Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
È affetto dal vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2007, n. 26264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26264 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 05/06/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 873
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 045778/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE CO, N. IL 21/03/1951;
avverso SENTENZA del 20/06/2006 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ESPOSITO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 20/06/2006, il Tribunale di Lametia Terme, in composizione monocratica, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e segg., applicava a EA IC, imputato del reato di cui all'art. 646 c.p., riconosciute le attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, la pena di mesi quattro ed Euro 400,00 di multa, pena sospesa, liquidando le spese in favore della parte civile, nella somma di Euro 1.612,75 per diritti e onorario, oltre al rimborso delle spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A..
Avverso la sentenza ha proposto ricordo per Cassazione, per mezzo del difensore, EA IC, deducendo: violazione della legge, erronea liquidazione delle spese di parte civile, con riferimento all'art. 153 disp. att. c.p.p. e alle norme in materia di tariffe professionali degli avvocati.
Osserva il ricorrente che la liquidazione delle spese in favore della parte civile è stata effettuata in violazione dell'art. 5 della tariffa professionale, risultando del tutto sproporzionata rispetto all'attività svolta e alla natura della controversia, che non richiedeva particolare impegno, nonché svincolata da qualsiasi massimo tariffario e senza motivazione alcuna da parte del Giudice a quo.
Va premesso - in conformità a un indirizzo oramai consolidato di questa S.C. (ex plurimis, sez. 6^, 11 gennaio 2001, Panano) - che la domanda della parte civile a essere sollevata dalle spese è strutturalmente estranea al negozio processuale intercorrente tra imputato e pubblico ministero ex art. 444 c.p.p., e che su tale richiesta il giudice provvede con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di condanna. Ne consegue che la parte interessata (imputato o parte civile) è legittimata a dedurre, mediante il ricorso per Cassazione, le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa riconosciute, la loro effettività e conformità alle tariffe forensi. Invero, nella determinazione degli onorati delle spese per la difesa della parte civile, il giudice gode di un potere di valutazione discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo nel caso che siano stati violati i limiti previsti dalla tariffa professionale;
il che implica l'esigenza di una specifica indicazione delle voci applicate, dato che solo questa specificazione consente il controllo della osservanza dei limiti predetti. In particolare questa S.C. è costante nel ritenere illegittima una "determinazione globale" delle spese giudiziali, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, proprio in quanto l'omessa differenziazione non permette alle parti di verificare che siano stati rispettati, nei minimi e nei massimi, i limiti tariffari.
Invero, "con riferimento alla sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare le spese giudiziali liquidate in favore della parte civile, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sulla individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero ed alla importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive" (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuta illegittima la determinazione globale delle somme dovute per onorari ed indennità, liquidate in favore della parte civile, senza alcuna indicazione circa i criteri adottati al riguardo: Cass. sez. 6^, 03/02/2006 e 7902, RV 233699). li stato, inoltre, precisato che "In tema di patteggiamento, allorché la Corte di Cassazione annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata "globalmente" senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l'importo, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" e non al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 c.p.p.), posto che tale disposizione si applica solo quando l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, e non quando la statuizione manchi del tutto, per essere stata determinata una cifra forfettaria senza alcuna specificazione sull'"an" o sul "quantum", (Cass. sez. 4^, 22/02/2007 n. 7583, RV 236096). Ciò posto, e considerato che il giudice a quo ha liquidato le spese processuali in favore della parte ernie in Euro 1.612,75, senza operare alcuna specificazione, neanche di natura sommaria, si rileva che il controllo di legittimità, sollecitato dal ricorrente attraverso l'indicazione specifica delle tariffe temporalmente applicabili, dei minimi e dei massimi previsti, nonché delle attività e dell'impegno occorso nel caso specifico, non è possibile per la carenza di qualsiasi indicazione nell'impugnata sentenza circa le voci che concorrono a formare i predetti importi e i criteri di valutazione seguiti. Vi è, dunque, un vizio di motivazione che comporta l'annullamento delle sentenza, in parte qua e trasmissione degli atti al Tribunale di Lametia Terme per nuova statuizione sul punto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile e dispone clic gli atti siano trasmessi al Tribunale di Lametia Terme per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007