riferimento.
2.5.1 Se infatti il giudice non è più vincolato, come per il passato, ai limiti minimi e massimi fissati dalle medesime, nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile, egli deve ora comunque fare riferimento - così come previsto dal cit. D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2 - ai parametri stabiliti nel D.M. 20 luglio 2012, n. 140
e, pertanto, fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione.
2.5.2 Dal combinato disposto degli artt. 1, 12, 13 e 14 del suddetto decreto si evince dunque la necessità di determinare il compenso - anche del difensore della parte civile - in relazione all'impegno profuso nelle diverse fasi del procedimento così come enucleate dalle disposizioni citate, tenendo conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione, nonché dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
2.5.3 Nella Tabella B allegata al D.M. n. 140/2012 sono poi elencati quei "parametri specifici per la determinazione nel compenso" evocati nel precedente art. 14, comma 1 come valori medi di riferimento per la liquidazione. Come precisato dall'art. 1, comma 1 del decreto, peraltro, si tratta di valori non vincolanti per il giudice, il quale però nel discostarsene deve dare conto delle ragioni per cui ha ritenuto nel caso concreto opportuno non tenerne conto al fine di un più corretto adeguamento del compenso liquidato all'effettivo contenuto della prestazione professionale.
3. Nel caso di specie il G.u.p. del Tribunale di Taranto ha provveduto a determinare in maniera globale l'entità delle spese sostenute dalla parte civile, senza specificare, come invece necessario alla luce di quanto testè osservato, la ripartizione delle somme riconosciute in relazione all'attività defensionale svolta nelle diverse fasi del procedimento, ne' l'indicazione delle modalità di calcolo seguite. Ed in particolare, con riguardo a tale ultimo punto, essendosi il giudice implicitamente (attesa l'esiguità del valore complessivo liquidato) discostato in maniera sensibile dai parametri medi indicati nella menzionata Tabella B, risulta ancora più evidente il vizio di motivazione denunciato dalla ricorrente. Stabilita dunque, alla stregua delle notazioni che precedono, la sussistenza del suddetto vizio, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione sulle spese della parte civile con rinvio al giudice civile, a norma dell'art. 622 c.p.p.. Quanto all'applicabilità di tale ultima disposizione, il Collegio provvede in conformità all'indirizzo, avvallato anche dalle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 40288 del 14 luglio 2011, Tizzi e altro, Rv. 250680), per il quale, in tema di patteggiamento, allorché la Corte di cassazione annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata "globalmente" senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l'importo, il rinvio va fatto al giudice penale a quo se la relativa statuizione manchi del tutto, mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base al predetto art. 622, laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il quantum effettivamente liquidato dal giudice (Sez. 6, n. 7519 del 24 gennaio 2013, Scapoli, Rv. 255125).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese della parte civile e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2014